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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8063/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ricci
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 8.628,45, richiesta dall' con propria nota del 13.4.2022 quale CP_1 recupero di somme indebitamente percepite sulla prestazione pensione cat. AS, per il periodo dal 1.10.2005 al 30.11.2013. In via gradata, chiedeva accertarsi la minor somma eventualmente dovuta per effetto dell'intervenuta prescrizione.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte e non dovute per superamento dei limiti reddituali, evidenziando che la ricorrente era a conoscenza dell'indebito quanto meno da ottobre 2015, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la CP_1 quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i CP_1 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La
Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
E dunque nel caso che occupa, con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass. 13223/2020). La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato comunicato dapprima con TE08 del 21 ottobre 2015, in cui veniva riportata l'indicazione di somme non dovute, poi con successivo provvedimento del 13.4.2022, entrambi ritualmente notificati. Deve rilevarsi, infatti, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, come risulti idonea prova documentale del fatto che la comunicazione dell'asserito indebito era stato comunicato al ricorrente con raccomandata a/r spedita il 2.11.2015 e notificata il 6.11.2015 (cfr all.
7-bis alla memoria di costituzione). Come facilmente riscontrabile dalla documentazione allegata, sia il provvedimento che la ricevuta di ritorno, sulla quale è apposta la firma del ricevente, riportano lo stesso numero di protocollo ovvero il nr. 63012674875-6. Si consideri, inoltre, che parte ricorrente non disconosce neppure la firma apposta sulla cartolina.
Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' CP_1 poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
L'Istituto previdenziale, infatti, era posto nella condizione di conoscere la situazione reddituale ostativa alla percezione della prestazione, anche tramite controlli presso il
"Casellario dell'Assistenza” istituito presso l' , il quale, ai sensi dell'art. 13, comma CP_1
1 e 2, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”. In altre parole, i titolari di prestazione collegate anche al proprio reddito sono, quindi, tenuti a comunicare telematicamente all' solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere CP_1 consultando le banche dati a sua disposizione, sempre che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E quindi, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito assistenziale quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito che l' già conosce. In questa CP_1 ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1 in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. Infine va osservato che in casi simili CP_1
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie,
Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, l'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare quanto CP_1 erogato alla ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente risulta assorbita dai principi innanzi richiamati. Alla luce di quanto innanzi, deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione della somma richiesta dall' relativamente alla prestazione in oggetto, per il periodo dal CP_1
1.10.2005 al 30.11.2013.
*********
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 8.628,45, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ricci, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 18 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8063/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ricci
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 8.628,45, richiesta dall' con propria nota del 13.4.2022 quale CP_1 recupero di somme indebitamente percepite sulla prestazione pensione cat. AS, per il periodo dal 1.10.2005 al 30.11.2013. In via gradata, chiedeva accertarsi la minor somma eventualmente dovuta per effetto dell'intervenuta prescrizione.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte e non dovute per superamento dei limiti reddituali, evidenziando che la ricorrente era a conoscenza dell'indebito quanto meno da ottobre 2015, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la CP_1 quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i CP_1 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La
Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
E dunque nel caso che occupa, con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass. 13223/2020). La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato comunicato dapprima con TE08 del 21 ottobre 2015, in cui veniva riportata l'indicazione di somme non dovute, poi con successivo provvedimento del 13.4.2022, entrambi ritualmente notificati. Deve rilevarsi, infatti, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, come risulti idonea prova documentale del fatto che la comunicazione dell'asserito indebito era stato comunicato al ricorrente con raccomandata a/r spedita il 2.11.2015 e notificata il 6.11.2015 (cfr all.
7-bis alla memoria di costituzione). Come facilmente riscontrabile dalla documentazione allegata, sia il provvedimento che la ricevuta di ritorno, sulla quale è apposta la firma del ricevente, riportano lo stesso numero di protocollo ovvero il nr. 63012674875-6. Si consideri, inoltre, che parte ricorrente non disconosce neppure la firma apposta sulla cartolina.
Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' CP_1 poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
L'Istituto previdenziale, infatti, era posto nella condizione di conoscere la situazione reddituale ostativa alla percezione della prestazione, anche tramite controlli presso il
"Casellario dell'Assistenza” istituito presso l' , il quale, ai sensi dell'art. 13, comma CP_1
1 e 2, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”. In altre parole, i titolari di prestazione collegate anche al proprio reddito sono, quindi, tenuti a comunicare telematicamente all' solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere CP_1 consultando le banche dati a sua disposizione, sempre che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E quindi, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito assistenziale quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito che l' già conosce. In questa CP_1 ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1 in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. Infine va osservato che in casi simili CP_1
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie,
Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, l'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare quanto CP_1 erogato alla ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente risulta assorbita dai principi innanzi richiamati. Alla luce di quanto innanzi, deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione della somma richiesta dall' relativamente alla prestazione in oggetto, per il periodo dal CP_1
1.10.2005 al 30.11.2013.
*********
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 8.628,45, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ricci, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 18 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma