Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 375
Articolo 2
Versione
22 giugno 1976
Art. 1.
Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia e' autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977 e 1978 e di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1979.
Entrata in vigore il 22 giugno 1976