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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9558/2021
T R A
, rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Michele Berloco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura alla via
Monteverdi n. 13
- ATTRICE –
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari, via Melo, n. 97, domicilia per legge
- CONVENUTO –
All'udienza del 11.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER L'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … ritenere e dichiarare il
[...]
( già ), in Controparte_2 Controparte_3
persona del ministro pro tempore, responsabile, ex artt.2043 cc e/o 2048 cc, 2049 cc e/o 2050 e/o 2051 cc e/o decreto mibact 30 giugno 2016 n.330 nonché legge 81/2008 e, comunque, alla luce della violazione del principio del neminem laedere, dell'infortunio occorso all'interno della struttura monumentale Castel
del Monte, sito in agro del Comune di Andria sulla Strada Statale 170, in data 29 Aprile 2019, alla sig.ra ritenere e dichiarare, per l'effetto, il Parte_1 Controparte_2
( già ), in persona del ministro pro
[...] Controparte_3
tempore, responsabile, tenuto al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € Parte_1
12.896,68 – oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento colposo – a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale sofferto;
condannare il
[...]
( già ), in persona del Controparte_2 Controparte_3
ministro pro tempore, responsabile, come sub A e B.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi i costi della CTU così come espletate, da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario…”
PER IL MINISTERO CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ … In via principale,
rigettare ogni avversa pretesa, perché infondata;
in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale,
della domanda principale, ridurre il quantum risarcitorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso, condannare la parte attrice o chi di competenza all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione convenuta.…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione del 15.07.2021 l'attrice evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, il al fine di richiedere il risarcimento dei Controparte_1
danni conseguenti alle lesioni subite in data 29 Aprile 2019, alle ore 17,15 circa, durante una visita all'interno della struttura monumentale Castel del Monte, sito in agro del Comune di Andria sulla Strada
Statale 170, allorquando, dopo aver visitato il piano superiore della predetta struttura, mentre scendeva la scala a chiocciola posta all'interno di una delle torri di Castel Del Monte, costituenti il passaggio obbligato per scendere dal piano superiore al pianterreno, cadeva rovinosamente al suolo, a causa della scalinata sprovvista dei minimi requisiti di sicurezza, in quanto poco illuminata, priva di corrimano,
sconnessa e priva di strisce antiscivolo. Deduceva infine che a seguito del sinistro si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Altamura ove si riscontrava che aveva riportato “trauma distorsivo della pag. 2/9 caviglia destra con frattura dell'estremità distale del perone”. Così concludeva: “A) ritenere e dichiarare il
( già Controparte_2 CP_3
), in persona del ministro pro tempore, responsabile, ex artt.2043 cc e/o 2048 cc, 2049 cc e/o
[...]
2050 e/o 2051 cc e/o decreto mibact 30 giugno 2016 n.330 nonché legge 81/2008 e, comunque, alla luce della violazione del principio del neminem laedere, dell'infortunio occorso all'interno della struttura monumentale Castel del Monte, sito in agro del Comune di Andria sulla Strada Statale 170, in data 29
Aprile 2019, alla sig.ra ; B) ritenere e dichiarare, per l'effetto, il Parte_1 [...]
( già ), in Controparte_2 Controparte_3
persona del ministro pro tempore, responsabile, tenuto al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
della somma di € 10.691,57 – oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento
[...]
colposo – a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale sofferto;
C) condannare il
( già Controparte_2 CP_3
), in persona del ministro pro tempore, responsabile, come sub A e B. D) con vittoria di spese,
[...]
