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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTE NZA nella causa iscritta al n. 950/2013 R.G.A.C. promossa da
- oggi Parte_1 Parte_2
(p.iva , in persona del Curatore p.t., dott.
[...] P.IVA_1 Pt_3
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spadafora, come in atti;
[...]
- parte opponente
e da
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_4
), con l'avv. Andrea Parisi, nonché da C.F._2 Controparte_2
(c.f. e da (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 con l'avv. Giulio Erminio Moraca, tutti quali fideiussori della debitrice principale;
- opponenti
nei confronti di
(c.f. e della cessionaria del credito, Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(p.iva ) e, per esse, (già Controparte_5 P.IVA_2 CP_6
, in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Nunzio Sinagra;
- parte opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 97/2013, emesso in data
4/3/2013 dal Tribunale di Lamezia Terme per il pagamento di € 2.502.063,78, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio;
CONCLUSIONI: come precisate entro le note di trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza del 3.2.2025, tenuta con le modalità di trattazione scritta introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 l. cit..
In fatto e in diritto
Deve premettersi che gli intimati tutti hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo deducendo l'infondatezza della pretesa della banca convenuta, che avrebbe applicato e preteso interessi passivi, competenze,
remunerazioni e costi non concordati, o comunque non dovuti, e chiedendo il risarcimento del danno derivante dal comportamento della banca, da determinarsi secondo equità. Gli opponenti, in particolare, hanno concluso affinché, “ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni altra declaratoria
occorrenda, Voglia l'on. Tribunale adito: a) revocare e/o annullare l'opposto
decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e diritto e, comunque, perché emesso
senza che ne ricorressero i presupposti;
b) accogliere la domanda degli odierni
opponenti, in quanto fondata in fatto e in diritto, e per l'effetto accertare e
dichiarare che gli opponenti, ciascuno nella rispettiva qualità, non sono tenuti al
pagamento della somma richiesta da e per essa da CP_4 [...]
poiché il suo ammontare è stato determinato in violazione Controparte_7 di norme e circolari imperative per come esposto in atti, rideterminando l'effettiva
posizione di credito della società e nei confronti CP_8 Parte_1 dell''opposta; c) condannare la banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma indebitamente trattenuta dalla banca per le causali
sopra richiamate, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che dovessero
risultare in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di legge da ogni singola
scadenza al saldo, nonché la rivalutazione monetaria;
d) condannare l'istituto di
credito convenuto al risarcimento dei danni provocati a parte attrice in forza dell'illegittimo comportamento tenuto nel rapporto contrattuale la cui valutazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale ex art. 1226 C.c. tenendo
anche conto della possibilità che questi avrebbe potuto meglio investire le somme
trattenute illegittimamente per capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto;
e) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale
proposta da condannare la banca convenuta alla restituzione in CP_1
favore dello stesso della somma indebitamente trattenuta dalla banca per le causali sopra richiamate, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che
dovessero risultare in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di legge da ogni
singola scadenza al saldo, nonché la rivalutazione monetaria;
f) condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento dei danni provocati a CP_1 in forza dell'illegittimo comportamento tenuto nel rapporto contrattuale la cui
valutazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale ex art. 1226
C.c. tenendo anche conto della possibilità che questi avrebbe potuto meglio
investire le somme trattenute illegittimamente per capitalizzazione trimestrale e
commissione di massimo scoperto. Il tutto con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società opposta riaffermando la correttezza serbata da nella gestione dei rapporti bancari accesi dalla CP_4
e e chiedendo, nello specifico, di “- Rigettare Parte_1 Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto,
per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte il
decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, e nel merito: - Accertare e
dichiarare il diritto di al pagamento, da parte degli opponenti delle CP_4 somme richieste in sede monitoria, o della diversa somma che sarà stabilita in
corso di causa, anche all'esito di compensazione tra i rapporti attivi e passivi dedotti in giudizio”.
In limine litis, vi è da rilevare che, con sentenza n. 36/2017, il Tribunale di
Catanzaro ha dichiarato il fallimento della debitrice principale;
con memoria d.d.
17/05/2018 è intervenuta la costituzione spontanea del curatore fallimentare per l'udienza del 16.07.2018, già precedentemente fissata per la prosecuzione del giudizio, a norma dell'art. 302 c.p.c., con conferimento dell'incarico di c.t.u. ad opera di precedente giudice istruttore (cui la scrivente è subentrata all'udienza del
20.04.2021).
Va allora ricordato che, nella predetta ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto, poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso
con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa la pacifica inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo (e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica – così, Trib. Roma, sez. XVII, sentenza,
24/07/2023, n. 11660). Di conseguenza, si deve considerare la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria proposta dalla debitrice principale, poi fallita, prima dell'inizio della procedura concorsuale improcedibile.
Tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr.
Cass. n. 21565/2008), oltre ad essere chiaramente eccepita dalla stessa Curatela
fallimentare.
Tanto precisato, letto l'art. 16 d.lgs. n. 151/2001 e visto il già deliberato trasferimento della scrivente presso altro Ufficio giudiziario, il Tribunale ritiene che sussistano elementi sufficienti affinché la causa sia rimessa in istruzione per la delibazione delle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza.
Trattandosi di sentenza non definitiva, ogni statuizione in ordine alle spese del giudizio viene rimessa alla decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, non definitivamente pronunciando,
- dichiara l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela
[...]
originaria opponente, dovendo Parte_5 Parte_1 demandarsi alla sede fallimentare la risoluzione di ogni controversia in ordine al rapporto di dare-avere tra la curatela fallimentare e la parte opposta;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio in ordine ad ogni diversa domanda, come da separata ordinanza;
- riserva alla decisione finale ogni statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 21/05/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Teodora Godini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTE NZA nella causa iscritta al n. 950/2013 R.G.A.C. promossa da
- oggi Parte_1 Parte_2
(p.iva , in persona del Curatore p.t., dott.
