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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1963/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea LA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1963 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Montefiori (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via C.F._3 dell'Indipendenza n. 24 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Silvestri (c.f.
) e EN CH (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Crisci in via Nazario Sauro n. 2 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 559/2021 del 11.7.2021, pubblicata il
28.07.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.12.2024:
Appellante , Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 12 “In via cautelare: (ove sia riaperta la fase istruttoria) sospendere l'esecutività della sentenza di I grado ex art. 351 c.p.c. sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove orali richieste nel giudizio di I grado nell'interesse degli odierni appellanti e non ammesse, di seguito ritrascritte:
Prova per interrogatorio formale ex artt. 230 e ss. c.p.c.
Dei legali rappresentanti pro-tempore della sui seguenti capitoli: Controparte_1
1. “Vero che, nel mese di maggio 2012, la IG.ra si recava Parte_1 presso l'Agenzia di Ravenna della società per chiedere una Controparte_1 estensione del finanziamento già in essere di ulteriori €.20.000,00 e il personale della predetta Agenzia le diceva che era prima necessario estinguere il prestito già in essere, di €. 10.000,00, ottenuto nel mese di settembre 2011”.
2. “Vero che nel mese di maggio 2012, quando la IG.ra si Parte_1 recava presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere Controparte_1 una estensione del prestito di ulteriori €. 20.000,00, la stessa aveva già effettuato i primi
5 versamenti, per un totale di €. 1.849,17, relativi al primo prestito di €. 10.000,00 ottenuto nel mese di settembre 2011”.
3. “Vero che, nel mese di maggio 2012, la IG.ra si recava Parte_1 presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere una Controparte_1 estensione del finanziamento già in essere, di ulteriori €. 20.000,00 e il personale dell'Agenzia le diceva che era necessario coinvolgere nell'operazione anche il di lei marito IG. essendo tale finanziamento di importo doppio rispetto a quello Parte_2 in essere ottenuto nel mese di settembre 2011”.
4. “Vero che, nel mese di maggio 2012, la IG.ra si recava Parte_1 presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere una estensione CP_1 di ulteriori €. 20.000,00 del prestito già in essere e il personale dell'Agenzia proponeva l'erogazione di un finanziamento di €. 30.000,00 dai quali detrarre immediatamente la somma necessaria per estinguere sia il precedente finanziamento di pari importo erogato nel mese di settembre del 2011, sia la carta di credito per l'importo utilizzato”.
5. “Vero che il 22.05.2012, in occasione della effettiva erogazione del prestito di
€.30.000,00 da parte di non venivano né rimborsati né Controparte_1 conteggiati i costi di servizio delle due coperture assicurative Lifestyle (€.456,00) e
CA TE (€. 380,00) pagati nel settembre dell'anno 2011, contestualmente all'erogazione del primo prestito di €. 10.000,00”.
6. “Vero che sino a tutto il 2015 i IGg.ri e , dopo Parte_1 Parte_2 aver detratto quanto necessario per estinguere il primo finanzia-mento erogato dalla società versavano alla predetta le prime 43 rate del piano di Controparte_1 rientro indicato nel contratto, per un totale di €. 26.031,77, relativo al finanziamento del 22.05.2012 di €. 30.000,00”. 7. “Vero che l'istituto tra il settembre 2011 e il mese di maggio Controparte_1
2012, erogava ai IGg.ri e due finanziamenti per Parte_1 Parte_2 un importo complessivo di oltre €. 40.000,00”. 8. “Vero che i IGg.ri e dal settembre 2011 ad oggi, restituivano alla Pt_1 Pt_2
€. 42.295,86 così suddivisa: €. 836,00 per costi assicurativi del Controparte_1 primo finanziamento, €. 1.849,17 per le prime 5 rate del primo finanziamento, €.9.824,92 per l'estinzione anticipata del primo finanziamento, €. 1.186,00 per l'estinzione della
pagina 2 di 12 carta di credito, €. 2.568,00 per i costi assicurativi e di istruttoria del secondo finanziamento, €. 26.031,77 per le prime 43 rate del secondo finanziamento”.
Prova per testi ex art. 244 e ss. c.p.c.
Si richiede venga ammessa altresì prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nel mese di settembre 2011 i coniugi IGg.ri e Parte_1
si recavano presso l'Agenzia di Ravenna della società Parte_2 CP_1 per richiedere un prestito di €. 10.000,00, prestito che veniva poi effettivamente
[...] erogato a nome della IG.ra . Pt_1
2. “Vero che, nel successivo mese di maggio 2012, la IG.ra e il Parte_1
IG. si recavano presso l'Agenzia di Ravenna della società Parte_2 [...]
e, dichiarando di avere la necessità di ottenere una ulteriore somma di CP_1
€.20.000,00 per pagare un debito maturato dalla figlia e per Controparte_2 effettuare un versamento alla , richiedevano una estensione del Controparte_3 finanziamento: il personale dell'Agenzia li informava che era prima necessario estinguere il prestito in essere di €. 10.000,00 ottenuto nel mese di settembre del 2011”. 3. “Vero che nel maggio 2012, quando la IG.ra e il IG. si recavano Pt_1 Pt_2 presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere un Controparte_1 ulteriore prestito di €.20.000,00, prestito che avevano tentato di ottenere anche presso la
Banca di Credito Cooperativo, la IG.ra aveva nel frattempo già effettuato i 5 Pt_1 cinque versamenti mensili, per un totale di €.1.849,17, relativi al prestito di €.10.000,00 erogato nel settembre 2011”.
4. “Vero che, nel maggio 2012, quando la IG.ra e il IG. si recavano Pt_1 Pt_2 presso l'Agenzia di Ravenna della società al fine di richiedere un Controparte_1 ulteriore finanziamento di €. 20.000,00, il personale dell'Agenzia li informava che era necessario coinvolgere nell'operazione entrambi i coniugi essendo tale finanziamento di importo doppio rispetto a quello in essere erogato nel mese di settembre 2011”.
5. “Vero che, nel mese di maggio 2012, quando la IG.ra e il Parte_1
IG. si recavano presso l'Agenzia di Ravenna della per Parte_2 CP_1 richiedere un ulteriore finanziamento di €. 20.000,00, il personale della Agenzia proponeva l'erogazione di un finanziamento di €. 30.000,00 di cui circa €. 10.000,00 sarebbero stati subito detratti per estinguere sia il finanziamento di pari importo erogato nel mese di settembre del 2011, sia la carta di credito per l'importo utilizzato”.
6. “Vero che il 22.05.2012, in occasione dell'erogazione del prestito di €.30.000,00, nessuna delle due coperture assicurative Lifestyle (€. 456,00) e CA TE (€.380,00) pagate nel settembre del 2011, ossia contestualmente all'erogazione del primo prestito di €. 10.000,00, veniva rimborsata”.
7. “Vero che sino a tutto l'anno 2015 i IGg.ri e Parte_1 Parte_2 corrispondevano alla società le prime 43 rate del piano di rientro, Controparte_1 per un totale di €. 26.031,77, relativo al finanziamento del 22.05.2012 di €. 30.000,00”.
8. “Vero che la società tra il settembre 2011 e il mese di maggio Controparte_1
2012, erogava due finanziamenti ai IGg.ri e per Parte_1 Parte_2 un importo complessivo di €. 40.000,00”. 9. “Vero che i IGg.ri e , dal settembre 2011 ad Parte_1 Parte_2 oggi, hanno complessivamente corrisposto alla società la somma Controparte_1 di €. 42.295,86, così suddivisa: €. 836,00 per costi assicurativi del primo finanziamento,
pagina 3 di 12 €. 1.849,17 per le prime 5 rate del primo finanziamento, €. 9.824,92 per l'estinzione anticipata del primo finanziamento, €. 1.186,00 per l'estinzione della carta di credito,
€.2.568,00 per i costi assicurativi e di istruttoria del secondo finanziamento, €. 26.031,77 per le prime 43 rate del secondo finanziamento”.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova la IG.ra , figlia Controparte_2 dei coniugi – il Dott. , commercialista della famiglia Pt_2 Pt_1 Persona_1
– sui capitoli 2 e 3 il IG. e il Dott. , Pt_1 Pt_2 Controparte_4 Testimone_1
Direttore dell'Agenzia di San Pietro in Trento della Controparte_3 Parte_3
Forlivese & Imolese, su tutti i capitoli, quali persone informate sui fatti.
[...]
Sempre in via istruttoria, si chiede venga ammessa una C.T.U. volta a ricostruire il tasso dell'operazione di mutuo / prestito unitariamente considerata, derivante dal collegamento negoziale delle tre operazioni di finanziamento descritte in atti, effettuate dalla società ai IGg.ri e CP_1 Pt_2 Pt_1
Nel merito, in via principale:
Voglia riformare integralmente la sentenza impugnata, nei capi e nei punti indicati in premessa e per i motivi analiticamente formulati, pertanto: accertata la fondatezza delle circostanze dedotte in narrativa, ricostruita la complessiva operazione finanziaria e, in particolare, la nullità del decreto ingiuntivo n. 105/2018 emesso dal Tribunale di Ravenna il 29.01.2018 per carenza di prova scritta del credito azionato, per la mala fede della condotta della società l'unicità dell'operazione CP_1 finanziaria, il collegamento negoziale fra le varie operazioni, la caratteristica di mutuo di scopo del secondo prestito, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, l'indicazione nel contratto di condizioni diverse rispetto a quelle effettivamente applicate, la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi e ricostruita la corretta ed effettiva volontà delle parti, nonché l'illiceità dell'applicazione di interessi usurai e, comunque, per tutte le ragioni indicate in atti, ivi compresa la non debenza dell'IVA e l'erroneità dei calcoli ex adverso effettuati, Voglia revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 105/2018, emesso dal Tribunale di Ravenna, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché del tutto infondato in fatto e Voglia in ogni caso respingere ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento della società
[...] nei confronti dei IGg.ri e in quanto infondata in fatto ed in CP_1 Pt_2 Pt_1 diritto.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolti i dirimenti motivi di gravame, Voglia rideterminare la sola somma eventualmente dovuta dagli appellanti per le ragioni di cui alla presente causa.
Voglia inoltre dichiarare che, rispetto al contratto di mutuo / finanziamento sorto fra le parti
è stato applicato un tasso di interesse usurario, con ogni conseguenza di legge in termini di annullamento degli interessi stessi e il conseguente risarcimento dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'appello perché assolutamente infondato sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto,
pagina 4 di 12 confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui MP o mutuante), otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Ravenna il decreto ingiuntivo n. 105/2018 del 29.1.2018 con il quale veniva ingiunto ai sig.
e (da qui anche mutuatari), il Parte_2 Parte_1 pagamento di € 21.188,79 quale somma dovuta per rate non pagate relative al prestito personale n. 10969710 del 22.5.2012.
2. Avverso il provvedimento monitorio, gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione del 2.5.2018, esponendo:
- la sig. nel mese di settembre 2011 aveva ottenuto da Parte_1 un finanziamento di € 10.836,00 (Pratica n. 10155855); CP_1
- l'importo da restituire era di € 13.208,79 in 36 rate mensili con un TAN del 11,50% ed un TAEG del 12,65% ed erano state imposte le coperture assicurative Lifestyle (al costo di € 456,00) e la CA TE (al costo di € 380,00);
- contestualmente la sig.ra il 28.09.2011 aveva ottenuto anche una carta di Pt_1 credito per un massimale di € 3.000,00 (Pratica n. 4100621302) con un TAEG del
15,40%;
- nei mesi successivi la sig.ra avendo la necessità di ottenere altri € 20.000,00, Pt_1
si era recata nuovamente da che tuttavia richiedeva la previa estinzione del CP_1
precedente finanziamento;
- il 22.05.2012 era stato sottoscritto il nuovo finanziamento n. 10969710 di un
“prestito personale” di € 32.568,00 (TAN 13,65% e il TAEG 14,98%), a nome del sig.
