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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Giovanna MANCA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°2043/2022 RG pendente
tra
( c.f. ), titolare della omonima impresa Parte_1 C.F._1 agricola, rappr. e dif. dall'avv. Paolo Vadacca, elettivamente dom.to in Brindisi alla via
Mazzini 27;
attore
contro
( c.f. ), in persona del l.r.p.t., RO P.IVA_1
rappr. e dif. dal Prof. Avv. Vincenzo Farina, elettivamente dom.to in Brindisi alla via
Togliatti 20;
convenuta
nonchè
( c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Marcello Controparte_2 C.F._2
Zizzi, ettivamente dom.to in Pozzo Faceto (Fasano – Brindisi) al viale Stazione 10;
Oggetto: responsabilità da cose in custodia art. 2051 c.c. - risarcimento danni;
precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 20.3.2025; FATTO E DIRITTO
, in qualità di titolare della omonima impresa agricola, con atto di Parte_1
citazione del 13.6.2022, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale , tutore dell'interdetto , e la Controparte_2 CP_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) RO
accertare e dichiarare che il sig. , quale tutore del sig. Controparte_2 CP_3
proprietario del terreno confinante con l'Azienda Agricola dell'attore e/o al
[...]
, in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede RO
legale in Ceglie Messapica alla ctr. Palagogna, 234, quale comodatario all'epoca dei fatti del predetto terreno, sono responsabili dei danni subiti dall'Azienda Agricola dell'attore in seguito all'incendio verificatosi in data 1 settembre 2017, alle ore 14,00 circa;
b) per l'effetto, condannare il sig. , quale tutore del sig. Controparte_2 [...]
, e/o la , al pagamento, in favore di CP_3 RO
nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'omonima impresa Parte_1
agricola, dell'importo di € 14.694,26, quali danni così come accertati in sede di
accertamento tecnico preventivo, o alla maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dall'01.09.2017; c) condannare inoltre i convenuti al pagamento in favore dell'attore, delle spese e
competenze legali del procedimento di ATP nonché di quelle liquidate dal Presidente
del Tribunale di Brindisi, al CTU, nel corso del Persona_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo e anticipate dall'attore stesso. d)
condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L'attore, in particolare, a sostegno della domanda ha dedotto: - di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di produzione selvaggina, corrente in Ostuni con sede operativa alla c.da Boccadoro;
- che la detta azienda agricola confina con il terreno di pag. 2/14 proprietà di , dichiarato interdetto dal Tribunale di Reggio Emilia che ha CP_3
nominato quale tutore , ed è riportato al fg. 217, p.lla 13 del N.C.T.C. Controparte_2
del Comune di Ostuni;
che il detto terreno di proprietà di era stato CP_3
concesso in comodato, con atto del 12.05.2017, alla RO
, corrente in Ceglie Messapica;
- che in data 01.09.2017 alle ore 14.00 circa
[...]
“…nel terreno di proprietà del sig. si verificava un incendio così come CP_3
confermato dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi…”, che a dire dell'attore era stato “…provocato dallo stato di abbandono e mancanza di fasce di protezione del terreno…” (cfr. pag. 2 ricorso ex art. 696 c.p.c.) in cui versava il terreno del;
- che “detto incendio era stato provocato dallo stato di abbandono CP_3
e mancanza di fasce di protezione del terreno dove non risultavano eseguite le
prescritte opere di sicurezza antincendio consistenti nella realizzazione delle fasce
protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro, prive
di residui di vegetazione al fine di evitare che un eventuale incendio, attraversando il
fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti” così come accertato dal
Comando Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni nel verbale n. 126/2017 del
20.09.2017”; - che, infatti, a seguito di quanto accertato era stato CP_3
sanzionato dai Carabinieri “per inosservanza all'art. 3 comma 2 sanzionato dall'art. 12 comma 1 lettera a) della Legge Regionale Puglia, n. 38 del 12.12.2016”; - che in conseguenza del suo propagarsi l'incendio colpiva successivamente la confinante azienda agricola dell'attore causando ingenti danni.
Pertanto, assumendo che i danni subiti dalla sua azienda agricola a seguito del predetto incendio “sono da attribuire a responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2051 e
2043 c.c.” l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento “dell'importo di €
14.694,26, quali danni così come accertati in sede di accertamento preventivo, o alla
pag. 3/14 maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e
svalutazione monetaria dall' 01.09.2017”.
Con comparsa depositata in data 29 novembre 2022 si è costituito in giudizio CP
, nella sua qualità di tutore dell'interdetto , eccependo, in via
[...] CP_3
preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva, in quanto i terreni del convenuto all'epoca dei fatti erano stati concessi in comodato a titolo gratuito in CP_3
favore della società in virtù di contratto del RO RO
12.05.2017, registrato il 28.12.2017. Ancora nel merito il convenuto ha chiesto CP
il rigetto della domanda evidenziando la mancanza di nesso di causalità.
