Versione
5 maggio 2009
5 maggio 2009
Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2022, n. 422Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1442 del RGAC dell'anno 2015 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 187/2015, depositata il 25.02.2015 e vertente TRA Parte_1 (C.F. C.F._1 , rappresentato e difeso dall'avv. MA NO, giusta procura in atti APPELLANTE E Controparte_1 (in qualità di società incorporante della CP_2 già [...] CP_3 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti …Leggi di più...
- responsabilità precontrattuale·
- art. 6 Delibera n. 73/2011·
- portabilità del numero·
- contratto a distanza·
- art. 5 Codice del Consumo·
- art. 11 Delibera n. 73/2011·
- indennizzo per ritardo portabilità·
- onere della prova·
- nullità del contratto·
- inadempimento contrattuale