come debitore principale e come coobbligato la sig.ra Parte_2 Pt_1
- il piano di ammortamento prevedeva il rimborso di 84 rate previa detrazione degli importi necessari per estinguere sia il prestito n. 10155855 (€ 9.824,92), sia la carta di credito (€ 1.186,00), mentre non venivano conteggiati i costi delle due coperture assicurative (€ 1.008,00 + € 1.260,00);
- gli opponenti avevano corrisposto sino a tutto il 2015 le prime 43 rate, versando un totale di € 26.031,77;
- per effetto delle tre operazioni di finanziamento gli opponenti avevano versato la complessiva somma di € 42.295,86 che cumulata con l'ulteriore richiesta di MP di €
21.188,79, l'importo dovuto era giunto ad € 62.298,65;
pagina 5 di 12 - il decreto ingiuntivo era nullo per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB;
- la si era comportata in mala fede imponendo l'erogazione del secondo CP_1
finanziamento, per una somma superiore rispetto a quella richiesta;
- il mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore del precedente finanziamento comportava un collegamento negoziale fra i due contratti (c.d. mutuo di scopo”) e quindi un calcolo unitario del costo dell'operazione finanziaria derivante dall'unione delle due sub-operazioni, consentendo alla MP di applicare interessi usurari (TAEG 41%), con conseguente nullità del contratto ex art. 1815 c.c. e sua gratuità.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
- il prestito personale non configurava un “mutuo di scopo” e, pertanto, lo stesso ben poteva essere utilizzato in astratto per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa;
- aveva erogato la somma complessiva di € 50.740,20, comprensiva del CP_1
capitale richiesto, degli interessi nonché delle spese di istruttoria, di incasso e di bollo secondo un piano di ammortamento alla francese, in base al quale le rate uguali e costanti per l'intera durata del piano di ammortamento erano comprensive degli interessi pattuiti al TAN del 13,65% e al TAEG del 14,98%;
- all'accensione del rapporto (22.05.2012) il TEGM per “Crediti personali” era fissato al
11,40%, mentre il Tasso Soglia Usura (TSU) 18,25% e quindi non vi era superamento;
- anche il tasso di mora applicato (12%) non era inficiato del reato di usura in quanto con la maggiorazione stabilita del 2,1% il TSU era pari al 20,875%.
La concludeva per il rigetto delle domande attoree. CP_1
4. Espletata la CTU econometrica, all'esito della trattazione, il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 559/2021 rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_2 [...]
. Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della sentenza impugnata nella pagina 6 di 12 parte in cui il Tribunale ha escluso la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta e di assenza della sottoscrizione della mutuante sul contratto. Secondo gli appellanti, l'attestazione del Dirigente di ai fini della prova del credito e della CP_1
emissione del provvedimento monitorio, non sarebbe conforme ai requisiti richiesti dall'art. 50 TUB. Inoltre, il contratto sarebbe nullo perché privo della sottoscrizione di e la CP_1
copia non sarebbe stata consegnata agli appellanti. Pertanto, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo ed il credito non provato.
9. Le censure sono infondate.
10. È principio costante nella giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (v. da ultimo Cass. n. 1892/2023, n.
21092/2016; n. 14640/2018). Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'estratto conto ex art. 50 TUB non è in realtà necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento. La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e del relativo piano di ammortamento, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato.
11. Come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza (v. C. App. Torino n. 319/2025)
l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze però non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore.
12. Nella fattispecie, il credito oggetto di causa è afferente a un contratto di finanziamento relativamente al quale non viene contestato l'avvenuto incameramento della somma mutuata da parte degli odierni appellanti ed il contratto è stato prodotto in atti unitamente al piano di ammortamento da parte di gli opponenti si sono limitati a generiche contestazioni CP_1 sul valore dell'estratto certificato e non hanno mai contestato né l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, infine, la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto.
pagina 7 di 12 13. Occorre infine ricordare che “l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.: pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (v. Cass. n. 40110/2021). Il Tribunale - conformandosi alla citata giurisprudenza - ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio ma, accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
14. Proseguono gli appellanti, sostenendo che il contratto di finanziamento sarebbe nullo per difetto della forma scritta ab substantiam in quanto privo della sottoscrizione di CP_1
sulla copia consegnata ai clienti.
15. La censura è infondata.
16. La Corte ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale con la firma del contratto da parte del cliente e la consegna a questo di un esemplare del medesimo, la sottoscrizione da parte della banca risulta irrilevante (v. Cass. n.
30885/2018; idem n. 16070/2018), ove la volontà di quest'ultima possa essere desunta da condotte concludenti dalla stessa tenute (v. Cass. n. 22640/2019), non essendo necessario che l'incontro delle volontà dei contraenti sia contestuale. L'orientamento espresso dalla Suprema
Corte e reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, come peraltro già rilevato da questa Sezione (v. sent. nn. 444/2020, 2177/2020, 1006/2023), è ritenuto dalla costante giurisprudenza, estensibile anche ai contratti bancari in generale (Cass. n. 16362/2018,
16406/2018, n. 7672/2021, n. 9196/2021).
17. Con la sottoscrizione del contratto da parte del cliente e la consegna a questo di un esemplare del medesimo, la sottoscrizione da parte della mutuante risulta quindi irrilevante.
Difatti, a seguito delle Sezioni Unite della Cassazione in materia (S.U. n. 898/2018), il requisito della forma scritta a pena di nullità, va inteso in senso funzionale alla protezione del cliente, con la conseguenza che esso è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
pagina 8 di 12 "In materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto" (Cass. n. 30885/2018; idem
n. 16070/2018).
18. Nel caso di specie, ha prodotto in giudizio la richiesta di finanziamento del CP_1
18.5.2012 regolarmente sottoscritto dagli appellanti e l'accettazione di sottoscritta CP_1
per ricevuta del 22.5.2012 da parte degli appellanti stessi;
quindi ciò è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta dalla normativa di settore e non è contestato che abbia dato esecuzione al contratto erogando il finanziamento, privando di CP_1
fondamento l'eccezione di nullità sollevata. Difatti, nel caso di obbligazione pecuniaria,
l'accredito in conto corrente (non contestato dai mutuatari) è “idoneo a far insorgere in capo alla mutuataria la disponibilità giuridica della somma, da considerarsi equipollente alla consegna ai fini del perfezionamento del mutuo” (Cass. n. 14270/2011).
19. Con il secondo motivo di gravame, secondo gli appellanti, i due contratti di finanziamento sarebbero interdipendenti e collegati, nel senso che il secondo finanziamento oggetto di contenzioso (“prestito personale” del 22.5.2012) rientrerebbe nella categoria del
“mutuo di scopo” in quanto sarebbe stato concluso per estinguere il precedente finanziamento, almeno in parte;
difatti, anche se il debitore principale era il sig. la reale richiedente Pt_2
era la sig. (coobbligata) che aveva la necessità di un ulteriore finanziamento di € Pt_1
20.000,00. Dovendosi quindi valutare l'operazione complessiva unitariamente, il contratto de quo sarebbe nullo per illiceità, - rilevabile d'ufficio - avendo consentito a di ottenere CP_1
illegittimi vantaggi patrimoniali, pervenendo, grazie al collegamento funzionale fra i vari rapporti, ad applicare interessi usurari (pari ad oltre il 40%), con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.. Infine, secondo gli appellanti, i contratti assicurativi sarebbero stati imposti da con una pratica che è stata sanzionata dalla Corte di Giustizia UE nel CP_1
2024.
20. Con il terzo motivo di gravame, strettamente connesso al secondo, gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle prove orali richieste e finalizzate a dimostrare il collegamento negoziale fra le operazioni e sulle quali il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in sentenza.
pagina 9 di 12 21. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
22. Con il c.d. “mutuo di scopo” una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, che si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo stesso. La Cassazione si è occupata di tale figura giuridica intesa come negozio in cui la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del contratto stesso, connotandone il profilo causale. Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata.
23. In particolare la Cassazione ha precisato che tale schema negoziale si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, che deve risultare dal contratto da apposita clausola pattizia;
in tal caso, infatti, la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto ed entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. n.
9838/2021; n. 24699/2017).
24. Come chiarito dalle Sezioni Unite, “la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt.
1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale” (S.U. 5841/2025). In sintesi, il mutuo di scopo convenzionale può essere definito soltanto se contiene una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, tenuto conto dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di impiego delle somme per uno scopo determinato, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. n. 15695/2024, n. 24699/2017): anche la semplice indicazione della causa per la quale il prestito è concesso, senza un piano contrattuale dettagliato finalizzato alla sua attuazione, non basta per questa classificazione.
pagina 10 di 12 25. La Corte ritiene che nella fattispecie l'operazione effettuata dagli appellanti non vale a ricondurre il finanziamento in questione ad un mutuo di scopo;
la destinazione della somma mutuata quale “prestito personale” del ancorché fosse destinata in parte - nelle Pt_2
intenzioni del contraente - alla estinzione del precedente finanziamento della sig. Pt_1
costituisce una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, sì che anche la conoscenza da parte della mutuante della destinazione (di una parte) della somma ad estinzione del pregresso finanziamento non rende lo scopo “comune”. Peraltro, la doglianza circa la sussistenza di collegamento negoziale tra i due negozi pare del tutto infondata da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, in quanto, semmai, la destinazione di una parte della somma erogata ad estinzione del precedente finanziamento potrebbe costituire un motivo soggettivo che ha indotto le parti a stipulare il mutuo, ma non può, in ogni caso, integrare la causa del contratto medesimo. E difatti “la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione” (Cass n. 1517/2021). Trattandosi di “prestito personale” il mutuatario è libero di utilizzare la somma che ha erogato integralmente CP_1
(perfezionando il contratto con la traditio) senza trattenere o destinare una parte di essa ad estinzione del precedente finanziamento.
26. Nessun collegamento negoziale emerge con le linee di credito precedentemente concesse alla sig. come nessuna clausola pattizia è contenuta nel contratto che imponesse la Pt_1
destinazione della somma ad estinzione di un precedente finanziamento. Va anche aggiunto che, sotto il profilo soggettivo, il finanziamento è stato richiesto dal sig. ed a maggior Pt_2
ragione un eventuale vincolo di destinazione della somma ad estinzione del debito della sig.
doveva essere esplicitata nel contratto, affinché si potesse costituire quel Pt_1 collegamento negoziale invocato dagli appellanti.
27. Quanto alle polizze assicurative che sarebbero state imposte da in violazione CP_1
delle norme sulla concorrenza (comportamento sanzionato dalla Corte di Giustizia UE) e sulla incidenza del relativo costo nel computo nel TEG, va ricordato che il presupposto è che l'assicurazione deve essere collegata inequivocabilmente all'operazione di finanziamento, circostanza questa non rilevata. La questione è comunque superata, posto che lo stesso CTU
(v. pag. 10) ha effettuato un calcolo tenendo presente il costo dei premi assicurativi (€ 456,00
pagina 11 di 12 e € 380,00), pervenendo alla conclusione che in ogni caso non si supera il TSU.
28. Da quanto precede vanno rigettate le istanze istruttorie riformulate in questo grado dagli appellanti;
quanto all'interrogatorio formale del legale rappresentante di va CP_1
osservato che la sua ammissione non potrebbe portare ad una confessione imputabile alla persona giuridica, trattandosi di circostanze non direttamente conosciute dallo stesso. Quanto alla prova per testi si tratta per lo più di circostanze che sono oggetto di prova documentale
(cap. 1, 2, 3, 7) o irrilevanti (cap. 4, 5) o non contestate (cap. 6, 8, 9).
29. L'appello in conclusione va rigettato.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 559/2021;
- condanna e , in solido fra di loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a e spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_1
€ 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 21 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea LA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea LA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1963 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Montefiori (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via C.F._3 dell'Indipendenza n. 24 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Silvestri (c.f.
