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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21550/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21550/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. ELEONORA Parte_1
MASINO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. FERRERO Controparte_1
LYDIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
3.05.2003 in Airasca tra il sig. e la sig.ra e conseguentemente Parte_1 Controparte_1
ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge.
pagina 1 di 8 Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione _1 Per_2
prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, concordando liberamente gli incontri di volta con i medesimi, secondo i reciproci impegni. Dare atto che il padre contribuirà al mantenimento dei figli e maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, fino _1 Per_2
a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, versando alla madre, signora CP_1
o direttamente ai figli, qualora sia comunicato e autorizzato il versamento ai medesimi, la
[...]
somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta//00), pari ad € 75,00 per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2024, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.
316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino di cui il sig. dichiara di essere stato edotto e di Pt_1
accettare interamente il contenuto. Con vittoria di spese e onorari di causa, spese generali ed accessori di legge.”
Per parte resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adìto:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 3/05/2003 in
Airasca tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1 Parte_1
26/02/1979, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Airasca al n. 3, Parte II, serie
A dell'anno 2003;
- Ordinare la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente per le annotazioni di rito e le ulteriori incombenze di legge;
- Disporre la corresponsione da parte del Sig. del contributo di mantenimento a Parte_1
favore dei figli e entrambi maggiorenni ma non autosufficienti Persona_3 Persona_4
economicamente, della somma mensile di Euro 225,00 cadauno, somma da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, il tutto con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino in data 15/3/2016; - Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario e CPA.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AIRASCA il 03/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 3, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 6.08.2004 e il 17.09.2006, ora entrambi Per_2 _1
maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
13.06.2017, omologata dal Tribunale di Torino in data 26.06.2017.
Con ricorso depositato il 14/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre disporsi il versamento di un contributo al mantenimento dei figli e , versando alla madre, o direttamente ai figli, la somma mensile di € 150,00 (euro _1 Per_2
centocinquanta//00), pari ad € 75,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ma instando per il versamento di un contributo al mantenimento dei figli e nella misura di € 225,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. _1 Per_2
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 27.03.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 30.05.2023 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
22.10.2024, svoltasi tramite scambio di notte scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 3 di 8 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Atteso che, nelle more del presente giudizio, anche il figlio (nato il [...]) ha raggiunto la Per_2
maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
Deve darsi preliminarmente atto di come entrambi i figli, e , risultino stabilmente Per_2 _1
residenti presso la madre, la quale, come peraltro già dichiarato in sede presidenziale, si occupa direttamente del loro mantenimento, atteso che i figli non vedono il padre da agosto 2022.
Non vi è contrasto da dirimere in ordine alla mancanza di autosufficienza economica del figlio Per_2
Quanto a , e in generale alla quantificazione del contributo al mantenimento nei confronti dei _1
figli, il ricorrente ha formulato, nel corso del giudizio, istanze contrastanti, di seguito riassunte:
- In sede di ricorso del 14.11.2022, ha concluso per la corresponsione, a carico del padre, di
“assegni alimentari per TT e NE … di euro 200,00 ciascuno, totale euro 400,00 mensili”, oltre a rivalutazione ISTAT e spese straordinarie;
- In sede di memoria del 07.04.2023, ha affermato che il figlio “lavora… presso la _1
Parrucchiera Loredana Pala a Piscina, via Umberto I n. 61/63”; ha quindi instato per la corresponsione di un contributo al mantenimento, in favore del solo figlio pari a euro Per_2
225,00, oltre a spese extra;
- In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata il 12.07.2023, ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali relativi ai figli e alla casa coniugale, nonché di
“modificare l'ordinanza nella parte in cui alimenti non dovuti al figlio perché lavora sia _1
pagina 4 di 8 da dipendente che autonomo… a differenza si riconosce il contributo agli alimenti al figlio minorenne ; Per_2
- In sede di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024, ha concluso affermando “Dare atto che il padre contribuirà al mantenimento dei figli e maggiorenni, ma non _1 Per_2
economicamente autosufficienti, fino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, versando alla madre, signora o direttamente ai figli, qualora sia Controparte_1
comunicato e autorizzato il versamento ai medesimi, la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta//00), pari ad € 75,00 per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2024, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Ciò premesso, occorre ribadire che, secondo costante giurisprudenza in materia, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al genitore presso il quale vivono cessa solo ove l'obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata (cfr. in particolare, Cass. civ. Sez. I, Sent., 22/03/2012, n. 4555, Cass. civ. Sez. I, 06-12-2013, n. 27377, Cass. civ. Sez. I, 22-06-2016, n. 12952).
