TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 8287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8287 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.47184/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Bellocco Parte_1 del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinale Luigi Traglia 18, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. Persona_1
37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 11.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 11.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato il 20.12.2024 e notificato in data 7.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 Legge 222/1984 dal 28.6.2023 . Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto dell'11.4.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'assegno ordinario ex legge 222/1984 dal 28.6.2023 . Deduceva che pur avendo notificato il decreto di omologa ATP in data 17.4.2024 e pur avendo inviato la documentazione necessaria alla liquidazione in data 24.4.2024 l non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 14.4.2025 deducendo che la documentazione era CP_1 stata inviata in formato cartaceo e non digitale e che non consentiva di verificare la regolarità della stessa e la sussistenza dei requisiti. Precisava tuttavia che “In ogni caso per mero spirito di collaborazione l' CP_1 sta provvedendo alla liquidazione delle prestazione. Tuttavia come riferito dall'ufficio amministrativo: ”come da estratto della procedura ad oggi la prestazione non è liquidabile in quanto l'iban indicato in domanda non risulta associato all'utente” In data 23.4.2025 l' allegava provvedimento di liquidazione del beneficio. CP_1
All'udienza dell'8.5.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la condanna dell al pagamento delle spese e l' CP_1 CP_1 chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna di parte ricorrente alle spese atteso che non era stato allegato al ricorso il decreto di omologa e non era stata inviata all la documentazione necessaria alla CP_1 liquidazione. Il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza 11.7.2025 acquisendo la documentazione depositata da parte ricorrente in data 7.5.2025, che risultava essere già stata allegata anche al ricorso, e mandando a parte ricorrente di depositare tale documentazione in formato telematico.
Alla successiva udienza del 11.7.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese e l' aderiva CP_1 alla cessazione della materia del contendere. All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti, avendo l depositato il provvedimento di liquidazione CP_1 del beneficio del 22.4.2025. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione del beneficio avvenuta oltre il termine di 120 giorni dall'invio della documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione del beneficio ( inviata in data 24.4.2024) ed essendo stata altresì successiva alla notifica del ricorso ( avvenuta il 7.1.2025). Né l' ha provato che il ritardo nella liquidazione sia imputabile ad una CP_1 errata indicazione dell'IBAN da parte del ricorrente. Tale fatto infatti pur essendo stato dedotto in memoria, è risultato privo di alcun riscontro. Sussiste quindi la soccombenza virtuale dell' CP_1
Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa e senza l'aumento ex art.4 comma 1 bis DM 55/2014 non funzionando i collegamenti ipertestuali del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 11.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.47184/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Bellocco Parte_1 del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinale Luigi Traglia 18, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. Persona_1
37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 11.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 11.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato il 20.12.2024 e notificato in data 7.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 Legge 222/1984 dal 28.6.2023 . Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto dell'11.4.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'assegno ordinario ex legge 222/1984 dal 28.6.2023 . Deduceva che pur avendo notificato il decreto di omologa ATP in data 17.4.2024 e pur avendo inviato la documentazione necessaria alla liquidazione in data 24.4.2024 l non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 14.4.2025 deducendo che la documentazione era CP_1 stata inviata in formato cartaceo e non digitale e che non consentiva di verificare la regolarità della stessa e la sussistenza dei requisiti. Precisava tuttavia che “In ogni caso per mero spirito di collaborazione l' CP_1 sta provvedendo alla liquidazione delle prestazione. Tuttavia come riferito dall'ufficio amministrativo: ”come da estratto della procedura ad oggi la prestazione non è liquidabile in quanto l'iban indicato in domanda non risulta associato all'utente” In data 23.4.2025 l' allegava provvedimento di liquidazione del beneficio. CP_1
All'udienza dell'8.5.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la condanna dell al pagamento delle spese e l' CP_1 CP_1 chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna di parte ricorrente alle spese atteso che non era stato allegato al ricorso il decreto di omologa e non era stata inviata all la documentazione necessaria alla CP_1 liquidazione. Il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza 11.7.2025 acquisendo la documentazione depositata da parte ricorrente in data 7.5.2025, che risultava essere già stata allegata anche al ricorso, e mandando a parte ricorrente di depositare tale documentazione in formato telematico.
Alla successiva udienza del 11.7.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese e l' aderiva CP_1 alla cessazione della materia del contendere. All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti, avendo l depositato il provvedimento di liquidazione CP_1 del beneficio del 22.4.2025. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione del beneficio avvenuta oltre il termine di 120 giorni dall'invio della documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione del beneficio ( inviata in data 24.4.2024) ed essendo stata altresì successiva alla notifica del ricorso ( avvenuta il 7.1.2025). Né l' ha provato che il ritardo nella liquidazione sia imputabile ad una CP_1 errata indicazione dell'IBAN da parte del ricorrente. Tale fatto infatti pur essendo stato dedotto in memoria, è risultato privo di alcun riscontro. Sussiste quindi la soccombenza virtuale dell' CP_1
Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa e senza l'aumento ex art.4 comma 1 bis DM 55/2014 non funzionando i collegamenti ipertestuali del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 11.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso