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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del
17/2/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9209/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. S. Scardicchio Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
OGGETTO: Reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli annualità 2020
Con ricorso depositato in data 10/9/2021, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta “LO IE” nell'anno 2020 CP_ per n. 104 giornate, esponeva che l' non aveva provveduto ad iscrivere il ricorrente per le suddette giornate nell'elenco pubblicato telematicamente dal 31 marzo al 15 aprile 2021 e, ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, aveva presentato infruttuosamente ricorso amministrativo alla CISOA in data 14/5/2021.
Deduceva, altresì, che, con nota datata 15/6/2021, consegnata in data 29/6/2021,
l'Istituto previdenziale comunicava il disconoscimento delle n. 104 giornate di lavoro agricolo svolte nel 2020 avverso la quale il ricorrente provvedeva ad inoltrare, in data
14/7/2021, ricorso alla CISOA, senza alcun esito;
infine, rappresentava che, con domanda del 24/3/2021, il ricorrente chiedeva all' il riconoscimento dell'indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2020 che non veniva accolta e determinava il deducente ad inoltrare ricorso al Comitato Provinciale dell' in data 20/7/2021. CP_1 Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari chiedendo che, previa
CP_ ammissione della prova per testi articolata in ricorso, fosse ordinato all' di procedere alla propria re-iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli in relazione all'anno 2020, con conseguente accreditamento dei contributi per le giornate di lavoro agricolo disconosciute e liquidazione del relativo trattamento di disoccupazione agricola. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza delle avverse domande alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti.
Espletata la prova orale articolata dal ricorrente, la causa, previa discussione, è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, giova premettere che, secondo il pacifico orientamento della Corte di
Cassazione, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (ex multis, Cass. civ., n. 2739/2016; Cass. civ. n.
18605/2017 e Cass. civ., Sez. lav., 30/5/2018, n. 13677).
In tali ipotesi, spetta al Giudice la comparazione degli elementi istruttori, sulla scorta di un prudente apprezzamento (Cass. civ., Sez. lav., 16/10/2019, n. 26230).
Ciò posto, è opportuno richiamare, in primo luogo, le risultanze del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020009938/DDL del 28/5/2021.
In quella sede, invero, gli ispettori hanno ravvisato la “non veridicità della quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati da parte dell' e delle Parte_2 relative giornate risultate nei fatti non lavorate”.
Pag. 2 di 6 A tali conclusioni sono pervenuti innanzitutto in considerazione della anti-economicità dell'attività d'impresa (“stante la documentazione acquisita nel corso dell'ispezione non è credibile che l'azienda possa <> pur Parte_3
dovendo sostenere spese enormi - per retribuzioni del personale dipendente, per oneri previdenziali, costi per il carburante, piante e sementi, etc. -, a prescindere dagli ulteriori costi di natura fiscale”). CP_ Con riferimento, poi, alle specifiche posizioni, l' è innanzitutto pervenuto al disconoscimento dei rapporti relativi a quei braccianti che:
-pur formalmente convocati, non si sono presentati, senza valida giustificazione per rendere dichiarazioni;
-hanno fornito una serie di informazioni contraddittorie ed incongruenti rispetto ai lavori eseguiti, alle modalità di esecuzione delle fasi di lavoro, alla conoscenza dei compagni e dei luoghi di lavoro, al modo di raggiungere i luoghi di lavoro e ai mezzi eventualmente utilizzati.
A fronte delle predette risultanze ispettive, il ricorrente ha offerto idonea prova in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
Ed invero, quanto alla deposizione di escussa all'udienza Testimone_1 dell'11/11/2022, quest'ultima ha confermato le circostanze allegate in ricorso e rilevanti ai fini della decisione, dichiarando: “A D.R. I terreni gestiti dalla ditta LO si trovano in agro di Polignano a Mare su diverse contrade. Ricordo Macchialunga,
Ponte, Badella, Fondo delle Rose. A D.R. La ditta di LO si occupa della coltivazione di ortaggi, uliveti, verdure, angurie e mandorleti. A D.R. Nel 2020 io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme sugli stessi fondi dell'estate da luglio sino a dicembre. Io ho lavorato per 115 giornate circa, avendo iniziato ad aprile, mentre il ricorrente ha lavorato, iniziando il luglio, per circa un'ottantina di giornate. A D.R. Le mansioni che svolgeva il ricorrente consistevano nella pulizia del terreno, estirpazione delle erbacce, irrigazione, stendeva i tubi per l'irrigazione, pulizia delle piantine di ortaggi e verdure dalle erbacce e rimozione delle stesse dai muretti a secco. Io svolgevo le stesse mansioni e in più concimavo.
A D.R. L'orario di lavoro svolto da me e dal ricorrente era di 6 ore circa al giorno con una pausa caffè e inizio all'alba. A D.R. Prendevamo direttive dallo stesso LO
Pag. 3 di 6 IE e in caso di sua assenza da un preposto tale A D.R. Io Persona_1
ricevevo una retribuzione di 50 € al giorno, non so dire quanto percepisse il ricorrente, posso riferire che lo stesso LO ci dava degli acconti in campagna chiamandoci uno alla volta per darci i soldi e ho visto il LO chiamare il ricorrente. Non vi era un giorno fisso per il pagamento, ci pagava quando ne aveva la disponibilità.
A D.R. La busta paga ci veniva consegnata sempre in campagna dal LO ma non con una cadenza mensile. A D.R. La retribuzione era corrisposta dal LO in contanti”.
A conferma dei fatti posti a sostengo della domanda del ricorrente, peraltro, è stata assunta la deposizione di . Testimone_2
La fonte di prova appena menzionata, in effetti, oltre a ricostruire i terreni sui quali si svolgeva l'attività agricola che si sovrappongono a quelli indicati in ricorso ed a quelli riferiti dalla precedente teste ed a riferire sulle tipologie di colture praticate (“A D.R. Il ricorrente si occupava della rimozione delle erbacce, della pulizia delle pioggette degli impianti di irrigazione quando si otturavano, puliva il terreno con il rastrello anche sotto gli alberi degli ulivi e sul confine con gli altri terreni”), ha confermato che l'odierno istante si è occupato di tale attività nello stesso periodo in cui la teste prestò attività lavorativa per la ditta LO, “Nel 2020 lavorai per LO per un centinaio di giornate da luglio a dicembre. Il sig. ha lavorato nel mio stesso periodo Parte_1
per un centinaio di giornate. Lo vedevo sempre, ricordo che era un accanito fumatore di sigari”.
Quanto alla credibilità soggettiva delle citate testimoni, mette conto segnalare che la prima testimone aveva promosso un giudizio avente per oggetto la cancellazione delle giornate agricole che si è concluso con una sentenza favorevole alla ricorrente, nell'ambito del quale il ricorrente non è stato ascoltato come testimone;
quanto alla seconda, la stessa ha dichiarato di aver subito la cancellazione delle giornate di lavoro svolte in agricoltura e di aver instaurato un giudizio avverso l' nel cui ambito il CP_1
ricorrente non aveva reso dichiarazioni testimoniali (cfr. dichiarazioni testimoniali rispettivamente rese all'udienza dell'11/11/2022 e del 13/1/2023).
Del resto, non vi sono precise e circostanziate ragioni in forza delle quali proprio il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente sia stato ritenuto fittizio.
Pag. 4 di 6 Pertanto, all'esito della complessiva disamina del materiale probatorio - e, dunque, essenzialmente, per un verso, del verbale ispettivo in atti (che non esclude del tutto l'esercizio di attività agricola necessitante l'impiego di manodopera bracciantile e non contiene alcun esplicito riferimento alla posizione della ricorrente), e, per altro verso, delle deposizioni testimoniali (nel loro complesso persuasive e convergenti) - si deve riconoscere prevalenza agli esiti della prova orale, pienamente confermativa della sussistenza e della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dall'odierno ricorrente nel corso dell'annualità e per le giornate indicate nell'atto introduttivi del giudizio.
In mancanza di prove di segno contrario sulle specifiche circostanze riferite dai testimoni a seguito di conoscenza diretta, atte a corroborare le specifiche allegazioni fattuali del lavoratore, come pure le originarie indicazioni di cui alle registrazioni aziendali ed alle buste paga, risulta, infatti, minusvalente il verbale ispettivo a carico della ditta LO IE.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto ai n. 9209/2021 R.G. promosso da nei Parte_1 confronti dell' , ogni diversa istanza, eccezione disattese, così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- accertato che è intercorso un regolare rapporto di lavoro tra e Parte_1
CP_ LO IE per 104 giornate nell'anno 2020, ordina all' di reiscrivere il lavoratore negli elenchi nominativi del Comune di residenza per l'anno in questione con l'accredito dei relativi contributi;
-condanna l' a corrispondere, in favore del ricorrente, l'indennità di CP_1
disoccupazione agricola per la suddetta annualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
CP_ 2) condanna, altresì, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario per spese
Pag. 5 di 6 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17/2/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del
17/2/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9209/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. S. Scardicchio Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
OGGETTO: Reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli annualità 2020
Con ricorso depositato in data 10/9/2021, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta “LO IE” nell'anno 2020 CP_ per n. 104 giornate, esponeva che l' non aveva provveduto ad iscrivere il ricorrente per le suddette giornate nell'elenco pubblicato telematicamente dal 31 marzo al 15 aprile 2021 e, ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, aveva presentato infruttuosamente ricorso amministrativo alla CISOA in data 14/5/2021.
Deduceva, altresì, che, con nota datata 15/6/2021, consegnata in data 29/6/2021,
l'Istituto previdenziale comunicava il disconoscimento delle n. 104 giornate di lavoro agricolo svolte nel 2020 avverso la quale il ricorrente provvedeva ad inoltrare, in data
14/7/2021, ricorso alla CISOA, senza alcun esito;
infine, rappresentava che, con domanda del 24/3/2021, il ricorrente chiedeva all' il riconoscimento dell'indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2020 che non veniva accolta e determinava il deducente ad inoltrare ricorso al Comitato Provinciale dell' in data 20/7/2021. CP_1 Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari chiedendo che, previa
CP_ ammissione della prova per testi articolata in ricorso, fosse ordinato all' di procedere alla propria re-iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli in relazione all'anno 2020, con conseguente accreditamento dei contributi per le giornate di lavoro agricolo disconosciute e liquidazione del relativo trattamento di disoccupazione agricola. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza delle avverse domande alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti.
Espletata la prova orale articolata dal ricorrente, la causa, previa discussione, è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, giova premettere che, secondo il pacifico orientamento della Corte di
Cassazione, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (ex multis, Cass. civ., n. 2739/2016; Cass. civ. n.
18605/2017 e Cass. civ., Sez. lav., 30/5/2018, n. 13677).
In tali ipotesi, spetta al Giudice la comparazione degli elementi istruttori, sulla scorta di un prudente apprezzamento (Cass. civ., Sez. lav., 16/10/2019, n. 26230).
Ciò posto, è opportuno richiamare, in primo luogo, le risultanze del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020009938/DDL del 28/5/2021.
In quella sede, invero, gli ispettori hanno ravvisato la “non veridicità della quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati da parte dell' e delle Parte_2 relative giornate risultate nei fatti non lavorate”.
Pag. 2 di 6 A tali conclusioni sono pervenuti innanzitutto in considerazione della anti-economicità dell'attività d'impresa (“stante la documentazione acquisita nel corso dell'ispezione non è credibile che l'azienda possa <
dovendo sostenere spese enormi - per retribuzioni del personale dipendente, per oneri previdenziali, costi per il carburante, piante e sementi, etc. -, a prescindere dagli ulteriori costi di natura fiscale”). CP_ Con riferimento, poi, alle specifiche posizioni, l' è innanzitutto pervenuto al disconoscimento dei rapporti relativi a quei braccianti che:
-pur formalmente convocati, non si sono presentati, senza valida giustificazione per rendere dichiarazioni;
-hanno fornito una serie di informazioni contraddittorie ed incongruenti rispetto ai lavori eseguiti, alle modalità di esecuzione delle fasi di lavoro, alla conoscenza dei compagni e dei luoghi di lavoro, al modo di raggiungere i luoghi di lavoro e ai mezzi eventualmente utilizzati.
A fronte delle predette risultanze ispettive, il ricorrente ha offerto idonea prova in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
Ed invero, quanto alla deposizione di escussa all'udienza Testimone_1 dell'11/11/2022, quest'ultima ha confermato le circostanze allegate in ricorso e rilevanti ai fini della decisione, dichiarando: “A D.R. I terreni gestiti dalla ditta LO si trovano in agro di Polignano a Mare su diverse contrade. Ricordo Macchialunga,
Ponte, Badella, Fondo delle Rose. A D.R. La ditta di LO si occupa della coltivazione di ortaggi, uliveti, verdure, angurie e mandorleti. A D.R. Nel 2020 io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme sugli stessi fondi dell'estate da luglio sino a dicembre. Io ho lavorato per 115 giornate circa, avendo iniziato ad aprile, mentre il ricorrente ha lavorato, iniziando il luglio, per circa un'ottantina di giornate. A D.R. Le mansioni che svolgeva il ricorrente consistevano nella pulizia del terreno, estirpazione delle erbacce, irrigazione, stendeva i tubi per l'irrigazione, pulizia delle piantine di ortaggi e verdure dalle erbacce e rimozione delle stesse dai muretti a secco. Io svolgevo le stesse mansioni e in più concimavo.
