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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN CARLO, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4520/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. PROT. 0267476-2025 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.4520/2025 – Udienza del 29.1.2026 Ricorrente_1 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano. Atto impugnato: AA29 Dinego Autotutela n. 0267476/2025 Imposta: II:DD – anno 2021- valore economico euro 12.325,00.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava il dinego di autotutela in epigrafe descritto con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano rigettava l'istanza di autotutela , presentata avverso la comunicazione di rettifica ex art. 36 -ter del DPR n. 600/1973, con atto 04838362285 , emesso a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF 2022 , relativa al periodo di imposta 2021, con la quale è stato integralmente disconosciuto il credito di imposta per le imposte assolte in Germania pari a euro 12.325,00, determinando una maggiore imposta , oltre interessi e sanzioni , per un importo complessivo di euro 16.014,00. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
* l'atto è nullo perché è stato iscritto a ruolo il 3.6.2025 e non risulta che sia stato notificato al ricorrente alcun avviso di liquidazione o un atto impositivo entro il triennio dalla registrazione dell'atto;
* l'atto è nullo per la falsa applicazione dell'art. 165 del T.U.I.R. in quanto la ricorrente affermava di avere svolto nell'anno 2019 l'attività lavorativa in Germania dove pagava le imposte estere , cosa che provava con la certificazione del datore di lavoro italiano e il certificato del salario tedesco , relativo all'anno di imposta 2019, attestante il reddito di lavoro dipendente prodotto in Germania e le ritenute fiscali operate e versate all'erario tedesco dal datore di lavoro , in qualità di sostituto di imposta, la dichiarazione del redditi tedesca e la certificazione fiscale emessa dall'autorità tedesca che cristallizza la definitività delle imposte assolte in Germania con riferimento all'anno 2019. La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento del credito vantato e sopra descritto e la vittoria delle spese del giudizio. Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ribadiva le proprie difese, argomentazioni e conclusioni. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano che ribatteva alle osservazioni della ricorrente e affermava la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni. L'Ufficio ricostruiva il seguente iter cronologico:
-in data 13.11.20224 l'Ufficio notificava alla ricorrente una comunicazione circa l'avvio di un controllo sulla dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone fisiche 2022, presentata per l'anno di imposta 2021e richiedeva alla ricorrente la produzione di una serie di documenti relativi al rigo RN29 per un importo di euro 13.927,00 per i crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
-in data 26.12.2024 la ricorrente produceva all'Ufficio una memoria contenente la documentazione;
- in data 26.2.2025 l'Ufficio notificava alla ricorrente la comunicazione di rettifica ex art. 36 -ter del DPR n. 600/1973, con atto 04838362285 , emesso a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF 2022 , relativa al periodo di imposta 2021, con la quale è stato integralmente disconosciuto il credito di imposta per le imposte assolte in Germania pari a euro 12.325,00, determinando una maggiore imposta , oltre interessi e sanzioni , per un importo complessivo di euro 16.014,00; -il 17.4.2025 la ricorrente inviava una prima richiesta di autotutela, con allegata la documentazione già prodotta per il reddito tedesco, mentre presentava un'istanza nuova per le imposte spagnole, a fronte del quale l'Ufficio emetteva un provvedimento di autotutela relativamente alle imposte spagnole, notificato il 15.5.2025 e confermava il disconoscimento per le imposte tedesche;
- il 17.6.2025 la ricorrente inviava una seconda istanza di autotutela a fronte della quale l'Ufficio provvedeva con il secondo rigetto di autotutela, in questa sede impugnato, e notificato il 10.7.2025;
* l'Ufficio affermava che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli articoli 18,19,21 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto è stato proposto tardivamente. Invero, il diniego oggi impugnato è confermativo di un altro diniego relativo ad una precedente e identica istanza di autotutela, il cui diniego è stato notificato il 15.5.2025. Il presente ricorso è stato notificato dalla ricorrente all'Ufficio il 23.10.2025, pertanto a distanza di più di cinque mesi dall'emissione e di notifica del primo diniego del provvedimento di autotutela. Invero tra il 15.5.2025 e il 23.10.0225 intercorrono più dei sessante giorni richiesti dall'art. 21, comma primo, del d.lgs. n. 546/1992;
* l'Ufficio affermava che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli articoli 18,19,21 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto il ricorrente non ha indicato i motivi del ricorso che possano inficiare l'iter logico – giuridico del diniego di autotutela e non entra nel merito delle motivazioni del suo diniego;
* l'Ufficio affermava che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli articoli 18,19,21 del d.lgs. n. 546/1992 , in quanto la ricorrente con il presente ricorro non intende impugnare il diniego di autotutela , bensì, surrettiziamente, la comunicazione di rettifica ex art. 36 -ter del DPR n. 600/1973, con atto 04838362285 , emesso a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF 2022 , relativa al periodo di imposta 2021, con la quale è stato integralmente disconosciuto il credito di imposta per le imposte assolte in Germania pari a euro 12.325,00, determinando una maggiore imposta , oltre interessi e sanzioni , per un importo complessivo di euro 16.014,00. La ricorrente, inoltre, non indica, nella predetta comunicazione, un errore di calcolo do del presupposto dell'imposta che ne determinino l'illegittimità;
*l'Ufficio afferma che il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente non ha impugnato la predetta comunicazione ex art. 36 – ter del DPR n. 600/1973;
*l'Ufficio afferma che l'atto è legittimo, anche nel merito, poiché la ricorrente non ha provato di essere stata effettivamente incisa sia dall'imposta italiana che da quelle tedesca e che questa non sia rimasta a carico del sostituto di imposta tedesco. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il suo rigetto, con la con la vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene ammissibile il ricorso presentato dalla ricorrente e l'accoglie, Ricorrente_1perché condivide le seguenti argomentazioni giuridiche svolte da :
* l'atto è nullo perché è stato iscritto a ruolo il 3.6.2025 e non risulta che sia stato notificato al ricorrente alcun avviso di liquidazione o un atto impositivo entro il triennio dalla registrazione dell'atto;
* l'atto è nullo per la falsa applicazione dell'art. 165 del T.U.I.R. in quanto la ricorrente affermava di avere svolto nell'anno 2019 l'attività lavorativa in Germania dove pagava le imposte estere , cosa che provava con la certificazione del datore di lavoro italiano e il certificato del salario tedesco , relativo all'anno di imposta 2019, attestante il reddito di lavoro dipendente prodotto in Germania e le ritenute fiscali operate e versate all'erario tedesco dal datore di lavoro , in qualità di sostituto di imposta, la dichiarazione del redditi tedesca e la certificazione fiscale emessa dall'autorità tedesca che cristallizza la definitività delle imposte assolte in Germania con riferimento all'anno 2019. La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, inoltre, che la ricorrente non debba dimostrare, come richiesto dall'Ufficio, che le ritenute fiscali operate in Germania dal suo datore di lavoro siano state effettivamente versate all'erario tedesco. Tale prova, infatti, è una “probatio diabolica”, assolutamente non prevista dall'ordinamento giuridico italiano ed è contraria all'ordinamento dell'Unione europea. Alla dichiarazione di soccombenza consegue la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giustizia che la Corte di Giustizia Tributaria liquida, tenuto conto del valore del procedimento e in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille) comprensivi di ogni voce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento di euro 1000,00 per spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN CARLO, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4520/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. PROT. 0267476-2025 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.4520/2025 – Udienza del 29.1.2026 Ricorrente_1 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano. Atto impugnato: AA29 Dinego Autotutela n. 0267476/2025 Imposta: II:DD – anno 2021- valore economico euro 12.325,00.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava il dinego di autotutela in epigrafe descritto con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano rigettava l'istanza di autotutela , presentata avverso la comunicazione di rettifica ex art. 36 -ter del DPR n. 600/1973, con atto 04838362285 , emesso a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF 2022 , relativa al periodo di imposta 2021, con la quale è stato integralmente disconosciuto il credito di imposta per le imposte assolte in Germania pari a euro 12.325,00, determinando una maggiore imposta , oltre interessi e sanzioni , per un importo complessivo di euro 16.014,00. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
* l'atto è nullo perché è stato iscritto a ruolo il 3.6.2025 e non risulta che sia stato notificato al ricorrente alcun avviso di liquidazione o un atto impositivo entro il triennio dalla registrazione dell'atto;
* l'atto è nullo per la falsa applicazione dell'art. 165 del T.U.I.R. in quanto la ricorrente affermava di avere svolto nell'anno 2019 l'attività lavorativa in Germania dove pagava le imposte estere , cosa che provava con la certificazione del datore di lavoro italiano e il certificato del salario tedesco , relativo all'anno di imposta 2019, attestante il reddito di lavoro dipendente prodotto in Germania e le ritenute fiscali operate e versate all'erario tedesco dal datore di lavoro , in qualità di sostituto di imposta, la dichiarazione del redditi tedesca e la certificazione fiscale emessa dall'autorità tedesca che cristallizza la definitività delle imposte assolte in Germania con riferimento all'anno 2019. La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento del credito vantato e sopra descritto e la vittoria delle spese del giudizio. Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ribadiva le proprie difese, argomentazioni e conclusioni. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano che ribatteva alle osservazioni della ricorrente e affermava la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni. L'Ufficio ricostruiva il seguente iter cronologico:
-in data 13.11.20224 l'Ufficio notificava alla ricorrente una comunicazione circa l'avvio di un controllo sulla dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone fisiche 2022, presentata per l'anno di imposta 2021e richiedeva alla ricorrente la produzione di una serie di documenti relativi al rigo RN29 per un importo di euro 13.927,00 per i crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
-in data 26.12.2024 la ricorrente produceva all'Ufficio una memoria contenente la documentazione;
- in data 26.2.2025 l'Ufficio notificava alla ricorrente la comunicazione di rettifica ex art. 36 -ter del DPR n. 600/1973, con atto 04838362285 , emesso a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF 2022 , relativa al periodo di imposta 2021, con la quale è stato integralmente disconosciuto il credito di imposta per le imposte assolte in Germania pari a euro 12.325,00, determinando una maggiore imposta , oltre interessi e sanzioni , per un importo complessivo di euro 16.014,00; -il 17.4.2025 la ricorrente inviava una prima richiesta di autotutela, con allegata la documentazione già prodotta per il reddito tedesco, mentre presentava un'istanza nuova per le imposte spagnole, a fronte del quale l'Ufficio emetteva un provvedimento di autotutela relativamente alle imposte spagnole, notificato il 15.5.2025 e confermava il disconoscimento per le imposte tedesche;
- il 17.6.2025 la ricorrente inviava una seconda istanza di autotutela a fronte della quale l'Ufficio provvedeva con il secondo rigetto di autotutela, in questa sede impugnato, e notificato il 10.7.2025;
* l'Ufficio affermava che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli articoli 18,19,21 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto è stato proposto tardivamente. Invero, il diniego oggi impugnato è confermativo di un altro diniego relativo ad una precedente e identica istanza di autotutela, il cui diniego è stato notificato il 15.5.2025. Il presente ricorso è stato notificato dalla ricorrente all'Ufficio il 23.10.2025, pertanto a distanza di più di cinque mesi dall'emissione e di notifica del primo diniego del provvedimento di autotutela. Invero tra il 15.5.2025 e il 23.10.0225 intercorrono più dei sessante giorni richiesti dall'art. 21, comma primo, del d.lgs. n. 546/1992;
* l'Ufficio affermava che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli articoli 18,19,21 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto il ricorrente non ha indicato i motivi del ricorso che possano inficiare l'iter logico – giuridico del diniego di autotutela e non entra nel merito delle motivazioni del suo diniego;
* l'Ufficio affermava che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli articoli 18,19,21 del d.lgs. n. 546/1992 , in quanto la ricorrente con il presente ricorro non intende impugnare il diniego di autotutela , bensì, surrettiziamente, la comunicazione di rettifica ex art. 36 -ter del DPR n. 600/1973, con atto 04838362285 , emesso a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF 2022 , relativa al periodo di imposta 2021, con la quale è stato integralmente disconosciuto il credito di imposta per le imposte assolte in Germania pari a euro 12.325,00, determinando una maggiore imposta , oltre interessi e sanzioni , per un importo complessivo di euro 16.014,00. La ricorrente, inoltre, non indica, nella predetta comunicazione, un errore di calcolo do del presupposto dell'imposta che ne determinino l'illegittimità;
*l'Ufficio afferma che il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente non ha impugnato la predetta comunicazione ex art. 36 – ter del DPR n. 600/1973;
*l'Ufficio afferma che l'atto è legittimo, anche nel merito, poiché la ricorrente non ha provato di essere stata effettivamente incisa sia dall'imposta italiana che da quelle tedesca e che questa non sia rimasta a carico del sostituto di imposta tedesco. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il suo rigetto, con la con la vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene ammissibile il ricorso presentato dalla ricorrente e l'accoglie, Ricorrente_1perché condivide le seguenti argomentazioni giuridiche svolte da :
* l'atto è nullo perché è stato iscritto a ruolo il 3.6.2025 e non risulta che sia stato notificato al ricorrente alcun avviso di liquidazione o un atto impositivo entro il triennio dalla registrazione dell'atto;
* l'atto è nullo per la falsa applicazione dell'art. 165 del T.U.I.R. in quanto la ricorrente affermava di avere svolto nell'anno 2019 l'attività lavorativa in Germania dove pagava le imposte estere , cosa che provava con la certificazione del datore di lavoro italiano e il certificato del salario tedesco , relativo all'anno di imposta 2019, attestante il reddito di lavoro dipendente prodotto in Germania e le ritenute fiscali operate e versate all'erario tedesco dal datore di lavoro , in qualità di sostituto di imposta, la dichiarazione del redditi tedesca e la certificazione fiscale emessa dall'autorità tedesca che cristallizza la definitività delle imposte assolte in Germania con riferimento all'anno 2019. La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, inoltre, che la ricorrente non debba dimostrare, come richiesto dall'Ufficio, che le ritenute fiscali operate in Germania dal suo datore di lavoro siano state effettivamente versate all'erario tedesco. Tale prova, infatti, è una “probatio diabolica”, assolutamente non prevista dall'ordinamento giuridico italiano ed è contraria all'ordinamento dell'Unione europea. Alla dichiarazione di soccombenza consegue la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giustizia che la Corte di Giustizia Tributaria liquida, tenuto conto del valore del procedimento e in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille) comprensivi di ogni voce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento di euro 1000,00 per spese.