diritti ed onorari di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”. Si
costituiva il convenuto concludendo come innanzi riportato. Contestava la sussistenza dei CP_2
presupposti della propria responsabilità e quindi l'infondatezza della domanda anche in riferimento al quantum richiesto. Nel corso del giudizio erano escussi i testi e;
erano Tes_1 Testimone_2
quindi disposte ed espletate C.T.U. tecnica a mezzo dell'ing. ( elaborato depositato il Persona_1
30.10.2023) e C.T.U. medica a mezzo del dott. ( elaborato depositato il 08.05.2024). Persona_2
Ritenuta matura per la decisione la causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda è fondata con le precisazioni che seguono. Deve preliminarmente rilevarsi come non sia stato contestato dal convenuto il fatto storico della caduta dell'attrice nei tempi e CP_2
modi indicati dalla stessa. Relativamente alle condizioni in cui si presentava la scalinata ove è accorso l'infortunio, i testi escussi all'udienza del 09 dicembre 2022 hanno confermato: - “…posso affermare che la sig.ra mentre scendeva la scala sita all'interno della predetta struttura cadeva a causa della Pt_1
scalinata che era sprovvista di corrimano;
i gradini erano provvisti di antiscivolo ma erano consumati;
non erano presenti su tutti i gradini i sistemi di antiscivolo” … “preciso che la struttura non era illuminata,
mezzo buio” (teste ); - “…posso confermare che la sig.ra mentre scendeva la Tes_1 Parte_1
pag. 3/9 scala a chiocciola sita all'interno di una delle torri di Castel del Monte cadeva al suolo in quanto la scala aveva i gradini scivolosi, rotti, in assenza di antiscivolo, qualcuno che c'era consumato, senza corrimano,
mi ricordo che era buio” …“…la scala non era illuminata” (teste ). Le condizioni Testimone_3
critiche della scalinata sono state poi riscontrate dal CTU ing. L'elaborato peritale appare Per_3
frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali per cui le sue risultanze ( peraltro non contestate dalle parti) possono essere fatte proprie dal giudicante. Il CTU, dopo aver richiamato la normativa sui requisiti rigorosi per la progettazione e la costruzione delle scale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, ha provveduto preliminarmente a descrivere la struttura oggetto del sinistro. A tal fine ha evidenziato che “…Lo spazio interno è suddiviso su due piani, uno a piano terra che è comunque sopraelevato sul livello stradale e un piano superiore. Tra i due piani vi è connessione attraverso delle scale a chiocciola dislocate in tre torri delle otto presenti. Il regolamento di fruizione impone che i visitatori siano portati a rispettare i percorsi obbligati e per andare dal piano terra al piano superiore devono attraversare una delle scale a chiocciola, ubicate all'interno di una delle otto torri e dopo aver visitato le sale al primo piano possono ridiscendere al piano terra attraverso un'altra scala a chiocciola in un'altra delle otto torri. Si fa presente che le due scale a chiocciola, una utilizzata per salire al piano superiore e l'altra per scendere dal primo piano al piano terra costituiscono di fatto un passaggio obbligato per i visitatori e non vi sono soluzioni alternative come ascensori o montascale”. Tanto porta all'ovvia considerazione che l'attrice non poteva utilizzare percorsi alternativi per la visita della struttura monumentale Castel del Monte dovendo, necessariamente, utilizzare le scale oggetto dell'infortunio. Nel
descrivere lo stato di manutenzione delle stesse, il CTU ha potuto constatare che: “-Senza ombra di dubbio lo stato dei gradini lapidei a forma trapezoidale è pessimo, con marcati segni di usura e in molti punti la mancanza di pezzi di gradino nella zona di attacco tra alzata e pedata. -La superficie dei gradini in molte parti delle pedate risulta usurata, molto liscia e pertanto sdrucciolevole. -Pochissime pedate presentano sistemi o trattamenti antiscivolo. Solo su alcune pedate sono state riscontrate strisce antiscivolo che appaiono evidentemente deteriorate e aventi una larghezza non idonea (solo 2,5 cm). -I
corrimano lungo le pareti che non dovrebbero sporgere più di 8 cm e le cui estremità dovrebbero essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse, sono assolutamente mancanti e quindi la scala è priva di corrimano su entrambi i lati. -Attualmente è stato aggiunto un cartello in italiano pag. 4/9 ed in inglese vicino a quello che indica l'uscita, in modo provvisorio e che informa che i gradini sono scivolosi, ma nulla è stato fatto per evitare la caduta. -la scala presenta una scarsa illuminazione sia artificiale che naturale, anche se ultimamente sono stati aggiunti dei faretti in modo precario con cavi elettrici a vista, non molto piacevoli a colpo d'occhio per chi alza lo sguardo. -All'attualità la scala che dovrebbe portare all'uscita del sito risulta essere totalmente pericolosa, senza nessun accorgimento per evitare il rischio di caduta e senza i requisiti minimi di sicurezza;
è assolutamente necessario agire nel più breve tempo possibile con l'istallazione di corrimano su entrambi i lati e di marca gradino antiscivolo a contrasto cromatico leggibile su ciascuna pedata che le compone, che possano evitare il ripresentarsi dell'evento negativo. -Per evitare di deturpare l'intera struttura mediante inserimento di materiale moderno in un complesso medievale è evidente che basterebbe inserire una tipologia di corrimano in
“corda” o “ferro battuto” nel rispetto di una fortezza del XIII secolo, ma anche a salvaguardia della sicurezza dei visitatori. -Andrebbe, inoltre, incrementata anche l'illuminazione con faretti occultati,
sicuramente più belli alla vista di quelli attualmente istallati e perfezionata la cartellonistica, manchevole e insufficiente.”. Le plurime criticità descritte dal CTU imponevano al convenuto di dotare, il CP_2
sito storico, di cautele idonee ad evitare eventi lesivi. Il principio di diritto da applicare, quanto al riparto dell'onere della prova, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., prevede che il danneggiato provi il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (cfr.,
Cass. n. 8106/06, Cass. n.11227/08). Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato,
oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso. La portata dell'art. 2051 cod. civ.
impone, pertanto, la prova del nesso causale tra la cosa, cioè la scala, ed il danno. Infatti, il nesso di causalità rilevante nella fattispecie in esame è quello in ragione del quale ricorra la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul pag. 5/9 piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento (cfr. Cass. n.
27168/06, n. 8005/10). Nessuna responsabilità può essere invece imputata all'attrice nella caduta così
come descritta in atto di citazione alla luce delle “pessime” (espressione del Ctu) condizioni in cui versano le scale della struttura Castel del Monte. Deve in proposito richiamarsi una condivisibile pronuncia resa dalla S.C. (37060/2022) in una fattispecie analoga a quella per cui è causa ove la caduta avveniva agli Uffizi a causa di un gradino “sbeccato”. Nel caso di specie benché il Controparte_1
avesse rilevato come la “rottura” del gradino, fosse “dovuta alla normale degradazione causata
[...]
dal passare del tempo" e che "imperfezioni quali quella che ha causato la caduta ben possono essere pacificamente qualificate come prevedibili in un luogo come il struttura risalente al Controparte_4
XVI secolo”…in ogni caso, trattasi di un edificio di un'ampiezza tale da rendere impossibile un controllo ed un intervento continuo ed immediato, anche alla luce della costante fruizione dei luoghi da parte di migliaia di persone ogni singolo giorno dell'anno”; tali argomentazioni sono state respinte. Ed invero secondo la pronuncia innanzi indicata “la vetustà dell'edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non costituiscono elementi neppure astrattamente idonei a impedire il controllo della cosa e ad esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone”.
Né, per altro aspetto, sarebbe possibile, integrare nel fortuito la mera disattenzione della vittima,
argomentazione che “si pone in palese contrasto con i pacifici orientamenti di legittimità che individuano il fortuito in un elemento che incide sul nesso di causa e che presenta caratteri di imprevedibilità e non prevenibilità tali da elidere tale nesso fra la cosa e il danno”. Nel giudizio per cui è causa la scarsa illuminazione in uno alle condizioni delle scale così come dettagliatamente descritte dal CTU, elidono la possibilità di richiamare la disposizione di cui all'art. 1227 c.c. Per quel che concerne la quantificazione del danno deve farsi riferimento alla C.T.U. espletata in corso di causa, per la quale valgono le medesime argomentazioni utilizzate per la perizia tecnica al fine di consentire al giudicante di farla propria. Il CTU
medico legale ha accertato la perfetta compatibilità tra le lesioni subite e documentate dalla sig.ra Pt_1
e l'evento lesivo. ( cfr. elaborato peritale: “ Le lesioni documentate a carico della sig.ra
[...] [...]
