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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/10/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1741 R.G. 2019, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n.1655/2019 resa dal Tribunale di Foggia il 03.07.2019, avente ad oggetto: contratti bancari – indebito prelievo somme depositate in conto
T R A già in forma Parte_1 Parte_2 abbreviata, ed ancor prima in persona del Parte_3 Parte_4 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Bissi, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Milano
=Appellante= E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Agnusdei, Controparte_1 per mandato a margine dell'atto di citazione in prime cure, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Eda Lofoco, in Bari
=Appellata=
All'udienza collegiale del 15.09.2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1 Con atto di citazione notificato il 25.06.2013, convenne Controparte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, l'allora (nelle more, Parte_4 incorporata per fusione da a sua volta incorporata, sempre per Parte_3 fusione, da esponendo: (a) di aver aperto, in data 27.03.2006, Parte_1 presso la filiale di San Severo della suddetta banca, un conto corrente (n. 10572) sul quale, in data 29.03.2009, aveva versato la somma di € 103.000,00 mentre ulteriori € 10.000,00 li aveva versati il 12.04.2006; (b) alla data del 30.06.2006, tuttavia, il conto
-come essa attrice aveva avuto modo di appurare una volta venuta in possesso delle relative movimentazioni richieste alla banca- risultava azzerato sebbene essa attrice non avesse operato alcuna operazione di prelievo;
(c) dalla documentazione trasmessa dalla banca, aveva potuto appurare che nel breve lasso temporale indicato (appena tre mesi) erano stati effettuati prelievi per contanti e richieste di assegni circolari in favore di terzi ma le firme apposte sulle distinte delle relative operazioni non erano di essa attrice;
(d) dalle indagini penali aperte sul caso era emerso che le operazioni in questione erano state effettuate da , dipendente -funzionario della banca, Persona_1 che, da quanto riportato da cronache giornalistiche, era poi sparito con gli averi di molti risparmiatori, abusando del ruolo e delle mansioni svolte da anni all'interno dell'Istituto di credito. Tanto premesso, l'attrice, addebitando alla banca convenuta di aver permesso che un suo dipendente effettuasse arbitrariamente prelievi per contanti dal conto di essa attrice ed emettesse assegni circolari con somme prelevate dal medesimo conto (gli uni e gli altri analiticamente indicati in citazione), ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in misura corrispondente alle somme abusivamente sottratte, oltre al danno morale da liquidarsi in misura equitativa. Il tutto con la maggiorazione degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, la banca convenuta eccepì, preliminarmente, la prescrizione del diritto azionato ex art. 2947, comma 3, c.p.c.. Gradatamente, dedusse che le operazioni contestate erano in realtà avvenute con il consenso della stessa attrice, essendo questa suocera dello , ex dipendente di essa convenuta sino al Persona_1
30.11.2006, data in cui egli si era dimesso. In ogni caso, era ravvisabile in capo all'attrice un concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo, avendolo la stessa denunciato a distanza di notevole lasso di tempo dalla sua commissione.
Istruita la causa con prova orale e disposta CTU grafologica volta se le sottoscrizioni apposte sulle distinte delle operazioni contestate fosse riconducibile all'attrice, l'adito Tribunale, disattese le eccezioni di prescrizione e di concorso di colpa dell'attrice, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda attorea, condannando la banca convenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 41.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva. Ha compensato le spese di giudizio in ragione della metà, ponendo la residua quota a carico della convenuta, onerata altresì del pagamento integrale delle spese per l'espletata CTU grafologica.
2 La (incorporata per fusione, nelle more del presente grado di Parte_3 giudizio, da con atto notificato il 12.11.2019, ha proposto Parte_1 appello avverso tale pronuncia, chiedendone, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'integrale riforma con il rigetto dell'originaria domanda attorea ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Gradatamente ha chiesto accertarsi il concorso di colpa dell'appellata nella produzione dell'evento lesivo e compensarsi integralmente le spese del giudizio, comprese quelle per la espletata CTU, con condanna della medesima appellata alla restituzione delle somme eventualmente corrispostele in ottemperanza della pronuncia impugnata ove risultanti in tutto o in parte non dovute all'esito della decisione del gravame.
Si è costituita l'appellata la quale ha contestato Controparte_1 estensivamente il gravame chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
Disattese dalla Corte l'istanza di inibitoria ed acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 15.09.2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata deducendone il vizio di motivazione o comunque l'erroneità con riferimento alla ritenuta ricorrenza del requisito fondante la responsabilità indiretta della banca della c.d. “occasionalità necessaria”. Segnatamente, ad avviso dell'appellante, nella specie, non era necessario che l'attrice specificasse le concrete mansioni svolte dallo per conto della Persona_1 Pt_3
(circostanza, questa, ritenuta irrilevante dal Giudice di prime cure), ma, al contrario, che essa attrice allegasse e dimostrasse la sussistenza del nesso in questione tra le mansioni svolte e gli illeciti attribuiti al dipendente suindicato.
Il motivo è destituito di fondamento giuridico e va quindi disatteso.
Il Giudice di prime cure, dopo aver precisato, richiamando condivisibile giurisprudenza sul punto, che, in linea generale ed ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., il debitore, il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ha precisato che, nel caso di specie, era incontroverso che la si fosse avvalsa dell'opera di Parte_4 Persona_1 nell'esecuzione del rapporto di conto corrente intercorso con la e che pertanto CP_1 sussisteva un nesso obiettivo di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso lamentato e la predetta opera, essendo invece irrilevante, ai fini del decidere, l'esatta individuazione delle specifiche mansioni formalmente conferite dalla banca allo
. Per_1
L'accertamento in parola (l'essersi la Banca avvalsa dell'operato dello Per_1 nell'esecuzione del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio) non solo è stato richiamato dal primo Giudice a fondamento della decisione assunta (donde l'insussistenza del dedotto vizio motivazionale) ma nemmeno è stata oggetto di
3 specifica impugnazione, essendosi l'appellante limitata a dedurre che fosse onere dell'attrice allegare e fornire la prova del nesso di causalità (invece dato per pacifico nella pronuncia impugnata) tra le mansioni svolte e l'illecito posto in essere dal dipendente, senza addurre specifici elementi di valutazione di senso contrario dei quali il Tribunale avrebbe dovuto tener conto.
In ogni caso, a smentita dell'avversa doglianza, è sufficiente rilevare che nel corso del giudizio di prime cure l'odierna appellante non ha mai contestato che le mansioni affidate allo gli precludessero di accedere direttamente al conto della Per_1 CP_1
e di eseguire operazioni sullo stesso, avendo, per converso, palesato una eventuale collusione (rimasta indimostrata) tra la correntista ed il detto dipendente, in tal modo riconoscendo implicitamente che, quel dipendente, poteva effettivamente porre in essere le operazioni rivelatesi poi abusive.
Ne consegue la correttezza dell'impugnata decisione sia per aver ritenuto sussistente la “occasionalità necessaria”, sia per aver ritenuto irrilevante, a tal fine, la concreta dimostrazione delle mansioni in concreto affidate a . Persona_1
Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione circa la sussistenza di dolo o colpa, essenziali, entrambi, per fondare la ritenuta responsabilità ex art. 1228 c.c..
La sentenza impugnata, ad avviso dell'appellante, avrebbe omesso del tutto di motivare riguardo alla responsabilità (se doloso o colposa o di che natura) ascritta a Per_1
, sicché in mancanza di prova positiva di una responsabilità ascrivibile al
[...] dipendente della banca, nessuna estensione indiretta in danno della avrebbe Pt_3 potuto trovare accoglimento.
Il motivo è anch'esso infondato.
Il Giudice di prime cure ha accertato, attraverso la disposta perizia grafologica, che le sottoscrizioni delle distinte di alcune delle operazioni contestate non erano ascrivibili all'attrice e che l'importo delle operazioni di prelievo, diretto o a mezzo richiesta di assegni circolari, effettuate a mezzo firma apocrifa della correntista ammontava ad € 41.200,00, condannando, quindi, la convenuta al pagamento dello stesso in favore di a titolo di responsabilità risarcitoria ex art. 1228 c.c.. Controparte_1
Tanto perché, come già innanzi rilevato, era risultato incontroverso che le operazioni in questione fossero state effettuate dal citato dipendente della banca, il quale, utilizzando le firme apocrife dell'attrice, aveva potuto effettuarle proprio in virtù delle mansioni svolte per la banca, la quale in alcun modo ha contestato -e nemmeno lo contesta con il proposto gravame- che autore delle operazioni sia stato il proprio dipendente, e che tra le mansioni allo stesso assegnate figurassero anche Persona_1 quelle attraverso le quali quelle operazioni furono effettuate, evincendosi dalle copie delle distinte oggetto di verifica grafologica e dalla documentazione prodotta dalle parti che si trattò, nella specie, di operazioni c.d. di sportello e/o di cassa.
4 Ne consegue che, una volta accertato che l'autore materiale delle operazioni illecite poste in essere a danno della correntista erano state fatte da un dipendente della convenuta, abusando del ruolo e delle mansioni affidategli, risulta irrilevante non solo l'esatta individuazione delle specifiche mansioni formalmente conferite ma anche il titolo della responsabilità a suo carico (se dolosa o colposa) atteso che, come condivisibilmente già statuito dal giudice di prime cure, con motivazione congrua ed esente dal vizio contestato, la responsabilità della banca si configura a prescindere dalla condotta colposa o dolosa del dipendente infedele, essendo al riguardo sufficiente (in base ad un principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la già richiamata occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un mero collegamento obiettivo.
Il preponente o il debitore, infatti, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria obbligazione negoziale, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore;
e cioè dei danni che il terzo preposta o il dipendente ha potuto a quest'ultimo arrecare in ragione di quel particolare contatto cui il medesimo è nei suoi confronti risultato esposto (cfr. Cass. Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 27/8/2014, n. 18304).
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver posto a fondamento della responsabilità della l'accertata falsità delle sottoscrizioni apposte dalla correntista attraverso Pt_3 perizia grafologica, laddove, al contrario, detta responsabilità, a parere dell'appellante, avrebbe potuto configurarsi solo nell'ipotesi in cui la falsità delle sottoscrizioni fosse stata immediatamente riconoscibile senza bisogno di particolari attrezzature.
La censura non coglie nel segno in quanto essa si riferisce alle ipotesi ben diversa di indebito pagamento di assegni bancari con firma apocrifa dell'emittente, laddove, nella specie, trattandosi di operazioni effettuate direttamente presso gli sportelli della banca, occorreva semplicemente accertare de visu che la persona presentatasi allo sportello fosse effettivamente la cliente;
accertamento chiaramente omesso, atteso che, come già più volte ribadito, le accertate operazioni illecite furono effettuate non dalla sig.ra
[...] bensì da altro soggetto diverso dal titolare del conto che l'operatore dello CP_1 sportello avrebbe dovuto identificare, rifiutando l'operazione richiesta, per non essere abilitato a compierla.
Con il quarto motivo, l'appellante ripropone l'eccezione, disattesa dal primo Giudice, del concorso di colpa del soggetto danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, invocando le conseguenze di cui all'art. 1227 c.c.. Sostiene, al riguardo, che ove la cliente avesse periodicamente controllato l'estratto conto, avrebbe potuto accertare con tempestività o, quanto meno già dall'ottobre 2006, le operazioni indebite effettuate sul suo conto, atteso che, a quella data, la medesima correntista aveva accertato un indebito prelievo di € 100.000,00 da parte dello Per_1 da un diverso conto corrente che, sebbene intestato ad una società (P.A.M.) era Co comunque riferibile a che ne era amministratrice unica. Controparte_1
5 Accertata l'illegittima operazione, lo si era immediatamente attivato, riversando Per_1 sul conto di quella società le somme indebitamente prelevate. Quindi, a parere dell'appellante, ove la correntista, una volta accertato il prelievo indebito sul conto della P.A.M., si fosse attivata anche per controllare il proprio conto personale, avrebbe scoperto i prelievi indebiti e, pur non potendoli evitare, avrebbe potuto eliderne in tutto o in parte, le conseguenze pregiudizievoli.
La censura non può essere accolta in quanto con essa non si contesta alla correntista un comportamento colposo che avrebbe contribuito alla verificazione del danno bensì un contegno (mancato controllo tempestivo delle operazioni eseguite sul conto) al quale ella non era obbligata;
né, peraltro, è stata in alcun modo dimostrata l'asserita collusione tra l'appellata e lo finalizzata a consentire a quest'ultimo di operare Per_1 sul conto della prima.
La Suprema Corte ha più volte precisato che il concorso previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c., può essere ravvisato nel compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito, caratterizzate da profili di anomalia (cfr., tra le tante, riguardo ad. es. alla responsabilità dell'intermediario, Cass. 29/04/2025, n.11240).
Nella specie, tuttavia, è da escludere che l'appellata abbia in alcun modo consentito e/o agevolato le accertate illegittime operazioni di prelievo dal suo conto, non avendo mai autorizzato la ad effettuare operazioni sul suo conto per il tramite di Pt_3 Per_1
e/o di altri, dovendosi peraltro ribadire, come già in precedenza evidenziato,
[...] che trattandosi di operazioni allo sportello, l'operatore ad esso addetto avrebbe dovuto preliminarmente verificare la corrispondenza tra il cliente e la persona fisica presentatasi per effettuarle.
Nemmeno sussistono, nella specie, i presupposti di cui al secondo comma del richiamato art. 1227 c.c., atteso che, come pure condivisibilmente rilevato dal Giudice di prime cure, con congruente motivazione, le operazioni illecite accertate furono effettuate in un contesto temporale brevissimo, a distanza di poco tempo da quando il conto era stato aperto. Inoltre, la sig.ra non aveva autorizzato nessun soggetto CP_1 ad operare sul suo conto, per cui nemmeno si configurava l'esigenza di controllarne costantemente i movimenti.
Né l'appellante ha dato prova dell'ulteriore circostanza dalla stessa allegata, secondo cui ove la correntista si fosse attivata per accertare le movimentazioni del conto personale quanto meno a far data dall'ottobre 2006 (quando aveva accertato l'illegittimo prelievo operato dallo sul conto della società P.A.M.) il danno Per_1 subito avrebbe potuto essere limitato atteso che, a quella data, le operazioni illecite erano già state effettuate;
né sussistono elementi di valutazione idonei a comprovare l'assunto dell'appellante secondo cui la , ove attivatasi prontamente, avrebbe CP_1 potuto recuperare dallo gli importi dallo stesso illegittimamente già prelevati Per_1 dal suo conto.
Con il quinto ed il sesto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza in punto di spese, assumendo che l'accoglimento della domanda attorea per un importo
6 notevolmente inferiore a quello richiesto avrebbe dovuto comportare la compensazione integrale delle stesse laddove il Tribunale le aveva compensate solo per la metà. Peraltro, il Tribunale aveva altresì errato nel porre immotivatamente a carico di essa appellante le spese della espletata CTU grafologica, sebbene l'esito della stessa avesse confermato che gran parte delle firme disconosciute erano in realtà riferibili all'originaria attrice mentre quelle riconosciute come apocrife presentavano comunque profili di verosimiglianza con quella autentica.
Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
La circostanza che la domanda attorea sia stata accolta solo parzialmente costituisce una tipica ipotesi di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali. Essa sottende -anche in relazione al principio di causalità- una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (così Cass. nn. 10113/2018 e 21684/2013). Sicché, ad avviso della Corte, rettamente e condivisibilmente il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite (liquidate in ragione del decisum non anche del petitum) in ragione della sola metà, considerato l'esito della controversia comunque favorevole all'originaria attrice e l'importo, non certo modico, riconosciutole a titolo di danni.
Quanto alle spese di CTU, va rilevato che le stesse rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (così, tra le tante, Cass. n. 1023/2013); la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo il giudice tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. nn. 30592 del 2017, 2149 del 2014) e potendo costituire l'accollo delle spese di consulenza alla parte parzialmente vittoriosa/soccombente una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. n. 17739 del 2016).
Il Giudice di prime cure, in ossequio all'esposto principio, non ha quindi errato nel porre a carico esclusivo della parte soccombente le spese della CTU, avendo inteso operare in tal modo la complessiva regolamentazione delle spese della controversia, compensando in ragione della metà quelle di lite e ponendo a carico della sola parte soccombente quelle di CTU. La statuizione censurata è quindi, non solo conforme a diritto, ma viene pienamente condivisa da questa Corte non reputandosi incongrua la regolamenta delle spese disposta con la stessa.
7 In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, ponendosi le relative spese a carico dell'appellante, in ossequio al principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo a mente del n. 55/2014 e s.m., con attribuzione in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Sussistono inoltre le condizioni perché trovi applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_2
, avverso la sentenza n. /2019 resa dal Tribunale di Controparte_1
Foggia il 03.07.2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
1)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, per compensi, in €. 7.200,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, distraendole in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza in data 30 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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