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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7859/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7859/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(P. IVA Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Bruno ALBERTI e Massimiliano PICARDI P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso i difensori
ATTRICE / CREDITRICE PROCEDENTE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Marco DURANTE, Riccardo PRETE e Anna P.IVA_2
RECCHIA, elettivamente domiciliata presso i difensori
CONVENUTA / TERZA
[...]
[...
GIUDIZIALE C.F. e P. IVA CP_2 Parte_2
), in persona del Curatore Dott. con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_3 Controparte_3
Nicola BOTTERO, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA / DEBITRICE ESECUTATA
Oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - revocare l'ordinanza 15.3.2023 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza 25.1.2023, resa nella procedura esecutiva r.g.e. 8426/2022 del Tribunale di Torino;
CP_
- previo eventuale rigetto dell'opposizione ex art. 617, 2 co., c.p.c. intrapresa da e la parziale riforma dell'ordinanza 25.1.2023 resa ex art. 549 c.p.c., accertare che il credito di nei Parte_2 confronti di alla data del pignoramento era di € 791.109, o quello diverso ritenuto di CP_1 giustizia;
- accertare l'inefficacia, nei confronti di , dei pagamenti di a favore di Pt_1 CP_1 Pt_2 successivi al pignoramento avviato da avanti al Tribunale di Torino, r.g.e.
[...] Pt_1
8426/2022;
- dichiarare tenuta a versare quanto dovuto a a favore di fino al CP_1 Parte_2 Pt_1 saldo del credito vantato, pari a € 393.906,03, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturandi, alle spese legali liquidande ed alla tassa di registro;
- ammettere le istanze istruttorie di formulate con memoria del 22.12.2023; Pt_1
- condannare ai sensi dell'art. 96, 1 e 3, c.p.c. nella misura non inferiore ad € CP_1
393.906,03, o quella diversa ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite, anche della fase preliminare ex art. 617, 2 co., c.p.c..
Con ogni riserva di promuovere un giudizio ex art. 2043 c.c.”
Controparte_1
Memoria di costituzione 11.05.2023
“Voglio il Tribunale adìto, previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione;
in via preliminare, confermare l'ordinanza del 15 marzo 2023 resa dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Rossi;
nel merito, revocare l'ordinanza del 25 gennaio 2023 – resa ex art. 549 c.p.c. dal Giudice, dott.ssa Peila, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 8426/2022 ovvero dichiarare la nullità, l'illegittimità o, comunque,
l'inefficacia della medesima ordinanza e di ogni altro atto da essa dipendente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Socio Unico nei Controparte_1 confronti della debitrice esecutata Parte_2
In ogni caso,
Con vittoria di spese, oltre IVA e C.P.A, ed oltre al rimborso forfetario ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.” Memoria di costituzione 16.04.2025
“Voglio il Tribunale adìto, previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione;
in via preliminare,
- dichiarare, in ragione della improcedibilità della procedura esecutiva iscritta al RGE n.
8426/2022, la carenza di interesse ad agire e/o la cessazione della materia del contendere e per
l'effetto l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio riassunto, condannando il creditore procedente alle spese del presente giudizio;
nel merito, si richiamano le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e con la memoria ex art.
183, comma VI, n. 1 c.p.c.
In ogni caso,
Con vittoria di spese, oltre IVA e C.P.A, ed oltre al rimborso forfetario ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.”
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
I. In via preliminare e principale:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'improcedibilità e/o l'improseguibilità
e/o l'inammissibilità - anche ai sensi dell'art. 150 CCII – della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, respingere la suddetta domanda, con ogni consequenziale provvedimento.
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda della diretta ad ottenere il Parte_1 pagamento delle somme dovute dalla alla Controparte_1 Parte_2
e, per l'effetto, respingere la suddetta domanda, con ogni consequenziale
[...] provvedimento.
II. In via preliminare subordinata:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dalla
[...]
, dichiarare la cessazione della materia del contendere in Parte_1 ordine alla medesima domanda per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento III. In via ulteriormente subordinata, nel merito
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande preliminari sopra formulate, procedere alla riunione del presente procedimento con il giudizio R.G. n. 9970/25 Tribunale di
Torino promosso nei confronti della avanti al Tribunale di Controparte_1
Torino ex art. 274 c.p.c. e, in accoglimento delle conclusioni in quella sede spiegate
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e comunque l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o
l'inopponibilità alla procedura esponente dell'operazione contabile di compensazione del credito di euro 3.458.580,81 vantato dalla nei confronti Parte_2 della con l'asserito controcredito vantato da quest'ultima Controparte_4 nei confronti della società in liquidazione giudiziale a titolo di regresso, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione prodotto sub doc. 3, e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare la a pagare alla Controparte_4
Liquidazione Giudiziale la somma sopra indicato di euro Parte_2
3.458.580,81 oltre agli interessi ex d. lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
IV. In ogni caso
- Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio trae origine dalla procedura di pignoramento presso terzi promossa dall'odierna attrice (di seguito ”) Parte_1 Pt_1 avverso la società (di seguito ) - allora in bonis - Parte_2 Pt_2 incardinata avanti il Tribunale di Torino con R.G.E. 8426/2022, nell'ambito della quale, a fronte della contestazione delle dichiarazioni negative rese da e da Controparte_5 Controparte_1
CP_ (di seguito ), il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza ex art. 549 c.p.c.
[...] della creditrice procedente e disponeva procedersi all'accertamento dell'obbligo delle terze pignorate.
L'Ordinanza del 25.01.2023, con la quale veniva definito il giudizio di accertamento, veniva CP_ tempestivamente opposta ex art. 617 c.p.c. da ritenendola viziata laddove accertava e dichiarava la sussistenza di un suo debito – anziché credito – di € 291.435,00 nei confronti della debitrice esecutata d instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. Pt_2
Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 15.03.2023, “ritenuto, infatti, che dal bilancio al
31.12.21 di (doc. 5 della creditrice procedente) valutato unitamente alle risultanze dei CP_1 mastrini contabili dal 1.12.21 al 31.12.21 relativi ai rapporti dare/avere tra e doc. 1 CP_1 Pt_2
) emerge che è creditrice e non debitrice nei confronti di della somma di € CP_1 Pt_2 CP_1 291.435,00” provvedeva ex art. 618 c.p.c. sospendendo l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza opposta ed assegnando termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, provvedeva ad instaurare il presente giudizio, Pt_1 chiedendo: (i) la revoca dell'ordinanza con cui il G.E. aveva disposto la sospensione della CP_ precedente ordinanza del 25.01.2023; (ii) l'accertamento del credito di nei confronti di Pt_2
CP_ nella misura di euro 1.676.435, quale risultante dal bilancio al 31.12.2021 alla voce “Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”; (iii) l'accertamento dell'inefficacia, nei CP_ propri confronti, di eventuali pagamenti di in favore di successivi alla notifica del Pt_2
CP_ pignoramento;
(iv) la condanna di a versarle quanto dovuto alla debitrice esecutata fino Pt_2 alla concorrenza del credito azionato, pari ad € 370.040,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e spese. CP_ Si costituiva in giudizio la sola convenuta chiedendo la conferma dell'ordinanza di sospensione del 15.01.2023 e la revoca della precedente ordinanza del 25.01.2023, e comunque di
“accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Socio Unico Controparte_1 nei confronti della debitrice esecutata . Parte_2
L'istruzione della causa si esauriva con le produzioni documentali delle parti - ivi compresa CP_ l'esibizione e la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte di della documentazione contabile indicata nell'Ordinanza dell'8.2.2024 – e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 5.12.2024.
Stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice esecutata on sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Torino del 30.07.2024, veniva dichiarata Pt_2
l'interruzione del giudizio con provvedimento del 7.12.2024.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. riassumeva la causa nei confronti della liquidazione giudiziale Pt_1
CP_
di chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Pt_2
CP_ Si costituiva tempestivamente che chiedeva il rigetto delle avversarie pretese, lamentando in primo luogo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del giudizio riassunto per carenza di interesse ad agire di , nell'assunto che, essendo stata “dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 Pt_1
C.C.I.I., l'improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E. n. 8426/2022” - non avendo il Curatore della procedura concorsuale esercitato la facoltà di subentro ex art. 216 comma X C.C.I.I. -, “risulta di fatto venuto meno l'interesse della creditrice procedente all'emissione di una statuizione sull'obbligo del terzo, risultando la medesima privata della possibilità di ottenere, in sede di esecuzione, l'assegnazione del credito (quand'anche ne venisse accertata l'esistenza, il che in ogni caso si nega nel caso di specie)”. Analoga eccezione veniva sollevata anche dalla liquidazione giudiziale costituitasi nel Pt_2 giudizio riassunto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sovra trascritte, sostenendo: (i)
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo e/o l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla medesima domanda giacché
“non sussiste alcun concreto interesse, in capo a , a coltivare la domanda di accertamento Pt_1 dell'obbligo del terzo proposta nei confronti di (se non ai fini dell'eventuale condanna di CP_6 quest'ultima alle spese del presente giudizio di merito e della precedente fase cautelare), stante
l'impossibilità, per la medesima ricorrente, di far valere l'ordinanza ex art. 549 c.p.c., avente - come detto - efficacia meramente endoesecutiva, nell'ambito della liquidazione giudiziale CP_ dell'esecutata né, per le medesime ragioni, sussiste interesse di e di alla Pt_2 Pt_2 conferma o alla riforma dell'ordinanza impugnata, stante il suo valore endoesecutivo e la sua inidoneità di valere quale giudicato inter partes;
il che, a giudizio di scrive, comporta in ogni caso, anche a prescindere dall'estendibilità a tale domanda del divieto di cui all'art. 150 CCII, la cessazione della materia del contendere con riferimento alla medesima domanda”; (ii)
l'inammissibilità della domanda di diretta a ottenere il pagamento in proprio favore delle Pt_1
CP_ somme dovute da a posto che un simile pagamento sarebbe all'evidenza inefficace nei Pt_2 confronti della massa dei creditori di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, primo Pt_2
CP_ comma, CCII”; (iii) in via subordinata, la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente confronti di per il recupero nell'interesse della massa dei creditori del complessivo credito vantato da nei Pt_2
CP_ confronti di asseritamente pari ad euro 3.458.580,81 in linea capitale.
All'udienza del 22.05.2025, le parti rassegnavano le conclusioni come segue per il creditore procedente: “L'avv. Fresia concorda che sia cessata la materia del contendere, richiama le precedenti conclusioni e precisa che non mira ad ottenere la condanna ma ad accertare il credito che a nei confronti di ai fini della soccombenza virtuale e della porzione di quanto Pt_2 CP_1
era custode ed aveva dovuto corrispondere a patrizia;
chiede termine per produrre n. 2 CP_1 documenti”.
Per il terzo pignorato “Gli avv.ti Recchia e Prete si oppongono alle conclusioni come formulate in questa sede che divergono da quelle precedentemente formulate trattandosi quindi di domande nuove;
richiamano le conclusioni di cui alla memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione del 16.4.2025 e di cui alla memoria di costituzione nella fase di merito del giudizio di opposizione in data 11.5.2023.
Per la liquidazione giudiziale “L'avv. Bottero richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione”; indi, la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
2. Non sono utilizzabili i documenti prodotti dopo l'ultima udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile e procedibile la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo come precisata dal creditore-attore con il ricorso in riassunzione e all'udienza di precisazione delle conclusioni..
Non si tratta di domanda nuova rappresentando, la richiesta di accertamento del credito, l'oggetto tipico della domanda ex art 549 c.p.c.
Come dichiarato all'udienza del 22.5.2025, l'attrice ha riassunto il presente giudizio - dopo l'interruzione dichiarata in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della debitrice esecutata - onde vedere accertato il credito che la terza pignorata aveva Pt_2 disconosciuto nella dichiarazione resa ex art. 549 c.p.c. ed ottenere, dichiarata la soccombenza CP_ virtuale della convenuta la liquidazione in proprio favore delle spese di lite. CP_ Tale non può qualificarsi “domanda nuova”, come sostenuto dai procuratori di poiché la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo rassegnata in sede di precisazione delle conclusioni
è la medesima formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non potendo di certo la diversa utilità cui è finalizzato l'accertamento (prodromico, prima, ad una pronuncia di condanna al pagamento della somma accertata e, dopo, alla liquidazione delle spese giudiziali) comportare una diversa connotazione.
La domanda è, poi, procedibile nonostante sia intervenuta, nei confronti del debitore esecutato a. la sentenza con la quale si è aperta la liquidazione giudiziale. Parte_3
Nel senso della procedibilità della domanda si è espressa la giurisprudenza di legittimità nel regime anteriore alla modifica normativa del 2012 ma con l'enunciazione di un principio di diritto valido anche dopo la novella (vd Cass n. 272/2021 “In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato - pur determinando, a norma dell'art. 51
l.fall., l'improseguibilità del processo esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all'accertamento endoesecutivo compiuto dallo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015), perché - come affermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 172 del 10 luglio 2019 - l'ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.”).
In ogni caso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro sostenuto da tutte le parti in causa (la procedura solo in via subordinata rispetto all'eccezione di improcedibilità).
La pronuncia dovrà essere, quindi, non costitutiva di condanna ma dichiarativa di cessazione della materia del contendere in quanto i contendenti si danno reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. n. 6395/2004, Cass. n. 6403/2004, Cass.
S.U. n. 13969/2004, Cass. n. 11962/2005).
La pronuncia sulle spese, come richiesta dall'attrice, segue il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
La domanda di parte attrice va, infatti, valutata sulla scorta di un giudizio di prognosi postuma quale quello che contraddistingue l'accertamento della soccombenza virtuale, e deve ritenersi sin dall'inizio fondata.
La causa è di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. che introduce, come stabilisce lo stesso art 549 c.p.c., il giudizio di merito dell'accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 c.p.c. a sua volta introdotto per la fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione.
L'ordinanza impugnata ex art. 617 c.p.c., infatti, è quella resa a conclusione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. che, per giurisprudenza pacifica, ha un'efficacia meramente endoesecutiva: “in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato” (ex multis, Cass. civ., sez. III, n.
23123 del 25.07.2022).
Atteso che, con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione dr.ssa Rossi del 30.07.2024, è stata dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I. della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi iscritta al R.G.E. n. 8426/2022, nell'ambito della quale potrebbe unicamente spiegare effetti l'Ordinanza ex art. 549 c.p.c. qui impugnata, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
Anche alla luce di tale statuizione, deve essere respinta la domanda avanzata in via di estremo subordine dalla convenuta di riunione della presente causa con il Controparte_7 Pt_2 giudizio R.G. 9970/2025 promosso avanti il Tribunale di Torino dal Curatore per il recupero nell'interesse della massa dei creditori del complessivo credito vantato da nei confronti di Pt_2
CP_
trattandosi, in ogni caso, di giudizi aventi causa petendi e petitum distinti e non connessi. CP_
3. La domanda proposta da di accertamento del credito della terza pignorata Parte_1 nei confronti della debitrice esecutata ra fondata. Pt_2
Nel merito, l'istruttoria esperita ed in particolare la documentazione contabile prodotta in giudizio hanno dimostrato la sussistenza, alla data della notifica del pignoramento presso terzi (3-9.08.2022), CP_ di un debito di nei confronti della debitrice esecutata a dispetto di quanto dichiarato Pt_2 dalla terza pignorata nella dichiarazione ex art 547 c.p.c. resa davanti al G.E.
Fermo restando che risulta irrilevante, per quanto detto sin qui, ai fini del presente giudizio CP_ l'accertamento in ordine al quantum, la prova dell'an del debito di nei confronti di è Pt_2 stata offerta in primis dal bilancio di esercizio al 31.12.2021 e dai documenti contabili ad esso allegati: a dispetto di quanto ritenuto nell'Ordinanza impugnata, dalla Nota integrativa al bilancio
(cfr. pag. 31 doc. 5 attoreo) e dalla Relazione sulla gestione al bilancio 31.12.2021 (cfr. pag. 58 doc.
5 attoreo il debito verso “è formato principalmente dal debito commerciale per attività di Pt_2 somministrazione di personale”) è possibile trarre l'evidenza contabile della riferibilità anche alla CP_ società del debito commerciale di verso “imprese sottoposte al controllo delle Pt_2 controllanti” indicato a bilancio 2021 per € 1.676.175,00.
Inoltre, il dato contabile di bilancio 2021 è riscontrato, con un sensibile scostamento, dai mastrini del fornitore prodotti in giudizio dopo l'ordine ex art. 210 c.p.c. dalla convenuta , Pt_2 CP_1 ove emerge ad inizio anno 2022 un debito verso il fornitore di € 1.576.406 e l'esistenza, alla Pt_2
CP_ data del pignoramento, di un debito di nei confronti di di € 576.690,56 (cfr mastrino Pt_2 denominato “debiti verso Fornitori – Esercizio 31/12/2022). Pt_2
CP_ Non risulta, invece, riscontrato dai documenti prodotti l'assunto della convenuta qualificabile come eccezione di compensazione operata fuori dai limiti dell'art 2917 c.c. (a mente del quale le risultanze contabili degli effetti della compensazione dovevano già risultare al momento del pignoramento) e, comunque, in violazione dell'art 1299 c.c. (il diritto al regresso del condebitore solidale sorge solo per effetto del pagamento che risulta, dai documenti contabili prodotti con il ricorso, effettuato solo per una parte del debito), secondo il quale non esisterebbe alcun debito effettivo della terza pignorata nei confronti di bensì un credito, in ragione dell'adempimento Pt_2 CP_ dell'obbligazione assunta da di pagamento rateale del debito tributario originariamente in capo alla debitrice esecutata, così come definito nel Piano di adesione all'accertamento tributario sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate l'11.12.2018, con la conseguenza che “tutte le rate previste dal Piano di adesione altro non sono che una mera conseguenza di un'operazione contabile
(tutt'altro che indebita) effettuata per ottemperare all'obbligazione assunta l'11 dicembre 2018, e dunque ben prima della data di notifica dell'atto di pignoramento di (cfr. pag. 5 Parte_1
CP_ Comparsa conclusionale 18.07.2025 .
Fermo restando che le poste debitorie contabili sovra menzionate già tengono conto dei pagamenti
(e delle compensazioni. si veda ad esempio la voce del 2021 “causale libera 291.427,68 - CP_ 2.305.251,07 per compensaz. da incasso ADE”) eseguiti da in data anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento, corre l'obbligo di evidenziare che anche il verbale di contraddittorio con CP_ CP_ l'Agenzia delle Entrate dell'11.12.2018 prodotto dalla convenuta (cfr. doc. 25 non è idoneo a provare che l'atto di adesione sia riferibile ad un accertamento fiscale relativo a Pt_2
(peraltro ivi mai citata, dacché il sig. interviene quale legale rappresentante di CP_8 [...]
e di , né d'altra parte è rinvenibile aliunde la prova del Controparte_1 Controparte_5
CP_ titolo in forza del quale avrebbe assunto l'obbligazione di pagamento, che pretende di opporre alla creditrice procedente quale fatto estintivo del proprio debito in ragione dell'asserita anteriorità all'atto di pignoramento in assenza di riscontro contabile e di prova del pagamento.
In buona sostanza, nel presente giudizio e ai limitati fini che qui interessano, la convenuta non ha raggiunto la prova contraria alle risultanze delle annotazioni contabili, la cui efficacia probatoria a sfavore dell'imprenditore è assistita dalla presunzione iuris tantum prescritta dall'art. 2709 c.c. avendo eccepito in compensazione un contro credito, per una parte soltanto del debito verso il debitore esecutato (vedi ricorso ex art 617 c.p.c.) e nel resto non risultante interamente dalle scritture contabili (sul principio che il terzo pignorato debba provare il fatto estintivo del debito verso il debitore vedi Cass n. 9624/18).
Alla luce delle considerazioni svolte, stante l'accoglimento della domanda di accertamento attorea CP_ ed il consequenziale rigetto della domanda di di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
a Socio Unico nei confronti della debitrice esecutata Controparte_1 [...]
, va dichiarata la soccombenza virtuale della convenuta sul punto. Parte_2
4. Infondata e non meritevole di accoglimento, ma la domanda sembra rinunciata stante il tenore del verbale di udienza 22.5.2025, è invece la domanda attorea di dichiarare tenuta e condannare
[...]
a versare “quanto dovuto a a favore di fino al saldo del credito vantato, CP_1 Parte_2 Pt_1 pari a € 393.906,03, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturandi, alle spese legali liquidande ed alla tassa di registro”. CP_ Rinunciata la domanda di condanna di nella sua qualità di debitor debitoris - stante la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I. della procedura di pignoramento presso terzi RGE 8426/2022 -, la creditrice procedente chiede la condanna della terza pignorata a titolo di CP_
“risarcimento dei danni, ex art. 96, 1 e 3 co., c.p.c., subiti per aver avviato con colpa grave un giudizio pretestuoso e infondato, anche con la finalità di sistemare, nel mentre, tutte le partite ancora in essere con per poi .. lasciarla andare al suo destino” (cfr. pag. 1 Note scritte in Pt_2 sostituzione dell'udienza del 5.12.2024): il “danno conseguito all'opposizione è così pari a quanto
avrebbe dovuto ricevere a seguito del pignoramento, che per la totale mancanza di Pt_1 scrupoli dell'opponente, e di chi l'ha aiutato, non vedrà mai più”, quantificato in € 939.906,03 (cfr. pag. 8 Comparsa conclusionale 21.07.2025). Pt_1
Rilevato che sono prive di riscontri probatori le considerazioni svolte dall'attrice sulle finalità CP_ sottese alla proposizione, da parte di del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - attinenti all'asserita necessità di “guadagnare il tempo necessario per mettere in opera il piano di messa in sicurezza del patrimonio / attività delle imprese facenti capo allo stesso gruppo del , evitando CP_8 altri esborsi” (cfr. pag. 8 Comparsa conclusionale 21.07.2025) -, il vaglio giudiziale della Pt_1
CP_ condotta processuale di rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere circoscritto alla valutazione degli atti e dei documenti prodotti nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Orbene, dacché l'Ordinanza 25.1.2023 impugnata era effettivamente errata laddove, in sede di definizione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., accertava la sussistenza di un debito, anziché di un credito, di € 291.435,00 nei confronti della debitrice CP_ esecutata l'opposizione spiegata da ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non può ritenersi né Pt_2 pretestuosa né infondata, sussistendo l'interesse del terzo pignorato ad ottenere l'emenda del provvedimento. CP_
5. Le spese seguono la soccombenza, sicché nei rapporti tra attrice e convenuta vanno compensate in ragione di 1/3 (in ragione della differenza tra il credito affermato come sussistente e CP_ quello riscontrato dai documenti) e poste per i restanti 2/3 a carico della parte convenuta soccombente e vengono liquidate per l'intero (1/1) ai valori medi del d.m. 147/22 - ad eccezione della fase istruttoria liquidata con riguardo ai valori minimi -, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (compreso tra i 260.000 ed i 520.000 euro), dell'attività difensiva svolta, dell'istruttoria documentale, della complessità della questione e del numero delle parti costituite.
Sono invece interamente compensate le spese nei confronti della parte convenuta
[...]
la quale si è costituita solo dopo la riassunzione del giudizio Controparte_9 interrotto per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Accerta e dichiara la sussistenza, alla data del pignoramento presso terzi notificato in data
3/9.08.2022, di un debito della terza pignorata nei Controparte_1 confronti di Parte_2
3. Rigetta nel resto, e per l'effetto;
4. Condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
la quota di 2/3 delle spese processuali, che liquida per Parte_1
l'intero (1/1) in € 17.252,00 per compensi professionali (fase studio euro 3.544,00, fase introduttiva euro 2.338,00, fase istruttoria euro 5.206,00 e fase decisionale euro 6.164,00), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA;
5. Compensa per 1/3 le spese processuali nei rapporti tra parte attrice e la convenuta
[...]
Controparte_1
6. Compensa interamente le spese di lite nei confronti della convenuta Liquidazione giudiziale
Parte_2
Torino, 22.9.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7859/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(P. IVA Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Bruno ALBERTI e Massimiliano PICARDI P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso i difensori
ATTRICE / CREDITRICE PROCEDENTE
E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Marco DURANTE, Riccardo PRETE e Anna P.IVA_2
RECCHIA, elettivamente domiciliata presso i difensori
CONVENUTA / TERZA
[...]
[...
GIUDIZIALE C.F. e P. IVA CP_2 Parte_2
), in persona del Curatore Dott. con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_3 Controparte_3
Nicola BOTTERO, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA / DEBITRICE ESECUTATA
Oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - revocare l'ordinanza 15.3.2023 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza 25.1.2023, resa nella procedura esecutiva r.g.e. 8426/2022 del Tribunale di Torino;
CP_
- previo eventuale rigetto dell'opposizione ex art. 617, 2 co., c.p.c. intrapresa da e la parziale riforma dell'ordinanza 25.1.2023 resa ex art. 549 c.p.c., accertare che il credito di nei Parte_2 confronti di alla data del pignoramento era di € 791.109, o quello diverso ritenuto di CP_1 giustizia;
- accertare l'inefficacia, nei confronti di , dei pagamenti di a favore di Pt_1 CP_1 Pt_2 successivi al pignoramento avviato da avanti al Tribunale di Torino, r.g.e.
[...] Pt_1
8426/2022;
- dichiarare tenuta a versare quanto dovuto a a favore di fino al CP_1 Parte_2 Pt_1 saldo del credito vantato, pari a € 393.906,03, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturandi, alle spese legali liquidande ed alla tassa di registro;
- ammettere le istanze istruttorie di formulate con memoria del 22.12.2023; Pt_1
- condannare ai sensi dell'art. 96, 1 e 3, c.p.c. nella misura non inferiore ad € CP_1
393.906,03, o quella diversa ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite, anche della fase preliminare ex art. 617, 2 co., c.p.c..
Con ogni riserva di promuovere un giudizio ex art. 2043 c.c.”
Controparte_1
Memoria di costituzione 11.05.2023
“Voglio il Tribunale adìto, previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione;
in via preliminare, confermare l'ordinanza del 15 marzo 2023 resa dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Rossi;
nel merito, revocare l'ordinanza del 25 gennaio 2023 – resa ex art. 549 c.p.c. dal Giudice, dott.ssa Peila, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 8426/2022 ovvero dichiarare la nullità, l'illegittimità o, comunque,
l'inefficacia della medesima ordinanza e di ogni altro atto da essa dipendente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Socio Unico nei Controparte_1 confronti della debitrice esecutata Parte_2
In ogni caso,
Con vittoria di spese, oltre IVA e C.P.A, ed oltre al rimborso forfetario ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.” Memoria di costituzione 16.04.2025
“Voglio il Tribunale adìto, previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione;
in via preliminare,
- dichiarare, in ragione della improcedibilità della procedura esecutiva iscritta al RGE n.
8426/2022, la carenza di interesse ad agire e/o la cessazione della materia del contendere e per
l'effetto l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio riassunto, condannando il creditore procedente alle spese del presente giudizio;
nel merito, si richiamano le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e con la memoria ex art.
183, comma VI, n. 1 c.p.c.
In ogni caso,
Con vittoria di spese, oltre IVA e C.P.A, ed oltre al rimborso forfetario ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.”
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
I. In via preliminare e principale:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'improcedibilità e/o l'improseguibilità
e/o l'inammissibilità - anche ai sensi dell'art. 150 CCII – della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, respingere la suddetta domanda, con ogni consequenziale provvedimento.
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda della diretta ad ottenere il Parte_1 pagamento delle somme dovute dalla alla Controparte_1 Parte_2
e, per l'effetto, respingere la suddetta domanda, con ogni consequenziale
[...] provvedimento.
II. In via preliminare subordinata:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dalla
[...]
, dichiarare la cessazione della materia del contendere in Parte_1 ordine alla medesima domanda per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento III. In via ulteriormente subordinata, nel merito
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande preliminari sopra formulate, procedere alla riunione del presente procedimento con il giudizio R.G. n. 9970/25 Tribunale di
Torino promosso nei confronti della avanti al Tribunale di Controparte_1
Torino ex art. 274 c.p.c. e, in accoglimento delle conclusioni in quella sede spiegate
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e comunque l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o
l'inopponibilità alla procedura esponente dell'operazione contabile di compensazione del credito di euro 3.458.580,81 vantato dalla nei confronti Parte_2 della con l'asserito controcredito vantato da quest'ultima Controparte_4 nei confronti della società in liquidazione giudiziale a titolo di regresso, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione prodotto sub doc. 3, e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare la a pagare alla Controparte_4
Liquidazione Giudiziale la somma sopra indicato di euro Parte_2
3.458.580,81 oltre agli interessi ex d. lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
IV. In ogni caso
- Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio trae origine dalla procedura di pignoramento presso terzi promossa dall'odierna attrice (di seguito ”) Parte_1 Pt_1 avverso la società (di seguito ) - allora in bonis - Parte_2 Pt_2 incardinata avanti il Tribunale di Torino con R.G.E. 8426/2022, nell'ambito della quale, a fronte della contestazione delle dichiarazioni negative rese da e da Controparte_5 Controparte_1
CP_ (di seguito ), il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza ex art. 549 c.p.c.
[...] della creditrice procedente e disponeva procedersi all'accertamento dell'obbligo delle terze pignorate.
L'Ordinanza del 25.01.2023, con la quale veniva definito il giudizio di accertamento, veniva CP_ tempestivamente opposta ex art. 617 c.p.c. da ritenendola viziata laddove accertava e dichiarava la sussistenza di un suo debito – anziché credito – di € 291.435,00 nei confronti della debitrice esecutata d instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. Pt_2
Il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 15.03.2023, “ritenuto, infatti, che dal bilancio al
31.12.21 di (doc. 5 della creditrice procedente) valutato unitamente alle risultanze dei CP_1 mastrini contabili dal 1.12.21 al 31.12.21 relativi ai rapporti dare/avere tra e doc. 1 CP_1 Pt_2
) emerge che è creditrice e non debitrice nei confronti di della somma di € CP_1 Pt_2 CP_1 291.435,00” provvedeva ex art. 618 c.p.c. sospendendo l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza opposta ed assegnando termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, provvedeva ad instaurare il presente giudizio, Pt_1 chiedendo: (i) la revoca dell'ordinanza con cui il G.E. aveva disposto la sospensione della CP_ precedente ordinanza del 25.01.2023; (ii) l'accertamento del credito di nei confronti di Pt_2
CP_ nella misura di euro 1.676.435, quale risultante dal bilancio al 31.12.2021 alla voce “Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”; (iii) l'accertamento dell'inefficacia, nei CP_ propri confronti, di eventuali pagamenti di in favore di successivi alla notifica del Pt_2
CP_ pignoramento;
(iv) la condanna di a versarle quanto dovuto alla debitrice esecutata fino Pt_2 alla concorrenza del credito azionato, pari ad € 370.040,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e spese. CP_ Si costituiva in giudizio la sola convenuta chiedendo la conferma dell'ordinanza di sospensione del 15.01.2023 e la revoca della precedente ordinanza del 25.01.2023, e comunque di
“accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Socio Unico Controparte_1 nei confronti della debitrice esecutata . Parte_2
L'istruzione della causa si esauriva con le produzioni documentali delle parti - ivi compresa CP_ l'esibizione e la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte di della documentazione contabile indicata nell'Ordinanza dell'8.2.2024 – e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 5.12.2024.
Stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice esecutata on sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Torino del 30.07.2024, veniva dichiarata Pt_2
l'interruzione del giudizio con provvedimento del 7.12.2024.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. riassumeva la causa nei confronti della liquidazione giudiziale Pt_1
CP_
di chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Pt_2
CP_ Si costituiva tempestivamente che chiedeva il rigetto delle avversarie pretese, lamentando in primo luogo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del giudizio riassunto per carenza di interesse ad agire di , nell'assunto che, essendo stata “dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 Pt_1
C.C.I.I., l'improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E. n. 8426/2022” - non avendo il Curatore della procedura concorsuale esercitato la facoltà di subentro ex art. 216 comma X C.C.I.I. -, “risulta di fatto venuto meno l'interesse della creditrice procedente all'emissione di una statuizione sull'obbligo del terzo, risultando la medesima privata della possibilità di ottenere, in sede di esecuzione, l'assegnazione del credito (quand'anche ne venisse accertata l'esistenza, il che in ogni caso si nega nel caso di specie)”. Analoga eccezione veniva sollevata anche dalla liquidazione giudiziale costituitasi nel Pt_2 giudizio riassunto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sovra trascritte, sostenendo: (i)
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo e/o l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla medesima domanda giacché
“non sussiste alcun concreto interesse, in capo a , a coltivare la domanda di accertamento Pt_1 dell'obbligo del terzo proposta nei confronti di (se non ai fini dell'eventuale condanna di CP_6 quest'ultima alle spese del presente giudizio di merito e della precedente fase cautelare), stante
l'impossibilità, per la medesima ricorrente, di far valere l'ordinanza ex art. 549 c.p.c., avente - come detto - efficacia meramente endoesecutiva, nell'ambito della liquidazione giudiziale CP_ dell'esecutata né, per le medesime ragioni, sussiste interesse di e di alla Pt_2 Pt_2 conferma o alla riforma dell'ordinanza impugnata, stante il suo valore endoesecutivo e la sua inidoneità di valere quale giudicato inter partes;
il che, a giudizio di scrive, comporta in ogni caso, anche a prescindere dall'estendibilità a tale domanda del divieto di cui all'art. 150 CCII, la cessazione della materia del contendere con riferimento alla medesima domanda”; (ii)
l'inammissibilità della domanda di diretta a ottenere il pagamento in proprio favore delle Pt_1
CP_ somme dovute da a posto che un simile pagamento sarebbe all'evidenza inefficace nei Pt_2 confronti della massa dei creditori di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, primo Pt_2
CP_ comma, CCII”; (iii) in via subordinata, la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente confronti di per il recupero nell'interesse della massa dei creditori del complessivo credito vantato da nei Pt_2
CP_ confronti di asseritamente pari ad euro 3.458.580,81 in linea capitale.
All'udienza del 22.05.2025, le parti rassegnavano le conclusioni come segue per il creditore procedente: “L'avv. Fresia concorda che sia cessata la materia del contendere, richiama le precedenti conclusioni e precisa che non mira ad ottenere la condanna ma ad accertare il credito che a nei confronti di ai fini della soccombenza virtuale e della porzione di quanto Pt_2 CP_1
era custode ed aveva dovuto corrispondere a patrizia;
chiede termine per produrre n. 2 CP_1 documenti”.
Per il terzo pignorato “Gli avv.ti Recchia e Prete si oppongono alle conclusioni come formulate in questa sede che divergono da quelle precedentemente formulate trattandosi quindi di domande nuove;
richiamano le conclusioni di cui alla memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione del 16.4.2025 e di cui alla memoria di costituzione nella fase di merito del giudizio di opposizione in data 11.5.2023.
Per la liquidazione giudiziale “L'avv. Bottero richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione”; indi, la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
2. Non sono utilizzabili i documenti prodotti dopo l'ultima udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile e procedibile la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo come precisata dal creditore-attore con il ricorso in riassunzione e all'udienza di precisazione delle conclusioni..
Non si tratta di domanda nuova rappresentando, la richiesta di accertamento del credito, l'oggetto tipico della domanda ex art 549 c.p.c.
Come dichiarato all'udienza del 22.5.2025, l'attrice ha riassunto il presente giudizio - dopo l'interruzione dichiarata in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della debitrice esecutata - onde vedere accertato il credito che la terza pignorata aveva Pt_2 disconosciuto nella dichiarazione resa ex art. 549 c.p.c. ed ottenere, dichiarata la soccombenza CP_ virtuale della convenuta la liquidazione in proprio favore delle spese di lite. CP_ Tale non può qualificarsi “domanda nuova”, come sostenuto dai procuratori di poiché la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo rassegnata in sede di precisazione delle conclusioni
è la medesima formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non potendo di certo la diversa utilità cui è finalizzato l'accertamento (prodromico, prima, ad una pronuncia di condanna al pagamento della somma accertata e, dopo, alla liquidazione delle spese giudiziali) comportare una diversa connotazione.
