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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 654/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 654/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZUCCOLI CESARE C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAVAGNINI GIORGIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con lettera raccomandata ricevuta dalla Sig.ra e dal Sig. in data Parte_2 Parte_1
14/12/2023 l'amministratore condominiale rendeva edotti gli stessi dell'esito dell'assemblea condominiale straordinaria del 20/11/2023 tenutasi in loro assenza;
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, essi adivano il Tribunale su intestato e citavano in giudizio il , al fine di impugnare la delibera assembleare del giorno Controparte_2
20/11/2023 perché viziata da nullità in quanto essi non erano stati regolarmente convocati, non essendogli mai stata notificata la raccomandata contenente l'invito all'assemblea condominiale, nonostante nel verbale impugnato fosse stato formalmente dichiarato assente.
E quindi in conseguenza chiedevano la condanna del ed il ristoro delle spese Controparte_2
di lite;
Si costituiva in giudizio il ” in ogni caso eccependo preliminarmente Controparte_2
L'errata indicazione dell'amministratore p.t. del con conseguente Controparte_2 nullità dell'atto di citazione notificato ai convenuti e l'inesistenza, o in subordine la nullità del la notifica di esso al convenuto, essendosi il ” risolto, nel corso della Controparte_2
presente causa civile, a ri-deliberare tutti punti già posti all'ordine del giorno dell'assemblea del 20.11.2023, oggetto dell'impugnazione che ha dato origine alla presente causa civile.
pagina 1 di 2 Chiedeva pertanto di constatare l'integrale cessazione della materia del contendere e di respingere le domande attoree perché totalmente infondate, in fatto e in diritto.
IN DIRITTO: In realtà a livello giuridico la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo;
Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio.
Avendo gli stessi attori reso inidoneo l'atto inziale citando in giudizio un soggetto totalmente estraneo al CP_2
Ed avendo il convenuto in giudizio, provveduto a ri-deliberare correttamente ed CP_2 esattamente quanto già deliberato nell'assemblea del 20.11.2023.
Questo giudice dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese legali tra le parti .
Cosi deciso in Reggio Emilia, il 02.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Pia Sacco
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 654/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZUCCOLI CESARE C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAVAGNINI GIORGIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con lettera raccomandata ricevuta dalla Sig.ra e dal Sig. in data Parte_2 Parte_1
14/12/2023 l'amministratore condominiale rendeva edotti gli stessi dell'esito dell'assemblea condominiale straordinaria del 20/11/2023 tenutasi in loro assenza;
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, essi adivano il Tribunale su intestato e citavano in giudizio il , al fine di impugnare la delibera assembleare del giorno Controparte_2
20/11/2023 perché viziata da nullità in quanto essi non erano stati regolarmente convocati, non essendogli mai stata notificata la raccomandata contenente l'invito all'assemblea condominiale, nonostante nel verbale impugnato fosse stato formalmente dichiarato assente.
E quindi in conseguenza chiedevano la condanna del ed il ristoro delle spese Controparte_2
di lite;
Si costituiva in giudizio il ” in ogni caso eccependo preliminarmente Controparte_2
L'errata indicazione dell'amministratore p.t. del con conseguente Controparte_2 nullità dell'atto di citazione notificato ai convenuti e l'inesistenza, o in subordine la nullità del la notifica di esso al convenuto, essendosi il ” risolto, nel corso della Controparte_2
presente causa civile, a ri-deliberare tutti punti già posti all'ordine del giorno dell'assemblea del 20.11.2023, oggetto dell'impugnazione che ha dato origine alla presente causa civile.
pagina 1 di 2 Chiedeva pertanto di constatare l'integrale cessazione della materia del contendere e di respingere le domande attoree perché totalmente infondate, in fatto e in diritto.
IN DIRITTO: In realtà a livello giuridico la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo;
Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio.
Avendo gli stessi attori reso inidoneo l'atto inziale citando in giudizio un soggetto totalmente estraneo al CP_2
Ed avendo il convenuto in giudizio, provveduto a ri-deliberare correttamente ed CP_2 esattamente quanto già deliberato nell'assemblea del 20.11.2023.
Questo giudice dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese legali tra le parti .
Cosi deciso in Reggio Emilia, il 02.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Pia Sacco
pagina 2 di 2