Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06251/2025REG.PROV.COLL.
N. 06438/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6438 del 2023, proposto dalla società CDS Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
Alliance Medical Diagnostic S.r.l., Istituto il Baluardo S.p.A., Bianalisi S.p.A., Biomedical S.p.A., Istituto di Radiologia e Terapia Fisica Dott. Cicio S.r.l., Iro Radiologia S.r.l., Istituto Radiologico Diagnostic - Radiologia e Terapia Fisica - S.r.l. - Diagnostica Medica Strumentale, Jb Rad S.r.l., Studio Radiologico Manara S.r.l., Istituto di Radiologia Neumaier S.r.l., Oggero S.r.l., Tir - Turtulici Istituto Radiologico Alte Tecnologie S.r.l., Villa Esperia S.r.l. e Chiroterapic S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 677/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La CDS Medical s.r.l., società operante nel settore sanitario e titolare di autorizzazione sanitaria, oltre che di accreditamento, per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini presso le sue tre strutture operative site in Genova, Busalla ed Albenga, per effetto della voltura a suo favore dei titoli originariamente rilasciati alla società (Casa della Salute s.p.a.) che le ha ceduto i relativi rami d’azienda, deduceva con il ricorso introduttivo del giudizio, tra l’altro, che la Regione Liguria, con la d.G.R. n. 717 del 6 agosto 2021, aveva approvato il Programma Restart Sanità (Risposta al fabbisogno sanitario: domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022), al dichiarato fine di riassorbire nel breve termine la domanda arretrata latente accumulatasi nel periodo pandemico a seguito della contrazione dell’offerta di prestazioni sanitarie non Covid-19.
Essa deduceva altresì che, con la d.G.R. n. 883 del 5 ottobre 2021, avente ad oggetto “ Programma Restart Sanità. Indirizzi alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno individuato nella D.G.R. n. 717 del 6/08/2021 ”, la Regione Liguria aveva fissato le modalità che le ASL avrebbero dovuto seguire per l’applicazione del Programma suindicato, prevedendo in particolare che, al fine di provvedere all’implementazione della produzione con intervento del privato accreditato, in caso di presenza nell’ambito del territorio di competenza di più soggetti accreditati, esse avrebbero dovuto promuovere una manifestazione di interesse: la ASL 3 aveva provveduto ad avviare la procedura pubblicando il relativo Avviso e allo stesso aveva aderito la società Casa della Salute s.p.a., sua dante causa, presentando ritualmente la propria offerta con riferimento alle prestazioni di diagnostica per immagini ed ottenendo la relativa assegnazione.
Allegava ancora la ricorrente che con d.G.R. n. 393 del 6 maggio 2022 la Regione Liguria aveva stanziato “ Euro 8.994.137,00 per la stipula dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati nell’ottica dell’abbattimento delle liste di attesa e del recupero delle prestazioni non erogate nella fase emergenziale ”: in conseguenza A.Li.Sa., con deliberazione del Direttore Generale n. 277 dell’8 settembre 2022, recante “ DGR n. 393 del 6 maggio 2022 – potenziamento dell’offerta di prestazioni diagnostiche per immagini ai fini del contenimento dei tempi di attesa ”, aveva pubblicato due Avvisi “ per l’individuazione di Strutture private…per l’ampliamento delle prestazioni di diagnostica per immagini per gli ambiti territoriali ottimali ASL 1 e ASL 2 (Lotto 1), ASL 3 e ASL 4 (Lotto 2) 8 e ASL 5 (Lotto 3) ”, uno per le strutture private già contrattualizzate (Allegato A alla deliberazione) e uno per quelle autorizzate non ancora contrattualizzate (Allegato B alla deliberazione).
Con la predetta delibera, aggiungeva la ricorrente, A.Li.Sa. rilevava che “ il numero delle strutture private accreditate operanti sul territorio ligure rende opportuno destinare l’80% delle dette risorse all’incremento dell’attività dei soggetti privati accreditati già contrattualizzati, alle condizioni e secondo i criteri previsti dall’Avviso di cui all’Allegato A e senza che a ciò corrisponda una storicizzazione del valore delle prestazioni aggiuntive, e riservare invece il restante 20%, alle condizioni previste nell’Avviso di cui all’Allegato B, ai soggetti autorizzati non ancora contrattualizzati ”.
