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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. Giovanni Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2022 promossa da:
nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Fattore (c.f. ), in virtù di procura alle liti in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente a [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pina Benedetti (c.f. ), per C.F._4
procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Lanciano v.le Rimembranza n. 23;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
02.10.2024 riportandosi alle conclusioni in atti.
Parte resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 02.10.2024 ha così precisato le conclusioni: “Voglia Codesto Onorevole Tribunale contrariis reiectis : 1) pronunciare la separazione dei coniugi 2) stabilire a carico del padre contributo di mantenimento di € 200,00 per ciascuna delle figlie, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre 50% spese straordinarie, come da linee Guida CNF 3) Nulla circa l'assegno unico, spettando ope legis al 50% a ciascun genitore;
4) disporre che il padre possa vedere le figlie una volta
a settimana il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30, e tenerle con sé un fine settimana ogni
15 gg. dal venerdì alle 17 alla domenica sera alle 20; inoltre una settimana alternativamente ogni anno durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio); durante le vacanze pasquali dal giovedì al lunedì ad anni alterni;
durante le vacanze estive per un mese ,anche non continuativo 5) Rigettare la domanda di contributo mantenimento in favore della moglie”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 08.10.2024:
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 01.08.2022 premesso di aver contratto in data Parte_1
30.10.2011, in Lanciano, matrimonio concordatario con , optando per Controparte_1 il regime di separazione dei beni, e che l'atto di matrimonio è stato trascritto al n. 82, parte II, serie A dell'anno 2011; che dall'unione sono nate le figlie (nata il Per_1
08.05.2012) e (nata il [...]); che la vita coniugale si è svolta, a Per_2 decorrere dal mese di gennaio nell'abitazione di Mozzagrogna, Via Belvedere n. 53, di proprietà di entrambi i coniugi, acquistato anche con il denaro proveniente dall'accensione di un mutuo ipotecario di durata venticinquennale che prevede una rata di rimborso mensile di circa € 580,00, garantito dalla signora;
che Parte_2
è impiegato a tempo indeterminato presso la società di Controparte_1 CP_2
Ortona e percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.900,00 per quindici mensilità; che ella è invece impiegata dal 03.05.2021, a tempo determinato, presso la
OPS S.r.l. di Chieti, per il tramite di OpenJob S.p.a., con contratto in scadenza il
30.09.2021 e percepisce una retribuzione mensile di € 1.250,00; che la convivenza tra i coniugi si è via via deteriorata, divenendo in ultimo intollerabile a causa del comportamento di che, a partire dalla seconda metà del 2021, ha Controparte_1
privato la famiglia dei mezzi economici di sostentamento, non consegnando alla moglie le somme necessarie non solo per il pagamento delle utenze di luce e gas, ma addirittura per l'acquisto dei beni di prima necessità e per l'abbigliamento delle figlie, pur percependo per l'intero, dal mese di marzo 2022 l'Assegno Unico per le figlie, pari ad € 385,20 mensili;
che vi è un debito di € 2.495,50 nei confronti del servizio mensa scolastica del Comune di Lanciano;
che dal 15.07.2022 il resistente ha abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi in altro luogo neppure comunicato alla moglie cui da allora non versa alcuna somma per le figlie e che da alcuni mesi ha avviato una relazione pubblica con una donna con la quale si accompagna per le vie del circondario, addirittura portando con sé le figlie con il pretesto della conoscenza con la figlia della stessa, ha così concluso:
“A) Per le causali sopra indicate, addebitare la separazione in capo al Sig.
[...]
. CP_1
B) La Sig.ra continuerà a risiedere nella casa familiare di Mozzagrogna, Parte_1
Via Belvedere 53, unitamente alle figlie e , collocate presso la madre Per_1 Per_2
ed affidate ad entrambi i genitori
C) Le figlie potranno stare con il padre un giorno la settimana e quando esse lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici, previo accordo con la madre comunque per almeno due week end non consecutivi al mese (dal venerdì alle ore 17:00 alle ore 21:00 della domenica).
Le figlie staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive;
durante le vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre i giorni di
Natale, Santo Stefano e Capodanno. Durante le vacanze pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Pasqua e Pasquetta. Il criterio dell'alternanza annuale si adotterà anche per tutte le altre festività e fino al raggiungimento della maggiore età da parte delle figlie
I coniugi si obbligano reciprocamente
- ad essere sempre reperibili allorquando abbiano con sé le figlie
- a comunicare le mutazioni di residenza nonché la collocazione delle minori al di fuori del Comune di Mozzagrogna
Le parti si impegnano reciprocamente a non ostacolare i rapporti affettivi con i nonni paterni e materni, promovendone, per quanto possibile, il rafforzamento.
E)Il Sig. , in considerazione del fatto che le figlie non sono autonome sotto CP_1
il profilo patrimoniale ed in ragione della loro permanenza presso la madre, corrisponderà, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di complessivi €
700,00 da versare alla madre entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'Assegno Unico e tutte le altre provvidenze spettanti saranno riscossi ed utilizzati dalla sola Signora con obbligo per il marito di prestare la propria collaborazione per Pt_1
il perfezionamento delle istanze presso gli Enti Competenti.
Vista la precarietà dell'occupazione della Signora e delle spese da sostenere per Pt_1
recarsi in Chieti, nonché della necessità di versare la rata mensile del mutuo, il Sig.
verserà la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della CP_1
moglie.
I coniugi convengono, inoltre, che:
-le due vetture, ognuna intestata a ciascun coniuge, seppur acquistate in costanza di matrimonio, rimarranno in proprietà esclusiva dell'intestatario, senza nulla dovere reciprocamente;
-la casa coniugale nonché gli arredi in essa presenti rimarranno nell'esclusivo godimento della Signora Pt_1
F)Le spese mediche, d'istruzione e sportive e, in ogni caso, le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche [acquisto materiale didattico, gite scolastiche, etc.], parascolastiche, sportive e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
tali spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Le spese straordinarie di carattere necessario saranno sostenute dai coniugi contestualmente al sorgere della necessità ovvero, in caso di impossibilità dell'uno, dall'altro con diritto al rimborso a semplice richiesta e dietro presentazione della ricevuta di spesa.
Per quanto sopra non previsto, le parti faranno riferimento al protocollo del CNF tempo per tempo vigente e sostenute in egual misura tra i coniugi”.