) e EN CH (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Crisci in via Nazario Sauro n. 2 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 559/2021 del 11.7.2021, pubblicata il
28.07.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.12.2024:
Appellante , Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 12 “In via cautelare: (ove sia riaperta la fase istruttoria) sospendere l'esecutività della sentenza di I grado ex art. 351 c.p.c. sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove orali richieste nel giudizio di I grado nell'interesse degli odierni appellanti e non ammesse, di seguito ritrascritte:
Prova per interrogatorio formale ex artt. 230 e ss. c.p.c.
Dei legali rappresentanti pro-tempore della sui seguenti capitoli: Controparte_1
1. “Vero che, nel mese di maggio 2012, la IG.ra si recava Parte_1 presso l'Agenzia di Ravenna della società per chiedere una Controparte_1 estensione del finanziamento già in essere di ulteriori €.20.000,00 e il personale della predetta Agenzia le diceva che era prima necessario estinguere il prestito già in essere, di €. 10.000,00, ottenuto nel mese di settembre 2011”.
2. “Vero che nel mese di maggio 2012, quando la IG.ra si Parte_1 recava presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere Controparte_1 una estensione del prestito di ulteriori €. 20.000,00, la stessa aveva già effettuato i primi
5 versamenti, per un totale di €. 1.849,17, relativi al primo prestito di €. 10.000,00 ottenuto nel mese di settembre 2011”.
3. “Vero che, nel mese di maggio 2012, la IG.ra si recava Parte_1 presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere una Controparte_1 estensione del finanziamento già in essere, di ulteriori €. 20.000,00 e il personale dell'Agenzia le diceva che era necessario coinvolgere nell'operazione anche il di lei marito IG. essendo tale finanziamento di importo doppio rispetto a quello Parte_2 in essere ottenuto nel mese di settembre 2011”.
4. “Vero che, nel mese di maggio 2012, la IG.ra si recava Parte_1 presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere una estensione CP_1 di ulteriori €. 20.000,00 del prestito già in essere e il personale dell'Agenzia proponeva l'erogazione di un finanziamento di €. 30.000,00 dai quali detrarre immediatamente la somma necessaria per estinguere sia il precedente finanziamento di pari importo erogato nel mese di settembre del 2011, sia la carta di credito per l'importo utilizzato”.
5. “Vero che il 22.05.2012, in occasione della effettiva erogazione del prestito di
€.30.000,00 da parte di non venivano né rimborsati né Controparte_1 conteggiati i costi di servizio delle due coperture assicurative Lifestyle (€.456,00) e
CA TE (€. 380,00) pagati nel settembre dell'anno 2011, contestualmente all'erogazione del primo prestito di €. 10.000,00”.
6. “Vero che sino a tutto il 2015 i IGg.ri e , dopo Parte_1 Parte_2 aver detratto quanto necessario per estinguere il primo finanzia-mento erogato dalla società versavano alla predetta le prime 43 rate del piano di Controparte_1 rientro indicato nel contratto, per un totale di €. 26.031,77, relativo al finanziamento del 22.05.2012 di €. 30.000,00”. 7. “Vero che l'istituto tra il settembre 2011 e il mese di maggio Controparte_1
2012, erogava ai IGg.ri e due finanziamenti per Parte_1 Parte_2 un importo complessivo di oltre €. 40.000,00”. 8. “Vero che i IGg.ri e dal settembre 2011 ad oggi, restituivano alla Pt_1 Pt_2
€. 42.295,86 così suddivisa: €. 836,00 per costi assicurativi del Controparte_1 primo finanziamento, €. 1.849,17 per le prime 5 rate del primo finanziamento, €.9.824,92 per l'estinzione anticipata del primo finanziamento, €. 1.186,00 per l'estinzione della
pagina 2 di 12 carta di credito, €. 2.568,00 per i costi assicurativi e di istruttoria del secondo finanziamento, €. 26.031,77 per le prime 43 rate del secondo finanziamento”.
Prova per testi ex art. 244 e ss. c.p.c.
Si richiede venga ammessa altresì prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nel mese di settembre 2011 i coniugi IGg.ri e Parte_1
si recavano presso l'Agenzia di Ravenna della società Parte_2 CP_1 per richiedere un prestito di €. 10.000,00, prestito che veniva poi effettivamente
[...] erogato a nome della IG.ra . Pt_1
2. “Vero che, nel successivo mese di maggio 2012, la IG.ra e il Parte_1
IG. si recavano presso l'Agenzia di Ravenna della società Parte_2 [...]
e, dichiarando di avere la necessità di ottenere una ulteriore somma di CP_1
€.20.000,00 per pagare un debito maturato dalla figlia e per Controparte_2 effettuare un versamento alla , richiedevano una estensione del Controparte_3 finanziamento: il personale dell'Agenzia li informava che era prima necessario estinguere il prestito in essere di €. 10.000,00 ottenuto nel mese di settembre del 2011”. 3. “Vero che nel maggio 2012, quando la IG.ra e il IG. si recavano Pt_1 Pt_2 presso l'Agenzia di Ravenna della società per richiedere un Controparte_1 ulteriore prestito di €.20.000,00, prestito che avevano tentato di ottenere anche presso la
Banca di Credito Cooperativo, la IG.ra aveva nel frattempo già effettuato i 5 Pt_1 cinque versamenti mensili, per un totale di €.1.849,17, relativi al prestito di €.10.000,00 erogato nel settembre 2011”.
4. “Vero che, nel maggio 2012, quando la IG.ra e il IG. si recavano Pt_1 Pt_2 presso l'Agenzia di Ravenna della società al fine di richiedere un Controparte_1 ulteriore finanziamento di €. 20.000,00, il personale dell'Agenzia li informava che era necessario coinvolgere nell'operazione entrambi i coniugi essendo tale finanziamento di importo doppio rispetto a quello in essere erogato nel mese di settembre 2011”.
5. “Vero che, nel mese di maggio 2012, quando la IG.ra e il Parte_1
IG. si recavano presso l'Agenzia di Ravenna della per Parte_2 CP_1 richiedere un ulteriore finanziamento di €. 20.000,00, il personale della Agenzia proponeva l'erogazione di un finanziamento di €. 30.000,00 di cui circa €. 10.000,00 sarebbero stati subito detratti per estinguere sia il finanziamento di pari importo erogato nel mese di settembre del 2011, sia la carta di credito per l'importo utilizzato”.
6. “Vero che il 22.05.2012, in occasione dell'erogazione del prestito di €.30.000,00, nessuna delle due coperture assicurative Lifestyle (€. 456,00) e CA TE (€.380,00) pagate nel settembre del 2011, ossia contestualmente all'erogazione del primo prestito di €. 10.000,00, veniva rimborsata”.
7. “Vero che sino a tutto l'anno 2015 i IGg.ri e Parte_1 Parte_2 corrispondevano alla società le prime 43 rate del piano di rientro, Controparte_1 per un totale di €. 26.031,77, relativo al finanziamento del 22.05.2012 di €. 30.000,00”.
8. “Vero che la società tra il settembre 2011 e il mese di maggio Controparte_1
2012, erogava due finanziamenti ai IGg.ri e per Parte_1 Parte_2 un importo complessivo di €. 40.000,00”. 9. “Vero che i IGg.ri e , dal settembre 2011 ad Parte_1 Parte_2 oggi, hanno complessivamente corrisposto alla società la somma Controparte_1 di €. 42.295,86, così suddivisa: €. 836,00 per costi assicurativi del primo finanziamento,
pagina 3 di 12 €. 1.849,17 per le prime 5 rate del primo finanziamento, €. 9.824,92 per l'estinzione anticipata del primo finanziamento, €. 1.186,00 per l'estinzione della carta di credito,
€.2.568,00 per i costi assicurativi e di istruttoria del secondo finanziamento, €. 26.031,77 per le prime 43 rate del secondo finanziamento”.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova la IG.ra , figlia Controparte_2 dei coniugi – il Dott. , commercialista della famiglia Pt_2 Pt_1 Persona_1
– sui capitoli 2 e 3 il IG. e il Dott. , Pt_1 Pt_2 Controparte_4 Testimone_1
Direttore dell'Agenzia di San Pietro in Trento della Controparte_3 Parte_3
Forlivese & Imolese, su tutti i capitoli, quali persone informate sui fatti.
[...]
Sempre in via istruttoria, si chiede venga ammessa una C.T.U. volta a ricostruire il tasso dell'operazione di mutuo / prestito unitariamente considerata, derivante dal collegamento negoziale delle tre operazioni di finanziamento descritte in atti, effettuate dalla società ai IGg.ri e CP_1 Pt_2 Pt_1
Nel merito, in via principale:
Voglia riformare integralmente la sentenza impugnata, nei capi e nei punti indicati in premessa e per i motivi analiticamente formulati, pertanto: accertata la fondatezza delle circostanze dedotte in narrativa, ricostruita la complessiva operazione finanziaria e, in particolare, la nullità del decreto ingiuntivo n. 105/2018 emesso dal Tribunale di Ravenna il 29.01.2018 per carenza di prova scritta del credito azionato, per la mala fede della condotta della società l'unicità dell'operazione CP_1 finanziaria, il collegamento negoziale fra le varie operazioni, la caratteristica di mutuo di scopo del secondo prestito, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, l'indicazione nel contratto di condizioni diverse rispetto a quelle effettivamente applicate, la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi e ricostruita la corretta ed effettiva volontà delle parti, nonché l'illiceità dell'applicazione di interessi usurai e, comunque, per tutte le ragioni indicate in atti, ivi compresa la non debenza dell'IVA e l'erroneità dei calcoli ex adverso effettuati, Voglia revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 105/2018, emesso dal Tribunale di Ravenna, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché del tutto infondato in fatto e Voglia in ogni caso respingere ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento della società
[...] nei confronti dei IGg.ri e in quanto infondata in fatto ed in CP_1 Pt_2 Pt_1 diritto.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolti i dirimenti motivi di gravame, Voglia rideterminare la sola somma eventualmente dovuta dagli appellanti per le ragioni di cui alla presente causa.
Voglia inoltre dichiarare che, rispetto al contratto di mutuo / finanziamento sorto fra le parti
è stato applicato un tasso di interesse usurario, con ogni conseguenza di legge in termini di annullamento degli interessi stessi e il conseguente risarcimento dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'appello perché assolutamente infondato sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto,
pagina 4 di 12 confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui MP o mutuante), otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Ravenna il decreto ingiuntivo n. 105/2018 del 29.1.2018 con il quale veniva ingiunto ai sig.
e (da qui anche mutuatari), il Parte_2 Parte_1 pagamento di € 21.188,79 quale somma dovuta per rate non pagate relative al prestito personale n. 10969710 del 22.5.2012.
2. Avverso il provvedimento monitorio, gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione del 2.5.2018, esponendo:
- la sig. nel mese di settembre 2011 aveva ottenuto da Parte_1 un finanziamento di € 10.836,00 (Pratica n. 10155855); CP_1
- l'importo da restituire era di € 13.208,79 in 36 rate mensili con un TAN del 11,50% ed un TAEG del 12,65% ed erano state imposte le coperture assicurative Lifestyle (al costo di € 456,00) e la CA TE (al costo di € 380,00);
- contestualmente la sig.ra il 28.09.2011 aveva ottenuto anche una carta di Pt_1 credito per un massimale di € 3.000,00 (Pratica n. 4100621302) con un TAEG del
15,40%;
- nei mesi successivi la sig.ra avendo la necessità di ottenere altri € 20.000,00, Pt_1
si era recata nuovamente da che tuttavia richiedeva la previa estinzione del CP_1
precedente finanziamento;
- il 22.05.2012 era stato sottoscritto il nuovo finanziamento n. 10969710 di un
“prestito personale” di € 32.568,00 (TAN 13,65% e il TAEG 14,98%), a nome del sig.
come debitore principale e come coobbligato la sig.ra Parte_2 Pt_1
- il piano di ammortamento prevedeva il rimborso di 84 rate previa detrazione degli importi necessari per estinguere sia il prestito n. 10155855 (€ 9.824,92), sia la carta di credito (€ 1.186,00), mentre non venivano conteggiati i costi delle due coperture assicurative (€ 1.008,00 + € 1.260,00);
- gli opponenti avevano corrisposto sino a tutto il 2015 le prime 43 rate, versando un totale di € 26.031,77;
- per effetto delle tre operazioni di finanziamento gli opponenti avevano versato la complessiva somma di € 42.295,86 che cumulata con l'ulteriore richiesta di MP di €
21.188,79, l'importo dovuto era giunto ad € 62.298,65;
pagina 5 di 12 - il decreto ingiuntivo era nullo per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB;
- la si era comportata in mala fede imponendo l'erogazione del secondo CP_1
finanziamento, per una somma superiore rispetto a quella richiesta;
- il mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore del precedente finanziamento comportava un collegamento negoziale fra i due contratti (c.d. mutuo di scopo”) e quindi un calcolo unitario del costo dell'operazione finanziaria derivante dall'unione delle due sub-operazioni, consentendo alla MP di applicare interessi usurari (TAEG 41%), con conseguente nullità del contratto ex art. 1815 c.c. e sua gratuità.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
- il prestito personale non configurava un “mutuo di scopo” e, pertanto, lo stesso ben poteva essere utilizzato in astratto per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa;
- aveva erogato la somma complessiva di € 50.740,20, comprensiva del CP_1
capitale richiesto, degli interessi nonché delle spese di istruttoria, di incasso e di bollo secondo un piano di ammortamento alla francese, in base al quale le rate uguali e costanti per l'intera durata del piano di ammortamento erano comprensive degli interessi pattuiti al TAN del 13,65% e al TAEG del 14,98%;
- all'accensione del rapporto (22.05.2012) il TEGM per “Crediti personali” era fissato al
11,40%, mentre il Tasso Soglia Usura (TSU) 18,25% e quindi non vi era superamento;
- anche il tasso di mora applicato (12%) non era inficiato del reato di usura in quanto con la maggiorazione stabilita del 2,1% il TSU era pari al 20,875%.
La concludeva per il rigetto delle domande attoree. CP_1
4. Espletata la CTU econometrica, all'esito della trattazione, il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 559/2021 rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_2 [...]
. Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della sentenza impugnata nella pagina 6 di 12 parte in cui il Tribunale ha escluso la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta e di assenza della sottoscrizione della mutuante sul contratto. Secondo gli appellanti, l'attestazione del Dirigente di ai fini della prova del credito e della CP_1
emissione del provvedimento monitorio, non sarebbe conforme ai requisiti richiesti dall'art. 50 TUB. Inoltre, il contratto sarebbe nullo perché privo della sottoscrizione di e la CP_1
copia non sarebbe stata consegnata agli appellanti. Pertanto, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo ed il credito non provato.
9. Le censure sono infondate.
10. È principio costante nella giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (v. da ultimo Cass. n. 1892/2023, n.
21092/2016; n. 14640/2018). Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'estratto conto ex art. 50 TUB non è in realtà necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento. La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e del relativo piano di ammortamento, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato.
11. Come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza (v. C. App. Torino n. 319/2025)
l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze però non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore.
12. Nella fattispecie, il credito oggetto di causa è afferente a un contratto di finanziamento relativamente al quale non viene contestato l'avvenuto incameramento della somma mutuata da parte degli odierni appellanti ed il contratto è stato prodotto in atti unitamente al piano di ammortamento da parte di gli opponenti si sono limitati a generiche contestazioni CP_1 sul valore dell'estratto certificato e non hanno mai contestato né l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, infine, la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto.
pagina 7 di 12 13. Occorre infine ricordare che “l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.: pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (v. Cass. n. 40110/2021). Il Tribunale - conformandosi alla citata giurisprudenza - ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio ma, accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
14. Proseguono gli appellanti, sostenendo che il contratto di finanziamento sarebbe nullo per difetto della forma scritta ab substantiam in quanto privo della sottoscrizione di CP_1
sulla copia consegnata ai clienti.
15. La censura è infondata.
16. La Corte ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale con la firma del contratto da parte del cliente e la consegna a questo di un esemplare del medesimo, la sottoscrizione da parte della banca risulta irrilevante (v. Cass. n.
30885/2018; idem n. 16070/2018), ove la volontà di quest'ultima possa essere desunta da condotte concludenti dalla stessa tenute (v. Cass. n. 22640/2019), non essendo necessario che l'incontro delle volontà dei contraenti sia contestuale. L'orientamento espresso dalla Suprema
Corte e reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, come peraltro già rilevato da questa Sezione (v. sent. nn. 444/2020, 2177/2020, 1006/2023), è ritenuto dalla costante giurisprudenza, estensibile anche ai contratti bancari in generale (Cass. n. 16362/2018,
16406/2018, n. 7672/2021, n. 9196/2021).
17. Con la sottoscrizione del contratto da parte del cliente e la consegna a questo di un esemplare del medesimo, la sottoscrizione da parte della mutuante risulta quindi irrilevante.
Difatti, a seguito delle Sezioni Unite della Cassazione in materia (S.U. n. 898/2018), il requisito della forma scritta a pena di nullità, va inteso in senso funzionale alla protezione del cliente, con la conseguenza che esso è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
pagina 8 di 12 "In materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto" (Cass. n. 30885/2018; idem
n. 16070/2018).