In data 4 novembre 2022 si è costituita in giudizio la RO
, che ha contestato: - la carenza di legittimazione attiva dell'attore, non avendo
[...]
questi dato prova di essere titolare di un'impresa agricola esercitata sul terreno confinante a quello del e su cui si sarebbe propagato l'incendio inizialmente CP_3
generatosi presso il fondo dello stesso convenuto;
- la carenza di legittimazione passiva della , in quanto la stessa società agricola era entrata RO
in possesso del terreno di proprietà del solo alla fine del 2017, ovvero a seguito CP_3
della registrazione del relativo contratto avvenuta in data 28/12/17; - nel merito,
l'insussistenza del nesso di causalità a fronte della mancata dimostrazione che il fatto avesse avuto origine nelle parti del bene oggetto dell'onere di custodia ed il concorso determinate ed escludente o, in via gradata, colposo del fatto del creditore ex art. 1227,
co 1 e 2, c.c.
Acquisito il fascicolo di cui al procedimento per l'ATP rubricato al nrg. 1280/2018
promosso innanzi a codesto Tribunale tra le stesse parti, istruita con produzione documentale e prova orale, fatte precisare le conclusioni, la causa all'udienza del
20.3.2025 è stata trattenuta per la decisione.
pag. 4/14 *****
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta . RO
Sul punto, preme rammentare i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della
S.C. di legittimità con la sentenza n.2951/2016, secondo cui “la legittimazione ad agire
serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque
faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva,
infatti, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a
contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende
dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della
diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto
introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare
del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa
posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che
poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva
prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma
ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un
processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di
intentarla”.
In altri termini “può dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di
essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare
di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al
convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa”.
pag. 5/14 Senonché, parte attrice ha prospettato di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di produzione selvaggina, corrente in Ostuni (BR) alla c.da San Benedetto (sede legale)
e alla c.da Boccadoro (sede operativa), e al contempo provato documentalmente
(depositando con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. visura camerale,
autorizzazione della all'allevamento della fauna e selvaggina, contratto CP_4
di affitto di fondi rustici, etc..) la titolarità del diritto affermata e della posizione giuridica soggettiva che ha dedotto essere stata lesa in conseguenza del danno patrimoniale lamentato a causa della responsabilità dei convenuti e per i beni in loro custodia.
Al contempo, va ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sul ritenuto presupposto della sua CP_1
estraneità ai fatti di causa.
In particolare, le risultanze istruttorie (v. dichiarazione testimoniale Testimone_1
contratto di comodato) hanno smentito l'assunto della società convenuta secondo cui quest'ultima era entrata nell'effettivo possesso del terreno in un momento successivo alla verificazione dell'incendio, che, l'attore afferma essersi propagato da quello stesso terreno di proprietà di . CP_3
Vanno sul punto richiamate le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal teste indifferente e sulla cui l'attendibilità non v'è motivo di dubitare, il Testimone_1
quale ha confermato che la società , era stata “di RO
fatto immessa nel possesso dei suddetti terreni in data 12.05.2017” e che “nel mese di
settembre 2017, in particolare, il giorno 01.09.2017, i predetti fondi rustici erano nel
pieno possesso della società ”. RO
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è fondata e va respinta per le ragioni di seguito dettagliate.
pag. 6/14 Ebbene secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., ordinanza n. 12015 del 2022): - “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito,
ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943 del 2022)”; -“tale essendo la struttura della responsabilità
ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi”.
Ebbene, se tali sono le coordinate interpretative dell'art. 2051 c.c., non vi è dubbio che,
nella specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato il nesso di causalità.
Parte attrice ha sostenuto che in data 01 settembre 2017, verso le ore 14 circa, sul fondo di proprietà del convenuto , che versava in uno stato di completo CP_3
abbandono, divampò un incendio che venne ad interessare il lato nord del suo terreno,
provocando ingenti danni.
Tuttavia, il compendio probatorio formatosi non consente di affermare che sia stata fornita prova che l'incendio abbia avuto dapprima origine nel fondo del convenuto
, posto a lato sud o, meglio, oltre la banchina lato sud della strada che CP_3
separa le rispettive proprietà frontiste, ovvero che le condizioni dello stesso fondo del pag. 7/14 ( su cui erano presenti erbe e sterpaglie secche) abbiano causato la propagazione CP_3
delle fiamme fino a quello dell'attore.
A conforto di tale convincimento vale rimarcare che è rimasta incerta l'origine dell'incendio (circostanza confermata anche da parte attrice che al riguardo nulla deduce specificatamente, se non operando un generico riferimento al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri della Forestale, sul punto del tutto carente) anche all'esito delle indagini peritali del procedimento di istruzione preventiva ( avviato nel 2018), tanto da indurre il c.t.u. a concludere per l'insussistenza di elementi di prova del nesso di causalità tra l'incendio propagatasi nel fondo di proprietà del convenuto e quello che interessò il terreno dell'attore. In altri termini, nessun elemento dell'istruttoria consente di affermare che la propagazione dell'incendio sia avvenuta attraverso il fondo di proprietà del convenuto o dal fondo dello stesso.
In primo luogo, la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, pur offrendo una compiuta rappresentazione dei fatti di causa ( “In un campo, adiacente alla strada, privo di precese vi era della sterpaglia e rovi in fiamme ed alcuni alberi anch'essi
interessati dalle fiamme. Approssimativamente la superficie già percorsa dal fuoco è
stimata in circa 100 mq. Inoltre, si constatava che al lato opposto della strada, di fronte
all'incendio sopra citato, all'interno dell'azienda agricola per la riproduzione della fauna di AR AB (…) vi era stato un incendio prontamente spento dal sig.
padre del ”) non individua la causa dell'incendio né i luoghi da cui Pt_1 Pt_1
questo ebbe origine, evidenziando anzi che “da attenta analisi dello scenario, non sono
stati rilevati elementi utili per poter risalire alle cause generatrici delle fiamme”(v.
relazione agli atti ), né ancor meno conforta la ricostruzione prospettata dall'attore.
E, peraltro, quanto emerso dalle valutazioni dei Vigili del Fuoco è stato opportunamente sottolineato anche dal CTU nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva pag. 8/14 laddove questi ha osservato che “i Vigili del Fuoco non precisano se vi è stato diretto
rapporto di causalità fra l'incendio nel fondo del convenuto e quello nel fondo attoreo:
scrivono semplicemente che nel fondo al lato opposto della strada, di fronte
all'incendio nel fondo del convenuto, “inoltre”, “vi era stato un incendio prontamente spento”» (pag. 69 CTU).
Tuttavia, lo stesso consulente partendo dai dati documentali in suo possesso (rilevi fotografici, rapporto di intervento del Fuoco, verbale dei Corpo Forestale dei Per_2
Carabinieri, esame dell'andamento anemometrico, concernente la direzione e l'intensità dei venti nel giorno dell'incendio) ha concluso per l'insussistenza di elementi atti ad affermare l'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e lo stato in cui si trovava il fondo rustico di proprietà del (“Dalla osservazione CP_3
diretta, quindi, non è possibile determinare le cause che hanno determinato l'incendio nella proprietà della ricorrente. Si può tentare l'approccio ad una ricostruzione, con la verifica incrociata degli elementi disponibili.”).
Più nello specifico il CTU, andando ad analizzare l'andamento dei venti che spiravano il giorno dell'evento in questione, ha ribadito di non poter stabilire “quale sia la vera causa”, ma a ben osservare ha anche aggiunto che “Non può, tuttavia, non ritenere
verosimile la terza modalità (ndr si erano verificati due incendi diversi) a giudicare
dalla direzione del vento e dai seguenti fatti concomitanti: - la foto in atti n. 10R,
prodotta dal ricorrente e ritratta quando ancora i resti dell'incendio fumavano,
dimostra il passaggio delle fiamme da Est lungo il lato Nord della strada (cioè, il lato
del ricorrente), con chiara direttrice da Est ad Ovest: e queste fiamme, data la
direzione del vento, che soffiava verso Ovest- Nord-Ovest, non possono aver interessato
il lato Sud;
- le foto in atti n.08R, 09R ed 11R, prodotte dal ricorrente ed evidentemente
ritratte quando i resti dell'incendio ancora fumavano, dimostrano, senza ombra di
pag. 9/14 dubbio, che la banchina Nord (cioè, quella lato ricorrente) ha abbondanti residui di
erba carbonizzata, mentre la banchina Sud (lato convenuto) nonostante l'incendio già
avvenuto, mostra la presenza di abbondanti ed alte erbe secche del tutto indenni: data
la direzione del vento, il fuoco del fondo del convenuto avrebbe bruciato prima le erbe
del lato Sud (a destra delle immagini delle foto: indenni) e poi quelle del lato Nord (a
sinistra, lato ricorrente, carbonizzate); mentre le foto mostrano il contrario: prova che
le erbe carbonizzate sulla banchina Nord (lato ricorrente) non sono state attinte dalle
fiamme provenienti dal fondo del convenuto, le quali, evidentemente, avrebbero prima
bruciato le alte erbe secche sulla banchina Sud, mentre queste, come ben si vede, sono
indenni”.
Le conclusioni rassegnate muovono dunque da una serie di rilievi oggettivi: (1) in primo luogo le erbe sulla banchina nord del fondo di parte attrice non furono attinte dal fuoco che interessò il prospicente terreno dei convenuto, circostanza alquanto anomala;
(2) è
inverosimile che un vento classificabile tra i meno intensi ( anche in ragione della sua direzione) potesse aver favorito il propagarsi dell'incendio scoppiato nel terreno del convenuto verso il fondo attoreo, avuto riguardo, soprattutto, alla distanza ed agli CP_3
“ostacoli” presenti (come descritti dalla CTU – ad es. strada provinciale asfaltata larga
4,80 mt;
muro di cinta del fondo attoreo alto circa mt 2,25,) che il fuoco avrebbe dovuto affrontare e superare, appena “sospinto” da una inconsistente “brezza vivace” ed il tutto senza interessare minimamente la rete plastificata esterna dello stesso muro di cinta,
sebbene fatta da materiale altamente infiammabile, per andare ad incendiare il fondo attoreo.
In buona sostanza sono rimaste incerte le cause dell'incendio che l'attore assume come fonte dei danni dallo stesso lamentati e, come già osservato per il verbale dei Vigili del fuoco sopraggiunti per primi in loco, che da parte sua non offre alcun elemento in tal pag. 10/14 senso, anche il verbale dei Carabinieri, intervenuti successivamente, appare irrilevante rispetto alla individuazione delle stesse cause, considerato che non sono stati chiariti gli elementi sulla base dei quali, per dirla con le condivisibili parole del CTU, “si sia affermato che l'incendio sia stato “provocato” da dette erbe le erbe secche, Pt_2
infatti, non si incendiano da sole, “provocando” un incendio, ammenoché non si accerti una causa di autocombustione”.
Neanche dalle dichiarazioni dei testi escussi si traggono elementi che possano supportare la ricostruzione di parte attrice.
Anzi, la dichiarazione testimoniale resa nel giudizio da , caporeparto Testimone_2
dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco il 1/9/2017, appare sostenere una delle ipotesi offerte dalla consulenza tecnica, ossia quella della distinzione dei due roghi in atto (v.
“Con riferimento alla posizione sub 2) della memoria istruttoria posso solo CP_1
riferire che al momento del nostro intervento ricordo che un incendio riguardante
un'area di circa 100 m² che ha interessati alberi di ulivo e sterpaglia, su un lato, mentre dall'altro lato l'incendio era stato spento in parte dal signor ma era Pt_1
rimasto in fiamme un solo albero di ulivo sul quale intervenimmo. Non ricordo se vi
erano altri soggetti presso i luoghi interessati all'incendio”.)
La testimonianza resa da è invero inutilizzabile stante la fondatezza Testimone_3
dell'eccezione di sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sollevata tempestivamente dalla convenuta , tenuto conto che questi è proprietario del CP_1
fondo concesso in locazione all'attore ( suo figlio) e come tale soggetto legittimato a partecipare al giudizio, in ragione del suo interesse concreto ed attuale a rivendicare i danni patiti, diversi da quelli dell'impresa che li conduce in affitto. Ad ogni buon conto le sue dichiarazioni testimoniali si profilano anche inattendibili, specie quelle riguardanti la causa dell'incendio e l'andamento della sua propagazione, stante pag. 11/14 l'evidente contrasto con i rilievi scientifici della consulenza tecnica del procedimento per l'ATP.
Per le stesse ragioni debbono ritenersi inattendibili anche le dichiarazioni rese nel giudizio dai testi ( cognato dell'attore) e ( dipendente Testimone_4 Tes_5
della stessa impresa di parte attrice), dovendosi per vero rimarcare che la loro testimonianza non risulta affatto rispondente al vero sulla base di quanto confermato in giudizio dagli agenti dei Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dell'evento e circa la sola presenza in loco del (v. verbale Vigili del Fuoco: “Inoltre, si Testimone_3
constatava che al lato opposto della strada, di fronte all'incendio sopra citato, all'interno dell'azienda agricola per la riproduzione della fauna di AR AB
(…) vi era stato un incendio prontamente spento dal sig. padre del ”.) Pt_1 Pt_1
Pertanto, a fronte di un evento che ha coinvolto diversi terreni ed un'area ampia, della presenza del vento e della circostanza che nessuno dei testi di parte attrice è stato in grado di fornire dati certi e funzionali a consentire di ricostruire le modalità di propagazione dell'incendio, non può ritenersi provato il nesso di causalità, non risultando affatto dimostrati, non solo la genesi, ma neppure la dinamica dell'incendio,
le cause della propagazione e se lo stesso sia stato veicolato attraverso il fondo del convenuto ovvero dal fondo dello stesso convenuto, piuttosto che da altri fattori. CP_3
Tale incertezza non autorizza univoche conclusioni in punto di imputabilità eziologica.
Non vi è dubbio che la responsabilità ex art. 2051 c.c., pur essendo di natura oggettiva,
non esonera comunque il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e la produzione dell'evento dannoso.
Nella specie, va ribadito che sono rimasti incerti la causa e il luogo di propagazione del fuoco, fermo restando che la presenza di sterpaglie sul fondo del convenuto - valutata pag. 12/14 unitamente alle circostanze per cui l'incendio ha colpito una zona estesa e che in quella giornata estiva vi fosse vento moderato - non costituisce elemento da solo sufficiente a legittimare la conclusione che proprio nel fondo del convenuto abbiano avuto CP_3
origine le fiamme o, anche alternativamente, che le condizioni del fondo dello stesso convenuto abbia veicolato le fiamme. CP_3
Ne consegue alla luce di quanto fin qui osservato che la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese devono seguire la soccombenza e, tanto per il giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 1280/2018 del Tribunale di Brindisi, quanto per il presente giudizio vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, e ss. ii. e mm., tenuto conto del valore della domanda e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , titolare della omonima Parte_1
impresa agricola, nei confronti di , in qualità di tutore di , Controparte_2 CP_3
e della , in persona del sul l.r.p.t., disattesa ogni RO
contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dei Parte_1
convenuti, che si liquidano per ciascuno per il giudizio di ATP rubricato al nrg.
1280/2018 del Tribunale di Brindisi in € 2.337,00 a titolo di onorari e per il presente in €.5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese gen., CAP e IVA per il presente giudizio,
pag. 13/14 3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU dell'ATP recante nrg.
1280/2018 del Tribunale di Brindisi nella misura già liquidata.
Brindisi, lì 16.5.2025
IL GIUDICE
Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo
funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 14/14
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Giovanna MANCA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°2043/2022 RG pendente
tra
( c.f. ), titolare della omonima impresa Parte_1 C.F._1 agricola, rappr. e dif. dall'avv. Paolo Vadacca, elettivamente dom.to in Brindisi alla via
Mazzini 27;
attore
contro
( c.f. ), in persona del l.r.p.t., RO P.IVA_1
rappr. e dif. dal Prof. Avv. Vincenzo Farina, elettivamente dom.to in Brindisi alla via
Togliatti 20;
convenuta
nonchè
( c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Marcello Controparte_2 C.F._2
Zizzi, ettivamente dom.to in Pozzo Faceto (Fasano – Brindisi) al viale Stazione 10;
Oggetto: responsabilità da cose in custodia art. 2051 c.c. - risarcimento danni;
precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 20.3.2025; FATTO E DIRITTO
, in qualità di titolare della omonima impresa agricola, con atto di Parte_1
citazione del 13.6.2022, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale , tutore dell'interdetto , e la Controparte_2 CP_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) RO
accertare e dichiarare che il sig. , quale tutore del sig. Controparte_2 CP_3
proprietario del terreno confinante con l'Azienda Agricola dell'attore e/o al
[...]
, in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede RO
legale in Ceglie Messapica alla ctr. Palagogna, 234, quale comodatario all'epoca dei fatti del predetto terreno, sono responsabili dei danni subiti dall'Azienda Agricola dell'attore in seguito all'incendio verificatosi in data 1 settembre 2017, alle ore 14,00 circa;
b) per l'effetto, condannare il sig. , quale tutore del sig. Controparte_2 [...]
, e/o la , al pagamento, in favore di CP_3 RO
nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'omonima impresa Parte_1
agricola, dell'importo di € 14.694,26, quali danni così come accertati in sede di
accertamento tecnico preventivo, o alla maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dall'01.09.2017; c) condannare inoltre i convenuti al pagamento in favore dell'attore, delle spese e
competenze legali del procedimento di ATP nonché di quelle liquidate dal Presidente
del Tribunale di Brindisi, al CTU, nel corso del Persona_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo e anticipate dall'attore stesso. d)
condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L'attore, in particolare, a sostegno della domanda ha dedotto: - di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di produzione selvaggina, corrente in Ostuni con sede operativa alla c.da Boccadoro;
- che la detta azienda agricola confina con il terreno di pag. 2/14 proprietà di , dichiarato interdetto dal Tribunale di Reggio Emilia che ha CP_3
nominato quale tutore , ed è riportato al fg. 217, p.lla 13 del N.C.T.C. Controparte_2
del Comune di Ostuni;
che il detto terreno di proprietà di era stato CP_3
concesso in comodato, con atto del 12.05.2017, alla RO
, corrente in Ceglie Messapica;
- che in data 01.09.2017 alle ore 14.00 circa
[...]
“…nel terreno di proprietà del sig. si verificava un incendio così come CP_3
confermato dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi…”, che a dire dell'attore era stato “…provocato dallo stato di abbandono e mancanza di fasce di protezione del terreno…” (cfr. pag. 2 ricorso ex art. 696 c.p.c.) in cui versava il terreno del;
- che “detto incendio era stato provocato dallo stato di abbandono CP_3
e mancanza di fasce di protezione del terreno dove non risultavano eseguite le
prescritte opere di sicurezza antincendio consistenti nella realizzazione delle fasce
protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro, prive
di residui di vegetazione al fine di evitare che un eventuale incendio, attraversando il
fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti” così come accertato dal
Comando Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni nel verbale n. 126/2017 del
20.09.2017”; - che, infatti, a seguito di quanto accertato era stato CP_3
sanzionato dai Carabinieri “per inosservanza all'art. 3 comma 2 sanzionato dall'art. 12 comma 1 lettera a) della Legge Regionale Puglia, n. 38 del 12.12.2016”; - che in conseguenza del suo propagarsi l'incendio colpiva successivamente la confinante azienda agricola dell'attore causando ingenti danni.
Pertanto, assumendo che i danni subiti dalla sua azienda agricola a seguito del predetto incendio “sono da attribuire a responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2051 e
2043 c.c.” l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento “dell'importo di €
14.694,26, quali danni così come accertati in sede di accertamento preventivo, o alla
pag. 3/14 maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e
svalutazione monetaria dall' 01.09.2017”.
Con comparsa depositata in data 29 novembre 2022 si è costituito in giudizio CP
, nella sua qualità di tutore dell'interdetto , eccependo, in via
[...] CP_3
preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva, in quanto i terreni del convenuto all'epoca dei fatti erano stati concessi in comodato a titolo gratuito in CP_3
favore della società in virtù di contratto del RO RO
12.05.2017, registrato il 28.12.2017. Ancora nel merito il convenuto ha chiesto CP
il rigetto della domanda evidenziando la mancanza di nesso di causalità.
In data 4 novembre 2022 si è costituita in giudizio la RO
, che ha contestato: - la carenza di legittimazione attiva dell'attore, non avendo
[...]
questi dato prova di essere titolare di un'impresa agricola esercitata sul terreno confinante a quello del e su cui si sarebbe propagato l'incendio inizialmente CP_3
generatosi presso il fondo dello stesso convenuto;
- la carenza di legittimazione passiva della , in quanto la stessa società agricola era entrata RO
in possesso del terreno di proprietà del solo alla fine del 2017, ovvero a seguito CP_3
della registrazione del relativo contratto avvenuta in data 28/12/17; - nel merito,
l'insussistenza del nesso di causalità a fronte della mancata dimostrazione che il fatto avesse avuto origine nelle parti del bene oggetto dell'onere di custodia ed il concorso determinate ed escludente o, in via gradata, colposo del fatto del creditore ex art. 1227,
co 1 e 2, c.c.
Acquisito il fascicolo di cui al procedimento per l'ATP rubricato al nrg. 1280/2018
promosso innanzi a codesto Tribunale tra le stesse parti, istruita con produzione documentale e prova orale, fatte precisare le conclusioni, la causa all'udienza del
20.3.2025 è stata trattenuta per la decisione.
pag. 4/14 *****
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta . RO
Sul punto, preme rammentare i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della
S.C. di legittimità con la sentenza n.2951/2016, secondo cui “la legittimazione ad agire
serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque
faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva,
infatti, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a
contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende
dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della
diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto
introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare
del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa
posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che
poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva
prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma
ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un
processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di
intentarla”.
In altri termini “può dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di
essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare
di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al
convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa”.
pag. 5/14 Senonché, parte attrice ha prospettato di essere titolare dell'omonima azienda agricola e di produzione selvaggina, corrente in Ostuni (BR) alla c.da San Benedetto (sede legale)
e alla c.da Boccadoro (sede operativa), e al contempo provato documentalmente
(depositando con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. visura camerale,
autorizzazione della all'allevamento della fauna e selvaggina, contratto CP_4
di affitto di fondi rustici, etc..) la titolarità del diritto affermata e della posizione giuridica soggettiva che ha dedotto essere stata lesa in conseguenza del danno patrimoniale lamentato a causa della responsabilità dei convenuti e per i beni in loro custodia.
Al contempo, va ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sul ritenuto presupposto della sua CP_1
estraneità ai fatti di causa.
In particolare, le risultanze istruttorie (v. dichiarazione testimoniale Testimone_1
contratto di comodato) hanno smentito l'assunto della società convenuta secondo cui quest'ultima era entrata nell'effettivo possesso del terreno in un momento successivo alla verificazione dell'incendio, che, l'attore afferma essersi propagato da quello stesso terreno di proprietà di . CP_3
Vanno sul punto richiamate le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal teste indifferente e sulla cui l'attendibilità non v'è motivo di dubitare, il Testimone_1
quale ha confermato che la società , era stata “di RO
fatto immessa nel possesso dei suddetti terreni in data 12.05.2017” e che “nel mese di
settembre 2017, in particolare, il giorno 01.09.2017, i predetti fondi rustici erano nel
pieno possesso della società ”. RO
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è fondata e va respinta per le ragioni di seguito dettagliate.
pag. 6/14 Ebbene secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., ordinanza n. 12015 del 2022): - “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito,
ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943 del 2022)”; -“tale essendo la struttura della responsabilità
ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi”.
Ebbene, se tali sono le coordinate interpretative dell'art. 2051 c.c., non vi è dubbio che,
nella specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato il nesso di causalità.
Parte attrice ha sostenuto che in data 01 settembre 2017, verso le ore 14 circa, sul fondo di proprietà del convenuto , che versava in uno stato di completo CP_3
abbandono, divampò un incendio che venne ad interessare il lato nord del suo terreno,
provocando ingenti danni.
Tuttavia, il compendio probatorio formatosi non consente di affermare che sia stata fornita prova che l'incendio abbia avuto dapprima origine nel fondo del convenuto
, posto a lato sud o, meglio, oltre la banchina lato sud della strada che CP_3
separa le rispettive proprietà frontiste, ovvero che le condizioni dello stesso fondo del pag. 7/14 ( su cui erano presenti erbe e sterpaglie secche) abbiano causato la propagazione CP_3
delle fiamme fino a quello dell'attore.
A conforto di tale convincimento vale rimarcare che è rimasta incerta l'origine dell'incendio (circostanza confermata anche da parte attrice che al riguardo nulla deduce specificatamente, se non operando un generico riferimento al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri della Forestale, sul punto del tutto carente) anche all'esito delle indagini peritali del procedimento di istruzione preventiva ( avviato nel 2018), tanto da indurre il c.t.u. a concludere per l'insussistenza di elementi di prova del nesso di causalità tra l'incendio propagatasi nel fondo di proprietà del convenuto e quello che interessò il terreno dell'attore. In altri termini, nessun elemento dell'istruttoria consente di affermare che la propagazione dell'incendio sia avvenuta attraverso il fondo di proprietà del convenuto o dal fondo dello stesso.
In primo luogo, la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, pur offrendo una compiuta rappresentazione dei fatti di causa ( “In un campo, adiacente alla strada, privo di precese vi era della sterpaglia e rovi in fiamme ed alcuni alberi anch'essi
interessati dalle fiamme. Approssimativamente la superficie già percorsa dal fuoco è
stimata in circa 100 mq. Inoltre, si constatava che al lato opposto della strada, di fronte
all'incendio sopra citato, all'interno dell'azienda agricola per la riproduzione della fauna di AR AB (…) vi era stato un incendio prontamente spento dal sig.
padre del ”) non individua la causa dell'incendio né i luoghi da cui Pt_1 Pt_1
questo ebbe origine, evidenziando anzi che “da attenta analisi dello scenario, non sono
stati rilevati elementi utili per poter risalire alle cause generatrici delle fiamme”(v.
relazione agli atti ), né ancor meno conforta la ricostruzione prospettata dall'attore.
E, peraltro, quanto emerso dalle valutazioni dei Vigili del Fuoco è stato opportunamente sottolineato anche dal CTU nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva pag. 8/14 laddove questi ha osservato che “i Vigili del Fuoco non precisano se vi è stato diretto
rapporto di causalità fra l'incendio nel fondo del convenuto e quello nel fondo attoreo:
scrivono semplicemente che nel fondo al lato opposto della strada, di fronte
all'incendio nel fondo del convenuto, “inoltre”, “vi era stato un incendio prontamente spento”» (pag. 69 CTU).
Tuttavia, lo stesso consulente partendo dai dati documentali in suo possesso (rilevi fotografici, rapporto di intervento del Fuoco, verbale dei Corpo Forestale dei Per_2
Carabinieri, esame dell'andamento anemometrico, concernente la direzione e l'intensità dei venti nel giorno dell'incendio) ha concluso per l'insussistenza di elementi atti ad affermare l'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e lo stato in cui si trovava il fondo rustico di proprietà del (“Dalla osservazione CP_3
diretta, quindi, non è possibile determinare le cause che hanno determinato l'incendio nella proprietà della ricorrente. Si può tentare l'approccio ad una ricostruzione, con la verifica incrociata degli elementi disponibili.”).
Più nello specifico il CTU, andando ad analizzare l'andamento dei venti che spiravano il giorno dell'evento in questione, ha ribadito di non poter stabilire “quale sia la vera causa”, ma a ben osservare ha anche aggiunto che “Non può, tuttavia, non ritenere
verosimile la terza modalità (ndr si erano verificati due incendi diversi) a giudicare
dalla direzione del vento e dai seguenti fatti concomitanti: - la foto in atti n. 10R,
prodotta dal ricorrente e ritratta quando ancora i resti dell'incendio fumavano,
dimostra il passaggio delle fiamme da Est lungo il lato Nord della strada (cioè, il lato
del ricorrente), con chiara direttrice da Est ad Ovest: e queste fiamme, data la
direzione del vento, che soffiava verso Ovest- Nord-Ovest, non possono aver interessato
il lato Sud;
- le foto in atti n.08R, 09R ed 11R, prodotte dal ricorrente ed evidentemente
ritratte quando i resti dell'incendio ancora fumavano, dimostrano, senza ombra di
pag. 9/14 dubbio, che la banchina Nord (cioè, quella lato ricorrente) ha abbondanti residui di
erba carbonizzata, mentre la banchina Sud (lato convenuto) nonostante l'incendio già
avvenuto, mostra la presenza di abbondanti ed alte erbe secche del tutto indenni: data
la direzione del vento, il fuoco del fondo del convenuto avrebbe bruciato prima le erbe
del lato Sud (a destra delle immagini delle foto: indenni) e poi quelle del lato Nord (a
sinistra, lato ricorrente, carbonizzate); mentre le foto mostrano il contrario: prova che
le erbe carbonizzate sulla banchina Nord (lato ricorrente) non sono state attinte dalle
fiamme provenienti dal fondo del convenuto, le quali, evidentemente, avrebbero prima
bruciato le alte erbe secche sulla banchina Sud, mentre queste, come ben si vede, sono
indenni”.
Le conclusioni rassegnate muovono dunque da una serie di rilievi oggettivi: (1) in primo luogo le erbe sulla banchina nord del fondo di parte attrice non furono attinte dal fuoco che interessò il prospicente terreno dei convenuto, circostanza alquanto anomala;
(2) è
inverosimile che un vento classificabile tra i meno intensi ( anche in ragione della sua direzione) potesse aver favorito il propagarsi dell'incendio scoppiato nel terreno del convenuto verso il fondo attoreo, avuto riguardo, soprattutto, alla distanza ed agli CP_3
“ostacoli” presenti (come descritti dalla CTU – ad es. strada provinciale asfaltata larga
4,80 mt;
muro di cinta del fondo attoreo alto circa mt 2,25,) che il fuoco avrebbe dovuto affrontare e superare, appena “sospinto” da una inconsistente “brezza vivace” ed il tutto senza interessare minimamente la rete plastificata esterna dello stesso muro di cinta,
sebbene fatta da materiale altamente infiammabile, per andare ad incendiare il fondo attoreo.
In buona sostanza sono rimaste incerte le cause dell'incendio che l'attore assume come fonte dei danni dallo stesso lamentati e, come già osservato per il verbale dei Vigili del fuoco sopraggiunti per primi in loco, che da parte sua non offre alcun elemento in tal pag. 10/14 senso, anche il verbale dei Carabinieri, intervenuti successivamente, appare irrilevante rispetto alla individuazione delle stesse cause, considerato che non sono stati chiariti gli elementi sulla base dei quali, per dirla con le condivisibili parole del CTU, “si sia affermato che l'incendio sia stato “provocato” da dette erbe le erbe secche, Pt_2
infatti, non si incendiano da sole, “provocando” un incendio, ammenoché non si accerti una causa di autocombustione”.
