Articolo 9 della Legge 28 luglio 1984, n. 398
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 agosto 1984
Art. 9.
L' articolo 277-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 277-bis. - (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari). - Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, puo' disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la liberta' provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare gia' sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.
La liberta' provvisoria puo' inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entita' del fatto e all'entita' della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare gia' sofferta".
Entrata in vigore il 16 agosto 1984
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