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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies e 132 c.p.c. nonché l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Salima Fratti, presso il cui studio è elettivamente Parte_1 domiciliato in Busseto (PR), via Roma 79, giusta delega in calce all'atto di citazione
Attrice nei confronti di fu ovvero, se deceduto, i suoi Eredi Controparte_1 Per_1
fu ovvero, se deceduto, i suoi Eredi Persona_2 Persona_3
Eredi di fu maritata Persona_4 Per_1 Per_5
Convenuti contumaci avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2025, l'attrice precisava le proprie conclusioni come da note scritte depositate nei termini di cui all'art. 189 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 cpc, Parte_1
evocava in giudizio fu fu Controparte_1 Per_1 Persona_2 Persona_3
ovvero in caso di decesso i loro eredi, nonchè gli eredi di fu Persona_4 Parte_2
onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, del
[...]
diritto di proprietà sulla porzione dei tre quarti del fabbricato sito nel Comune di LE Zibello
(PR), censito al Catasto Urbano (NCU) al foglio 7, particella 278 (818) (sub 6), categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita euro 238,60, con conseguente ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari-Uffici di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
1 L'attrice, a sostegno della domanda proposta, esponeva che ella aveva ereditato dal nonno materno,
, nato a [...] il [...] e deceduto il 29/04/2022, alcuni Persona_6 immobili tra i quali 1/4 dell'abitazione sita in LE Zibello, nella quale lo stesso era nato ed aveva vissuto fino al decesso. Precisava che il nonno aveva esercitato sul predetto fabbricato un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per un tempo di gran lunga superiore ai vent'anni, avendolo occupato stabilmente per l'intera sua vita e avendo provveduto alla sua manutenzione.
Infatti, come si evinceva dal certificato storico di residenza, il aveva sempre vissuto in detto Per_6
immobile nel corso della sua vita, abitandovi dapprima con i genitori, a seguire con la sua famiglia,
e poi, negli ultimi 20 anni da solo.
Dalla verifica catastale, il fabbricato, oggetto della domanda di usucapione, risultava essere intestato per ¼ al nonno e per le restanti quote a persone ormai certamente decedute in considerazione della loro età e in particolare a:
, Fu per la quota di ¼, Controparte_1 Persona_7
, Fu maritata per la quota di ¼, Persona_4 Persona_7 Per_5
- Fu vedova per la quota di ¼. Persona_2 Per_3 CP_1
era deceduta in LE PA il 02.11.1954. era nato a Persona_4 Controparte_1
LE PA il 16.04.1876, ma del suo decesso nulla era dato sapere. Quanto poi a Per_2
Fu , vedova nessun dato era conosciuto.
[...] Per_3 CP_1
Rispetto ai predetti intestatari, sussistevano indizi dai quali presumere che fossero emigrati nelle
Americhe negli anni trenta. Più precisamente, a Buenos Aires, mentre Controparte_1 Per_2
e gli aventi causa di come dichiarato da nell'atto
[...] Persona_4 Persona_8
pubblico del 1965 a ministero del notaio dott. risultavano emigrati oltre oceano, Persona_9 ossia «emigrati in America da oltre trent'anni senza dare notizie di sé».
Assumeva l'attrice che nessuno aveva rivendicato diritti sull'immobile negli ultimi 40 anni, né contestato il potere di fatto esercitato dal suo dante causa, che da sempre si era comportato e palesato quale unico proprietario nei confronti di terzi.
La allegava di agire, quale erede di , per far dichiarare in suo favore Pt_1 Persona_6
l'intervenuta usucapione della proprietà di tale fabbricato nelle quote non cadute in successione.
Sosteneva che nella specie ricorressero i presupposti di legge per l'acquisto della proprietà della porzione di fabbricato sopra indicato, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Affermava che ella (e prima di lei il suo dante causa ) si era sempre Persona_6
comportata quale proprietaria esclusiva del fabbricato, utilizzandolo come proprio e compiendo tutti quegli atti del possesso idonei ad integrare il requisito del corpus possidendi.
Integrato ritualmente il contraddittorio, a seguito della notifica per pubblici proclami dell'atto di
2 citazione, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale.
Indi, all'udienza del 7 novembre 2025 la causa veniva spedita a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
*****
Così ricostruiti i fatti di causa, la domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt.
1158 e segg. c.c.