Neanche dalle dichiarazioni dei testi escussi si traggono elementi che possano supportare la ricostruzione di parte attrice.
Anzi, la dichiarazione testimoniale resa nel giudizio da , caporeparto Testimone_2
dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco il 1/9/2017, appare sostenere una delle ipotesi offerte dalla consulenza tecnica, ossia quella della distinzione dei due roghi in atto (v.
“Con riferimento alla posizione sub 2) della memoria istruttoria posso solo CP_1
riferire che al momento del nostro intervento ricordo che un incendio riguardante
un'area di circa 100 m² che ha interessati alberi di ulivo e sterpaglia, su un lato, mentre dall'altro lato l'incendio era stato spento in parte dal signor ma era Pt_1
rimasto in fiamme un solo albero di ulivo sul quale intervenimmo. Non ricordo se vi
erano altri soggetti presso i luoghi interessati all'incendio”.)
La testimonianza resa da è invero inutilizzabile stante la fondatezza Testimone_3
dell'eccezione di sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sollevata tempestivamente dalla convenuta , tenuto conto che questi è proprietario del CP_1
fondo concesso in locazione all'attore ( suo figlio) e come tale soggetto legittimato a partecipare al giudizio, in ragione del suo interesse concreto ed attuale a rivendicare i danni patiti, diversi da quelli dell'impresa che li conduce in affitto. Ad ogni buon conto le sue dichiarazioni testimoniali si profilano anche inattendibili, specie quelle riguardanti la causa dell'incendio e l'andamento della sua propagazione, stante pag. 11/14 l'evidente contrasto con i rilievi scientifici della consulenza tecnica del procedimento per l'ATP.
Per le stesse ragioni debbono ritenersi inattendibili anche le dichiarazioni rese nel giudizio dai testi ( cognato dell'attore) e ( dipendente Testimone_4 Tes_5
della stessa impresa di parte attrice), dovendosi per vero rimarcare che la loro testimonianza non risulta affatto rispondente al vero sulla base di quanto confermato in giudizio dagli agenti dei Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dell'evento e circa la sola presenza in loco del (v. verbale Vigili del Fuoco: “Inoltre, si Testimone_3
constatava che al lato opposto della strada, di fronte all'incendio sopra citato, all'interno dell'azienda agricola per la riproduzione della fauna di AR AB
(…) vi era stato un incendio prontamente spento dal sig. padre del ”.) Pt_1 Pt_1
Pertanto, a fronte di un evento che ha coinvolto diversi terreni ed un'area ampia, della presenza del vento e della circostanza che nessuno dei testi di parte attrice è stato in grado di fornire dati certi e funzionali a consentire di ricostruire le modalità di propagazione dell'incendio, non può ritenersi provato il nesso di causalità, non risultando affatto dimostrati, non solo la genesi, ma neppure la dinamica dell'incendio,
le cause della propagazione e se lo stesso sia stato veicolato attraverso il fondo del convenuto ovvero dal fondo dello stesso convenuto, piuttosto che da altri fattori. CP_3
Tale incertezza non autorizza univoche conclusioni in punto di imputabilità eziologica.
Non vi è dubbio che la responsabilità ex art. 2051 c.c., pur essendo di natura oggettiva,
non esonera comunque il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e la produzione dell'evento dannoso.
Nella specie, va ribadito che sono rimasti incerti la causa e il luogo di propagazione del fuoco, fermo restando che la presenza di sterpaglie sul fondo del convenuto - valutata pag. 12/14 unitamente alle circostanze per cui l'incendio ha colpito una zona estesa e che in quella giornata estiva vi fosse vento moderato - non costituisce elemento da solo sufficiente a legittimare la conclusione che proprio nel fondo del convenuto abbiano avuto CP_3
origine le fiamme o, anche alternativamente, che le condizioni del fondo dello stesso convenuto abbia veicolato le fiamme. CP_3
Ne consegue alla luce di quanto fin qui osservato che la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese devono seguire la soccombenza e, tanto per il giudizio per l'ATP rubricato al nrg. 1280/2018 del Tribunale di Brindisi, quanto per il presente giudizio vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, e ss. ii. e mm., tenuto conto del valore della domanda e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , titolare della omonima Parte_1
impresa agricola, nei confronti di , in qualità di tutore di , Controparte_2 CP_3
e della , in persona del sul l.r.p.t., disattesa ogni RO
contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dei Parte_1
convenuti, che si liquidano per ciascuno per il giudizio di ATP rubricato al nrg.
1280/2018 del Tribunale di Brindisi in € 2.337,00 a titolo di onorari e per il presente in €.5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese gen., CAP e IVA per il presente giudizio,
pag. 13/14 3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU dell'ATP recante nrg.
1280/2018 del Tribunale di Brindisi nella misura già liquidata.
Brindisi, lì 16.5.2025
IL GIUDICE
Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo
funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 14/14