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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AO
Prima sezione civile
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Udienza del 28/10/2025 R.g. n. 107/2025
Sono presenti l'avv. Francesco Cirillo, in sostituzione dell'avv. Marianna Cirillo, per la parte opponente. È altresì presente l'avv. Pugliese per la parte opposta. Gli avvocati delle parti chiedono congiuntamente una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, considerato che la pretesa di parte opposta è stata integralmente soddisfatta.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, adotta il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON TO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 107/2025 R.G. promossa da in p.l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Marianna Cirillo
-ricorrente- contro
, rappresento e difeso dall'avvocato Tonino Pugliese Controparte_1
-resistente-
Avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.01.2025, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 122/2024 RDI del 27/11/2024 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Paola con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 19.441,25 a titolo Controparte_1 di TFR maturato e non corrisposto, oltre spese della procedura monitoria.
Parte opponente eccepiva l'adempimento parziale del TFR, dichiarava di essere pronta a versare a controparte la differenza e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita parte opposta, insistendo nel rigetto del ricorso e conseguentemente nella conferma del D.I. opposto.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo le stesse raggiunto nelle more del giudizio, un accordo satisfattivo per entrambe.
In data odierna la causa è stata discussa e decisa con contestuale stesura dei motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo n. 122/2024 e compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 122/2024 emesso dal Tribunale di Paola, G.L, nel procedimento
RG 1952/2024
- compensa le spese di lite.
Paola, 28.10.2025
Il giudice del lavoro
ON TO
2
Prima sezione civile
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Udienza del 28/10/2025 R.g. n. 107/2025
Sono presenti l'avv. Francesco Cirillo, in sostituzione dell'avv. Marianna Cirillo, per la parte opponente. È altresì presente l'avv. Pugliese per la parte opposta. Gli avvocati delle parti chiedono congiuntamente una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, considerato che la pretesa di parte opposta è stata integralmente soddisfatta.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, adotta il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON TO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 107/2025 R.G. promossa da in p.l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Marianna Cirillo
-ricorrente- contro
, rappresento e difeso dall'avvocato Tonino Pugliese Controparte_1
-resistente-
Avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.01.2025, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 122/2024 RDI del 27/11/2024 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Paola con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 19.441,25 a titolo Controparte_1 di TFR maturato e non corrisposto, oltre spese della procedura monitoria.
Parte opponente eccepiva l'adempimento parziale del TFR, dichiarava di essere pronta a versare a controparte la differenza e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita parte opposta, insistendo nel rigetto del ricorso e conseguentemente nella conferma del D.I. opposto.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo le stesse raggiunto nelle more del giudizio, un accordo satisfattivo per entrambe.
In data odierna la causa è stata discussa e decisa con contestuale stesura dei motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo n. 122/2024 e compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 122/2024 emesso dal Tribunale di Paola, G.L, nel procedimento
RG 1952/2024
- compensa le spese di lite.
Paola, 28.10.2025
Il giudice del lavoro
ON TO
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