Com'è noto, il requisito legalmente richiesto, ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili, è costituito dal possesso ventennale dell'immobile de quo, possesso che deve, ulteriormente, rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini, poi, dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.), occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde stabilire, ad immagine di quale diritto, detta attività sia stata in concreto esercitata dal possessore attore in giudizio.
Nella specie, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che l'odierna attrice abbia usucapito la piena proprietà del cespite oggetto del presente giudizio, in virtù ed in conseguenza della trasmissione mortis causa, in suo favore, della posizione di vantaggio, costituita dal possesso ultraventennale (continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico), già per vero consolidatasi, in capo al de cuius, suo dante causa, , nato a [...] il [...] Persona_6
e deceduto il 29/04/2022.
Soccorre, ai presenti fini, la previsione normativa di cui all'art. 1146 c.c., alla cui stregua, il possesso, quale potere di fatto sulla res, integra gli estremi di un'autentica situazione di vantaggio per il possessore, in termini di componente attiva del suo patrimonio, sicché il predetto possesso ad usucapionem, viene a formare oggetto, al pari delle situazioni giuridiche soggettive attive, di un vero e proprio “acquisto a titolo derivativo”, cui viene attribuito il nomen iuris di successione del possesso. Si ha, quindi, che, alla morte del possessore, la situazione possessoria continua nella persona dell'erede, con la conseguenza che tutti gli effetti, favorevoli o sfavorevoli, del possesso (a seconda del fatto che il possesso sia stato di buona o mala fede, sia stato o meno viziato, ecc.) si producono, rispettivamente, a favore ed a carico del predetto erede, senza che vi sia bisogno della materiale apprensione del bene ed, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa.
In altri termini, per effetto di una fictio iuris, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, occorrendo solo la prova della qualità di eredi (v. Cass n. 6852/2001).
3 Recentemente la Suprema Corte (v. Cass. sentenza del 1° giugno 2025 n. 14744) ha cristallizzato alcuni principi sul tema e con particolare riferimento alla domanda di usucapione promossa da un erede. In primis, con riferimento all'onere probatorio dell'erede, la Suprema Corte ha affermato– richiamando una altrettanto recente sentenza dei giudici di legittimità (Cassazione Sez. 2,
08/01/2025, n. 390) – che “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario” (Cassazione Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ricade quindi, su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire sia la mancata accettazione dell'eredità sia, se del caso, la prova dell'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, poiché il permanere del possesso in capo all'erede non richiede un costante materiale rapporto con la cosa, ma è sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore non contrastata da terzi (si veda anche Cassazione Sez. 2, 28/11/1981, n. 6349), il fatto che il bene non risulti più utilizzato non costituisce una volontaria dismissione del possesso e, quindi, un fatto che comporti l'interruzione dell'usucapione (Cass. n. 9396 del 06/05/2005).
Ora, quanto al caso in esame, deve ritenersi, sulla scorta delle risultanze istruttorie che il de cuius,
, abbia posseduto, con i requisiti della continuità, della pacificità e della Persona_6
pubblicità, l'immobile per cui pende giudizio, per oltre un ventennio, sino alla data della sua morte.
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi
[...]
e ), i quali hanno confermato che il nonno materno dell'attrice ha Tes_1 Testimone_2
posseduto il fabbricato in questione per oltre venti anni animo domini.
In particolare, la testimone , escussa all'udienza del 24 giugno 2025, ha dichiarato Testimone_1 che almeno “ dal 1974 (anno in cui ho iniziato a lavorare presso il Comune di LE) sino alla sua morte, , nonno dell'attrice, ha vissuto presso il fabbricato sito a LE Persona_6
PA, in Strada Argine Maestro del Po n. 58/a”, precisando che dopo la morte del Per_6
(avvenuta nell'aprile 2022) non ha più vissuto nessuno in quella casa.
La teste ha riferito che, sin da quando ella era bambina, Testimone_2 Persona_6 abitava presso l'immobile per cui è causa, dove viveva assieme alla madre, alla moglie e alla figlia.
Quando poi nel 2003 la moglie del , è morta, il ha continuato a Per_6 Persona_10 Per_6
vivere da solo nella casa sino al suo decesso.
La medesima teste ha precisato che negli anni ottanta il ha effettuato alcuni lavori di Per_6
ristrutturazione nel fabbricato, provvedendo alla sostituzione della pavimentazione, al rifacimento della scala che conduceva dal piano terra al piano rialzato, alla realizzazione di un bagno al piano
4 superiore.
E' evidente pertanto, come in data 29/04/2022, giorno della morte del de cuius, si era già costituita, nel patrimonio del la “posta attiva” di un possesso ultraventennale, che l'erede, odierna Per_6
attrice, ha, per l'appunto, acquistato mortis causa, nella sua qualità di successore universale. Tanto rende, oltretutto, superflua qualunque ulteriore indagine, in ordine alle caratteristiche, nonchè in ordine all'estensione temporale del possesso che l'attrice ha potuto esercitare sulla res litigiosa, direttamente ed autonomamente dal nonno, posto che la predetta, per il solo fatto di essere succeduta nell'universum ius defuncti, ha acquistato la titolarità della situazione di vantaggio del possesso ultraventennale e, con essa, la facoltà, in questa sede concretamente esercitata, di agire in giudizio per l'ottenimento di una sentenza dichiarativa dell'intervenuto perfezionamento della dedotta fattispecie di usucapione.
Da quanto fino ad ora esposto consegue che l'attrice è diventata titolare, a titolo di usucapione, del diritto di proprietà sulla porzione dei tre quarti del fabbricato sito nel Comune di LE Zibello
(PR), censito al Catasto Urbano (NCU) al foglio 7, particella 278 (818) (sub 6), ad oggi intestata a
Fu Fu maritata Controparte_1 Per_11 Persona_4 Per_1 Per_5 Persona_2
Fu vedova Per_3 CP_1
Nulla deve, invece, essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei Registri
Immobiliari, in quanto tale adempimento puramente pubblicitario si configura in termini di semplice onere a carico della parte interessata, attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui, peraltro, il Conservatore non potrebbe opporre un legittimo rifiuto (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Dall'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio, discende la condanna, secondo soccombenza, dei convenuti, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite da questa sostenute, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per Parte_1
usucapione ventennale il diritto di proprietà sulla porzione dei tre quarti del fabbricato sito nel
Comune di LE Zibello (PR), censito al Catasto Urbano (NCU) al foglio 7, particella 278 (818)
(sub 6), categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita euro 238,60, ad oggi intestati a
Fu Fu maritata Controparte_1 Per_11 Persona_4 Per_11 Per_5 Persona_2
5 Fu vedova Per_3 CP_1
2) Condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CNPA, come per legge.
Così deciso in Parma, in data 10 novembre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies e 132 c.p.c. nonché l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Salima Fratti, presso il cui studio è elettivamente Parte_1 domiciliato in Busseto (PR), via Roma 79, giusta delega in calce all'atto di citazione
Attrice nei confronti di fu ovvero, se deceduto, i suoi Eredi Controparte_1 Per_1
fu ovvero, se deceduto, i suoi Eredi Persona_2 Persona_3
Eredi di fu maritata Persona_4 Per_1 Per_5
Convenuti contumaci avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2025, l'attrice precisava le proprie conclusioni come da note scritte depositate nei termini di cui all'art. 189 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 cpc, Parte_1
evocava in giudizio fu fu Controparte_1 Per_1 Persona_2 Persona_3
ovvero in caso di decesso i loro eredi, nonchè gli eredi di fu Persona_4 Parte_2
onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, del
[...]
diritto di proprietà sulla porzione dei tre quarti del fabbricato sito nel Comune di LE Zibello
(PR), censito al Catasto Urbano (NCU) al foglio 7, particella 278 (818) (sub 6), categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita euro 238,60, con conseguente ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari-Uffici di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
1 L'attrice, a sostegno della domanda proposta, esponeva che ella aveva ereditato dal nonno materno,
, nato a [...] il [...] e deceduto il 29/04/2022, alcuni Persona_6 immobili tra i quali 1/4 dell'abitazione sita in LE Zibello, nella quale lo stesso era nato ed aveva vissuto fino al decesso. Precisava che il nonno aveva esercitato sul predetto fabbricato un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per un tempo di gran lunga superiore ai vent'anni, avendolo occupato stabilmente per l'intera sua vita e avendo provveduto alla sua manutenzione.
Infatti, come si evinceva dal certificato storico di residenza, il aveva sempre vissuto in detto Per_6
immobile nel corso della sua vita, abitandovi dapprima con i genitori, a seguire con la sua famiglia,
e poi, negli ultimi 20 anni da solo.
Dalla verifica catastale, il fabbricato, oggetto della domanda di usucapione, risultava essere intestato per ¼ al nonno e per le restanti quote a persone ormai certamente decedute in considerazione della loro età e in particolare a:
, Fu per la quota di ¼, Controparte_1 Persona_7
, Fu maritata per la quota di ¼, Persona_4 Persona_7 Per_5
- Fu vedova per la quota di ¼. Persona_2 Per_3 CP_1
era deceduta in LE PA il 02.11.1954. era nato a Persona_4 Controparte_1
LE PA il 16.04.1876, ma del suo decesso nulla era dato sapere. Quanto poi a Per_2
Fu , vedova nessun dato era conosciuto.
[...] Per_3 CP_1
Rispetto ai predetti intestatari, sussistevano indizi dai quali presumere che fossero emigrati nelle
Americhe negli anni trenta. Più precisamente, a Buenos Aires, mentre Controparte_1 Per_2
e gli aventi causa di come dichiarato da nell'atto
[...] Persona_4 Persona_8
pubblico del 1965 a ministero del notaio dott. risultavano emigrati oltre oceano, Persona_9 ossia «emigrati in America da oltre trent'anni senza dare notizie di sé».
Assumeva l'attrice che nessuno aveva rivendicato diritti sull'immobile negli ultimi 40 anni, né contestato il potere di fatto esercitato dal suo dante causa, che da sempre si era comportato e palesato quale unico proprietario nei confronti di terzi.
La allegava di agire, quale erede di , per far dichiarare in suo favore Pt_1 Persona_6
l'intervenuta usucapione della proprietà di tale fabbricato nelle quote non cadute in successione.
Sosteneva che nella specie ricorressero i presupposti di legge per l'acquisto della proprietà della porzione di fabbricato sopra indicato, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Affermava che ella (e prima di lei il suo dante causa ) si era sempre Persona_6
comportata quale proprietaria esclusiva del fabbricato, utilizzandolo come proprio e compiendo tutti quegli atti del possesso idonei ad integrare il requisito del corpus possidendi.
Integrato ritualmente il contraddittorio, a seguito della notifica per pubblici proclami dell'atto di
2 citazione, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale.
Indi, all'udienza del 7 novembre 2025 la causa veniva spedita a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
*****
Così ricostruiti i fatti di causa, la domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt.
1158 e segg. c.c.
Com'è noto, il requisito legalmente richiesto, ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili, è costituito dal possesso ventennale dell'immobile de quo, possesso che deve, ulteriormente, rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini, poi, dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.), occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde stabilire, ad immagine di quale diritto, detta attività sia stata in concreto esercitata dal possessore attore in giudizio.
Nella specie, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che l'odierna attrice abbia usucapito la piena proprietà del cespite oggetto del presente giudizio, in virtù ed in conseguenza della trasmissione mortis causa, in suo favore, della posizione di vantaggio, costituita dal possesso ultraventennale (continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico), già per vero consolidatasi, in capo al de cuius, suo dante causa, , nato a [...] il [...] Persona_6
e deceduto il 29/04/2022.
Soccorre, ai presenti fini, la previsione normativa di cui all'art. 1146 c.c., alla cui stregua, il possesso, quale potere di fatto sulla res, integra gli estremi di un'autentica situazione di vantaggio per il possessore, in termini di componente attiva del suo patrimonio, sicché il predetto possesso ad usucapionem, viene a formare oggetto, al pari delle situazioni giuridiche soggettive attive, di un vero e proprio “acquisto a titolo derivativo”, cui viene attribuito il nomen iuris di successione del possesso. Si ha, quindi, che, alla morte del possessore, la situazione possessoria continua nella persona dell'erede, con la conseguenza che tutti gli effetti, favorevoli o sfavorevoli, del possesso (a seconda del fatto che il possesso sia stato di buona o mala fede, sia stato o meno viziato, ecc.) si producono, rispettivamente, a favore ed a carico del predetto erede, senza che vi sia bisogno della materiale apprensione del bene ed, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa.
In altri termini, per effetto di una fictio iuris, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, occorrendo solo la prova della qualità di eredi (v. Cass n. 6852/2001).
3 Recentemente la Suprema Corte (v. Cass. sentenza del 1° giugno 2025 n. 14744) ha cristallizzato alcuni principi sul tema e con particolare riferimento alla domanda di usucapione promossa da un erede. In primis, con riferimento all'onere probatorio dell'erede, la Suprema Corte ha affermato– richiamando una altrettanto recente sentenza dei giudici di legittimità (Cassazione Sez. 2,
08/01/2025, n. 390) – che “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario” (Cassazione Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ricade quindi, su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire sia la mancata accettazione dell'eredità sia, se del caso, la prova dell'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, poiché il permanere del possesso in capo all'erede non richiede un costante materiale rapporto con la cosa, ma è sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore non contrastata da terzi (si veda anche Cassazione Sez. 2, 28/11/1981, n. 6349), il fatto che il bene non risulti più utilizzato non costituisce una volontaria dismissione del possesso e, quindi, un fatto che comporti l'interruzione dell'usucapione (Cass. n. 9396 del 06/05/2005).
Ora, quanto al caso in esame, deve ritenersi, sulla scorta delle risultanze istruttorie che il de cuius,
, abbia posseduto, con i requisiti della continuità, della pacificità e della Persona_6
pubblicità, l'immobile per cui pende giudizio, per oltre un ventennio, sino alla data della sua morte.
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi
[...]
e ), i quali hanno confermato che il nonno materno dell'attrice ha Tes_1 Testimone_2
posseduto il fabbricato in questione per oltre venti anni animo domini.
In particolare, la testimone , escussa all'udienza del 24 giugno 2025, ha dichiarato Testimone_1 che almeno “ dal 1974 (anno in cui ho iniziato a lavorare presso il Comune di LE) sino alla sua morte, , nonno dell'attrice, ha vissuto presso il fabbricato sito a LE Persona_6
PA, in Strada Argine Maestro del Po n. 58/a”, precisando che dopo la morte del Per_6
(avvenuta nell'aprile 2022) non ha più vissuto nessuno in quella casa.
La teste ha riferito che, sin da quando ella era bambina, Testimone_2 Persona_6 abitava presso l'immobile per cui è causa, dove viveva assieme alla madre, alla moglie e alla figlia.
Quando poi nel 2003 la moglie del , è morta, il ha continuato a Per_6 Persona_10 Per_6
vivere da solo nella casa sino al suo decesso.
La medesima teste ha precisato che negli anni ottanta il ha effettuato alcuni lavori di Per_6
ristrutturazione nel fabbricato, provvedendo alla sostituzione della pavimentazione, al rifacimento della scala che conduceva dal piano terra al piano rialzato, alla realizzazione di un bagno al piano
4 superiore.
E' evidente pertanto, come in data 29/04/2022, giorno della morte del de cuius, si era già costituita, nel patrimonio del la “posta attiva” di un possesso ultraventennale, che l'erede, odierna Per_6
attrice, ha, per l'appunto, acquistato mortis causa, nella sua qualità di successore universale. Tanto rende, oltretutto, superflua qualunque ulteriore indagine, in ordine alle caratteristiche, nonchè in ordine all'estensione temporale del possesso che l'attrice ha potuto esercitare sulla res litigiosa, direttamente ed autonomamente dal nonno, posto che la predetta, per il solo fatto di essere succeduta nell'universum ius defuncti, ha acquistato la titolarità della situazione di vantaggio del possesso ultraventennale e, con essa, la facoltà, in questa sede concretamente esercitata, di agire in giudizio per l'ottenimento di una sentenza dichiarativa dell'intervenuto perfezionamento della dedotta fattispecie di usucapione.
Da quanto fino ad ora esposto consegue che l'attrice è diventata titolare, a titolo di usucapione, del diritto di proprietà sulla porzione dei tre quarti del fabbricato sito nel Comune di LE Zibello
(PR), censito al Catasto Urbano (NCU) al foglio 7, particella 278 (818) (sub 6), ad oggi intestata a
Fu Fu maritata Controparte_1 Per_11 Persona_4 Per_1 Per_5 Persona_2
Fu vedova Per_3 CP_1
Nulla deve, invece, essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei Registri
Immobiliari, in quanto tale adempimento puramente pubblicitario si configura in termini di semplice onere a carico della parte interessata, attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui, peraltro, il Conservatore non potrebbe opporre un legittimo rifiuto (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Dall'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio, discende la condanna, secondo soccombenza, dei convenuti, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite da questa sostenute, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per Parte_1
usucapione ventennale il diritto di proprietà sulla porzione dei tre quarti del fabbricato sito nel
Comune di LE Zibello (PR), censito al Catasto Urbano (NCU) al foglio 7, particella 278 (818)
(sub 6), categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita euro 238,60, ad oggi intestati a
Fu Fu maritata Controparte_1 Per_11 Persona_4 Per_11 Per_5 Persona_2
5 Fu vedova Per_3 CP_1
2) Condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CNPA, come per legge.
Così deciso in Parma, in data 10 novembre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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