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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1003 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Grazia Maria Rocca e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione invalidità artt. 2 e 12 L. n. 118/71
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della pensione di invalidità ex artt. 2 e 12 L. n. 118/71 oltre al riconoscimento delle condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato. Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del solo beneficio assistenziale in oggetto. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso e, nel merito, il rigetto per difetto del requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente, anche in riscontro alle osservazioni di parte ricorrente, ha ritenuto che “La Signora ha una riduzione della Parte_1 capacità lavorativa pari al 65%, facendo riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministro della Sanità emanato il 5 Febbraio 1992 e pubblicato nella G.U. 26 Febbraio 1992, suppl. ordinario n. 43. La stessa non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che CP_1 liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva CPA e spese generali;
- Pone a carico della parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
Trapani, 12.06.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Grazia Maria Rocca e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione invalidità artt. 2 e 12 L. n. 118/71
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della pensione di invalidità ex artt. 2 e 12 L. n. 118/71 oltre al riconoscimento delle condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato. Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del solo beneficio assistenziale in oggetto. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso e, nel merito, il rigetto per difetto del requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente, anche in riscontro alle osservazioni di parte ricorrente, ha ritenuto che “La Signora ha una riduzione della Parte_1 capacità lavorativa pari al 65%, facendo riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministro della Sanità emanato il 5 Febbraio 1992 e pubblicato nella G.U. 26 Febbraio 1992, suppl. ordinario n. 43. La stessa non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che CP_1 liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva CPA e spese generali;
- Pone a carico della parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
Trapani, 12.06.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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