Con ricorso ex art. 156, comma 6, c.c., depositato in data 16.08.2022, la parte ricorrente ha chiesto di disporre a carico di il pagamento di una somma mensile Controparte_1 non inferiore ad € 250,00 per ognuna delle figlie, imponendone il pagamento diretto da parte del datore di lavoro stante la necessità urgente di conseguire una CP_2
somma, di natura strettamente alimentare che consenta di provvedere alle minime esigenze delle figlie nell'imminenza della ripresa della scuola. E' stato, dunque, aperto il sub procedimento n. 638-1/2022, concluso con ordinanza del 22.09.2022, con cui è stato fissato a carico di un assegno a titolo di mantenimento delle figlie di Controparte_1 complessivi €. 400,00. Con memoria di costituzione depositata il 20.09.2022 il resistente ha Controparte_1 contestato il contenuto del ricorso e l'avversa ricostruzione delle cause della separazione, negando di aver posto in essere le condotte rappresentate dalla ricorrente quanto a presunti tradimenti e quanto a presunte violazioni di obblighi di assistenza familiare, deducendo piuttosto come il rapporto coniugale si sia deteriorato a causa di incomprensioni reciproche ed incompatibilità di caratteri, principalmente per la pretesa della moglie di perseguire un tenore di vita superiore alle concrete possibilità della famiglia;
che già dalla fine del 2019, inizio 2020 i coniugi decidevano di dormire in stanze separate e da fine dicembre 2021 conducevano anche vite completamente separate, pur all'interno dell'abitazione coniugale, salvo che per i rapporti con le figlie e che, inoltre, il suo allontanamento dalla casa coniugale è stato determinato dal reiterarsi, per la seconda volta, di una vera e propria aggressione fisica da parte della nei Pt_1
suoi confronti.
Ha, infine, dedotto che la ricorrente è al momento autonoma economicamente disponendo di un reddito mensile da lavoro dipendente di almeno €. 1.352,00 e che egli dispone di un reddito di € 1.700,00 mensili, ma che ha dovuto recentemente sottoscrivere un contratto di affitto con un canone mensile di € 400,00, che ha un debito residuo per imposte di circa € 30.000,00 e che provvede integralmente al pagamento della rata mensile di € 584,00 del mutuo -cointestato con la moglie-, nonché al rimborso del prestito utilizzato per esigenze familiari di € 312,00 mensili. CP_3
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“Voglia Codesto Onorevole Tribunale, in accoglimento delle ragioni dianzi illustrare e contrariis reiectis : 1) pronunciare la separazione dei coniugi, 2) stabilire a carico del padre contributo di mantenimento di € 200,00 per ciascuna delle figlie, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre 50% spese straordinarie come da linee Guida CNF 3)
Nulla circa l'assegno unico, spettando ope legis al 50% a ciascun genitore;
3) disporre che il padre possa vedere le figlie una volta a settimana il mercoledì dalle 18,30 alle
21,30, e tenerle con sé un fine settimana ogni 15 gg. dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 20; inoltre una settimana alternativamente ogni anno durante le vacanza natalizie dal 24 dicembre al 1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali dal giovedì al lunedì ad anni alterni;
durante le vacanze estive per un mese ,anche non continuativo. 4) Rigettare la domanda di contributo mantenimento in favore della moglie in quanto ella è allo stato autosufficiente e gode di un reddito che non si discosta molto da quello del coniuge. In via provvisoria, per quanto oggetto dell'udienza del 21.9.22, voglia Il Tribunale disporre il contributo di mantenimento figlie minori a carico del padre in € 200,00 ciascuna a decorrere dal mese di settembre 2022, oltre 50% spese straordinarie come da linee guida Cnf. Voglia il Tribunale disporre che il padre possa vedere le figlie una volta
a settimana il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30, e tenerle con sé un fine settimana ogni
15 gg. dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 20”.
A seguito dell'udienza presidenziale del 01.02.2023, in cui la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che il contratto di lavoro a tempo determinato della era cessato Pt_1
definitivamente in data 31.12.2022 con la conseguente percezione ad opera della stessa della NASPI nella misura del 50% circa della sua precedente retribuzione e ha chiesto alternativamente un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del in CP_1
favore delle figlie oppure un assegno di mantenimento in suo favore, è stato concesso alle parti il termine per la produzione di note e documenti.
Con successiva ordinanza presidenziale del 22.02.2023 è stata confermata l'ordinanza del 22.09.2022, emessa nel sub procedimento n. 638-1/2022, con cui è stato fissato a carico di un assegno a titolo di mantenimento delle figlie di complessivi €. CP_1
400,00 e, tenuto conto della precarietà e della minore consistenza delle entrate della
è stato stabilito in suo favore un assegno di mantenimento nella misura di €. Pt_1
100,00 mensili, oltre che l'intera percezione dell'assegno unico versato dall' in CP_4
quanto genitore collocatario delle figlie minori.
Con memoria integrativa la ricorrente ha puntualizzato che a seguito della cessazione del contratto di lavoro con OpenJob s.p.a. ella è priva di occupazione e gode di un assegno
NASPI di € 610,00, il cui importo si ridurrà progressivamente sino ad azzerarsi se non dovesse trovare un'occupazione, cui vanno ad aggiungersi € 400,00 quale mantenimento versatole per le figlie non sempre con puntualità dal marito, € 100,00 a titolo di mantenimento in suo favore e l'assegno unico, per complessivi €. 1.300,00 che diminuiranno in breve tempo e che è gravata da una rata mensile di circa € 112,00 in conseguenza di una rateizzazione in corso con Agenzia delle Entrate Riscossione.
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 17.07.2023 le difese hanno chiesto la concessione del triplice termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 27.09.2023 è stata rigettata la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale assunto in data 22.02.2023 nella parte in cui l'assegno unico universale è stato assegnato integralmente alla ricorrente essendo evidentemente tale scelta ispirata all'esigenza di riequilibrare l'assetto economico tra le parti, operando un bilanciamento tra l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario e l'attribuzione unica del beneficio dell'assegno unico universale, avuto riguardo allo stato di disoccupazione della ricorrente e alla riduzione progressiva dell'importo della NASPI, ed è stato assegnato alle parti il triplice termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 23.05.2024 è stata rigettata la richiesta della difesa di parte resistente di accertamento a mezzo della Guardia di Finanza, avuto riguardo al carattere meramente esplorativo dell'iniziativa, non essendo stati dedotti sufficienti elementi concreti dal quale desumere la sussistenza di un livello economico superiore a quello apparente, ma è stato disposto che la ricorrente provvedesse al deposito telematico di un estratto aggiornato del Centro per l'Impiego di Lanciano da cui risultasse la sua posizione lavorativa storica ed attuale, nonché di documentazione aggiornata attestante l'ammontare della NASPI da ella percepito a far data dall'anno 2023 e la durata della erogazione.
Con successiva ordinanza del 09.07.2024, preso atto del deposito ad opera della difesa di parte ricorrente della documentazione indicata nell'ordinanza del 23.05.2024, su richiesta di parte resistente di ordinare alla ricorrente l'esibizione di almeno una busta paga relativa al contratto in essere con al fine di documentare la Controparte_5
retribuzione mensile di cui dispone in forza del medesimo e, dunque, la propria condizione reddituale attuale, è stato disposto che la parte ricorrente provvedesse al deposito telematico delle ultime tre buste paga relative al rapporto di lavoro in essere con ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del Controparte_5
03.10.2024.
Con successiva ordinanza del 23.10.2024 il Giudice Istruttore ha dato atto dell'inottemperanza senza giustificato motivo ad opera della parte ricorrente all'ordine disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., con ordinanza resa in data 09.07.2024, condannandola, ai sensi dell'art. 210 comma 4 c.p.c., ad una pena pecuniaria di €.
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e ha disposto la formale acquisizione al fascicolo del documento allegato dalla parte resistente con le note di trattazione scritta
(mod. C/2 storico del Centro per l'Impiego di Lanciano) in quanto successivo al deposito della comparsa e delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Non può invece essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
E' noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. al riguardo Cass.
Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923 in relazione all'ipotesi di infedeltà coniugale).
Nel caso di specie, invece, un siffatto onere non risulta soddisfatto e le circostanze addotte dalla parte ricorrente sono rimaste sul piano delle asserzioni indimostrate, non essendosi la parte a ciò onerata neppure offerta di provarle mediante articolazione di capitoli di prova ed indicazione di testimoni.
La domanda di addebito della separazione formulata non può, dunque, trovare accoglimento stante la carenza di prova delle condotte ascritte alla parte resistente e del nesso di causalità tra le stesse e l'irreversibilità della crisi familiare. Nulla quaestio in ordine alla modalità di affido delle figlie minori, e Per_1 Per_2 in quanto le parti concordano sull'affidamento condiviso delle stesse che, si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore.
Le parti, inoltre, concordano anche sulla collocazione delle minori presso la madre e sull'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, ossia alla madre
[...]
atteso il collocamento delle figlie presso la madre nella casa familiare. Pt_1
Quanto alla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra figlie e genitore non collocatario il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale del
22.02.2023 nella parte in cui ha disposto che possa vedere le figlie: Controparte_1
-il mercoledì dalle 18.30 alle 21.30 (o in altri giorni o orari preventivamente concordati tra le parti e per i quali vi sia l'assenso delle figlie);
-a fine settimana alterni, dalle 17.00 del venerdì alle 20.00 della domenica.
Inoltre, le minori trascorreranno le festività natalizie (24-31 dicembre) e pasquali
(Pasqua e lunedì dell'Angelo) con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Le minori trascorreranno inoltre con il padre almeno 30 giorni (anche non continuativi) durante il periodo estivo.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, occorre rammentare che per legge
(artt. 147, 315 bis e 316 bis) il padre è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore.
Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato stabilito un contributo al mantenimento delle figlie e di Per_1 Per_2 importo pari a complessivi €. 400,00, oltre che la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Alla luce della valutazione del complessivo compendio probatorio in atti tali statuizioni possono essere confermate in tale sede. Il padre sarà, dunque, tenuto a corrispondere mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €.
400,00 (€. 200,00 per ciascuna figlia).
I genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti le minori, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto espressamente statuito dalle Linee Guida
Contr approvate dal nel settembre 2017 e dal Protocollo di codesto Tribunale. Il contributo al mantenimento verrà adeguato automaticamente e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Proseguendo nell'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio.
Al riguardo va rammentato che a seguito dell'udienza presidenziale sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori con cui, preso atto della precarietà e della minore consistenza delle entrate della Perfetti, è stato determinato in €. 100,00 mensili la misura dell'assegno di mantenimento in suo favore, stabilendo che a tale somma dovrà aggiungersi anche l'intero assegno unico versato dall' , dell'importo complessivo CP_4 pari ad €. 392,00, in quanto genitrice collocataria delle figlie minori.
Orbene, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Ciò posto, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione lavorativa e reddituale delle parti si precisa quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta che il resistente dal 01.10.2019 è Controparte_1
dipendente a tempo indeterminato della (cfr. doc. 13 allegato alla Parte_3 comparsa) e percepisce un reddito da lavoro lordo di circa €. 2.530,00, pari ad un netto di circa €. 1.790,00.
Risulta pacifico tra le parti che il resistente provveda -come ammesso dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 17.07.2023- integralmente al pagamento del mutuo cointestato ai coniugi, accesso per l'acquisto dell'immobile destinato a casa coniugale, a tasso variabile, attualmente salito ad € 729,90. Risulta documentalmente dimostrato che egli sia debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per complessivi €. 31.812.00, con piani di rientro approvati che comportano il pagamento di rate mensili (cfr. doc. 16 e da 18 a 21 allegati alla memoria del 14.02.2023).
Il resistente non risulta invece più gravato del pagamento della rata mensile di € 312,80 per rimborso prestito di € 10.000,00 contratto nel giugno 2020 in costanza di CP_3
convivenza matrimoniale per esigenze di famiglia, risultando lo stesso estinto nel mese di giugno 2023. Né può dirsi adeguatamente dimostrato il pagamento di un canone mensile di locazione di €. 400,00 essendo versati in atti solo alcuni contratti di locazione di immobile ad uso turistico della durata di 29 giorni e non essendo state prodotte agli atti del presente giudizio ricevute di pagamento o distinte di bonifici.
Quanto alla posizione lavorativa e reddituale della ricorrente dalla documentazione in atti
(Modello C2 storico aggiornato al settembre 2024, CUD 2024 relativo all'anno 2023, documentazione proveniente dall' inerente la corresponsione di NASPI dall'anno CP_4
2023) risulta che:
-dal 01.10.2022 al 31.12.2022 ha avuto la terza proroga del contratto a tempo determinato con Openjob spa del 03.05.2021, da cui ha tratto un reddito netto mensile di circa €. 1.352,00;
-dal 04.09.2023 al 31.10.2023 ha avuto un contratto a tempo determinato, con reddito da lavoro annuale di €. 8.753,70 (come risultante dal CUD 2024);
-ha percepito la NASPI dal mese di febbraio 2023 al mese di gennaio 2024 (con esclusione del mese di novembre 2023), il cui importo iniziale di €. 763,64 è progressivamente sceso ad €. 679,72;
-dal 25.01.2024 al 25.07.2024 ha avuto un contratto a tempo determinato presso l'azienda Publireti s.r.l., con quale somministrante, rispetto al quale Controparte_5 non è noto l'importo del reddito mensile percepito a causa dell'inottemperanza ad opera della difesa di parte ricorrente all'ordine di esibizione delle relative buste paga;
-ha in corso un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda Publireti s.r.l. dal 29.07.2024 al 28.07.2025 con un reddito lordo mensile di circa €. 2.070,00, pari a circa €. 1.460,00 netti.
Ella ha dimostrato documentalmente di essere gravata da una rata mensile di circa €
112,00 sino al novembre 2025 in conseguenza di una rateizzazione in corso con Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. doc. 1 allegato alla memoria integrativa della ricorrente). Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare le disponibilità economiche e le capacità reddituali delle parti, è emerso:
- che il resistente goda di una posizione lavorativa senza dubbio migliore di quella della ricorrente, in quanto connotata da stabilità e fonte di un reddito mensile certo di ammontare complessivo lordo pari a circa €. 2.530,00;
-che egli non abbia però l'effettiva disponibilità economica dell'intera somma in questione essendo gravato del pagamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie di €. 400,00, del mutuo cointestato ai coniugi, oltre che del pagamento di rate mensili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
-che la ricorrente non goda di una situazione economico-lavorativa stabile essendo assunta con contratti a tempo determinato, ma che la continuità degli stessi (di cui gli ultimi due della durata complessiva di 18 mesi praticamente senza soluzione di continuità) dimostra ampiamente la sua capacità lavorativa e di produrre reddito e, dunque, la capacità di ricollocarsi sul mercato del lavoro una volta terminati i contratti a termine in scadenza.
Non è, dunque, emersa a parere di questo Collegio la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi tale da giustificare la previsione allo stato attuale di un assegno di mantenimento in favore della coniuge e Parte_1
la conferma del provvedimento che è stato adottato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, al ricorrere di una situazione fattuale del tutto differente, in cui la ricorrente risultava priva di occupazione.
Ne consegue la revoca dell'assegno di mantenimento di €. 100,00 in favore di
[...]
Pt_1
Infine, con l'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato disposto che l'intero importo dell'assegno unico familiare erogato dall' CP_4
(quantificato nel corso del giudizio in €. 392,00) fosse versato per l'intero al genitore collocatario delle figlie minori, ossia Parte_1
La difesa di parte resistente ha però chiesto di disporre che la madre percepisca l'assegno unico nella misura del 50%, in ossequio alla disciplina recata dal d.lgs. 230/2020.
Occorre, dunque, considerare che l'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021 stabilisce che: "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, CP_4
in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo d.lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per
i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Orbene, con la recente ordinanza n. 4672 del 22.02.2025 la Corte di Cassazione ha statuito che: “In caso di affidamento condiviso, l'attribuzione dell'assegno unico universale al genitore presso il quale è collocato il figlio minorenne è conforme alla finalità della norma di sostenere la genitorialità e la natalità, permettendo al genitore collocatario di assolvere in modo più adeguato alle esigenze del minore”.
Ha motivato la Suprema Corte nel senso che “stante il tenore letterale della suddetta CP_ norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento.
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa […]
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, CP_ che emergano nella fase di richiesta all'
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso”.
Il Collegio, aderendo all'orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte, ritiene di confermare in tale sede, nell'interesse della prole e per esigenze di semplificazione,
l'ordinanza con cui è stato disposto che l'intero importo dell'assegno unico familiare erogato dall' fosse versato per l'intero a in quanto genitore che CP_4 Parte_1 convive con le figlie e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di queste ultime.
Peraltro, segnala la Suprema Corte che trattandosi di somma da utilizzare nell'esclusivo interesse della prole, dato il vincolo di utilizzazione, il genitore non collocatario non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, salvo il diritto a chiedere conto dell'utilizzo che della somma si faccia, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole.
Va, infine, rilevata l'inammissibilità in questa sede delle domande di parte ricorrente volte ad ottenere l'intestazione esclusiva di beni mobili (vetture, arredi) acquistati in costanza di matrimonio.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura di un terzo (stante la novità della questione relativa all'attribuzione dell'assegno unico) e per la restante parte di 2/3 possono essere poste a carico della parte ricorrente, che è risultata soccombente in ordine alla domanda di addebito della separazione, alla previsione di un assegno di mantenimento in suo favore, alla misura dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie e ha proposto, altresì, domande dichiarate inammissibili.
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa familiare alla madre Parte_1
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie e con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso l'abitazione della madre;
4) regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
-il mercoledì dalle 18.30 alle 21.30 (o in altri giorni o orari preventivamente concordati tra le parti e per i quali vi sia l'assenso delle figlie),
-a fine settimana alterni, dalle 17.00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
-le minori trascorreranno le festività natalizie (24-31 dicembre) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Le minori trascorreranno inoltre con il padre almeno 30 giorni (anche non continuativi) durante il periodo estivo;
5) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile Controparte_1 di €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese;
6) dispone a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse dei figli, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano;
7) revoca l'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
8) dispone che l'assegno unico sia percepito per l'intero da Parte_1
9) dichiara inammissibili le restanti domande di parte ricorrente;
10) compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di 1/3;
11) condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente della restante parte delle spese del giudizio (2/3), già liquidata in € 1.692,33, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Canosa Presidente dott. Giovanni Nappi Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2022 promossa da:
nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Fattore (c.f. ), in virtù di procura alle liti in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente a [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pina Benedetti (c.f. ), per C.F._4
procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Lanciano v.le Rimembranza n. 23;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
02.10.2024 riportandosi alle conclusioni in atti.
Parte resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 02.10.2024 ha così precisato le conclusioni: “Voglia Codesto Onorevole Tribunale contrariis reiectis : 1) pronunciare la separazione dei coniugi 2) stabilire a carico del padre contributo di mantenimento di € 200,00 per ciascuna delle figlie, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre 50% spese straordinarie, come da linee Guida CNF 3) Nulla circa l'assegno unico, spettando ope legis al 50% a ciascun genitore;
4) disporre che il padre possa vedere le figlie una volta
a settimana il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30, e tenerle con sé un fine settimana ogni
15 gg. dal venerdì alle 17 alla domenica sera alle 20; inoltre una settimana alternativamente ogni anno durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio); durante le vacanze pasquali dal giovedì al lunedì ad anni alterni;
durante le vacanze estive per un mese ,anche non continuativo 5) Rigettare la domanda di contributo mantenimento in favore della moglie”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 08.10.2024:
“Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 01.08.2022 premesso di aver contratto in data Parte_1
30.10.2011, in Lanciano, matrimonio concordatario con , optando per Controparte_1 il regime di separazione dei beni, e che l'atto di matrimonio è stato trascritto al n. 82, parte II, serie A dell'anno 2011; che dall'unione sono nate le figlie (nata il Per_1
08.05.2012) e (nata il [...]); che la vita coniugale si è svolta, a Per_2 decorrere dal mese di gennaio nell'abitazione di Mozzagrogna, Via Belvedere n. 53, di proprietà di entrambi i coniugi, acquistato anche con il denaro proveniente dall'accensione di un mutuo ipotecario di durata venticinquennale che prevede una rata di rimborso mensile di circa € 580,00, garantito dalla signora;
che Parte_2
è impiegato a tempo indeterminato presso la società di Controparte_1 CP_2
Ortona e percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.900,00 per quindici mensilità; che ella è invece impiegata dal 03.05.2021, a tempo determinato, presso la
OPS S.r.l. di Chieti, per il tramite di OpenJob S.p.a., con contratto in scadenza il
30.09.2021 e percepisce una retribuzione mensile di € 1.250,00; che la convivenza tra i coniugi si è via via deteriorata, divenendo in ultimo intollerabile a causa del comportamento di che, a partire dalla seconda metà del 2021, ha Controparte_1
privato la famiglia dei mezzi economici di sostentamento, non consegnando alla moglie le somme necessarie non solo per il pagamento delle utenze di luce e gas, ma addirittura per l'acquisto dei beni di prima necessità e per l'abbigliamento delle figlie, pur percependo per l'intero, dal mese di marzo 2022 l'Assegno Unico per le figlie, pari ad € 385,20 mensili;
che vi è un debito di € 2.495,50 nei confronti del servizio mensa scolastica del Comune di Lanciano;
che dal 15.07.2022 il resistente ha abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi in altro luogo neppure comunicato alla moglie cui da allora non versa alcuna somma per le figlie e che da alcuni mesi ha avviato una relazione pubblica con una donna con la quale si accompagna per le vie del circondario, addirittura portando con sé le figlie con il pretesto della conoscenza con la figlia della stessa, ha così concluso:
“A) Per le causali sopra indicate, addebitare la separazione in capo al Sig.
[...]
. CP_1
B) La Sig.ra continuerà a risiedere nella casa familiare di Mozzagrogna, Parte_1
Via Belvedere 53, unitamente alle figlie e , collocate presso la madre Per_1 Per_2
ed affidate ad entrambi i genitori
C) Le figlie potranno stare con il padre un giorno la settimana e quando esse lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici, previo accordo con la madre comunque per almeno due week end non consecutivi al mese (dal venerdì alle ore 17:00 alle ore 21:00 della domenica).
Le figlie staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive;
durante le vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre i giorni di
Natale, Santo Stefano e Capodanno. Durante le vacanze pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Pasqua e Pasquetta. Il criterio dell'alternanza annuale si adotterà anche per tutte le altre festività e fino al raggiungimento della maggiore età da parte delle figlie
I coniugi si obbligano reciprocamente
- ad essere sempre reperibili allorquando abbiano con sé le figlie
- a comunicare le mutazioni di residenza nonché la collocazione delle minori al di fuori del Comune di Mozzagrogna
Le parti si impegnano reciprocamente a non ostacolare i rapporti affettivi con i nonni paterni e materni, promovendone, per quanto possibile, il rafforzamento.
E)Il Sig. , in considerazione del fatto che le figlie non sono autonome sotto CP_1
il profilo patrimoniale ed in ragione della loro permanenza presso la madre, corrisponderà, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di complessivi €
700,00 da versare alla madre entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'Assegno Unico e tutte le altre provvidenze spettanti saranno riscossi ed utilizzati dalla sola Signora con obbligo per il marito di prestare la propria collaborazione per Pt_1
il perfezionamento delle istanze presso gli Enti Competenti.
Vista la precarietà dell'occupazione della Signora e delle spese da sostenere per Pt_1
recarsi in Chieti, nonché della necessità di versare la rata mensile del mutuo, il Sig.
verserà la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della CP_1
moglie.
I coniugi convengono, inoltre, che:
-le due vetture, ognuna intestata a ciascun coniuge, seppur acquistate in costanza di matrimonio, rimarranno in proprietà esclusiva dell'intestatario, senza nulla dovere reciprocamente;
-la casa coniugale nonché gli arredi in essa presenti rimarranno nell'esclusivo godimento della Signora Pt_1
F)Le spese mediche, d'istruzione e sportive e, in ogni caso, le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche [acquisto materiale didattico, gite scolastiche, etc.], parascolastiche, sportive e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
tali spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Le spese straordinarie di carattere necessario saranno sostenute dai coniugi contestualmente al sorgere della necessità ovvero, in caso di impossibilità dell'uno, dall'altro con diritto al rimborso a semplice richiesta e dietro presentazione della ricevuta di spesa.
Per quanto sopra non previsto, le parti faranno riferimento al protocollo del CNF tempo per tempo vigente e sostenute in egual misura tra i coniugi”.
