Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948.