Versione
16 agosto 1984
16 agosto 1984
Art. 9.
L' articolo 277-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 277-bis. - (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari). - Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, puo' disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la liberta' provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare gia' sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.
La liberta' provvisoria puo' inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entita' del fatto e all'entita' della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare gia' sofferta".
L' articolo 277-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 277-bis. - (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari). - Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, puo' disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la liberta' provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare gia' sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.
La liberta' provvisoria puo' inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entita' del fatto e all'entita' della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare gia' sofferta".
Commentari • 2
- 1. Misure cautelari personaliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2013 · 0.81169313
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2011, n. 16085Provvedimento: […] infatti, di una importante Raccomandazione (R/80-11) adottata il 27 giugno 1980 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in tema di détention provisoire, nella quale fu espressamente stabilito che la carcerazione preventiva non potesse essere disposta se la privazione della libertà fosse risultata sproporzionata in rapporto alla natura del reato contestato ed alla pena prevista per tale reato, il legislatore riformulò l'art. 277-bis del codice abrogato con l'art. 9 della legge n. 398 del 1984, attraverso una previsione che, nella prospettiva di mitigare i casi di cattura obbligatoria e di divieto di libertà provvisoria, […]Leggi di più...
- esclusione·
- riferimento esclusivo alla proporzione tra presofferto cautelare e pena irroganda·
- rilevanza esclusivamente al momento dell'adozione della misura·
- proporzionalità ed adeguatezza·
- verifica della rispondenza della misura ai suddetti criteri nel corso della sua esecuzione·
- necessità·
- legittimità·
- presupposti·
- personali·
- misure cautelari·
- condizioni di applicabilità·
- estinzione·
- revoca·
- disposizioni generali