(che si configurano tra le lesioni ai sensi dell'art.32, comma 3-quarter della Legge 27/12) in Parte_1
quanto documentate sia clinicamente che mediante accertamenti strumentali sono compatibili con la dinamica dell'infortunio”). Sulla determinazione del danno il CTU ha così concluso: “la durata del danno pag. 6/9 biologico temporaneo totale è pari a 20 (venti) giorni, mentre la durata del danno biologico temporaneo parziale è pari a 95 (novantacinque) giorni dei quali 31 (trentuno) giorni al 75%, 40 (quaranta) giorni al
50%, 24 (ventiquattro) giorni al 25%; sono presenti postumi permanenti pari a 4%.”. Sviluppando i dati innanzi indicati ai fini della successiva liquidazione, in base al paramento di riferimento rappresentato dalle tabelle in vigore consegue un danno pari a complessivi € 9.840,71 come di seguito meglio precisato:
Calcolo danno biologico di lieve entità: tabella di riferimento 2025-2026; età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni;
percentuale di invalidità permanente 4% ; punto base danno permanente € 963,40;
giorni di invalidità temporanea totale 20; giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 31; giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40; giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 24; indennità
giornaliera € 56,18; calcolo del risarcimento: danno biologico permanente € 3.581,92; invalidità
temporanea totale € 1.123,60; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.306,19; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.123,60; invalidità temporanea parziale al 25% € 337,08;totale danno biologico temporaneo € 3.890,47; danno morale (20%) € 1.494,48; spese mediche documentate € 873,84; totale generale: € 9.840,71. Quindi, in applicazione dei sopra indicati criteri, deve ritenersi liquidabile a titolo di danno biologico permanente e temporaneo un risarcimento a carico della convenuta dei predetti importi al valore attuale, con incremento per sofferenza (c.d. danno morale), che in mancanza di eccezioni sul punto da parte dell'ente convenuto parte attrice non era tenuta a provare. Il danno morale in considerazione degli elementi di cuasa va tuttavia contenuto nella misura del 20%. Sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale (notoriamente costituente danno di valore) non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come visto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Non sono inoltre dovuti al danneggiato gli interessi compensativi in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario ( lucro cessante ) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata ( cioè liquidata in moneta attuale ) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario ( cfr. Cass. N.
12452/2003; n. 3355/2010 ). Più di recente, è stato ribadito che nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione pag. 7/9 economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata ( o liquidata in moneta attuale ) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi ( cfr. Cass. 18567/2018 ). Ebbene, nella vicenda in esame,
nulla è stato dedotto né tanto meno provato, sicché la relativa pretesa non può trovare accoglimento. In
considerazione dell'andamento del giudizio e del sostanziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice devono porsi definitivamente a carico del convenuto le spese delle due C.T.U. espletate in corso di causa. Anche le altre spese seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore del difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
in persona del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_5
- dichiara il convenuto, responsabile, ex artt.2051 c.c., dell'infortunio oggetto di causa;
CP_2
- condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento, in favore della sig.ra , CP_2 Parte_1
ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma attualizzata di € 8.966,87 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo, ed al pagamento, in favore della sig.ra , ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
della somma 873,84 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle C.T.U. espletate in corso di causa, con condanna al pagamento degli importi liquidati per le stesse in favore dell'Avv. Michele Berloco
dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
pag. 8/9 - condanna il convenuto al pagamento anche delle altre spese processuali di parte attrice che liquida in €.
2820,00 di cui €. 277,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali Iva e cap come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Michele Berloco dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Bari, 10.11.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9558/2021
T R A
, rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Michele Berloco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura alla via
Monteverdi n. 13
- ATTRICE –
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari, via Melo, n. 97, domicilia per legge
- CONVENUTO –
All'udienza del 11.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER L'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … ritenere e dichiarare il
[...]
( già ), in Controparte_2 Controparte_3
persona del ministro pro tempore, responsabile, ex artt.2043 cc e/o 2048 cc, 2049 cc e/o 2050 e/o 2051 cc e/o decreto mibact 30 giugno 2016 n.330 nonché legge 81/2008 e, comunque, alla luce della violazione del principio del neminem laedere, dell'infortunio occorso all'interno della struttura monumentale Castel
del Monte, sito in agro del Comune di Andria sulla Strada Statale 170, in data 29 Aprile 2019, alla sig.ra ritenere e dichiarare, per l'effetto, il Parte_1 Controparte_2
( già ), in persona del ministro pro
[...] Controparte_3
tempore, responsabile, tenuto al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € Parte_1
12.896,68 – oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento colposo – a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale sofferto;
condannare il
[...]
( già ), in persona del Controparte_2 Controparte_3
ministro pro tempore, responsabile, come sub A e B.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi i costi della CTU così come espletate, da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario…”
PER IL MINISTERO CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ … In via principale,
rigettare ogni avversa pretesa, perché infondata;
in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale,
della domanda principale, ridurre il quantum risarcitorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso, condannare la parte attrice o chi di competenza all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione convenuta.…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione del 15.07.2021 l'attrice evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, il al fine di richiedere il risarcimento dei Controparte_1
danni conseguenti alle lesioni subite in data 29 Aprile 2019, alle ore 17,15 circa, durante una visita all'interno della struttura monumentale Castel del Monte, sito in agro del Comune di Andria sulla Strada
Statale 170, allorquando, dopo aver visitato il piano superiore della predetta struttura, mentre scendeva la scala a chiocciola posta all'interno di una delle torri di Castel Del Monte, costituenti il passaggio obbligato per scendere dal piano superiore al pianterreno, cadeva rovinosamente al suolo, a causa della scalinata sprovvista dei minimi requisiti di sicurezza, in quanto poco illuminata, priva di corrimano,
sconnessa e priva di strisce antiscivolo. Deduceva infine che a seguito del sinistro si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Altamura ove si riscontrava che aveva riportato “trauma distorsivo della pag. 2/9 caviglia destra con frattura dell'estremità distale del perone”. Così concludeva: “A) ritenere e dichiarare il
( già Controparte_2 CP_3
), in persona del ministro pro tempore, responsabile, ex artt.2043 cc e/o 2048 cc, 2049 cc e/o
[...]
2050 e/o 2051 cc e/o decreto mibact 30 giugno 2016 n.330 nonché legge 81/2008 e, comunque, alla luce della violazione del principio del neminem laedere, dell'infortunio occorso all'interno della struttura monumentale Castel del Monte, sito in agro del Comune di Andria sulla Strada Statale 170, in data 29
Aprile 2019, alla sig.ra ; B) ritenere e dichiarare, per l'effetto, il Parte_1 [...]
( già ), in Controparte_2 Controparte_3
persona del ministro pro tempore, responsabile, tenuto al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
della somma di € 10.691,57 – oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento
[...]
colposo – a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale sofferto;
C) condannare il
( già Controparte_2 CP_3
), in persona del ministro pro tempore, responsabile, come sub A e B. D) con vittoria di spese,
[...]