[...] P.IVA_1 Pt_3
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spadafora, come in atti;
[...]
- parte opponente
e da
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_4
), con l'avv. Andrea Parisi, nonché da C.F._2 Controparte_2
(c.f. e da (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 con l'avv. Giulio Erminio Moraca, tutti quali fideiussori della debitrice principale;
- opponenti
nei confronti di
(c.f. e della cessionaria del credito, Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(p.iva ) e, per esse, (già Controparte_5 P.IVA_2 CP_6
, in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Nunzio Sinagra;
- parte opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 97/2013, emesso in data
4/3/2013 dal Tribunale di Lamezia Terme per il pagamento di € 2.502.063,78, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio;
CONCLUSIONI: come precisate entro le note di trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza del 3.2.2025, tenuta con le modalità di trattazione scritta introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 l. cit..
In fatto e in diritto
Deve premettersi che gli intimati tutti hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo deducendo l'infondatezza della pretesa della banca convenuta, che avrebbe applicato e preteso interessi passivi, competenze,
remunerazioni e costi non concordati, o comunque non dovuti, e chiedendo il risarcimento del danno derivante dal comportamento della banca, da determinarsi secondo equità. Gli opponenti, in particolare, hanno concluso affinché, “ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni altra declaratoria
occorrenda, Voglia l'on. Tribunale adito: a) revocare e/o annullare l'opposto
decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e diritto e, comunque, perché emesso
senza che ne ricorressero i presupposti;
b) accogliere la domanda degli odierni
opponenti, in quanto fondata in fatto e in diritto, e per l'effetto accertare e
dichiarare che gli opponenti, ciascuno nella rispettiva qualità, non sono tenuti al
pagamento della somma richiesta da e per essa da CP_4 [...]
poiché il suo ammontare è stato determinato in violazione Controparte_7 di norme e circolari imperative per come esposto in atti, rideterminando l'effettiva
posizione di credito della società e nei confronti CP_8 Parte_1 dell''opposta; c) condannare la banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma indebitamente trattenuta dalla banca per le causali
sopra richiamate, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che dovessero
risultare in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di legge da ogni singola
scadenza al saldo, nonché la rivalutazione monetaria;
d) condannare l'istituto di
credito convenuto al risarcimento dei danni provocati a parte attrice in forza dell'illegittimo comportamento tenuto nel rapporto contrattuale la cui valutazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale ex art. 1226 C.c. tenendo
anche conto della possibilità che questi avrebbe potuto meglio investire le somme
trattenute illegittimamente per capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto;
e) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale
proposta da condannare la banca convenuta alla restituzione in CP_1
favore dello stesso della somma indebitamente trattenuta dalla banca per le causali sopra richiamate, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che
dovessero risultare in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di legge da ogni
singola scadenza al saldo, nonché la rivalutazione monetaria;
f) condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento dei danni provocati a CP_1 in forza dell'illegittimo comportamento tenuto nel rapporto contrattuale la cui
valutazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale ex art. 1226
C.c. tenendo anche conto della possibilità che questi avrebbe potuto meglio
investire le somme trattenute illegittimamente per capitalizzazione trimestrale e
commissione di massimo scoperto. Il tutto con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società opposta riaffermando la correttezza serbata da nella gestione dei rapporti bancari accesi dalla CP_4
e e chiedendo, nello specifico, di “- Rigettare Parte_1 Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto,
per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte il
decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, e nel merito: - Accertare e
dichiarare il diritto di al pagamento, da parte degli opponenti delle CP_4 somme richieste in sede monitoria, o della diversa somma che sarà stabilita in
corso di causa, anche all'esito di compensazione tra i rapporti attivi e passivi dedotti in giudizio”.
In limine litis, vi è da rilevare che, con sentenza n. 36/2017, il Tribunale di
Catanzaro ha dichiarato il fallimento della debitrice principale;
con memoria d.d.
17/05/2018 è intervenuta la costituzione spontanea del curatore fallimentare per l'udienza del 16.07.2018, già precedentemente fissata per la prosecuzione del giudizio, a norma dell'art. 302 c.p.c., con conferimento dell'incarico di c.t.u. ad opera di precedente giudice istruttore (cui la scrivente è subentrata all'udienza del
20.04.2021).
Va allora ricordato che, nella predetta ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto, poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso
con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa la pacifica inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo (e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica – così, Trib. Roma, sez. XVII, sentenza,
24/07/2023, n. 11660). Di conseguenza, si deve considerare la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria proposta dalla debitrice principale, poi fallita, prima dell'inizio della procedura concorsuale improcedibile.
Tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr.
Cass. n. 21565/2008), oltre ad essere chiaramente eccepita dalla stessa Curatela
fallimentare.
Tanto precisato, letto l'art. 16 d.lgs. n. 151/2001 e visto il già deliberato trasferimento della scrivente presso altro Ufficio giudiziario, il Tribunale ritiene che sussistano elementi sufficienti affinché la causa sia rimessa in istruzione per la delibazione delle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza.
Trattandosi di sentenza non definitiva, ogni statuizione in ordine alle spese del giudizio viene rimessa alla decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, non definitivamente pronunciando,
- dichiara l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela
[...]
originaria opponente, dovendo Parte_5 Parte_1 demandarsi alla sede fallimentare la risoluzione di ogni controversia in ordine al rapporto di dare-avere tra la curatela fallimentare e la parte opposta;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio in ordine ad ogni diversa domanda, come da separata ordinanza;
- riserva alla decisione finale ogni statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 21/05/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Teodora Godini