A D.R. L'orario di lavoro svolto da me e dal ricorrente era di 6 ore circa al giorno con una pausa caffè e inizio all'alba. A D.R. Prendevamo direttive dallo stesso LO
Pag. 3 di 6 IE e in caso di sua assenza da un preposto tale A D.R. Io Persona_1
ricevevo una retribuzione di 50 € al giorno, non so dire quanto percepisse il ricorrente, posso riferire che lo stesso LO ci dava degli acconti in campagna chiamandoci uno alla volta per darci i soldi e ho visto il LO chiamare il ricorrente. Non vi era un giorno fisso per il pagamento, ci pagava quando ne aveva la disponibilità.
A D.R. La busta paga ci veniva consegnata sempre in campagna dal LO ma non con una cadenza mensile. A D.R. La retribuzione era corrisposta dal LO in contanti”.
A conferma dei fatti posti a sostengo della domanda del ricorrente, peraltro, è stata assunta la deposizione di . Testimone_2
La fonte di prova appena menzionata, in effetti, oltre a ricostruire i terreni sui quali si svolgeva l'attività agricola che si sovrappongono a quelli indicati in ricorso ed a quelli riferiti dalla precedente teste ed a riferire sulle tipologie di colture praticate (“A D.R. Il ricorrente si occupava della rimozione delle erbacce, della pulizia delle pioggette degli impianti di irrigazione quando si otturavano, puliva il terreno con il rastrello anche sotto gli alberi degli ulivi e sul confine con gli altri terreni”), ha confermato che l'odierno istante si è occupato di tale attività nello stesso periodo in cui la teste prestò attività lavorativa per la ditta LO, “Nel 2020 lavorai per LO per un centinaio di giornate da luglio a dicembre. Il sig. ha lavorato nel mio stesso periodo Parte_1
per un centinaio di giornate. Lo vedevo sempre, ricordo che era un accanito fumatore di sigari”.
Quanto alla credibilità soggettiva delle citate testimoni, mette conto segnalare che la prima testimone aveva promosso un giudizio avente per oggetto la cancellazione delle giornate agricole che si è concluso con una sentenza favorevole alla ricorrente, nell'ambito del quale il ricorrente non è stato ascoltato come testimone;
quanto alla seconda, la stessa ha dichiarato di aver subito la cancellazione delle giornate di lavoro svolte in agricoltura e di aver instaurato un giudizio avverso l' nel cui ambito il CP_1
ricorrente non aveva reso dichiarazioni testimoniali (cfr. dichiarazioni testimoniali rispettivamente rese all'udienza dell'11/11/2022 e del 13/1/2023).
Del resto, non vi sono precise e circostanziate ragioni in forza delle quali proprio il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente sia stato ritenuto fittizio.
Pag. 4 di 6 Pertanto, all'esito della complessiva disamina del materiale probatorio - e, dunque, essenzialmente, per un verso, del verbale ispettivo in atti (che non esclude del tutto l'esercizio di attività agricola necessitante l'impiego di manodopera bracciantile e non contiene alcun esplicito riferimento alla posizione della ricorrente), e, per altro verso, delle deposizioni testimoniali (nel loro complesso persuasive e convergenti) - si deve riconoscere prevalenza agli esiti della prova orale, pienamente confermativa della sussistenza e della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dall'odierno ricorrente nel corso dell'annualità e per le giornate indicate nell'atto introduttivi del giudizio.
In mancanza di prove di segno contrario sulle specifiche circostanze riferite dai testimoni a seguito di conoscenza diretta, atte a corroborare le specifiche allegazioni fattuali del lavoratore, come pure le originarie indicazioni di cui alle registrazioni aziendali ed alle buste paga, risulta, infatti, minusvalente il verbale ispettivo a carico della ditta LO IE.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto ai n. 9209/2021 R.G. promosso da nei Parte_1 confronti dell' , ogni diversa istanza, eccezione disattese, così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- accertato che è intercorso un regolare rapporto di lavoro tra e Parte_1
CP_ LO IE per 104 giornate nell'anno 2020, ordina all' di reiscrivere il lavoratore negli elenchi nominativi del Comune di residenza per l'anno in questione con l'accredito dei relativi contributi;
-condanna l' a corrispondere, in favore del ricorrente, l'indennità di CP_1
disoccupazione agricola per la suddetta annualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
CP_ 2) condanna, altresì, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario per spese
Pag. 5 di 6 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17/2/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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