diritti ed onorari di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”. Si
costituiva il convenuto concludendo come innanzi riportato. Contestava la sussistenza dei CP_2
presupposti della propria responsabilità e quindi l'infondatezza della domanda anche in riferimento al quantum richiesto. Nel corso del giudizio erano escussi i testi e;
erano Tes_1 Testimone_2
quindi disposte ed espletate C.T.U. tecnica a mezzo dell'ing. ( elaborato depositato il Persona_1
30.10.2023) e C.T.U. medica a mezzo del dott. ( elaborato depositato il 08.05.2024). Persona_2
Ritenuta matura per la decisione la causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda è fondata con le precisazioni che seguono. Deve preliminarmente rilevarsi come non sia stato contestato dal convenuto il fatto storico della caduta dell'attrice nei tempi e CP_2
modi indicati dalla stessa. Relativamente alle condizioni in cui si presentava la scalinata ove è accorso l'infortunio, i testi escussi all'udienza del 09 dicembre 2022 hanno confermato: - “…posso affermare che la sig.ra mentre scendeva la scala sita all'interno della predetta struttura cadeva a causa della Pt_1
scalinata che era sprovvista di corrimano;
i gradini erano provvisti di antiscivolo ma erano consumati;
non erano presenti su tutti i gradini i sistemi di antiscivolo” … “preciso che la struttura non era illuminata,
mezzo buio” (teste ); - “…posso confermare che la sig.ra mentre scendeva la Tes_1 Parte_1
pag. 3/9 scala a chiocciola sita all'interno di una delle torri di Castel del Monte cadeva al suolo in quanto la scala aveva i gradini scivolosi, rotti, in assenza di antiscivolo, qualcuno che c'era consumato, senza corrimano,
mi ricordo che era buio” …“…la scala non era illuminata” (teste ). Le condizioni Testimone_3
critiche della scalinata sono state poi riscontrate dal CTU ing. L'elaborato peritale appare Per_3
frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali per cui le sue risultanze ( peraltro non contestate dalle parti) possono essere fatte proprie dal giudicante. Il CTU, dopo aver richiamato la normativa sui requisiti rigorosi per la progettazione e la costruzione delle scale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, ha provveduto preliminarmente a descrivere la struttura oggetto del sinistro. A tal fine ha evidenziato che “…Lo spazio interno è suddiviso su due piani, uno a piano terra che è comunque sopraelevato sul livello stradale e un piano superiore. Tra i due piani vi è connessione attraverso delle scale a chiocciola dislocate in tre torri delle otto presenti. Il regolamento di fruizione impone che i visitatori siano portati a rispettare i percorsi obbligati e per andare dal piano terra al piano superiore devono attraversare una delle scale a chiocciola, ubicate all'interno di una delle otto torri e dopo aver visitato le sale al primo piano possono ridiscendere al piano terra attraverso un'altra scala a chiocciola in un'altra delle otto torri. Si fa presente che le due scale a chiocciola, una utilizzata per salire al piano superiore e l'altra per scendere dal primo piano al piano terra costituiscono di fatto un passaggio obbligato per i visitatori e non vi sono soluzioni alternative come ascensori o montascale”. Tanto porta all'ovvia considerazione che l'attrice non poteva utilizzare percorsi alternativi per la visita della struttura monumentale Castel del Monte dovendo, necessariamente, utilizzare le scale oggetto dell'infortunio. Nel
descrivere lo stato di manutenzione delle stesse, il CTU ha potuto constatare che: “-Senza ombra di dubbio lo stato dei gradini lapidei a forma trapezoidale è pessimo, con marcati segni di usura e in molti punti la mancanza di pezzi di gradino nella zona di attacco tra alzata e pedata. -La superficie dei gradini in molte parti delle pedate risulta usurata, molto liscia e pertanto sdrucciolevole. -Pochissime pedate presentano sistemi o trattamenti antiscivolo. Solo su alcune pedate sono state riscontrate strisce antiscivolo che appaiono evidentemente deteriorate e aventi una larghezza non idonea (solo 2,5 cm). -I
corrimano lungo le pareti che non dovrebbero sporgere più di 8 cm e le cui estremità dovrebbero essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse, sono assolutamente mancanti e quindi la scala è priva di corrimano su entrambi i lati. -Attualmente è stato aggiunto un cartello in italiano pag. 4/9 ed in inglese vicino a quello che indica l'uscita, in modo provvisorio e che informa che i gradini sono scivolosi, ma nulla è stato fatto per evitare la caduta. -la scala presenta una scarsa illuminazione sia artificiale che naturale, anche se ultimamente sono stati aggiunti dei faretti in modo precario con cavi elettrici a vista, non molto piacevoli a colpo d'occhio per chi alza lo sguardo. -All'attualità la scala che dovrebbe portare all'uscita del sito risulta essere totalmente pericolosa, senza nessun accorgimento per evitare il rischio di caduta e senza i requisiti minimi di sicurezza;
è assolutamente necessario agire nel più breve tempo possibile con l'istallazione di corrimano su entrambi i lati e di marca gradino antiscivolo a contrasto cromatico leggibile su ciascuna pedata che le compone, che possano evitare il ripresentarsi dell'evento negativo. -Per evitare di deturpare l'intera struttura mediante inserimento di materiale moderno in un complesso medievale è evidente che basterebbe inserire una tipologia di corrimano in
“corda” o “ferro battuto” nel rispetto di una fortezza del XIII secolo, ma anche a salvaguardia della sicurezza dei visitatori. -Andrebbe, inoltre, incrementata anche l'illuminazione con faretti occultati,
sicuramente più belli alla vista di quelli attualmente istallati e perfezionata la cartellonistica, manchevole e insufficiente.”. Le plurime criticità descritte dal CTU imponevano al convenuto di dotare, il CP_2
sito storico, di cautele idonee ad evitare eventi lesivi. Il principio di diritto da applicare, quanto al riparto dell'onere della prova, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., prevede che il danneggiato provi il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (cfr.,
Cass. n. 8106/06, Cass. n.11227/08). Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato,
oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso. La portata dell'art. 2051 cod. civ.
impone, pertanto, la prova del nesso causale tra la cosa, cioè la scala, ed il danno. Infatti, il nesso di causalità rilevante nella fattispecie in esame è quello in ragione del quale ricorra la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul pag. 5/9 piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento (cfr. Cass. n.
27168/06, n. 8005/10). Nessuna responsabilità può essere invece imputata all'attrice nella caduta così
come descritta in atto di citazione alla luce delle “pessime” (espressione del Ctu) condizioni in cui versano le scale della struttura Castel del Monte. Deve in proposito richiamarsi una condivisibile pronuncia resa dalla S.C. (37060/2022) in una fattispecie analoga a quella per cui è causa ove la caduta avveniva agli Uffizi a causa di un gradino “sbeccato”. Nel caso di specie benché il Controparte_1
avesse rilevato come la “rottura” del gradino, fosse “dovuta alla normale degradazione causata
[...]
dal passare del tempo" e che "imperfezioni quali quella che ha causato la caduta ben possono essere pacificamente qualificate come prevedibili in un luogo come il struttura risalente al Controparte_4
XVI secolo”…in ogni caso, trattasi di un edificio di un'ampiezza tale da rendere impossibile un controllo ed un intervento continuo ed immediato, anche alla luce della costante fruizione dei luoghi da parte di migliaia di persone ogni singolo giorno dell'anno”; tali argomentazioni sono state respinte. Ed invero secondo la pronuncia innanzi indicata “la vetustà dell'edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non costituiscono elementi neppure astrattamente idonei a impedire il controllo della cosa e ad esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone”.
Né, per altro aspetto, sarebbe possibile, integrare nel fortuito la mera disattenzione della vittima,
argomentazione che “si pone in palese contrasto con i pacifici orientamenti di legittimità che individuano il fortuito in un elemento che incide sul nesso di causa e che presenta caratteri di imprevedibilità e non prevenibilità tali da elidere tale nesso fra la cosa e il danno”. Nel giudizio per cui è causa la scarsa illuminazione in uno alle condizioni delle scale così come dettagliatamente descritte dal CTU, elidono la possibilità di richiamare la disposizione di cui all'art. 1227 c.c. Per quel che concerne la quantificazione del danno deve farsi riferimento alla C.T.U. espletata in corso di causa, per la quale valgono le medesime argomentazioni utilizzate per la perizia tecnica al fine di consentire al giudicante di farla propria. Il CTU
medico legale ha accertato la perfetta compatibilità tra le lesioni subite e documentate dalla sig.ra Pt_1
e l'evento lesivo. ( cfr. elaborato peritale: “ Le lesioni documentate a carico della sig.ra
[...] [...]
