Art. 2. (Norme per la concessione)
La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.