L’Avviso di cui all’Allegato A, evidenziava la ricorrente, comprendeva le prestazioni relative a ecografie, radiografie, risonanze magnetiche e TAC, e quindi prestazioni che assicuravano agli operatori un maggior margine di guadagno, come si evinceva dal tariffario delle prestazioni sanitarie della Regione Liguria, mentre l’Avviso di cui all’Allegato B comprendeva solo radiografie tradizionali ed ecografie, ovvero prestazioni meno convenienti secondo il citato tariffario.
La ricorrente, il cui contratto, sottoscritto nel 2020, era scaduto al 30 giugno 2021, lamentava quindi il carattere discriminatorio della citata deliberazione, la quale favoriva i soggetti già contrattualizzati attraverso la destinazione dell’80% dei fondi stanziati dalla d.G.R. n. 393/2022 ai soggetti accreditati e già contrattualizzati e riservava agli stessi le prestazioni più remunerative (risonanze magnetiche e TAC), senza trovare alcun fondamento nella disciplina nazionale o regionale, ivi compresa la citata d.G.R. n. 393/2022 ed i provvedimenti relativi al Programma Restart, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, atteso che la stessa delibera n. 277/2022 prevedeva che le risorse stanziate con la d.G.R. n. 393/2022 per il finanziamento di attività urgenti e/o necessarie per il corretto funzionamento del SSR dovesse essere destinata “ al potenziamento dei contratti e delle attività degli enti privati accreditati ”, senza alcun’altra distinzione nell’ambito di questi ultimi.
Aggiungeva la ricorrente che la scelta di discriminare i soggetti accreditati e non ancora contrattualizzati rispetto a quelli che lo erano già contrastava con la logica stessa del provvedimento impugnato, rischiando di frustrare in tutto o in parte gli obiettivi e le finalità che dichiaratamente esso perseguiva, relative all’abbattimento delle liste di attesa ed al recupero delle prestazioni non erogate nella fase emergenziale, in quanto le agende delle strutture accreditate già contrattualizzate erano già occupate, almeno parzialmente, dalle prestazioni “ordinarie”, relative ai contratti (prorogati) ex art. 8- quinquies d.lvo n. 502/1992: del che, evidenziava la ricorrente, era cosciente la stessa A.Li.Sa., che nell’Avviso aveva previsto al par. 2 che “ L’accordo contrattuale avrà durata per il quadrimestre successivo la stipula del contratto. La durata dell’accordo, a discrezione di A.Li.Sa., potrà essere prorogato qualora la Struttura non abbia, al termine del quadrimestre successivo la stipula del contratto, reso integralmente le procedure diagnostiche aggiuntive che le sono assegnate ”, essendo tale clausola finalizzata a consentire ai soggetti già contrattualizzati di poter assumere ulteriori prestazioni sapendo di poterle spalmare oltre il quadrimestre che sarebbe dovuto durare il contratto stesso.
Un ulteriore profilo di contraddittorietà della delibera impugnata emergeva, ad avviso della ricorrente, dal fatto che, al par. 4 dell’Avviso, si prevedeva che, “ al fine di evitare l’accaparramento delle procedure diagnostiche più remunerative a scapito di quelle che lo sono di meno ”, l’operatore economico si impegnasse ad eseguire una quota di tutte le tipologie di procedure diagnostiche da eseguire, laddove la stessa A.Li.Sa. aveva riservato un Avviso, comprendente le prestazioni più appetibili, ad un numero ristretto di operatori (i già contrattualizzati).
Sotto diverso profilo, la ricorrente lamentava il contrasto della delibera impugnata con i principi di tutela della concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori, affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale anche con riferimento al settore in esame, evidenziando che essa, senza alcuna plausibile motivazione, aggravava la situazione anti-concorrenziale derivante dalla storicizzazione dei contratti in essere (essendo stati rinnovati quelli sottoscritti nel 2019).
2. Con successivi motivi aggiunti, l’impugnativa veniva estesa dalla ricorrente, anche ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti delle aziende controinteressate, alla deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2023 di A.Li.Sa., recante “ DGR n. 393 del 6 maggio 2022. – Potenziamento dell'offerta di prestazioni di diagnostica per immagini ai fini del contenimento dei tempi di attesa. Deliberazione A.Li.Sa. n. 277/2022. Esito e adempimenti conseguenti ”.
La ricorrente, premesso che essa confermava quanto dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio, atteso che tutte le prestazioni più remunerative erano state assegnate, mentre tra le ecografie restavano non assegnate ben il 29,5% delle prestazioni e tra le radiografie addirittura il 67% delle prestazioni, lamentava la sua invalidità derivata da quella inficiante la delibera originariamente impugnata, riproponendo integralmente le censure formulate nei confronti di quest’ultima.
3. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 677 del 30 giugno 2023, ha respinto sia il ricorso che i motivi aggiunti, previa declaratoria della infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall’Amministrazione resistente.
I cardini motivazionali della pronuncia reiettiva possono essere così sintetizzati:
- le delibere impugnate si ricollegano alla eccezionale facoltà di deroga, prevista dall’art. 1, comma 277, l. n. 234/2021, alla riserva alle strutture accreditate e contrattualizzate dell’esecuzione delle prestazioni per conto del S.S.R. prevista dagli artt. 8- bis e seguenti del d.lvo n. 502/1992, con la conseguente infondatezza dell’” assunto secondo cui le prestazioni aggiuntive in parola riguarderebbero indistintamente tutti gli operatori, contrattualizzati o meno ”;
- “ la ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova in ordine al fatto che:
- le agende dei soggetti contrattualizzati sarebbero occupate né che, se anche ciò fosse vero, la capacità organizzativa di tali enti non sarebbe in grado di aumentare le prestazioni;
- le agende dei soggetti non contrattualizzati sarebbero libere da prenotazioni di soggetti c.d. “solventi” che – al pari di quelli a carico del SSR – impegnano la capacità produttiva di prestazioni dell’impresa sanitaria ”;
- la contestata “ ripartizione quanti-qualitativa risponde ad una valutazione discrezionale effettuata dall’Amministrazione resistente la quale (ha ritenuto), nell’ambito del quadro emergenziale e in deroga alla citata regola generale secondo cui le retribuzioni delle prestazioni sono riservate ai soggetti contrattualizzati, ha ammesso i soggetti meramente accreditati a fornire le prestazioni aggiuntive, stabilendo peraltro il limite costituito dalla percentuale (peraltro non irrilevante) del 20% delle risorse disponibili a favore dei soggetti accreditati ”;
- “ tale ripartizione non appare viziata da errore di fatto, né da irragionevolezza, né da illogicità, costituendo una congrua apertura a soggetti che normalmente non avrebbero diritto alla remunerazione delle prestazioni e sottraendo tale quota agli operatori che - in base alla normativa a regime - dovrebbero essere gli unici beneficiari di tale riparto ”;
- “ la congruità del riparto effettuato sussiste anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni riservate alle due categorie giacché la riserva di quelle più complesse e maggiormente retribuite ai soggetti contrattualizzati risponde al fatto che questi ultimi, in virtù del rapporto contrattuale, sono assoggettati ad oneri organizzativi, qualitativi e a controlli decisamente più stringenti degli enti meramente accreditati. Si consideri, infatti, che solo gli enti contrattualizzati (come si è detto sopra al punto 3) sono soggetti agli obblighi di predeterminazione dei volumi delle prestazioni erogabili dalla singola struttura distinti per tipologia e per modalità di assistenza, dalla fissazione di predeterminate modalità di pagamento, dall’obbligo di rispettare gli obiettivi di miglioramento continuo della qualità, con previsione di clausole penali per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell’obbligo di mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione delle prestazioni ”;
- “ la ripartizione effettuata nella proporzione dell’80% agli operatori contrattualizzati e del 20% a quelli solo accreditati appare ragionevole anche perché rispecchia la proporzione esistente tra enti contrattualizzati nella Regione (circa 40) e accreditati (circa 10) ”;
- “ tale ripartizione appare corretta anche alla luce della nota di chiarimento di ALISA con la quale essa ha giustificato la riserva delle prestazioni meno complesse alle strutture non contrattualizzate con la motivazione di favorirne la permanenza sul mercato, avendo esse dimensioni meno rilevanti e dotazioni di macchine in grado di effettuare principalmente ecografie e radiografie ”;
- la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS1886 del 3 aprile 2023 riguarda il diverso caso della proroga di efficacia dei contratti stipulati con gli operatori, laddove nella specie “ l’apertura al mercato vi è stata e sono stati coinvolti – nella quota del 20% - anche soggetti meramente accreditati ”;
- “ le proroghe dei contratti effettuate da Alisa nel dicembre 2022, oltre che inconferenti rispetto al caso di specie, come riconosciuto dalla stessa Autorità indipendente, sono state disposte nella vigenza del previgente sistema che tuttavia è stato superato con l’emanazione del D.M. del 19.12.2022 che ha previsto nuovi criteri per apertura del mercato a nuovi operatori ”;
- le censure “ rivolte ad atti o comportamenti regionali che non avrebbero ampliato la platea dei soggetti contrattualizzati ” sono inammissibili in quanto “ tali atti non sono stati impugnati con il ricorso di cui in epigrafe ” e “ l’atto impugnato non riguarda il diniego di contrattualizzazione ma solo la ripartizione di quote di prestazioni tra operatori sanitari ”.