(che si configurano tra le lesioni ai sensi dell'art.32, comma 3-quarter della Legge 27/12) in Parte_1
quanto documentate sia clinicamente che mediante accertamenti strumentali sono compatibili con la dinamica dell'infortunio”). Sulla determinazione del danno il CTU ha così concluso: “la durata del danno pag. 6/9 biologico temporaneo totale è pari a 20 (venti) giorni, mentre la durata del danno biologico temporaneo parziale è pari a 95 (novantacinque) giorni dei quali 31 (trentuno) giorni al 75%, 40 (quaranta) giorni al
50%, 24 (ventiquattro) giorni al 25%; sono presenti postumi permanenti pari a 4%.”. Sviluppando i dati innanzi indicati ai fini della successiva liquidazione, in base al paramento di riferimento rappresentato dalle tabelle in vigore consegue un danno pari a complessivi € 9.840,71 come di seguito meglio precisato:
Calcolo danno biologico di lieve entità: tabella di riferimento 2025-2026; età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni;
percentuale di invalidità permanente 4% ; punto base danno permanente € 963,40;
giorni di invalidità temporanea totale 20; giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 31; giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40; giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 24; indennità
giornaliera € 56,18; calcolo del risarcimento: danno biologico permanente € 3.581,92; invalidità
temporanea totale € 1.123,60; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.306,19; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.123,60; invalidità temporanea parziale al 25% € 337,08;totale danno biologico temporaneo € 3.890,47; danno morale (20%) € 1.494,48; spese mediche documentate € 873,84; totale generale: € 9.840,71. Quindi, in applicazione dei sopra indicati criteri, deve ritenersi liquidabile a titolo di danno biologico permanente e temporaneo un risarcimento a carico della convenuta dei predetti importi al valore attuale, con incremento per sofferenza (c.d. danno morale), che in mancanza di eccezioni sul punto da parte dell'ente convenuto parte attrice non era tenuta a provare. Il danno morale in considerazione degli elementi di cuasa va tuttavia contenuto nella misura del 20%. Sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale (notoriamente costituente danno di valore) non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come visto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Non sono inoltre dovuti al danneggiato gli interessi compensativi in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario ( lucro cessante ) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata ( cioè liquidata in moneta attuale ) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario ( cfr. Cass. N.
12452/2003; n. 3355/2010 ). Più di recente, è stato ribadito che nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione pag. 7/9 economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata ( o liquidata in moneta attuale ) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi ( cfr. Cass. 18567/2018 ). Ebbene, nella vicenda in esame,
nulla è stato dedotto né tanto meno provato, sicché la relativa pretesa non può trovare accoglimento. In
considerazione dell'andamento del giudizio e del sostanziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice devono porsi definitivamente a carico del convenuto le spese delle due C.T.U. espletate in corso di causa. Anche le altre spese seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore del difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
in persona del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_5
- dichiara il convenuto, responsabile, ex artt.2051 c.c., dell'infortunio oggetto di causa;
CP_2
- condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento, in favore della sig.ra , CP_2 Parte_1
ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma attualizzata di € 8.966,87 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo, ed al pagamento, in favore della sig.ra , ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
della somma 873,84 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle C.T.U. espletate in corso di causa, con condanna al pagamento degli importi liquidati per le stesse in favore dell'Avv. Michele Berloco
dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
pag. 8/9 - condanna il convenuto al pagamento anche delle altre spese processuali di parte attrice che liquida in €.
2820,00 di cui €. 277,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali Iva e cap come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Michele Berloco dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Bari, 10.11.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
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