Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 511
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per mancata notifica entro il triennio

    La Corte ritiene che l'atto sia nullo perché iscritto a ruolo in data 3.6.2025 senza che sia stato notificato alcun avviso di liquidazione o atto impositivo entro il triennio dalla registrazione dell'atto.

  • Accolto
    Nullità dell'atto per falsa applicazione dell'art. 165 T.U.I.R.

    La Corte ritiene che l'atto sia nullo per falsa applicazione dell'art. 165 T.U.I.R. e che la ricorrente non debba dimostrare il versamento delle imposte estere, in quanto prova diabolica e contraria all'ordinamento UE.

  • Accolto
    Legittimità del credito di imposta

    La Corte accoglie il ricorso, ritenendo fondate le argomentazioni della ricorrente riguardo alla nullità dell'atto e alla corretta applicazione dell'art. 165 T.U.I.R., con conseguente riconoscimento del credito.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giustizia in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 511
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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