4. La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto in via principale dalla originaria ricorrente e di quello proposto in via incidentale da A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria.
5. All’esito dell’odierna udienza di discussione, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti dal Collegio per la decisione di merito.
6. Sebbene il primo motivo dell’appello incidentale di A.Li.Sa. sia rivolto nei confronti della statuizione reiettiva dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio da essa formulata in primo grado, la complessiva infondatezza, nei suoi profili di merito, dell’appello principale consente di prescindere dall’esame del suddetto motivo del gravame incidentale, che dovrà quindi essere senz’altro dichiarato improcedibile.
7. Per le stesse ragioni, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata in questo grado di appello dall’Amministrazione appellata.
8. La parte appellante principale deduce in primo luogo che il T.A.R. ha fornito una erronea interpretazione delle pertinenti disposizioni (artt. 26, comma 2, d.l. 73/2021 e 1, comma 277, l. n. 234/2021), nel loro combinato disposto, laddove ha assunto che le stesse permetterebbero la partecipazione alla ripartizione delle risorse aggiuntive, in via principale, ai soggetti contrattualizzati e solo in via eccezionale e derogatoria a quelli accreditati non ancora contrattualizzati, atteso che non solo entrambe prevedono la possibilità di coinvolgere le strutture private accreditate, ma non ancora contrattualizzate, al fine di ridurre le liste di attesa, ma nessuna di esse espressamente prevede che le strutture accreditate, ma non contrattualizzate, possano essere coinvolte in posizione di subordine rispetto a quelle già contrattualizzate.
Inoltre, essa aggiunge, militano in senso contrario alla contestata direzione interpretativa i principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento previsti dall’ordinamento interno ed eurounitario, come riconosciuto sia dalla giurisprudenza costante (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1043) sia dalla A.G.C.M., la cui segnalazione AS1886 del 3 aprile 2023, pur avente ad oggetto il “ budget ordinario ”, rileva anche ai fini della presente procedura laddove evidenzia che “ la ripartizione dei budget tra i soggetti accreditati debba avvenire secondo criteri idonei a garantire l’accesso ai fondi pubblici, in condizioni di parità, anche a nuovi soggetti accreditati ”.
Deduce altresì la parte appellante che l’interpretazione da essa sostenuta è stata fatta propria anche dalla Regione Liguria, la quale, con la D.G.R. n. 393 del 6 maggio 2022, ha stabilito che “ si rende altresì necessario programmare l’ulteriore somma di Euro 11.694.137,00 a valere sul capitolo 5070…finalizzati a quanto segue: Euro 8.994.137,00 per la stipula dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati nell’ottica dell’abbattimento delle liste di attesa e del recupero delle prestazioni non erogate nella fase emergenziale ”, senza autorizzare in alcun modo A.Li.Sa. ad operare alcuna distinzione tra accreditati contrattualizzati e non contrattualizzati: tale profilo deduttivo, lamenta infine la ricorrente, non è stato preso in esame dal T.A.R. per la Liguria, con la conseguente carenza di motivazione in parte qua della sentenza appellata.
8.1. La censura non può essere accolta.
8.2. Deve in primo luogo escludersi che le disposizioni citate dalla parte appellante, anche interpretate alla luce dei principi di concorrenza e parità di trattamento, impongano di garantire condizioni perfettamente uniformi di accesso delle strutture accreditate contrattualizzate e di quelle accreditate non contrattualizzate alla ripartizione delle risorse destinate dalla Regione Liguria al potenziamento dell’offerta di prestazioni sanitarie, funzionale alla riduzione delle liste di attesa ed al recupero della produzione perduta a causa degli eventi pandemici: ciò in quanto esula dal relativo ambito applicativo la stessa espressa considerazione delle seconde quali soggetti chiamati a concorrere a sostenere lo sforzo produttivo supplementare e straordinario funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Da questo punto di vista, il Collegio ritiene di dissentire anche dalla soluzione interpretativa sostenuta dall’Amministrazione resistente e fatta propria dal T.A.R., secondo cui l’art. 1, comma 277, l. n. 234/2021, nel cui solco applicativo si porrebbe la delibera impugnata nell’ammettere anche le strutture accreditate non contrattualizzate alla procedura di riparto delle risorse aggiuntive stanziate dalla Regione Liguria ai fini della riduzione delle liste d’attesa, derogherebbe eccezionalmente all’art. 26, comma 2, d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021, che invece limiterebbe la partecipazione al programma di recupero delle prestazioni non erogate durante la pandemia alle strutture già contrattualizzate.