Conseguentemente, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (da ultimo, Cass. civ.
Sez. I, 22-06-2016, n. 12952). Tale obbligo non può, infatti, essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (Cass. civ. Sez. I,
Sent., 20-08-2014, n. 18076). A ciò si aggiunga che il figlio maggiorenne che abbia raggiunto l'indipendenza economica e poi l'abbia perduta, non riacquista più il diritto ad essere mantenuto, potendo reclamare soltanto gli alimenti (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 27-01-2014, n. 1585).
pagina 5 di 8 Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame (e con esclusivo riferimento al figlio
, posto che non vi è contrasto in ordine alla mancanza di autosufficienza economica da parte di _1
, ritiene il Collegio che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Per_2 _1
Dalla disamina degli atti del presente giudizio, risulta che , in data 23/06/2021, ha conseguito _1
la qualifica di operatore del benessere acconciatura presso l'istituto Engim Piemonte, S-L Murialdo sito in Pinerolo e successivamente, in data 23/06/2022, il diploma di tecnico dell'acconciatura.
Durante il percorso scolastico ha effettuato due tirocini curriculari con convenzioni di stage sottoscritte tra l' (la sua scuola professionale) e l'impresa Collarino Antonio Studio Controparte_2
Parrucchieri di Airasca. A seguito del manifestarsi di alcuni problemi di salute, anche psicologici, da parte di , quest'ultimo – pur essendosi rivolto all'agenzia di lavoro interna al proprio istituto _1
professionale- non ha ancora trovato un'occupazione.
Orbene, tenuto conto dell'età di (in data 06.08.2025 egli compirà 21 anni), delle circostanze – _1
meramente allegate in via del tutto generica da parte ricorrente- con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio, nonché delle conclusioni da ultimo rassegnate al riguardo (il sig.
in sede di p.c., ha instato per la corresponsione di un contributo, seppur minimo, al Pt_1
mantenimento in favore di ), ritiene il Collegio che il figlio non abbia certamente _1 _1
redditi sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Deve, pertanto, essere ribadito l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'assegno si osserva che, in base alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale, le condizioni reddituali delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della separazione e della celebrazione dell'udienza presidenziale, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il Presidente aveva considerato l'intervenuta limitazione degli incontri padre – figli (e, dunque, la sostanziale assenza dell'apporto diretto al sostentamento dei figli da parte del genitore onerato).
Alcuna significativa rilevanza può assumere, in assenza di prova (e finanche di idonea produzione documentale da cui possa emergere una modifica in peius delle condizioni economiche di parte ricorrente), l'addotta contrazione dei redditi da parte del sig. posto che, in sede di udienza Pt_1
presidenziale del 23.03.2023, egli ha riferito di continuare a lavorare come muratore (“Ho sempre fatto questo lavoro. Sono artigiano con partita IVA”); che nell'anno 2017, all'epoca della separazione,
pagina 6 di 8 “lavoravo e non lavoravo, non c'era sempre lavoro fisso”; di abitare in casa in locazione, con canone pari a euro 350,00 mensili (“Quando mi sono separato già stavo in questa casa”). Egli, inoltre, nel corso del presente giudizio, ha dichiarato la propria disponibilità al versamento, in favore del figlio/dei figli, di importi variabili a titolo di contributo al mantenimento: da € 400,00 (in sede di ricorso introduttivo) a € 150,00 (in sede di p.c.), senza fornire alcuna motivazione al riguardo né in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche in corso di giudizio e all'attuale, allegata, assenza di fissa dimora.
Per contro, la sig.ra non presta (e non prestava neppure all'epoca della separazione) alcuna CP_1
attività lavorativa e, quantomeno sino a dicembre 2024, ha unicamente percepito il reddito di inclusione.
Va pertanto confermato l'importo già stabilito di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e fermo il concorso di entrami i genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi sono precisati Parte_1 Controparte_1
in narrativa;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di provvedere alle incombenze di legge;
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli _1 Per_2
pagina 7 di 8 stessi, un assegno di euro 450,00 mensili (225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21550/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. ELEONORA Parte_1
MASINO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. FERRERO Controparte_1
LYDIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
3.05.2003 in Airasca tra il sig. e la sig.ra e conseguentemente Parte_1 Controparte_1
ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge.
pagina 1 di 8 Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione _1 Per_2
prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, concordando liberamente gli incontri di volta con i medesimi, secondo i reciproci impegni. Dare atto che il padre contribuirà al mantenimento dei figli e maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, fino _1 Per_2
a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, versando alla madre, signora CP_1
o direttamente ai figli, qualora sia comunicato e autorizzato il versamento ai medesimi, la
[...]
somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta//00), pari ad € 75,00 per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2024, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.
316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino di cui il sig. dichiara di essere stato edotto e di Pt_1
accettare interamente il contenuto. Con vittoria di spese e onorari di causa, spese generali ed accessori di legge.”
Per parte resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adìto:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 3/05/2003 in
Airasca tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1 Parte_1
26/02/1979, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Airasca al n. 3, Parte II, serie
A dell'anno 2003;
- Ordinare la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente per le annotazioni di rito e le ulteriori incombenze di legge;
- Disporre la corresponsione da parte del Sig. del contributo di mantenimento a Parte_1
favore dei figli e entrambi maggiorenni ma non autosufficienti Persona_3 Persona_4
economicamente, della somma mensile di Euro 225,00 cadauno, somma da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, il tutto con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino in data 15/3/2016; - Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario e CPA.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AIRASCA il 03/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 3, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 6.08.2004 e il 17.09.2006, ora entrambi Per_2 _1
maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
13.06.2017, omologata dal Tribunale di Torino in data 26.06.2017.
Con ricorso depositato il 14/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre disporsi il versamento di un contributo al mantenimento dei figli e , versando alla madre, o direttamente ai figli, la somma mensile di € 150,00 (euro _1 Per_2
centocinquanta//00), pari ad € 75,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ma instando per il versamento di un contributo al mantenimento dei figli e nella misura di € 225,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. _1 Per_2
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 27.03.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 30.05.2023 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
22.10.2024, svoltasi tramite scambio di notte scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 3 di 8 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Atteso che, nelle more del presente giudizio, anche il figlio (nato il [...]) ha raggiunto la Per_2
maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
Deve darsi preliminarmente atto di come entrambi i figli, e , risultino stabilmente Per_2 _1
residenti presso la madre, la quale, come peraltro già dichiarato in sede presidenziale, si occupa direttamente del loro mantenimento, atteso che i figli non vedono il padre da agosto 2022.
Non vi è contrasto da dirimere in ordine alla mancanza di autosufficienza economica del figlio Per_2
Quanto a , e in generale alla quantificazione del contributo al mantenimento nei confronti dei _1
figli, il ricorrente ha formulato, nel corso del giudizio, istanze contrastanti, di seguito riassunte:
- In sede di ricorso del 14.11.2022, ha concluso per la corresponsione, a carico del padre, di
“assegni alimentari per TT e NE … di euro 200,00 ciascuno, totale euro 400,00 mensili”, oltre a rivalutazione ISTAT e spese straordinarie;
- In sede di memoria del 07.04.2023, ha affermato che il figlio “lavora… presso la _1
Parrucchiera Loredana Pala a Piscina, via Umberto I n. 61/63”; ha quindi instato per la corresponsione di un contributo al mantenimento, in favore del solo figlio pari a euro Per_2
225,00, oltre a spese extra;
- In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata il 12.07.2023, ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali relativi ai figli e alla casa coniugale, nonché di
“modificare l'ordinanza nella parte in cui alimenti non dovuti al figlio perché lavora sia _1
pagina 4 di 8 da dipendente che autonomo… a differenza si riconosce il contributo agli alimenti al figlio minorenne ; Per_2
- In sede di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024, ha concluso affermando “Dare atto che il padre contribuirà al mantenimento dei figli e maggiorenni, ma non _1 Per_2
economicamente autosufficienti, fino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, versando alla madre, signora o direttamente ai figli, qualora sia Controparte_1
comunicato e autorizzato il versamento ai medesimi, la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta//00), pari ad € 75,00 per ciascun figlio, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2024, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Ciò premesso, occorre ribadire che, secondo costante giurisprudenza in materia, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al genitore presso il quale vivono cessa solo ove l'obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata (cfr. in particolare, Cass. civ. Sez. I, Sent., 22/03/2012, n. 4555, Cass. civ. Sez. I, 06-12-2013, n. 27377, Cass. civ. Sez. I, 22-06-2016, n. 12952).