La domanda è, poi, procedibile nonostante sia intervenuta, nei confronti del debitore esecutato a. la sentenza con la quale si è aperta la liquidazione giudiziale. Parte_3
Nel senso della procedibilità della domanda si è espressa la giurisprudenza di legittimità nel regime anteriore alla modifica normativa del 2012 ma con l'enunciazione di un principio di diritto valido anche dopo la novella (vd Cass n. 272/2021 “In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato - pur determinando, a norma dell'art. 51
l.fall., l'improseguibilità del processo esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all'accertamento endoesecutivo compiuto dallo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015), perché - come affermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 172 del 10 luglio 2019 - l'ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.”).
In ogni caso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro sostenuto da tutte le parti in causa (la procedura solo in via subordinata rispetto all'eccezione di improcedibilità).
La pronuncia dovrà essere, quindi, non costitutiva di condanna ma dichiarativa di cessazione della materia del contendere in quanto i contendenti si danno reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. n. 6395/2004, Cass. n. 6403/2004, Cass.
S.U. n. 13969/2004, Cass. n. 11962/2005).
La pronuncia sulle spese, come richiesta dall'attrice, segue il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
La domanda di parte attrice va, infatti, valutata sulla scorta di un giudizio di prognosi postuma quale quello che contraddistingue l'accertamento della soccombenza virtuale, e deve ritenersi sin dall'inizio fondata.
La causa è di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. che introduce, come stabilisce lo stesso art 549 c.p.c., il giudizio di merito dell'accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 c.p.c. a sua volta introdotto per la fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione.
L'ordinanza impugnata ex art. 617 c.p.c., infatti, è quella resa a conclusione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. che, per giurisprudenza pacifica, ha un'efficacia meramente endoesecutiva: “in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato” (ex multis, Cass. civ., sez. III, n.
23123 del 25.07.2022).
Atteso che, con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione dr.ssa Rossi del 30.07.2024, è stata dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I. della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi iscritta al R.G.E. n. 8426/2022, nell'ambito della quale potrebbe unicamente spiegare effetti l'Ordinanza ex art. 549 c.p.c. qui impugnata, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
Anche alla luce di tale statuizione, deve essere respinta la domanda avanzata in via di estremo subordine dalla convenuta di riunione della presente causa con il Controparte_7 Pt_2 giudizio R.G. 9970/2025 promosso avanti il Tribunale di Torino dal Curatore per il recupero nell'interesse della massa dei creditori del complessivo credito vantato da nei confronti di Pt_2
CP_
trattandosi, in ogni caso, di giudizi aventi causa petendi e petitum distinti e non connessi. CP_
3. La domanda proposta da di accertamento del credito della terza pignorata Parte_1 nei confronti della debitrice esecutata ra fondata. Pt_2
Nel merito, l'istruttoria esperita ed in particolare la documentazione contabile prodotta in giudizio hanno dimostrato la sussistenza, alla data della notifica del pignoramento presso terzi (3-9.08.2022), CP_ di un debito di nei confronti della debitrice esecutata a dispetto di quanto dichiarato Pt_2 dalla terza pignorata nella dichiarazione ex art 547 c.p.c. resa davanti al G.E.
Fermo restando che risulta irrilevante, per quanto detto sin qui, ai fini del presente giudizio CP_ l'accertamento in ordine al quantum, la prova dell'an del debito di nei confronti di è Pt_2 stata offerta in primis dal bilancio di esercizio al 31.12.2021 e dai documenti contabili ad esso allegati: a dispetto di quanto ritenuto nell'Ordinanza impugnata, dalla Nota integrativa al bilancio
(cfr. pag. 31 doc. 5 attoreo) e dalla Relazione sulla gestione al bilancio 31.12.2021 (cfr. pag. 58 doc.
5 attoreo il debito verso “è formato principalmente dal debito commerciale per attività di Pt_2 somministrazione di personale”) è possibile trarre l'evidenza contabile della riferibilità anche alla CP_ società del debito commerciale di verso “imprese sottoposte al controllo delle Pt_2 controllanti” indicato a bilancio 2021 per € 1.676.175,00.
Inoltre, il dato contabile di bilancio 2021 è riscontrato, con un sensibile scostamento, dai mastrini del fornitore prodotti in giudizio dopo l'ordine ex art. 210 c.p.c. dalla convenuta , Pt_2 CP_1 ove emerge ad inizio anno 2022 un debito verso il fornitore di € 1.576.406 e l'esistenza, alla Pt_2
CP_ data del pignoramento, di un debito di nei confronti di di € 576.690,56 (cfr mastrino Pt_2 denominato “debiti verso Fornitori – Esercizio 31/12/2022). Pt_2
CP_ Non risulta, invece, riscontrato dai documenti prodotti l'assunto della convenuta qualificabile come eccezione di compensazione operata fuori dai limiti dell'art 2917 c.c. (a mente del quale le risultanze contabili degli effetti della compensazione dovevano già risultare al momento del pignoramento) e, comunque, in violazione dell'art 1299 c.c. (il diritto al regresso del condebitore solidale sorge solo per effetto del pagamento che risulta, dai documenti contabili prodotti con il ricorso, effettuato solo per una parte del debito), secondo il quale non esisterebbe alcun debito effettivo della terza pignorata nei confronti di bensì un credito, in ragione dell'adempimento Pt_2 CP_ dell'obbligazione assunta da di pagamento rateale del debito tributario originariamente in capo alla debitrice esecutata, così come definito nel Piano di adesione all'accertamento tributario sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate l'11.12.2018, con la conseguenza che “tutte le rate previste dal Piano di adesione altro non sono che una mera conseguenza di un'operazione contabile
(tutt'altro che indebita) effettuata per ottemperare all'obbligazione assunta l'11 dicembre 2018, e dunque ben prima della data di notifica dell'atto di pignoramento di (cfr. pag. 5 Parte_1
CP_ Comparsa conclusionale 18.07.2025 .
Fermo restando che le poste debitorie contabili sovra menzionate già tengono conto dei pagamenti
(e delle compensazioni. si veda ad esempio la voce del 2021 “causale libera 291.427,68 - CP_ 2.305.251,07 per compensaz. da incasso ADE”) eseguiti da in data anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento, corre l'obbligo di evidenziare che anche il verbale di contraddittorio con CP_ CP_ l'Agenzia delle Entrate dell'11.12.2018 prodotto dalla convenuta (cfr. doc. 25 non è idoneo a provare che l'atto di adesione sia riferibile ad un accertamento fiscale relativo a Pt_2
(peraltro ivi mai citata, dacché il sig. interviene quale legale rappresentante di CP_8 [...]
e di , né d'altra parte è rinvenibile aliunde la prova del Controparte_1 Controparte_5
CP_ titolo in forza del quale avrebbe assunto l'obbligazione di pagamento, che pretende di opporre alla creditrice procedente quale fatto estintivo del proprio debito in ragione dell'asserita anteriorità all'atto di pignoramento in assenza di riscontro contabile e di prova del pagamento.
In buona sostanza, nel presente giudizio e ai limitati fini che qui interessano, la convenuta non ha raggiunto la prova contraria alle risultanze delle annotazioni contabili, la cui efficacia probatoria a sfavore dell'imprenditore è assistita dalla presunzione iuris tantum prescritta dall'art. 2709 c.c. avendo eccepito in compensazione un contro credito, per una parte soltanto del debito verso il debitore esecutato (vedi ricorso ex art 617 c.p.c.) e nel resto non risultante interamente dalle scritture contabili (sul principio che il terzo pignorato debba provare il fatto estintivo del debito verso il debitore vedi Cass n. 9624/18).
Alla luce delle considerazioni svolte, stante l'accoglimento della domanda di accertamento attorea CP_ ed il consequenziale rigetto della domanda di di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
a Socio Unico nei confronti della debitrice esecutata Controparte_1 [...]
, va dichiarata la soccombenza virtuale della convenuta sul punto. Parte_2
4. Infondata e non meritevole di accoglimento, ma la domanda sembra rinunciata stante il tenore del verbale di udienza 22.5.2025, è invece la domanda attorea di dichiarare tenuta e condannare
[...]
a versare “quanto dovuto a a favore di fino al saldo del credito vantato, CP_1 Parte_2 Pt_1 pari a € 393.906,03, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturandi, alle spese legali liquidande ed alla tassa di registro”. CP_ Rinunciata la domanda di condanna di nella sua qualità di debitor debitoris - stante la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I. della procedura di pignoramento presso terzi RGE 8426/2022 -, la creditrice procedente chiede la condanna della terza pignorata a titolo di CP_
“risarcimento dei danni, ex art. 96, 1 e 3 co., c.p.c., subiti per aver avviato con colpa grave un giudizio pretestuoso e infondato, anche con la finalità di sistemare, nel mentre, tutte le partite ancora in essere con per poi .. lasciarla andare al suo destino” (cfr. pag. 1 Note scritte in Pt_2 sostituzione dell'udienza del 5.12.2024): il “danno conseguito all'opposizione è così pari a quanto
avrebbe dovuto ricevere a seguito del pignoramento, che per la totale mancanza di Pt_1 scrupoli dell'opponente, e di chi l'ha aiutato, non vedrà mai più”, quantificato in € 939.906,03 (cfr. pag. 8 Comparsa conclusionale 21.07.2025). Pt_1
Rilevato che sono prive di riscontri probatori le considerazioni svolte dall'attrice sulle finalità CP_ sottese alla proposizione, da parte di del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - attinenti all'asserita necessità di “guadagnare il tempo necessario per mettere in opera il piano di messa in sicurezza del patrimonio / attività delle imprese facenti capo allo stesso gruppo del , evitando CP_8 altri esborsi” (cfr. pag. 8 Comparsa conclusionale 21.07.2025) -, il vaglio giudiziale della Pt_1
CP_ condotta processuale di rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere circoscritto alla valutazione degli atti e dei documenti prodotti nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Orbene, dacché l'Ordinanza 25.1.2023 impugnata era effettivamente errata laddove, in sede di definizione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., accertava la sussistenza di un debito, anziché di un credito, di € 291.435,00 nei confronti della debitrice CP_ esecutata l'opposizione spiegata da ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non può ritenersi né Pt_2 pretestuosa né infondata, sussistendo l'interesse del terzo pignorato ad ottenere l'emenda del provvedimento. CP_
5. Le spese seguono la soccombenza, sicché nei rapporti tra attrice e convenuta vanno compensate in ragione di 1/3 (in ragione della differenza tra il credito affermato come sussistente e CP_ quello riscontrato dai documenti) e poste per i restanti 2/3 a carico della parte convenuta soccombente e vengono liquidate per l'intero (1/1) ai valori medi del d.m. 147/22 - ad eccezione della fase istruttoria liquidata con riguardo ai valori minimi -, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (compreso tra i 260.000 ed i 520.000 euro), dell'attività difensiva svolta, dell'istruttoria documentale, della complessità della questione e del numero delle parti costituite.
Sono invece interamente compensate le spese nei confronti della parte convenuta
[...]
la quale si è costituita solo dopo la riassunzione del giudizio Controparte_9 interrotto per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Accerta e dichiara la sussistenza, alla data del pignoramento presso terzi notificato in data
3/9.08.2022, di un debito della terza pignorata nei Controparte_1 confronti di Parte_2
3. Rigetta nel resto, e per l'effetto;
4. Condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
la quota di 2/3 delle spese processuali, che liquida per Parte_1
l'intero (1/1) in € 17.252,00 per compensi professionali (fase studio euro 3.544,00, fase introduttiva euro 2.338,00, fase istruttoria euro 5.206,00 e fase decisionale euro 6.164,00), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA;
5. Compensa per 1/3 le spese processuali nei rapporti tra parte attrice e la convenuta
[...]
Controparte_1
6. Compensa interamente le spese di lite nei confronti della convenuta Liquidazione giudiziale
Parte_2
Torino, 22.9.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris