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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/07/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 148/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 148
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: violazione art. 1102 c.c. – risarcimento danno
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di IA (NA) e residente in [...],
elett.te dom.to in Vico Equense (NA) in via S. Ciro n. 3 presso lo studio dell' avv.
Email_ Vittorio Verde (C.F. – PEC . C.F._2 Email_2
che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
[...]
1 Cristoforo De Maio (C.F. ) - PEC C.F._3 Email_3 Email_4
[...]
– ricorrente-
E
(C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._4
Castellammare di IA (NA) ed ivi residente in [...], elett.te domiciliata in Gragnano (NA) in Via Pasquale Nastro n. 43 presso lo studio dell'avv. Salvatore Mosca (C.F. ) – PEC o- C.F._5 Email_5
che la rappresenta e difende, Email_6
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente è comproprietario dell'immobile sito in Castellammare Parte_1
di IA (NA) in Via Sant'Eustacchio n. 10 insieme alla moglie Controparte_1
da cui è separato con sentenza n. 1605/2019 in virtù della quale Questo Tri-
[...]
bunale rigettava la domanda di assegnazione alla della casa coniugale, CP_1
casa che restava dunque nella piena disponibilità di entrambi i coniugi separati.
allegava tuttavia la circostanza per cui, a partire dai giorni succes- Parte_1
sivi alla separazione, lo stesso si recava presso il proprio appartamento, ma la
[...]
gli impediva fermamente l'accesso, addirittura privandolo delle chiavi CP_1
dell'immobile. In sostanza, la impediva ed impedisce tutt'ora al ricor- CP_1
rente l'accesso alla comune abitazione.
chiedeva, pertanto: Parte_1
2 1) accertare che il sopra descritto comportamento illecito tenuto dalla resistente fosse ostativo e impeditivo al pari uso del bene comune ex art. 1102 c.c., da parte del ricorrente;
2) ordinare la cessazione delle condotte illegittime e impeditive al pari uso del bene comune e condannare la stessa a consentire che esso ricorrente, quale comproprie-
tario, potesse accedere ed utilizzare la casa ed il giardino sito in Castellammare di
IA – località Privati - in Via S. Eustacchio n.10, meglio descritto in premessa,
anche attraverso l'ordine alla consegna delle chiavi di detta proprietà e di non porre in essere ulteriori comportamenti ostativi al pacifico godimento dell'immobile da parte del ricorrente;
3) condannare la al risarcimento ed al pagamento dei danni da essa arre- CP_1
cati al ricorrente a causa ed in conseguenza dell'utilizzo e dell'occupazione esclu-
siva della proprietà in lite, a partire almeno dal 07.02.2017 in poi e fino alla data della cessazione di tale utilizzo esclusivo, il tutto in somma da liquidarsi e determi-
narsi, eventualmente previa CTU, ovvero, equitativamente alla luce degli atti di causa e/o del su descritto valore locativo della proprietà de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4) dichiarare, eventualmente, attraverso accertamento incidenter tantum e ai soli fini civili e risarcitori, che nella specie, in conseguenza del su descritto comporta-
mento della resistente, la stessa era responsabile della fattispecie criminosa di cui all'art. 627 c.p. e, di conseguenza, è tenuta al risarcimento dei danni tutti non patri-
moniali e morali conseguenti;
5) condannare essa resistente al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni non patrimoniali e morali da determinarsi e liquidarsi, alla luce dei fatti di causa,
3 eventualmente ex art. 2056 e 1226 c.c., in via equitativa, oltre interessi e rivaluta-
zione;
6) con vittoria di spese e competenze di lite a carico della CP_1
Si costituiva , contestando in toto la domanda così come ex Controparte_1
adverso proposta, chiedendo che la stessa fosse integralmente rigettata atteso che il ricorrente operava una ricostruzione dei fatti totalmente falsa, priva di ogni fonda-
mento in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non suffragata da nessun elemento di prova, non avendo ella, contrariamente a quanto ex adverso asserito, mai posto in essere comportamenti illeciti, ostativi o impeditivi nei confronti del tali da Pt_1
negare e/o compromettere il suo diritto all'utilizzo ed al godimento del bene immo-
bile oggetto di comproprietà né, tanto meno, aveva mai posto in essere comporta-
menti tali da palesare la sua volontà di godere in via esclusiva del bene in questione,
concedendo alla parte ricorrente la possibilità di godere, in piena autonomia e senza alcun tipo di restrizioni, dell'appezzamento di terreno sito in Via S. Eustacchio,
anche attraverso il rilascio, fin da subito, delle chiavi di detta proprietà.
Chiedeva, dunque, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione della non configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art. 627 c.p.; nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che sarebbe risultata in corso di causa;
con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva poi assegnato a sentenza con conces-
sione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte del ricorrente del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L.
4 69/2013, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedi-
bilità.
Sulla qualificazione giuridica della domanda
La fonte normativa di riferimento nel sistema della comunione del diritto di pro-
prietà è l'art. art. 1102 c.c., il quale dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Trattandosi di comproprietà, cioè sussistenza in capo a ciascun proprietario del me-
desimo diritto all'utilizzo dell'immobile, è da escludersi che chi non vi abita possa pretendere da chi invece l'utilizza un canone di locazione o anche una indennità.
Non si può, infatti, pagare per il possesso di ciò che è già proprio.
Il godimento esclusivo del bene in comunione, dunque, è in sé legittimo e si colora d'illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., che consente di ser-
virsi della cosa comune, purché non ne venga alterata la destinazione e non si im-
pedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: solo la violazione di tali limiti consente di configurare un danno risarcibile.
Ciò posto, non può dirsi che l'utilizzo esclusivo della cosa comune generi di per sé
un danno risarcibile, atteso che tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario. E dunque la valutazione circa la legittimità di un uso particolare va effettuata dal giudice di merito, al quale è imposta, ove sia denunciato il supera-
mento dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione della cosa comune fatta da un comproprietario, un'indagine diretta all'accertamento che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione (Cass., Sez. VI-2, 23 giugno 2017, n. 15705).
5 Qualora tale indagine produca esito positivo, in conseguenza del godimento esclu-
sivo di un bene fruttifero quale un immobile, sorge in capo al comproprietario che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune. Tali frutti ben possono identificarsi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, e possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881 e Cass.,
Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7681).
Sulla prova dei fatti di causa
Nel caso di specie, non si è limitata a un godimento esclu- Controparte_1
sivo del bene comune, ma ha meso in atto una serie di comportamenti lesivi del diritto di proprietà di e ciò in aperta violazione dell'art. 1102 c.c. Parte_1
L'onere probatorio circa il verificarsi di dette condotte lesive ben può considerarsi assolto tramite le allegazioni in atti, avendo parte ricorrente fornito prova di più di un fatto idoneo ad integrare la detta condotta lesiva (in specie, rimozione del nome del comproprietario resistente dal citofono dell'immobile, chat whattsapp dalla quale emerge la volontà della resistente di impedire al ricorrente il godimento del bene).
Viceversa, non vi è prova contraria da parte della resistente, la quale si limita a contestare genericamente le allegazioni attoree e nulla adduce per comprovare tale presunta disponibilità ad assicurare al ricorrente il pieno godimento del bene.
Va precisato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'e-
stinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad
6 oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la rela-
tiva prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto nega-
tivo (Cass. 14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass. 13/06/2013, n.
14854).
Pertanto, si ritengono provati i fatti di causa come esposti ed allegati dal ricorrente e, in conseguenza, la domanda deve essere accolta con ordine alla Parte_1
resistente di immediata cessazione della predetta condotta impeditiva posta in es-
sere, con astensione da comportamenti ostativi al pacifico godimento dell'immobile da parte del ricorrente e con diritto del ricorrente di accedere ed utilizzare la casa ed il giardino sito in Castellammare di IA (NA) – località Privati - alla Via S.
Eustacchio n.10 e contestuale consegna delle chiavi di detta proprietà.
Riguardo il risarcimento del danno, richiesto dal ricorrente, in assenza di specifica
C.T.U., né di elementi giudiziali idonei alla quantificazione del danno da parte del
Tribunale, per il mancato godimento dell'immobile fino all'attualità, si rinvia ad altro ed eventuale giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
7 1) accerta e dichiara che ha violato l'art. 1102 c.c. impedendo Controparte_1
l'uso del bene comune al ricorrente;
2) ordina l'immediata cessazione della predetta condotta impeditiva posta in essere da in danno di al suo pacifico godimento, con Controparte_1 Parte_1
diritto di quest'ultimo di accedere ed utilizzare la casa ed il giardino sito in Castel-
lammare di IA (NA) – località Privati - alla Via S. Eustacchio n.10 e contestuale consegna delle chiavi di detta proprietà;
3) rinvia ad eventuale altro giudizio, la quantificazione del risarcimento del danno de-
terminato dalla predetta condotta impeditiva;
4) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Vittorio Verde e Cristoforo De Maio, dichia-
ratisi anticipatari.
Così deciso in Torre Annunziata il 22.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 148
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: violazione art. 1102 c.c. – risarcimento danno
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di IA (NA) e residente in [...],
elett.te dom.to in Vico Equense (NA) in via S. Ciro n. 3 presso lo studio dell' avv.
Email_ Vittorio Verde (C.F. – PEC . C.F._2 Email_2
che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
[...]
1 Cristoforo De Maio (C.F. ) - PEC C.F._3 Email_3 Email_4
[...]
– ricorrente-
E
(C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._4
Castellammare di IA (NA) ed ivi residente in [...], elett.te domiciliata in Gragnano (NA) in Via Pasquale Nastro n. 43 presso lo studio dell'avv. Salvatore Mosca (C.F. ) – PEC o- C.F._5 Email_5
che la rappresenta e difende, Email_6
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente è comproprietario dell'immobile sito in Castellammare Parte_1
di IA (NA) in Via Sant'Eustacchio n. 10 insieme alla moglie Controparte_1
da cui è separato con sentenza n. 1605/2019 in virtù della quale Questo Tri-
[...]
bunale rigettava la domanda di assegnazione alla della casa coniugale, CP_1
casa che restava dunque nella piena disponibilità di entrambi i coniugi separati.
allegava tuttavia la circostanza per cui, a partire dai giorni succes- Parte_1
sivi alla separazione, lo stesso si recava presso il proprio appartamento, ma la
[...]
gli impediva fermamente l'accesso, addirittura privandolo delle chiavi CP_1
dell'immobile. In sostanza, la impediva ed impedisce tutt'ora al ricor- CP_1
rente l'accesso alla comune abitazione.
chiedeva, pertanto: Parte_1
2 1) accertare che il sopra descritto comportamento illecito tenuto dalla resistente fosse ostativo e impeditivo al pari uso del bene comune ex art. 1102 c.c., da parte del ricorrente;
2) ordinare la cessazione delle condotte illegittime e impeditive al pari uso del bene comune e condannare la stessa a consentire che esso ricorrente, quale comproprie-
tario, potesse accedere ed utilizzare la casa ed il giardino sito in Castellammare di
IA – località Privati - in Via S. Eustacchio n.10, meglio descritto in premessa,
anche attraverso l'ordine alla consegna delle chiavi di detta proprietà e di non porre in essere ulteriori comportamenti ostativi al pacifico godimento dell'immobile da parte del ricorrente;
3) condannare la al risarcimento ed al pagamento dei danni da essa arre- CP_1
cati al ricorrente a causa ed in conseguenza dell'utilizzo e dell'occupazione esclu-
siva della proprietà in lite, a partire almeno dal 07.02.2017 in poi e fino alla data della cessazione di tale utilizzo esclusivo, il tutto in somma da liquidarsi e determi-
narsi, eventualmente previa CTU, ovvero, equitativamente alla luce degli atti di causa e/o del su descritto valore locativo della proprietà de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4) dichiarare, eventualmente, attraverso accertamento incidenter tantum e ai soli fini civili e risarcitori, che nella specie, in conseguenza del su descritto comporta-
mento della resistente, la stessa era responsabile della fattispecie criminosa di cui all'art. 627 c.p. e, di conseguenza, è tenuta al risarcimento dei danni tutti non patri-
moniali e morali conseguenti;
5) condannare essa resistente al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni non patrimoniali e morali da determinarsi e liquidarsi, alla luce dei fatti di causa,
3 eventualmente ex art. 2056 e 1226 c.c., in via equitativa, oltre interessi e rivaluta-
zione;
6) con vittoria di spese e competenze di lite a carico della CP_1
Si costituiva , contestando in toto la domanda così come ex Controparte_1
adverso proposta, chiedendo che la stessa fosse integralmente rigettata atteso che il ricorrente operava una ricostruzione dei fatti totalmente falsa, priva di ogni fonda-
mento in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non suffragata da nessun elemento di prova, non avendo ella, contrariamente a quanto ex adverso asserito, mai posto in essere comportamenti illeciti, ostativi o impeditivi nei confronti del tali da Pt_1
negare e/o compromettere il suo diritto all'utilizzo ed al godimento del bene immo-
bile oggetto di comproprietà né, tanto meno, aveva mai posto in essere comporta-
menti tali da palesare la sua volontà di godere in via esclusiva del bene in questione,
concedendo alla parte ricorrente la possibilità di godere, in piena autonomia e senza alcun tipo di restrizioni, dell'appezzamento di terreno sito in Via S. Eustacchio,
anche attraverso il rilascio, fin da subito, delle chiavi di detta proprietà.
Chiedeva, dunque, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione della non configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art. 627 c.p.; nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che sarebbe risultata in corso di causa;
con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva poi assegnato a sentenza con conces-
sione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte del ricorrente del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L.
4 69/2013, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedi-
bilità.
Sulla qualificazione giuridica della domanda
La fonte normativa di riferimento nel sistema della comunione del diritto di pro-
prietà è l'art. art. 1102 c.c., il quale dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Trattandosi di comproprietà, cioè sussistenza in capo a ciascun proprietario del me-
desimo diritto all'utilizzo dell'immobile, è da escludersi che chi non vi abita possa pretendere da chi invece l'utilizza un canone di locazione o anche una indennità.
Non si può, infatti, pagare per il possesso di ciò che è già proprio.
Il godimento esclusivo del bene in comunione, dunque, è in sé legittimo e si colora d'illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., che consente di ser-
virsi della cosa comune, purché non ne venga alterata la destinazione e non si im-
pedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: solo la violazione di tali limiti consente di configurare un danno risarcibile.
Ciò posto, non può dirsi che l'utilizzo esclusivo della cosa comune generi di per sé
un danno risarcibile, atteso che tale utilizzo è ricompreso tra le facoltà spettanti al comproprietario. E dunque la valutazione circa la legittimità di un uso particolare va effettuata dal giudice di merito, al quale è imposta, ove sia denunciato il supera-
mento dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione della cosa comune fatta da un comproprietario, un'indagine diretta all'accertamento che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione (Cass., Sez. VI-2, 23 giugno 2017, n. 15705).
5 Qualora tale indagine produca esito positivo, in conseguenza del godimento esclu-
sivo di un bene fruttifero quale un immobile, sorge in capo al comproprietario che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune. Tali frutti ben possono identificarsi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, e possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881 e Cass.,
Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7681).
Sulla prova dei fatti di causa
Nel caso di specie, non si è limitata a un godimento esclu- Controparte_1
sivo del bene comune, ma ha meso in atto una serie di comportamenti lesivi del diritto di proprietà di e ciò in aperta violazione dell'art. 1102 c.c. Parte_1
L'onere probatorio circa il verificarsi di dette condotte lesive ben può considerarsi assolto tramite le allegazioni in atti, avendo parte ricorrente fornito prova di più di un fatto idoneo ad integrare la detta condotta lesiva (in specie, rimozione del nome del comproprietario resistente dal citofono dell'immobile, chat whattsapp dalla quale emerge la volontà della resistente di impedire al ricorrente il godimento del bene).
Viceversa, non vi è prova contraria da parte della resistente, la quale si limita a contestare genericamente le allegazioni attoree e nulla adduce per comprovare tale presunta disponibilità ad assicurare al ricorrente il pieno godimento del bene.
Va precisato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'e-
stinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad
6 oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la rela-
tiva prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto nega-
tivo (Cass. 14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass. 13/06/2013, n.
14854).
Pertanto, si ritengono provati i fatti di causa come esposti ed allegati dal ricorrente e, in conseguenza, la domanda deve essere accolta con ordine alla Parte_1
resistente di immediata cessazione della predetta condotta impeditiva posta in es-
sere, con astensione da comportamenti ostativi al pacifico godimento dell'immobile da parte del ricorrente e con diritto del ricorrente di accedere ed utilizzare la casa ed il giardino sito in Castellammare di IA (NA) – località Privati - alla Via S.
Eustacchio n.10 e contestuale consegna delle chiavi di detta proprietà.
Riguardo il risarcimento del danno, richiesto dal ricorrente, in assenza di specifica
C.T.U., né di elementi giudiziali idonei alla quantificazione del danno da parte del
Tribunale, per il mancato godimento dell'immobile fino all'attualità, si rinvia ad altro ed eventuale giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
7 1) accerta e dichiara che ha violato l'art. 1102 c.c. impedendo Controparte_1
l'uso del bene comune al ricorrente;
2) ordina l'immediata cessazione della predetta condotta impeditiva posta in essere da in danno di al suo pacifico godimento, con Controparte_1 Parte_1
diritto di quest'ultimo di accedere ed utilizzare la casa ed il giardino sito in Castel-
lammare di IA (NA) – località Privati - alla Via S. Eustacchio n.10 e contestuale consegna delle chiavi di detta proprietà;
3) rinvia ad eventuale altro giudizio, la quantificazione del risarcimento del danno de-
terminato dalla predetta condotta impeditiva;
4) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Vittorio Verde e Cristoforo De Maio, dichia-
ratisi anticipatari.
Così deciso in Torre Annunziata il 22.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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