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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
NELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025, ore 11,13, innanzi alla dott.ssa Francesca Capotorti, sono comparsi:
Per 'avv. PEREGO ROBERTO Parte_1
Per 'avv. Livio Grandi, in sostituzione dell'avv. LANZETTA ROSARIO Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Sara Monticelli
Il giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi integralmente alle difese già svolte e alle memorie conclusive già depositate.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16,48 pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PEREGO ROBERTO e dell'avv. PASSERINI GABRIELE ed elettivamente domiciliata presso i difensori
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. ROSARIO LANZETTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proprietaria di un immobile sito a Gallarate, in via Pascoli n. 1, concesso Parte_1
in locazione ad uso non abitativo con decorrenza dal 1.6.2021 a ha intimato a Controparte_1
quest'ultima lo sfratto per morosità per il mancato pagamento della somma di € 7.511,98 per oneri accessori.
L'intimata ha proposto opposizione allo sfratto, invocando l'art. 1460 c.c., atteso che l'unità immobiliare era divenuta inagibile e inidonea allo svolgimento dell'attività aperta al pubblico, ragion per cui aveva inviato una disdetta alla locatrice, e lamentando che la locatrice aveva agito in violazione pagina 2 di 11 dell'art. 9, l. 392 del 27.7.1978, in quanto non le erano mai pervenute richieste specifiche di pagamento degli oneri accessori, che in ogni caso risultavano sproporzionati rispetto a quanto convenuto tra le parti.
L'intimata ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande dell'intimante e, in via riconvenzionale, di accertare la legittimità del suo recesso, con condanna della locatrice a corrisponderle l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale, nonché a restituirle l'importo di € 4.956,83, quale saldo a credito tra le somme versate e quelle dovute durante il periodo di vigenza del contratto, e l'importo di €
1.200,00 versato a titolo di deposito cauzionale, oltre che al risarcimento del danno per lite temeraria e abuso del diritto.
Con ordinanza del 18.7.2024 è stato disposto il rilascio del bene e il mutamento del rito, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie integrative.
Con memoria integrativa ritualmente depositata la società locatrice ha contestato quanto dedotto dalla conduttrice, chiedendo il rigetto delle sue domande e, in via riconvenzionale, di essere autorizzata a trattenere il deposito cauzionale versato, a titolo di ristoro dei danni subiti e delle obbligazioni non adempiute dalla conduttrice, che nel frattempo aveva riconsegnato l'immobile in un totale stato di incuria.
Anche la società conduttrice ha depositato memoria integrativa, ribadendo le eccezioni e le domande già svolte.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Si premette che la riconsegna dell'immobile locato in data 31.8.2024 comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda, restando fermo l'interesse ad una pronuncia del
Tribunale su tutte le altre.
2. Le domande di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione intercorso tra le parti e di condanna di al pagamento della somma dovuta per gli oneri CP_1
accessori scaduti fino al rilascio meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di locazione che costituisce il titolo della pretesa creditoria è stato concluso tra e per poi essere CP_2 Parte_1
ceduto a di cui è legale rappresentante (cfr. doc. 1, fascicolo parte Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 11 ricorrente). Trattandosi di una cessione di contratto, tutte le clausole stipulate tra le parti originarie sono pienamente valide ed efficaci anche rispetto alla cessionaria, subentrata al cedente in tutti i diritti e obblighi nascenti dal contratto.
Ciò chiarito, si osserva che le parti hanno lecitamente inserito nel contratto di locazione una clausola solve et repete (cfr. art. 9, doc. 1 cit., ai sensi del quale “il conduttore non potrà per nessun motivo omettere o ritardare il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, né potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo avere effettuato il pagamento di quanto dovuto al locatore, dovendo il conduttore far valere ogni sua pretesa in un separato giudizio”).
Ebbene, poiché è pacifico che la conduttrice non abbia pagato gli importi richiesti a titolo di oneri condominiali, l'esame delle eccezioni sollevate da quest'ultima è in questa sede precluso dalla clausola appena citata;
in tal senso la giurisprudenza nomofilattica è univoca (cfr. per tutte, Cass. n. 2227/1995, secondo cui “La disciplina del "solve et repete" (art. 1462 cod. civ.), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come è reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela
(assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore). Il preventivo adempimento non può essere perciò considerato come un presupposto processuale, la cui mancanza impedisca l'instaurazione di un regolare rapporto processuale e non possa essere rimossa nel corso del processo stesso. La clausola limitativa di cui all'art. 1462 cod. civ., pertanto, è destinata ad operare solo sul piano dell'adempimento, cosicché non può rinvenirsi alcun ostacolo all'esame dell'eccezione o della domanda riconvenzionale, quando, sia pure in corso di giudizio (nella specie nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore), sia avvenuto il soddisfacimento della prestazione”; v. anche Cass. n. 10697/1994; Cass. n.
