Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2678/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DE NICOLO ANTONIO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.04.2024 e notificato il 07.05.2024 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità a far data dal 14.01.2023, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani dell'11.11.2023 notificato il 30.11.2023 con contestuale invio del modulo AP15.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuta cessazione della materia CP_1 del contendere per essere stata liquidata la prestazione in data 17.05.2024 con accredito avvenuto il 07.06.2024.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Preliminarmente occorre dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere.
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Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2.2) Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere.
Ed invero è pacifico tra le parti che con il TE08 del 17.05.2024 l' abbia CP_1 riconosciuto l'assegno ordinario dal 01.02.2023 ed abbia provveduto alla relativa liquidazione con accredito degli arretrati e dei ratei a partire da giugno
2024.
La parte ricorrente, però, richiede il pagamento anche del rateo relativo al mese di gennaio 2023 in quanto il requisito sanitario veniva riconosciuto con decorrenza differita e non dal giorno della domanda amministrativa.
Sul punto, dunque, risulta cessata la materia del contendere in relazione al riconoscimento della prestazione ad al parziale pagamento di quanto dovuto.
2 2.2) A tal proposito sussiste la soccombenza virtuale dell' in quanto la CP_1 prestazione risulta liquidata oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del decreto di omologa e dall'AP15.
3) Residua, pertanto, la sola controversia circa il rateo non riconosciuto.
Si consideri che ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 488/1968 “La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia
e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che “In materia di prestazioni previdenziali per l'invalidità, l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo
e non anche al procedimento giudiziario;
ne consegue che, ove - in presenza degli altri requisiti di legge - il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento” (cfr. Cass. n. 11259/2010).
Inoltre, in materia di indennità di accompagnamento, veniva precisato che “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis,
3 rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale” (cfr. Cass. SS.UU., n. 12270/2004).
Alla luce di quanto chiarito, dunque, spetta alla parte ricorrente la liquidazione della prestazione anche per il periodo dal 14 al 31 gennaio 2023, e non per l'intero mese di gennaio 2023, essendo stato accertato il possesso del requisito sanitario fin dal 14 gennaio 2023.
Pertanto la domanda deve essere parzialmente accolta e l' deve essere CP_1 condannato al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 in favore della parte ricorrente per il periodo dal 14/01/2023 al 31/01/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate CP_1
d'ufficio ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, ridotti tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della limitata attività processuale svolta, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 anche per il periodo dal 14.01.2023 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, CP_1 che liquida, in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., nella misura di €
1.865,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%).
Trani, 02/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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