Con ricorso ex art. 156, comma 6, c.c., depositato in data 16.08.2022, la parte ricorrente ha chiesto di disporre a carico di il pagamento di una somma mensile Controparte_1 non inferiore ad € 250,00 per ognuna delle figlie, imponendone il pagamento diretto da parte del datore di lavoro stante la necessità urgente di conseguire una CP_2
somma, di natura strettamente alimentare che consenta di provvedere alle minime esigenze delle figlie nell'imminenza della ripresa della scuola. E' stato, dunque, aperto il sub procedimento n. 638-1/2022, concluso con ordinanza del 22.09.2022, con cui è stato fissato a carico di un assegno a titolo di mantenimento delle figlie di Controparte_1 complessivi €. 400,00. Con memoria di costituzione depositata il 20.09.2022 il resistente ha Controparte_1 contestato il contenuto del ricorso e l'avversa ricostruzione delle cause della separazione, negando di aver posto in essere le condotte rappresentate dalla ricorrente quanto a presunti tradimenti e quanto a presunte violazioni di obblighi di assistenza familiare, deducendo piuttosto come il rapporto coniugale si sia deteriorato a causa di incomprensioni reciproche ed incompatibilità di caratteri, principalmente per la pretesa della moglie di perseguire un tenore di vita superiore alle concrete possibilità della famiglia;
che già dalla fine del 2019, inizio 2020 i coniugi decidevano di dormire in stanze separate e da fine dicembre 2021 conducevano anche vite completamente separate, pur all'interno dell'abitazione coniugale, salvo che per i rapporti con le figlie e che, inoltre, il suo allontanamento dalla casa coniugale è stato determinato dal reiterarsi, per la seconda volta, di una vera e propria aggressione fisica da parte della nei Pt_1
suoi confronti.
Ha, infine, dedotto che la ricorrente è al momento autonoma economicamente disponendo di un reddito mensile da lavoro dipendente di almeno €. 1.352,00 e che egli dispone di un reddito di € 1.700,00 mensili, ma che ha dovuto recentemente sottoscrivere un contratto di affitto con un canone mensile di € 400,00, che ha un debito residuo per imposte di circa € 30.000,00 e che provvede integralmente al pagamento della rata mensile di € 584,00 del mutuo -cointestato con la moglie-, nonché al rimborso del prestito utilizzato per esigenze familiari di € 312,00 mensili. CP_3
Il resistente ha, dunque, così concluso:
“Voglia Codesto Onorevole Tribunale, in accoglimento delle ragioni dianzi illustrare e contrariis reiectis : 1) pronunciare la separazione dei coniugi, 2) stabilire a carico del padre contributo di mantenimento di € 200,00 per ciascuna delle figlie, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre 50% spese straordinarie come da linee Guida CNF 3)
Nulla circa l'assegno unico, spettando ope legis al 50% a ciascun genitore;
3) disporre che il padre possa vedere le figlie una volta a settimana il mercoledì dalle 18,30 alle
21,30, e tenerle con sé un fine settimana ogni 15 gg. dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 20; inoltre una settimana alternativamente ogni anno durante le vacanza natalizie dal 24 dicembre al 1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali dal giovedì al lunedì ad anni alterni;
durante le vacanze estive per un mese ,anche non continuativo. 4) Rigettare la domanda di contributo mantenimento in favore della moglie in quanto ella è allo stato autosufficiente e gode di un reddito che non si discosta molto da quello del coniuge. In via provvisoria, per quanto oggetto dell'udienza del 21.9.22, voglia Il Tribunale disporre il contributo di mantenimento figlie minori a carico del padre in € 200,00 ciascuna a decorrere dal mese di settembre 2022, oltre 50% spese straordinarie come da linee guida Cnf. Voglia il Tribunale disporre che il padre possa vedere le figlie una volta
a settimana il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30, e tenerle con sé un fine settimana ogni
15 gg. dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 20”.
A seguito dell'udienza presidenziale del 01.02.2023, in cui la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che il contratto di lavoro a tempo determinato della era cessato Pt_1
definitivamente in data 31.12.2022 con la conseguente percezione ad opera della stessa della NASPI nella misura del 50% circa della sua precedente retribuzione e ha chiesto alternativamente un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del in CP_1
favore delle figlie oppure un assegno di mantenimento in suo favore, è stato concesso alle parti il termine per la produzione di note e documenti.
Con successiva ordinanza presidenziale del 22.02.2023 è stata confermata l'ordinanza del 22.09.2022, emessa nel sub procedimento n. 638-1/2022, con cui è stato fissato a carico di un assegno a titolo di mantenimento delle figlie di complessivi €. CP_1
400,00 e, tenuto conto della precarietà e della minore consistenza delle entrate della
è stato stabilito in suo favore un assegno di mantenimento nella misura di €. Pt_1
100,00 mensili, oltre che l'intera percezione dell'assegno unico versato dall' in CP_4
quanto genitore collocatario delle figlie minori.
Con memoria integrativa la ricorrente ha puntualizzato che a seguito della cessazione del contratto di lavoro con OpenJob s.p.a. ella è priva di occupazione e gode di un assegno
NASPI di € 610,00, il cui importo si ridurrà progressivamente sino ad azzerarsi se non dovesse trovare un'occupazione, cui vanno ad aggiungersi € 400,00 quale mantenimento versatole per le figlie non sempre con puntualità dal marito, € 100,00 a titolo di mantenimento in suo favore e l'assegno unico, per complessivi €. 1.300,00 che diminuiranno in breve tempo e che è gravata da una rata mensile di circa € 112,00 in conseguenza di una rateizzazione in corso con Agenzia delle Entrate Riscossione.
A seguito del deposito delle memorie integrative, all'udienza del 17.07.2023 le difese hanno chiesto la concessione del triplice termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 27.09.2023 è stata rigettata la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale assunto in data 22.02.2023 nella parte in cui l'assegno unico universale è stato assegnato integralmente alla ricorrente essendo evidentemente tale scelta ispirata all'esigenza di riequilibrare l'assetto economico tra le parti, operando un bilanciamento tra l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario e l'attribuzione unica del beneficio dell'assegno unico universale, avuto riguardo allo stato di disoccupazione della ricorrente e alla riduzione progressiva dell'importo della NASPI, ed è stato assegnato alle parti il triplice termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 23.05.2024 è stata rigettata la richiesta della difesa di parte resistente di accertamento a mezzo della Guardia di Finanza, avuto riguardo al carattere meramente esplorativo dell'iniziativa, non essendo stati dedotti sufficienti elementi concreti dal quale desumere la sussistenza di un livello economico superiore a quello apparente, ma è stato disposto che la ricorrente provvedesse al deposito telematico di un estratto aggiornato del Centro per l'Impiego di Lanciano da cui risultasse la sua posizione lavorativa storica ed attuale, nonché di documentazione aggiornata attestante l'ammontare della NASPI da ella percepito a far data dall'anno 2023 e la durata della erogazione.
Con successiva ordinanza del 09.07.2024, preso atto del deposito ad opera della difesa di parte ricorrente della documentazione indicata nell'ordinanza del 23.05.2024, su richiesta di parte resistente di ordinare alla ricorrente l'esibizione di almeno una busta paga relativa al contratto in essere con al fine di documentare la Controparte_5
retribuzione mensile di cui dispone in forza del medesimo e, dunque, la propria condizione reddituale attuale, è stato disposto che la parte ricorrente provvedesse al deposito telematico delle ultime tre buste paga relative al rapporto di lavoro in essere con ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del Controparte_5
03.10.2024.
Con successiva ordinanza del 23.10.2024 il Giudice Istruttore ha dato atto dell'inottemperanza senza giustificato motivo ad opera della parte ricorrente all'ordine disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., con ordinanza resa in data 09.07.2024, condannandola, ai sensi dell'art. 210 comma 4 c.p.c., ad una pena pecuniaria di €.
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e ha disposto la formale acquisizione al fascicolo del documento allegato dalla parte resistente con le note di trattazione scritta
(mod. C/2 storico del Centro per l'Impiego di Lanciano) in quanto successivo al deposito della comparsa e delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. La natura delle doglianze mosse reciprocamente dalle parti e la rispettiva ricostruzione del venir meno dell'affectio coniugalis sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, 1 co, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Non può invece essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
E' noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. al riguardo Cass.
Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923 in relazione all'ipotesi di infedeltà coniugale).
Nel caso di specie, invece, un siffatto onere non risulta soddisfatto e le circostanze addotte dalla parte ricorrente sono rimaste sul piano delle asserzioni indimostrate, non essendosi la parte a ciò onerata neppure offerta di provarle mediante articolazione di capitoli di prova ed indicazione di testimoni.
La domanda di addebito della separazione formulata non può, dunque, trovare accoglimento stante la carenza di prova delle condotte ascritte alla parte resistente e del nesso di causalità tra le stesse e l'irreversibilità della crisi familiare. Nulla quaestio in ordine alla modalità di affido delle figlie minori, e Per_1 Per_2 in quanto le parti concordano sull'affidamento condiviso delle stesse che, si rammenta, costituisce nel vigore della novella del 2006 la disciplina privilegiata dal legislatore.
Le parti, inoltre, concordano anche sulla collocazione delle minori presso la madre e sull'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, ossia alla madre
[...]
atteso il collocamento delle figlie presso la madre nella casa familiare. Pt_1
Quanto alla conseguente regolamentazione del calendario di visita tra figlie e genitore non collocatario il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale del
22.02.2023 nella parte in cui ha disposto che possa vedere le figlie: Controparte_1
-il mercoledì dalle 18.30 alle 21.30 (o in altri giorni o orari preventivamente concordati tra le parti e per i quali vi sia l'assenso delle figlie);
-a fine settimana alterni, dalle 17.00 del venerdì alle 20.00 della domenica.
Inoltre, le minori trascorreranno le festività natalizie (24-31 dicembre) e pasquali
(Pasqua e lunedì dell'Angelo) con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Le minori trascorreranno inoltre con il padre almeno 30 giorni (anche non continuativi) durante il periodo estivo.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, occorre rammentare che per legge
(artt. 147, 315 bis e 316 bis) il padre è tenuto a provvedere alle esigenze di mantenimento, che non sono solo alimentari, ma anche di istruzione, educazione, assistenza materiale e morale e tale obbligo va adempiuto in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo del genitore.
Ciò detto, va rimarcato che in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti era stato stabilito un contributo al mantenimento delle figlie e di Per_1 Per_2 importo pari a complessivi €. 400,00, oltre che la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Alla luce della valutazione del complessivo compendio probatorio in atti tali statuizioni possono essere confermate in tale sede. Il padre sarà, dunque, tenuto a corrispondere mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €.
400,00 (€. 200,00 per ciascuna figlia).
I genitori concorreranno paritariamente, in percentuale pari al 50% ciascuno nelle spese straordinarie, di carattere medico, sportivo e ricreativo inerenti le minori, da concordarsi preventivamente ed in virtù di quanto espressamente statuito dalle Linee Guida
Contr approvate dal nel settembre 2017 e dal Protocollo di codesto Tribunale. Il contributo al mantenimento verrà adeguato automaticamente e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Proseguendo nell'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio.
Al riguardo va rammentato che a seguito dell'udienza presidenziale sono stati adottati i provvedimenti urgenti e provvisori con cui, preso atto della precarietà e della minore consistenza delle entrate della Perfetti, è stato determinato in €. 100,00 mensili la misura dell'assegno di mantenimento in suo favore, stabilendo che a tale somma dovrà aggiungersi anche l'intero assegno unico versato dall' , dell'importo complessivo CP_4 pari ad €. 392,00, in quanto genitrice collocataria delle figlie minori.
Orbene, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Ciò posto, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione lavorativa e reddituale delle parti si precisa quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta che il resistente dal 01.10.2019 è Controparte_1
dipendente a tempo indeterminato della (cfr. doc. 13 allegato alla Parte_3 comparsa) e percepisce un reddito da lavoro lordo di circa €. 2.530,00, pari ad un netto di circa €. 1.790,00.
Risulta pacifico tra le parti che il resistente provveda -come ammesso dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 17.07.2023- integralmente al pagamento del mutuo cointestato ai coniugi, accesso per l'acquisto dell'immobile destinato a casa coniugale, a tasso variabile, attualmente salito ad € 729,90. Risulta documentalmente dimostrato che egli sia debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per complessivi €. 31.812.00, con piani di rientro approvati che comportano il pagamento di rate mensili (cfr. doc. 16 e da 18 a 21 allegati alla memoria del 14.02.2023).
Il resistente non risulta invece più gravato del pagamento della rata mensile di € 312,80 per rimborso prestito di € 10.000,00 contratto nel giugno 2020 in costanza di CP_3
convivenza matrimoniale per esigenze di famiglia, risultando lo stesso estinto nel mese di giugno 2023. Né può dirsi adeguatamente dimostrato il pagamento di un canone mensile di locazione di €. 400,00 essendo versati in atti solo alcuni contratti di locazione di immobile ad uso turistico della durata di 29 giorni e non essendo state prodotte agli atti del presente giudizio ricevute di pagamento o distinte di bonifici.
Quanto alla posizione lavorativa e reddituale della ricorrente dalla documentazione in atti
(Modello C2 storico aggiornato al settembre 2024, CUD 2024 relativo all'anno 2023, documentazione proveniente dall' inerente la corresponsione di NASPI dall'anno CP_4
2023) risulta che:
-dal 01.10.2022 al 31.12.2022 ha avuto la terza proroga del contratto a tempo determinato con Openjob spa del 03.05.2021, da cui ha tratto un reddito netto mensile di circa €. 1.352,00;
-dal 04.09.2023 al 31.10.2023 ha avuto un contratto a tempo determinato, con reddito da lavoro annuale di €. 8.753,70 (come risultante dal CUD 2024);
-ha percepito la NASPI dal mese di febbraio 2023 al mese di gennaio 2024 (con esclusione del mese di novembre 2023), il cui importo iniziale di €. 763,64 è progressivamente sceso ad €. 679,72;
-dal 25.01.2024 al 25.07.2024 ha avuto un contratto a tempo determinato presso l'azienda Publireti s.r.l., con quale somministrante, rispetto al quale Controparte_5 non è noto l'importo del reddito mensile percepito a causa dell'inottemperanza ad opera della difesa di parte ricorrente all'ordine di esibizione delle relative buste paga;
-ha in corso un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda Publireti s.r.l. dal 29.07.2024 al 28.07.2025 con un reddito lordo mensile di circa €. 2.070,00, pari a circa €. 1.460,00 netti.
Ella ha dimostrato documentalmente di essere gravata da una rata mensile di circa €
112,00 sino al novembre 2025 in conseguenza di una rateizzazione in corso con Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. doc. 1 allegato alla memoria integrativa della ricorrente). Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare le disponibilità economiche e le capacità reddituali delle parti, è emerso:
- che il resistente goda di una posizione lavorativa senza dubbio migliore di quella della ricorrente, in quanto connotata da stabilità e fonte di un reddito mensile certo di ammontare complessivo lordo pari a circa €. 2.530,00;
-che egli non abbia però l'effettiva disponibilità economica dell'intera somma in questione essendo gravato del pagamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie di €. 400,00, del mutuo cointestato ai coniugi, oltre che del pagamento di rate mensili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
-che la ricorrente non goda di una situazione economico-lavorativa stabile essendo assunta con contratti a tempo determinato, ma che la continuità degli stessi (di cui gli ultimi due della durata complessiva di 18 mesi praticamente senza soluzione di continuità) dimostra ampiamente la sua capacità lavorativa e di produrre reddito e, dunque, la capacità di ricollocarsi sul mercato del lavoro una volta terminati i contratti a termine in scadenza.
Non è, dunque, emersa a parere di questo Collegio la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi tale da giustificare la previsione allo stato attuale di un assegno di mantenimento in favore della coniuge e Parte_1
la conferma del provvedimento che è stato adottato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, al ricorrere di una situazione fattuale del tutto differente, in cui la ricorrente risultava priva di occupazione.
Ne consegue la revoca dell'assegno di mantenimento di €. 100,00 in favore di
[...]
Pt_1
Infine, con l'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato disposto che l'intero importo dell'assegno unico familiare erogato dall' CP_4
(quantificato nel corso del giudizio in €. 392,00) fosse versato per l'intero al genitore collocatario delle figlie minori, ossia Parte_1
La difesa di parte resistente ha però chiesto di disporre che la madre percepisca l'assegno unico nella misura del 50%, in ossequio alla disciplina recata dal d.lgs. 230/2020.
Occorre, dunque, considerare che l'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021 stabilisce che: "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, CP_4
in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo d.lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per
i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Orbene, con la recente ordinanza n. 4672 del 22.02.2025 la Corte di Cassazione ha statuito che: “In caso di affidamento condiviso, l'attribuzione dell'assegno unico universale al genitore presso il quale è collocato il figlio minorenne è conforme alla finalità della norma di sostenere la genitorialità e la natalità, permettendo al genitore collocatario di assolvere in modo più adeguato alle esigenze del minore”.
Ha motivato la Suprema Corte nel senso che “stante il tenore letterale della suddetta CP_ norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento.
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa […]
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, CP_ che emergano nella fase di richiesta all'
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso”.
Il Collegio, aderendo all'orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte, ritiene di confermare in tale sede, nell'interesse della prole e per esigenze di semplificazione,
l'ordinanza con cui è stato disposto che l'intero importo dell'assegno unico familiare erogato dall' fosse versato per l'intero a in quanto genitore che CP_4 Parte_1 convive con le figlie e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di queste ultime.
Peraltro, segnala la Suprema Corte che trattandosi di somma da utilizzare nell'esclusivo interesse della prole, dato il vincolo di utilizzazione, il genitore non collocatario non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, salvo il diritto a chiedere conto dell'utilizzo che della somma si faccia, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole.
Va, infine, rilevata l'inammissibilità in questa sede delle domande di parte ricorrente volte ad ottenere l'intestazione esclusiva di beni mobili (vetture, arredi) acquistati in costanza di matrimonio.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura di un terzo (stante la novità della questione relativa all'attribuzione dell'assegno unico) e per la restante parte di 2/3 possono essere poste a carico della parte ricorrente, che è risultata soccombente in ordine alla domanda di addebito della separazione, alla previsione di un assegno di mantenimento in suo favore, alla misura dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie e ha proposto, altresì, domande dichiarate inammissibili.
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa familiare alla madre Parte_1
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie e con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso l'abitazione della madre;
4) regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nel seguente modo:
-il mercoledì dalle 18.30 alle 21.30 (o in altri giorni o orari preventivamente concordati tra le parti e per i quali vi sia l'assenso delle figlie),
-a fine settimana alterni, dalle 17.00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
-le minori trascorreranno le festività natalizie (24-31 dicembre) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Le minori trascorreranno inoltre con il padre almeno 30 giorni (anche non continuativi) durante il periodo estivo;
5) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile Controparte_1 di €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) da versare
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese;
6) dispone a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese medico-sanitarie, ricreative e scolastiche sostenute nell'interesse dei figli, a condizione che dette spese siano concordate tra i coniugi e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lanciano;
7) revoca l'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
8) dispone che l'assegno unico sia percepito per l'intero da Parte_1
9) dichiara inammissibili le restanti domande di parte ricorrente;
10) compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di 1/3;
11) condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente della restante parte delle spese del giudizio (2/3), già liquidata in € 1.692,33, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott. Massimo Canosa.