759/1994; Cass. n. 2819/1976).
2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che le ragioni di contestazione ed eccezione della conduttrice, quand'anche esaminate nel merito, non sarebbero state comunque idonee a paralizzare la domanda svolta dalla locatrice, che ha invocato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto di locazione lamentando l'inadempimento della conduttrice all'obbligazione di pagamento degli oneri accessori.
pagina 4 di 11 Al riguardo, si ricorda in via generale che la sospensione dell'adempimento dell'obbligo del conduttore di corrispondere il canone di locazione e gli oneri accessori può ritenersi giustificata ai sensi dell'art. 1460 c.c. solo a fronte di una effettiva compromissione del godimento del bene locato;
ed invero, la giurisprudenza ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui la sospensione parziale o totale dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone deve risultare giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, guardando all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr., ex multis, Cass. n. 10361/2024; Cass. n.
22039/2017).
Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dalla conduttrice, la locatrice le avrebbe consegnato un locale in cattivo stato manutentivo e inidoneo all'uso in quanto: “1) i locali in affitto sono privi di finestre apribili essendo presenti tutte finestre fisse mancando il ricircolo dell'aria; 2) i termosifoni non sono abbastanza per il locale commerciale, e si hanno sempre le stufette accese e d'estate non si respira;
3) in bagno nel lavandino scende pochissima acqua, e l'acqua del water non funziona e non si può utilizzare, i dipendenti pertanto devono andare a casa per le loro necessità; 4) perde il termosifone in entrata dell'ufficio, ma non è un lavoro veloce occorre sostituire i tubi;
5) la saracinesca dell'entrata non funziona ancorché si sia già provveduto più volte a ripararla;
6) tutti i Vetri non sono assolutamente a norma” (cfr. p. 5 della memoria di costituzione).
Ebbene, sul punto si evidenzia innanzitutto che l'originario conduttore e, di conseguenza, , CP_1
in forza dell'intervenuta cessione del contratto, ha accettato l'immobile nella condizione di fatto e di diritto e nello stato manutentivo, anche riferito agli impianti, in cui si trovava al momento della stipula del contratto (cfr. art. 13), dichiarando di averli trovati adatti all'uso convenuto, già individuato dai contraenti originari nello “svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti”, ai sensi dell'art. 2 del contratto.
Non vi è dubbio, quindi, che alla data della conclusione del contratto, l'immobile fosse stato ritenuto idoneo allo svolgimento dell'attività aperta al pubblico poi esercitata dalla conduttrice, fermo restando, in ogni caso, che la regola generale, reiteratamente enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, è quella per cui “Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle pagina 5 di 11 necessarie autorizzazioni amministrative;
ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato” (Cass. n. 18485/2024; Cass.
n. 14067/2023; Cass. n. 14731/2018, Cass. n. 1735/2011).
Del resto, la contestazione dell'inidoneità dei locali all'esercizio dell'attività, pur avendo ad oggetto per lo più pretesi e non provati – essendosi la conduttrice limitata a formulare capitoli di prova generici e valutativi e a richiede una CTU esplorativa – difetti individuabili fin dall'origine, è pervenuta dopo ben tre anni dall'immissione nella detenzione del bene.
A ciò si aggiunga, con riguardo all'allegata necessità di riparazioni rientranti nella manutenzione straordinaria, che manca totalmente la prova, a monte, dell'avviso al locatore, come previsto dall'art. 1577 c.c.
Deve, quindi, concludersi che la proposizione della exceptio di cui all'art.1460 c.c., peraltro sollevata con riferimento al pagamento degli oneri accessori, che nulla hanno a che vedere con il godimento dell'immobile, non avrebbe potuto in ogni caso avere efficacia paralizzante delle pretese della società locatrice, mancando, oltre alla prova delle contestazioni, la proporzionalità tra gli inadempimenti.
Ed invero la conduttrice, avendo continuato ad utilizzare l'immobile in questione fino al rilascio e senza rimediare in alcun modo ai pretesi difetti, lo ha ritenuto ancora adatto alle sue esigenze locative, circostanza che consente di ritenere illegittima la sospensione del pagamento degli oneri, in quanto comportamento contrario a correttezza e buona fede.
2.3. Con riguardo poi alle contestazioni attinenti alla debenza delle spese condominiali, si osserva innanzitutto che i pagamenti sono stati regolati dalle parti sulla scorta dell'art. 7 del contratto, che così dispone: “Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della tabella millesimale condominiale
(…) Le spese condominiali relative all'immobile oggetto del presente contratto si segnalano quindi indicativamente in euro 150,00 mensili salvo conguaglio, esclusi i consumi individuali di acqua calda condominiale. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta da parte dell'amministratore di condominio. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso l'amministratore condominiale dei documenti giustificativi delle spese effettuate, previo appuntamento”.
pagina 6 di 11 Ebbene, il consuntivo dell'esercizio 2022/2023 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), redatto in applicazione delle tabelle millesimali condominiali e approvato dall'assemblea condominiale (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente), indica, con riferimento alla posizione della conduttrice (la n. 3, cfr. doc.
16), un totale a consuntivo di € 4.806,73, da cui devono essere dedotte le spese di proprietà per €
549,56, nonché, come riconosciuto dalla locatrice, l'acconto già pagato di € 1.300,00, per un saldo residuo relativo alla gestione 2022/2023 di € 2.957,17.
Il preventivo relativo all'esercizio 2023/2024 (sempre docc. 2 e 3), poi, indica come dovuto, in relazione alla medesima posizione (n. 3), l'importo di € 5.320,03, da cui occorre dedurre le spese di proprietà, per € 1.349,08 e l'acconto versato di € 800,00, per un totale di € 3.170,95, con la precisazione che la lieve incongruenza riscontrata nel calcolo degli importi da parte del locatore, che domanda € 7.511,98, così come indicato nelle fatture, anziché € 7.476,30, importo ottenuto dalla sommatoria di € 3.868,56 ed € 3.607,74, è data dall'arrotondamento effettuato dall'amministratore nel calcolare le rate (cfr. p. 6 della memoria integrativa di parte ricorrente laddove si legge “residui €
3.970,95 [importo quest'ultimo arrotondato dall'amministratore condominiale in totale € 4.000,00
(…)”), di cui in questa sede non si tiene conto.
Alla data della domanda era, pertanto, maturato in capo alla conduttrice un debito complessivo di €
6.128,12, oltre IVA, che risulta dovuta, dovendosi ricordare in proposito che i servizi condominiali e le utenze sono spese accessorie alla locazione dell'immobile regolate dall'art. 12 d.p.r. 633/72, e, in quanto tali, soggette al medesimo trattamento di esenzione o imponibilità, come previsto dall'art. 9, comma 4, l. n. 392/1978 (cfr. anche Corte di Giustizia, causa C-392/11, sentenza del 27.9.2012; v. anche Cass. n. 6089/2002).
Né, per negare la debenza di tali somme, la conduttrice può invocare una violazione dell'art. 9, comma
3, l. n. 392/1978, atteso che il locatore che richiede il pagamento delle spese accessorie non ha l'onere di specificarle e di allegare la relativa documentazione: se è certo, infatti, che il conduttore, “prima di effettuare il pagamento” ha diritto “di ottenere l'indicazione specifica delle spese (…) con la menzione dei criteri di ripartizione”, nonché “di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”, ciò non comporta anche il diritto di ricevere la documentazione in questione unitamente alla richiesta di pagamento, bensì solo di prenderne visione dietro sua richiesta.
pagina 7 di 11 A ciò si aggiunga che non risulta che la conduttrice abbia mai avanzato alcuna richiesta scritta volta ad ottenere l'indicazione specifica delle spese richieste, mentre la disposizione della l. n. 392 cit., al comma 3 – che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta – delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi (o il termine pattiziamente previsto) dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione (cfr. Cass, n. 29193/2021; Cass. n. 23673/2008).
Del resto, che il pagamento delle spese condominiali sia stato richiesto dalla locatrice risulta dai bollettini in atti e dalle fatture emesse, con indicazione della data di scadenza (docc. 10, 11, 12, 13, 14 e
15, fascicolo di parte ricorrente) che, in assenza di contestazioni specifiche, deve presumersi siano state trasmesse alla conduttrice, oltre che dalla lettera di messa in mora, certamente ricevuta in data
11.4.2024 (doc. 5).
Tanto è sufficiente per ritenere dovuto il pagamento degli oneri condominiali di pertinenza della conduttrice, secondo il riparto dell'onere probatorio fissato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., n. 29329/2019, secondo cui “in tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del
1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate”).
A nulla rileva, poi, al fine di giustificare l'inadempimento della conduttrice, che le parti alla data della stipula avessero stimato quale importo delle spese condominiali una somma significativamente inferiore rispetto a quella poi effettivamente dovuta sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi approvati dall'assemblea condominiale: ed invero, l'art. 7 è chiaro nell'indicare la somma di € 150,00 mensili, esclusi i consumi di acqua calda, solo in via “presuntiva” e salvo conguaglio;
d'altra parte, sussistendone eventualmente i presupposti, la conduttrice avrebbe potuto proporre domanda di pagina 8 di 11 risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non certo rifiutare il pagamento senza giustificazione alcuna e continuando ad usufruire dei servizi relativi all'immobile.
2.4. Ciò chiarito, essendo incontestato il mancato pagamento dell'importo sopra indicato, deve ritenersi che la società locatrice abbia correttamente invocato la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto all'art. 10, ai sensi del quale “il mancato pagamento parziale o totale anche di una sola rata del canone di affitto, delle spese accessorie o di quant'altro dovuto, decorsi 20 giorni dalla convenute scadenze, determina ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.”, di cui ha dichiarato di volersi avvalere nello stesso atto introduttivo della lite (cfr. Cass. n. 9275/2005, secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 c.c. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato”). Ed invero, la clausola in questione è connotata da un contenuto sufficientemente specifico e determinato, essendo riferita non genericamente all'inadempimento di tutte le obbligazioni indistintamente assunte dalla conduttrice, ma a specifiche obbligazioni, distintamente individuate ed alternativamente assunte a ragione sufficiente di risoluzione di diritto del titolo contrattuale.
Risulta, pertanto, precluso al Tribunale valutare la gravità dell'inadempimento contestato alla parte resistente;
come è noto, infatti, ove il locatore si sia avvalso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa, il giudice – chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato – non può effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, avendo le parti preventivamente valutato che l'innovazione o la modifica dell'immobile locato comporta alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un diverso apprezzamento (ex multis, Cass. n. 3343/2001; Cass. n.
16993/2007; Cass. n. 167/2005; Cass. n. 10935/2003), fermo restando vi sarebbero state comunque le condizioni per una pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., avuto riguardo sia al persistente ritardo nei pagamenti che all'entità dell'esposizione debitoria relativamente alle spese accessorie.
3. A tale conclusione non è ostativa la dichiarazione di recesso della conduttrice contenuta nella missiva del 20.5.2024 per “sopraggiunti gravi motivi di non idoneità dei locali” (doc. 6), dovendosi pagina 9 di 11 evidenziare che, ai sensi dell'art. 31 del contratto, “il conduttore può recedere dal contratto dandone comunicazione al locatore con un preavviso di almeno sei mesi”, ma ciò non lo esonera dal corrispondere il canone e le spese accessorie dovute nell'arco dei sei mesi e fino alla restituzione dell'immobile, con la conseguenza che, se in tale lasso di tempo si è reso moroso, ben può il locatore agire esercitando la risoluzione di diritto del contratto, come avvenuto nel caso di specie.
La domanda di accertamento dell'intervenuto recesso svolta in via riconvenzionale dalla conduttrice, ammissibile in quanto già proposta nella comparsa di risposta della fase sommaria, ragion per cui non era necessario richiedere lo spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. (per tutte, Cass. n. 17772/2023), deve, pertanto, essere rigettata, così come la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di avviamento, che, ai sensi dell'art. 34 l. 392 del 27.7.1978 non è dovuta “in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27 (attività commerciali), che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore”.
4. In conclusione, deve essere accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c. e la conduttrice deve essere condannata al pagamento della somma di € 6.128,12, da cui occorre detrarre l'importo di € 1.200,00, versato a titolo di deposito cauzionale (non avendo la locatrice in alcun modo offerto di provare la consistenza e l'imputabilità alla conduttrice di ulteriori danni riscontrati) per un totale di € 4.928,12, oltre IVA, ed € 96,50 (doc. 18, fascicolo di parte ricorrente) per spese di risoluzione del contratto.
Su tali importi, come da domanda, competono gli interessi dalle singole scadenze al saldo, al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Non può essere riconosciuta, invece, l'ulteriore somma di € 800,00 per la prima rata di gestione
2024/2025 scaduta in data 1.8.2024 (doc. 17, fascicolo di parte ricorrente), mancando la prova documentale che il riparto sia stato approvato dall'assemblea condominiale.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività istruttoria.
Non merita evidentemente accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte resistente, atteso che la parte ricorrente è risultata vittoriosa.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2728/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti di causa avente ad oggetto l'immobile sito a Gallarate, in via Pascoli n. 1, per inadempimento imputabile alla resistente Controparte_1
2) condanna al pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
4.928,12, oltre IVA, a titolo di spese condominiali, già detratto il deposito cauzionale versato, e di €
96,50 per spese di risoluzione del contratto, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, come meglio indicati in parte motiva;
3) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda diretta alla condanna alla riconsegna dell'immobile locato;
4) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dalla resistente;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 382,50 per esborsi ed € 3.831,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
NELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025, ore 11,13, innanzi alla dott.ssa Francesca Capotorti, sono comparsi:
Per 'avv. PEREGO ROBERTO Parte_1
Per 'avv. Livio Grandi, in sostituzione dell'avv. LANZETTA ROSARIO Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Sara Monticelli
Il giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi integralmente alle difese già svolte e alle memorie conclusive già depositate.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16,48 pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PEREGO ROBERTO e dell'avv. PASSERINI GABRIELE ed elettivamente domiciliata presso i difensori
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. ROSARIO LANZETTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proprietaria di un immobile sito a Gallarate, in via Pascoli n. 1, concesso Parte_1
in locazione ad uso non abitativo con decorrenza dal 1.6.2021 a ha intimato a Controparte_1
quest'ultima lo sfratto per morosità per il mancato pagamento della somma di € 7.511,98 per oneri accessori.
L'intimata ha proposto opposizione allo sfratto, invocando l'art. 1460 c.c., atteso che l'unità immobiliare era divenuta inagibile e inidonea allo svolgimento dell'attività aperta al pubblico, ragion per cui aveva inviato una disdetta alla locatrice, e lamentando che la locatrice aveva agito in violazione pagina 2 di 11 dell'art. 9, l. 392 del 27.7.1978, in quanto non le erano mai pervenute richieste specifiche di pagamento degli oneri accessori, che in ogni caso risultavano sproporzionati rispetto a quanto convenuto tra le parti.
L'intimata ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande dell'intimante e, in via riconvenzionale, di accertare la legittimità del suo recesso, con condanna della locatrice a corrisponderle l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale, nonché a restituirle l'importo di € 4.956,83, quale saldo a credito tra le somme versate e quelle dovute durante il periodo di vigenza del contratto, e l'importo di €
1.200,00 versato a titolo di deposito cauzionale, oltre che al risarcimento del danno per lite temeraria e abuso del diritto.
Con ordinanza del 18.7.2024 è stato disposto il rilascio del bene e il mutamento del rito, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie integrative.
Con memoria integrativa ritualmente depositata la società locatrice ha contestato quanto dedotto dalla conduttrice, chiedendo il rigetto delle sue domande e, in via riconvenzionale, di essere autorizzata a trattenere il deposito cauzionale versato, a titolo di ristoro dei danni subiti e delle obbligazioni non adempiute dalla conduttrice, che nel frattempo aveva riconsegnato l'immobile in un totale stato di incuria.
Anche la società conduttrice ha depositato memoria integrativa, ribadendo le eccezioni e le domande già svolte.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Si premette che la riconsegna dell'immobile locato in data 31.8.2024 comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda, restando fermo l'interesse ad una pronuncia del
Tribunale su tutte le altre.
2. Le domande di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione intercorso tra le parti e di condanna di al pagamento della somma dovuta per gli oneri CP_1
accessori scaduti fino al rilascio meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di locazione che costituisce il titolo della pretesa creditoria è stato concluso tra e per poi essere CP_2 Parte_1
ceduto a di cui è legale rappresentante (cfr. doc. 1, fascicolo parte Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 11 ricorrente). Trattandosi di una cessione di contratto, tutte le clausole stipulate tra le parti originarie sono pienamente valide ed efficaci anche rispetto alla cessionaria, subentrata al cedente in tutti i diritti e obblighi nascenti dal contratto.
Ciò chiarito, si osserva che le parti hanno lecitamente inserito nel contratto di locazione una clausola solve et repete (cfr. art. 9, doc. 1 cit., ai sensi del quale “il conduttore non potrà per nessun motivo omettere o ritardare il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, né potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo avere effettuato il pagamento di quanto dovuto al locatore, dovendo il conduttore far valere ogni sua pretesa in un separato giudizio”).
Ebbene, poiché è pacifico che la conduttrice non abbia pagato gli importi richiesti a titolo di oneri condominiali, l'esame delle eccezioni sollevate da quest'ultima è in questa sede precluso dalla clausola appena citata;
in tal senso la giurisprudenza nomofilattica è univoca (cfr. per tutte, Cass. n. 2227/1995, secondo cui “La disciplina del "solve et repete" (art. 1462 cod. civ.), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come è reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela
(assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore). Il preventivo adempimento non può essere perciò considerato come un presupposto processuale, la cui mancanza impedisca l'instaurazione di un regolare rapporto processuale e non possa essere rimossa nel corso del processo stesso. La clausola limitativa di cui all'art. 1462 cod. civ., pertanto, è destinata ad operare solo sul piano dell'adempimento, cosicché non può rinvenirsi alcun ostacolo all'esame dell'eccezione o della domanda riconvenzionale, quando, sia pure in corso di giudizio (nella specie nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore), sia avvenuto il soddisfacimento della prestazione”; v. anche Cass. n. 10697/1994; Cass. n.
759/1994; Cass. n. 2819/1976).
2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che le ragioni di contestazione ed eccezione della conduttrice, quand'anche esaminate nel merito, non sarebbero state comunque idonee a paralizzare la domanda svolta dalla locatrice, che ha invocato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto di locazione lamentando l'inadempimento della conduttrice all'obbligazione di pagamento degli oneri accessori.
pagina 4 di 11 Al riguardo, si ricorda in via generale che la sospensione dell'adempimento dell'obbligo del conduttore di corrispondere il canone di locazione e gli oneri accessori può ritenersi giustificata ai sensi dell'art. 1460 c.c. solo a fronte di una effettiva compromissione del godimento del bene locato;
ed invero, la giurisprudenza ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui la sospensione parziale o totale dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone deve risultare giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, guardando all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr., ex multis, Cass. n. 10361/2024; Cass. n.
22039/2017).
Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dalla conduttrice, la locatrice le avrebbe consegnato un locale in cattivo stato manutentivo e inidoneo all'uso in quanto: “1) i locali in affitto sono privi di finestre apribili essendo presenti tutte finestre fisse mancando il ricircolo dell'aria; 2) i termosifoni non sono abbastanza per il locale commerciale, e si hanno sempre le stufette accese e d'estate non si respira;
3) in bagno nel lavandino scende pochissima acqua, e l'acqua del water non funziona e non si può utilizzare, i dipendenti pertanto devono andare a casa per le loro necessità; 4) perde il termosifone in entrata dell'ufficio, ma non è un lavoro veloce occorre sostituire i tubi;
5) la saracinesca dell'entrata non funziona ancorché si sia già provveduto più volte a ripararla;
6) tutti i Vetri non sono assolutamente a norma” (cfr. p. 5 della memoria di costituzione).
Ebbene, sul punto si evidenzia innanzitutto che l'originario conduttore e, di conseguenza, , CP_1
in forza dell'intervenuta cessione del contratto, ha accettato l'immobile nella condizione di fatto e di diritto e nello stato manutentivo, anche riferito agli impianti, in cui si trovava al momento della stipula del contratto (cfr. art. 13), dichiarando di averli trovati adatti all'uso convenuto, già individuato dai contraenti originari nello “svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti”, ai sensi dell'art. 2 del contratto.
Non vi è dubbio, quindi, che alla data della conclusione del contratto, l'immobile fosse stato ritenuto idoneo allo svolgimento dell'attività aperta al pubblico poi esercitata dalla conduttrice, fermo restando, in ogni caso, che la regola generale, reiteratamente enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, è quella per cui “Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle pagina 5 di 11 necessarie autorizzazioni amministrative;
ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato” (Cass. n. 18485/2024; Cass.
n. 14067/2023; Cass. n. 14731/2018, Cass. n. 1735/2011).
Del resto, la contestazione dell'inidoneità dei locali all'esercizio dell'attività, pur avendo ad oggetto per lo più pretesi e non provati – essendosi la conduttrice limitata a formulare capitoli di prova generici e valutativi e a richiede una CTU esplorativa – difetti individuabili fin dall'origine, è pervenuta dopo ben tre anni dall'immissione nella detenzione del bene.
A ciò si aggiunga, con riguardo all'allegata necessità di riparazioni rientranti nella manutenzione straordinaria, che manca totalmente la prova, a monte, dell'avviso al locatore, come previsto dall'art. 1577 c.c.
Deve, quindi, concludersi che la proposizione della exceptio di cui all'art.1460 c.c., peraltro sollevata con riferimento al pagamento degli oneri accessori, che nulla hanno a che vedere con il godimento dell'immobile, non avrebbe potuto in ogni caso avere efficacia paralizzante delle pretese della società locatrice, mancando, oltre alla prova delle contestazioni, la proporzionalità tra gli inadempimenti.
Ed invero la conduttrice, avendo continuato ad utilizzare l'immobile in questione fino al rilascio e senza rimediare in alcun modo ai pretesi difetti, lo ha ritenuto ancora adatto alle sue esigenze locative, circostanza che consente di ritenere illegittima la sospensione del pagamento degli oneri, in quanto comportamento contrario a correttezza e buona fede.
2.3. Con riguardo poi alle contestazioni attinenti alla debenza delle spese condominiali, si osserva innanzitutto che i pagamenti sono stati regolati dalle parti sulla scorta dell'art. 7 del contratto, che così dispone: “Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della tabella millesimale condominiale
(…) Le spese condominiali relative all'immobile oggetto del presente contratto si segnalano quindi indicativamente in euro 150,00 mensili salvo conguaglio, esclusi i consumi individuali di acqua calda condominiale. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta da parte dell'amministratore di condominio. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso l'amministratore condominiale dei documenti giustificativi delle spese effettuate, previo appuntamento”.
pagina 6 di 11 Ebbene, il consuntivo dell'esercizio 2022/2023 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), redatto in applicazione delle tabelle millesimali condominiali e approvato dall'assemblea condominiale (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente), indica, con riferimento alla posizione della conduttrice (la n. 3, cfr. doc.
16), un totale a consuntivo di € 4.806,73, da cui devono essere dedotte le spese di proprietà per €
549,56, nonché, come riconosciuto dalla locatrice, l'acconto già pagato di € 1.300,00, per un saldo residuo relativo alla gestione 2022/2023 di € 2.957,17.
Il preventivo relativo all'esercizio 2023/2024 (sempre docc. 2 e 3), poi, indica come dovuto, in relazione alla medesima posizione (n. 3), l'importo di € 5.320,03, da cui occorre dedurre le spese di proprietà, per € 1.349,08 e l'acconto versato di € 800,00, per un totale di € 3.170,95, con la precisazione che la lieve incongruenza riscontrata nel calcolo degli importi da parte del locatore, che domanda € 7.511,98, così come indicato nelle fatture, anziché € 7.476,30, importo ottenuto dalla sommatoria di € 3.868,56 ed € 3.607,74, è data dall'arrotondamento effettuato dall'amministratore nel calcolare le rate (cfr. p. 6 della memoria integrativa di parte ricorrente laddove si legge “residui €
3.970,95 [importo quest'ultimo arrotondato dall'amministratore condominiale in totale € 4.000,00
(…)”), di cui in questa sede non si tiene conto.
Alla data della domanda era, pertanto, maturato in capo alla conduttrice un debito complessivo di €
6.128,12, oltre IVA, che risulta dovuta, dovendosi ricordare in proposito che i servizi condominiali e le utenze sono spese accessorie alla locazione dell'immobile regolate dall'art. 12 d.p.r. 633/72, e, in quanto tali, soggette al medesimo trattamento di esenzione o imponibilità, come previsto dall'art. 9, comma 4, l. n. 392/1978 (cfr. anche Corte di Giustizia, causa C-392/11, sentenza del 27.9.2012; v. anche Cass. n. 6089/2002).
Né, per negare la debenza di tali somme, la conduttrice può invocare una violazione dell'art. 9, comma
3, l. n. 392/1978, atteso che il locatore che richiede il pagamento delle spese accessorie non ha l'onere di specificarle e di allegare la relativa documentazione: se è certo, infatti, che il conduttore, “prima di effettuare il pagamento” ha diritto “di ottenere l'indicazione specifica delle spese (…) con la menzione dei criteri di ripartizione”, nonché “di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”, ciò non comporta anche il diritto di ricevere la documentazione in questione unitamente alla richiesta di pagamento, bensì solo di prenderne visione dietro sua richiesta.
pagina 7 di 11 A ciò si aggiunga che non risulta che la conduttrice abbia mai avanzato alcuna richiesta scritta volta ad ottenere l'indicazione specifica delle spese richieste, mentre la disposizione della l. n. 392 cit., al comma 3 – che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta – delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi (o il termine pattiziamente previsto) dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione (cfr. Cass, n. 29193/2021; Cass. n. 23673/2008).
Del resto, che il pagamento delle spese condominiali sia stato richiesto dalla locatrice risulta dai bollettini in atti e dalle fatture emesse, con indicazione della data di scadenza (docc. 10, 11, 12, 13, 14 e
15, fascicolo di parte ricorrente) che, in assenza di contestazioni specifiche, deve presumersi siano state trasmesse alla conduttrice, oltre che dalla lettera di messa in mora, certamente ricevuta in data
11.4.2024 (doc. 5).
Tanto è sufficiente per ritenere dovuto il pagamento degli oneri condominiali di pertinenza della conduttrice, secondo il riparto dell'onere probatorio fissato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., n. 29329/2019, secondo cui “in tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del
1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate”).
A nulla rileva, poi, al fine di giustificare l'inadempimento della conduttrice, che le parti alla data della stipula avessero stimato quale importo delle spese condominiali una somma significativamente inferiore rispetto a quella poi effettivamente dovuta sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi approvati dall'assemblea condominiale: ed invero, l'art. 7 è chiaro nell'indicare la somma di € 150,00 mensili, esclusi i consumi di acqua calda, solo in via “presuntiva” e salvo conguaglio;
d'altra parte, sussistendone eventualmente i presupposti, la conduttrice avrebbe potuto proporre domanda di pagina 8 di 11 risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non certo rifiutare il pagamento senza giustificazione alcuna e continuando ad usufruire dei servizi relativi all'immobile.
2.4. Ciò chiarito, essendo incontestato il mancato pagamento dell'importo sopra indicato, deve ritenersi che la società locatrice abbia correttamente invocato la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto all'art. 10, ai sensi del quale “il mancato pagamento parziale o totale anche di una sola rata del canone di affitto, delle spese accessorie o di quant'altro dovuto, decorsi 20 giorni dalla convenute scadenze, determina ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.”, di cui ha dichiarato di volersi avvalere nello stesso atto introduttivo della lite (cfr. Cass. n. 9275/2005, secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 c.c. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato”). Ed invero, la clausola in questione è connotata da un contenuto sufficientemente specifico e determinato, essendo riferita non genericamente all'inadempimento di tutte le obbligazioni indistintamente assunte dalla conduttrice, ma a specifiche obbligazioni, distintamente individuate ed alternativamente assunte a ragione sufficiente di risoluzione di diritto del titolo contrattuale.
Risulta, pertanto, precluso al Tribunale valutare la gravità dell'inadempimento contestato alla parte resistente;
come è noto, infatti, ove il locatore si sia avvalso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa, il giudice – chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato – non può effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, avendo le parti preventivamente valutato che l'innovazione o la modifica dell'immobile locato comporta alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un diverso apprezzamento (ex multis, Cass. n. 3343/2001; Cass. n.
16993/2007; Cass. n. 167/2005; Cass. n. 10935/2003), fermo restando vi sarebbero state comunque le condizioni per una pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., avuto riguardo sia al persistente ritardo nei pagamenti che all'entità dell'esposizione debitoria relativamente alle spese accessorie.
3. A tale conclusione non è ostativa la dichiarazione di recesso della conduttrice contenuta nella missiva del 20.5.2024 per “sopraggiunti gravi motivi di non idoneità dei locali” (doc. 6), dovendosi pagina 9 di 11 evidenziare che, ai sensi dell'art. 31 del contratto, “il conduttore può recedere dal contratto dandone comunicazione al locatore con un preavviso di almeno sei mesi”, ma ciò non lo esonera dal corrispondere il canone e le spese accessorie dovute nell'arco dei sei mesi e fino alla restituzione dell'immobile, con la conseguenza che, se in tale lasso di tempo si è reso moroso, ben può il locatore agire esercitando la risoluzione di diritto del contratto, come avvenuto nel caso di specie.
La domanda di accertamento dell'intervenuto recesso svolta in via riconvenzionale dalla conduttrice, ammissibile in quanto già proposta nella comparsa di risposta della fase sommaria, ragion per cui non era necessario richiedere lo spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. (per tutte, Cass. n. 17772/2023), deve, pertanto, essere rigettata, così come la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di avviamento, che, ai sensi dell'art. 34 l. 392 del 27.7.1978 non è dovuta “in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27 (attività commerciali), che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore”.
4. In conclusione, deve essere accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c. e la conduttrice deve essere condannata al pagamento della somma di € 6.128,12, da cui occorre detrarre l'importo di € 1.200,00, versato a titolo di deposito cauzionale (non avendo la locatrice in alcun modo offerto di provare la consistenza e l'imputabilità alla conduttrice di ulteriori danni riscontrati) per un totale di € 4.928,12, oltre IVA, ed € 96,50 (doc. 18, fascicolo di parte ricorrente) per spese di risoluzione del contratto.
Su tali importi, come da domanda, competono gli interessi dalle singole scadenze al saldo, al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Non può essere riconosciuta, invece, l'ulteriore somma di € 800,00 per la prima rata di gestione
2024/2025 scaduta in data 1.8.2024 (doc. 17, fascicolo di parte ricorrente), mancando la prova documentale che il riparto sia stato approvato dall'assemblea condominiale.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività istruttoria.
Non merita evidentemente accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte resistente, atteso che la parte ricorrente è risultata vittoriosa.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2728/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti di causa avente ad oggetto l'immobile sito a Gallarate, in via Pascoli n. 1, per inadempimento imputabile alla resistente Controparte_1
2) condanna al pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
4.928,12, oltre IVA, a titolo di spese condominiali, già detratto il deposito cauzionale versato, e di €
96,50 per spese di risoluzione del contratto, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, come meglio indicati in parte motiva;
3) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda diretta alla condanna alla riconsegna dell'immobile locato;
4) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dalla resistente;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 382,50 per esborsi ed € 3.831,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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