18. Nel caso di specie, ha prodotto in giudizio la richiesta di finanziamento del CP_1
18.5.2012 regolarmente sottoscritto dagli appellanti e l'accettazione di sottoscritta CP_1
per ricevuta del 22.5.2012 da parte degli appellanti stessi;
quindi ciò è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta dalla normativa di settore e non è contestato che abbia dato esecuzione al contratto erogando il finanziamento, privando di CP_1
fondamento l'eccezione di nullità sollevata. Difatti, nel caso di obbligazione pecuniaria,
l'accredito in conto corrente (non contestato dai mutuatari) è “idoneo a far insorgere in capo alla mutuataria la disponibilità giuridica della somma, da considerarsi equipollente alla consegna ai fini del perfezionamento del mutuo” (Cass. n. 14270/2011).
19. Con il secondo motivo di gravame, secondo gli appellanti, i due contratti di finanziamento sarebbero interdipendenti e collegati, nel senso che il secondo finanziamento oggetto di contenzioso (“prestito personale” del 22.5.2012) rientrerebbe nella categoria del
“mutuo di scopo” in quanto sarebbe stato concluso per estinguere il precedente finanziamento, almeno in parte;
difatti, anche se il debitore principale era il sig. la reale richiedente Pt_2
era la sig. (coobbligata) che aveva la necessità di un ulteriore finanziamento di € Pt_1
20.000,00. Dovendosi quindi valutare l'operazione complessiva unitariamente, il contratto de quo sarebbe nullo per illiceità, - rilevabile d'ufficio - avendo consentito a di ottenere CP_1
illegittimi vantaggi patrimoniali, pervenendo, grazie al collegamento funzionale fra i vari rapporti, ad applicare interessi usurari (pari ad oltre il 40%), con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.. Infine, secondo gli appellanti, i contratti assicurativi sarebbero stati imposti da con una pratica che è stata sanzionata dalla Corte di Giustizia UE nel CP_1
2024.
20. Con il terzo motivo di gravame, strettamente connesso al secondo, gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle prove orali richieste e finalizzate a dimostrare il collegamento negoziale fra le operazioni e sulle quali il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in sentenza.
pagina 9 di 12 21. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
22. Con il c.d. “mutuo di scopo” una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, che si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo stesso. La Cassazione si è occupata di tale figura giuridica intesa come negozio in cui la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del contratto stesso, connotandone il profilo causale. Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata.
23. In particolare la Cassazione ha precisato che tale schema negoziale si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, che deve risultare dal contratto da apposita clausola pattizia;
in tal caso, infatti, la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto ed entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. n.
9838/2021; n. 24699/2017).
24. Come chiarito dalle Sezioni Unite, “la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt.
1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale” (S.U. 5841/2025). In sintesi, il mutuo di scopo convenzionale può essere definito soltanto se contiene una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, tenuto conto dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di impiego delle somme per uno scopo determinato, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. n. 15695/2024, n. 24699/2017): anche la semplice indicazione della causa per la quale il prestito è concesso, senza un piano contrattuale dettagliato finalizzato alla sua attuazione, non basta per questa classificazione.
pagina 10 di 12 25. La Corte ritiene che nella fattispecie l'operazione effettuata dagli appellanti non vale a ricondurre il finanziamento in questione ad un mutuo di scopo;
la destinazione della somma mutuata quale “prestito personale” del ancorché fosse destinata in parte - nelle Pt_2
intenzioni del contraente - alla estinzione del precedente finanziamento della sig. Pt_1
costituisce una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, sì che anche la conoscenza da parte della mutuante della destinazione (di una parte) della somma ad estinzione del pregresso finanziamento non rende lo scopo “comune”. Peraltro, la doglianza circa la sussistenza di collegamento negoziale tra i due negozi pare del tutto infondata da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, in quanto, semmai, la destinazione di una parte della somma erogata ad estinzione del precedente finanziamento potrebbe costituire un motivo soggettivo che ha indotto le parti a stipulare il mutuo, ma non può, in ogni caso, integrare la causa del contratto medesimo. E difatti “la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione” (Cass n. 1517/2021). Trattandosi di “prestito personale” il mutuatario è libero di utilizzare la somma che ha erogato integralmente CP_1
(perfezionando il contratto con la traditio) senza trattenere o destinare una parte di essa ad estinzione del precedente finanziamento.
26. Nessun collegamento negoziale emerge con le linee di credito precedentemente concesse alla sig. come nessuna clausola pattizia è contenuta nel contratto che imponesse la Pt_1
destinazione della somma ad estinzione di un precedente finanziamento. Va anche aggiunto che, sotto il profilo soggettivo, il finanziamento è stato richiesto dal sig. ed a maggior Pt_2
ragione un eventuale vincolo di destinazione della somma ad estinzione del debito della sig.
doveva essere esplicitata nel contratto, affinché si potesse costituire quel Pt_1 collegamento negoziale invocato dagli appellanti.
27. Quanto alle polizze assicurative che sarebbero state imposte da in violazione CP_1
delle norme sulla concorrenza (comportamento sanzionato dalla Corte di Giustizia UE) e sulla incidenza del relativo costo nel computo nel TEG, va ricordato che il presupposto è che l'assicurazione deve essere collegata inequivocabilmente all'operazione di finanziamento, circostanza questa non rilevata. La questione è comunque superata, posto che lo stesso CTU
(v. pag. 10) ha effettuato un calcolo tenendo presente il costo dei premi assicurativi (€ 456,00
pagina 11 di 12 e € 380,00), pervenendo alla conclusione che in ogni caso non si supera il TSU.
28. Da quanto precede vanno rigettate le istanze istruttorie riformulate in questo grado dagli appellanti;
quanto all'interrogatorio formale del legale rappresentante di va CP_1
osservato che la sua ammissione non potrebbe portare ad una confessione imputabile alla persona giuridica, trattandosi di circostanze non direttamente conosciute dallo stesso. Quanto alla prova per testi si tratta per lo più di circostanze che sono oggetto di prova documentale
(cap. 1, 2, 3, 7) o irrilevanti (cap. 4, 5) o non contestate (cap. 6, 8, 9).
29. L'appello in conclusione va rigettato.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 559/2021;
- condanna e , in solido fra di loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a e spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_1
€ 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 21 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea LA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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