Conseguentemente, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (da ultimo, Cass. civ.
Sez. I, 22-06-2016, n. 12952). Tale obbligo non può, infatti, essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (Cass. civ. Sez. I,
Sent., 20-08-2014, n. 18076). A ciò si aggiunga che il figlio maggiorenne che abbia raggiunto l'indipendenza economica e poi l'abbia perduta, non riacquista più il diritto ad essere mantenuto, potendo reclamare soltanto gli alimenti (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 27-01-2014, n. 1585).
pagina 5 di 8 Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame (e con esclusivo riferimento al figlio
, posto che non vi è contrasto in ordine alla mancanza di autosufficienza economica da parte di _1
, ritiene il Collegio che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Per_2 _1
Dalla disamina degli atti del presente giudizio, risulta che , in data 23/06/2021, ha conseguito _1
la qualifica di operatore del benessere acconciatura presso l'istituto Engim Piemonte, S-L Murialdo sito in Pinerolo e successivamente, in data 23/06/2022, il diploma di tecnico dell'acconciatura.
Durante il percorso scolastico ha effettuato due tirocini curriculari con convenzioni di stage sottoscritte tra l' (la sua scuola professionale) e l'impresa Collarino Antonio Studio Controparte_2
Parrucchieri di Airasca. A seguito del manifestarsi di alcuni problemi di salute, anche psicologici, da parte di , quest'ultimo – pur essendosi rivolto all'agenzia di lavoro interna al proprio istituto _1
professionale- non ha ancora trovato un'occupazione.
Orbene, tenuto conto dell'età di (in data 06.08.2025 egli compirà 21 anni), delle circostanze – _1
meramente allegate in via del tutto generica da parte ricorrente- con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio, nonché delle conclusioni da ultimo rassegnate al riguardo (il sig.
in sede di p.c., ha instato per la corresponsione di un contributo, seppur minimo, al Pt_1
mantenimento in favore di ), ritiene il Collegio che il figlio non abbia certamente _1 _1
redditi sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Deve, pertanto, essere ribadito l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'assegno si osserva che, in base alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale, le condizioni reddituali delle parti sono immutate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della separazione e della celebrazione dell'udienza presidenziale, tenuto altresì conto del fatto che, nell'assunzione dei provvedimenti provvisori, il Presidente aveva considerato l'intervenuta limitazione degli incontri padre – figli (e, dunque, la sostanziale assenza dell'apporto diretto al sostentamento dei figli da parte del genitore onerato).
Alcuna significativa rilevanza può assumere, in assenza di prova (e finanche di idonea produzione documentale da cui possa emergere una modifica in peius delle condizioni economiche di parte ricorrente), l'addotta contrazione dei redditi da parte del sig. posto che, in sede di udienza Pt_1
presidenziale del 23.03.2023, egli ha riferito di continuare a lavorare come muratore (“Ho sempre fatto questo lavoro. Sono artigiano con partita IVA”); che nell'anno 2017, all'epoca della separazione,
pagina 6 di 8 “lavoravo e non lavoravo, non c'era sempre lavoro fisso”; di abitare in casa in locazione, con canone pari a euro 350,00 mensili (“Quando mi sono separato già stavo in questa casa”). Egli, inoltre, nel corso del presente giudizio, ha dichiarato la propria disponibilità al versamento, in favore del figlio/dei figli, di importi variabili a titolo di contributo al mantenimento: da € 400,00 (in sede di ricorso introduttivo) a € 150,00 (in sede di p.c.), senza fornire alcuna motivazione al riguardo né in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche in corso di giudizio e all'attuale, allegata, assenza di fissa dimora.
Per contro, la sig.ra non presta (e non prestava neppure all'epoca della separazione) alcuna CP_1
attività lavorativa e, quantomeno sino a dicembre 2024, ha unicamente percepito il reddito di inclusione.
Va pertanto confermato l'importo già stabilito di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e fermo il concorso di entrami i genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi sono precisati Parte_1 Controparte_1
in narrativa;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di provvedere alle incombenze di legge;
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli _1 Per_2
pagina 7 di 8 stessi, un assegno di euro 450,00 mensili (225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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