8.2.1. Iniziando dall’art. 26, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, va preliminarmente rilevato che esso è così formulato:
“ Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d’attesa adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga ”.
Gli elementi della fattispecie normativa che suffragano la tesi – sulla quale, in realtà, convergono anche le parti – che limita il perimetro applicativo della citata disposizione alle strutture già contrattualizzate sono i seguenti:
- la prescrizione secondo cui “ le regioni…possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502… ”, chiaramente presupponente la vigenza di un accordo contrattuale con la struttura accreditata, la cui previsione di spesa è destinata ad essere integrata ai fini del recupero delle prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2;
- la previsione secondo cui il suddetto incremento opera “ in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ”, il quale a sua volta, disponendo che “ ai contratti e agli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma… ”, evidentemente presuppone l’esistenza di un accordo contrattuale sul quale è destinata ad incidere la riduzione funzionale al contenimento della spesa sanitaria;
- la previsione secondo cui “ le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato… ”, presupponente un budget preesistente oggetto di incremento per effetto delle misure straordinarie in esame.
8.2.2. Analoghe considerazioni devono tuttavia formularsi anche in relazione all’art. 1, comma 277, l. 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “ per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell’allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ”: sono infatti presenti anche nella citata disposizione alcuni elementi normativi (l’operatività in deroga all’art. 15, comma 14, primo periodo d.l. n. 95/2012, il riferimento all’” incremento di budget ”) non giustificabili se non con riferimento ad una preesistente relazione contrattuale tra struttura accreditata e S.S.R., la quale non ricorre con riferimento alle strutture solo accreditate.
8.2.3. Né potrebbe sostenersi che, così interpretato, l’art. 1, comma 277, l. n. 234/2021 rappresenterebbe un mero duplicato dell’art. 26, comma 2, d.l. n. 73/2021, ove si consideri che il primo non si differenzia dal secondo – le cui previsioni, originariamente limitate all’anno 2021, hanno costituito oggetto di proroga fino al 31 dicembre 2022 ad opera dell’art. 1, comma 276, l. cit. – con riferimento all’ipotetico ampliamento della platea dei partecipanti al programma straordinario di riduzione delle liste d’attesa rispetto a quella delineata dal secondo, ma con riguardo alla entità ed alle modalità di finanziamento dell’incremento del budget , in relazione alle quali l’art. 26, comma 2, d.l. n. 73/2021 si limita alla previsione della possibilità di deroga all’art. 15, comma 14, primo periodo d.l. 6 luglio 2012, n. 95, “ ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico ” del S.S.R., ed autorizza l’utilizzazione di “ eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020 ”, mentre l’art. 1, comma 277, l. n. 234/2021 prevede che l’incremento di budget possa avvenire in “ un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell’allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 278 ”.
8.3. Ciò chiarito, non si vuole sostenere - ed il tema, comunque, esula dall’oggetto del presente giudizio - che le citate disposizioni vietino il coinvolgimento delle strutture solo accreditate nell’ambito della complessiva operazione di ripristino di una regolare offerta di prestazioni sanitarie programmata dalla Regione Liguria con gli atti menzionati: le stesse tuttavia, almeno nella loro testuale formulazione, non legittimano la tesi interpretativa di parte ricorrente, che pretende non solo di rinvenire nel loro disposto la legittimazione del coinvolgimento delle predette strutture nel programma di riduzione delle liste d’attesa, ma anche la necessità che esso avvenga secondo condizioni di perfetta parità con le strutture già contrattualizzate.
8.4. Nemmeno può ritenersi, ad avviso del Collegio, che la suddetta posizione interpretativa trovi inderogabile quanto vincolante supporto negli orientamenti della giurisprudenza e dell’A.G.C.M. che esigono l’apertura del mercato delle prestazioni sanitarie erogate con oneri a carico del S.S.R. agli operatori diversi da quelli cd. storici, con esclusione dei cd. newcomers: deve infatti osservarsi che gli atti impugnati non frappongono una barriera rigida ed insormontabile alla (temporanea) implementazione dell’offerta assistenziale mediante l’avvalimento delle strutture accreditate non contrattualizzate, al fine di colmare il gap produttivo verificatosi a causa della pandemia e potenziare la capacità di risposta del S.S.R. alla domanda sanitaria accumulatasi durante il periodo emergenziale, ma chiamano anche le suddette strutture ad offrire il loro contributo alla riduzione delle liste d’attesa, sebbene con modalità quantitativamente e qualitativamente differenziate rispetto alle strutture accreditate anche contrattualizzate, la cui logicità e coerenza devono essere apprezzate alla luce delle ulteriori censure formulate dalla parte appellante.
8.5. Del resto, affinché possa profilarsi il vizio di disparità di trattamento e, quindi, il lamentato vulnus del principio concorrenziale che, secondo la giurisprudenza e la predetta Autorità regolatoria, deve ispirare anche l’ambito dei rapporti tra privati e S.S.R., occorre che le situazioni messe a confronto siano sostanzialmente assimilabili.
Tale presupposto, ad avviso del Collegio, non ricorre nel rapporto tra strutture contrattualizzate e quelle solo accreditate, dal momento che, sebbene l’accreditamento garantisca la rispondenza delle stesse, senza distinzioni di sorta, ai previsti requisiti organizzativi e tecnologici, solo la previa stipulazione dell’accordo contrattuale, dovendo contemplare tra l’altro, ex art. 8- quinquies , comma 2, lett. c) d.lvo 30 dicembre 1992, n. 502, “ i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale ”, garantisce che la struttura sia a priori vincolata ad uniformare la sua attività a standards di qualità, efficienza ed appropriatezza (su tale punto, comunque, si dirà meglio infra ).
8.6. Né è condivisibile che la D.G.R. n. 393 del 6 maggio 2022 avrebbe precluso ad A.Li.Sa. di operare per i fini de quibus la distinzione contestata tra strutture contrattualizzate e quelle solo accreditate, laddove finalizza le risorse messe a disposizione alla “ stipula dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati nell’ottica dell’abbattimento delle liste di attesa ”, dal momento che essa, al pari delle disposizioni citate, non reca alcun chiaro ed espresso divieto in tal senso, con la conseguenza che l’introduzione di criteri di differenziazione tra le suddette tipologie di strutture deve ritenersi afferire alla esplicazione della discrezionalità spettante all’Ente deputato alla distribuzione delle risorse tra tutti i soggetti interessati, sindacabile ove esercitata con modalità tali da palesare profili di illogicità, travisamento di fatto e (effettiva) disparità di trattamento.
8.7. Da quest’ultimo punto di vista, peraltro, deve escludersi, almeno per quanto concerne il riparto quantitativo delle risorse aggiuntive (rispetto al budget ordinario), la stessa sussistenza in fatto della disparità lamentata.
Come dedotto e documentato dall’Amministrazione resistente, e non contestato da quella appellante, sul territorio ligure sono presenti circa una decina di strutture private accreditate non contrattualizzate e circa una quarantina di strutture private accreditate contrattualizzate operanti nel campo della diagnostica per immagini: ebbene, poiché l’80% della somma stanziata dalla Regione Liguria, pari ad € 8.994.137,00, corrisponde ad € 7.200.000,00 circa, mentre il restante 20% corrisponde ad € 1.800.000,00, ne discende che per ciascuna delle dieci strutture private accreditate non contrattualizzate A.Li.Sa. ha messo potenzialmente a disposizione il medesimo importo (€ 1.800.000,00: 10 = € 180.000,00) previsto per ciascuna delle quaranta strutture private accreditate contrattualizzate (€ 7.200.000,00: 40 = € 180.000,00).
Per quanto concerne, invece, la diversa composizione qualitativa del budget aggiuntivo, a seconda che sia oggetto della competizione tra strutture contrattualizzate e strutture solo accreditate, si dirà più avanti, in occasione dell’analisi delle doglianze articolate sul punto dalla parte appellante.
9. Con il successivo motivo di appello, la parte appellante, dopo aver ribadito che le citate disposizioni prevedono il coinvolgimento paritario delle strutture contrattualizzate e non “ per garantire la piena attuazione del Piano di cui all’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ”, deduce che la scelta di A.Li.Sa. di limitare l’accesso delle strutture accreditate ma non ancora contrattualizzate a solo il 20% delle risorse, oltretutto circoscritte agli esami meno remunerativi, è in contrasto con questo obiettivo o, comunque, non rappresenta la modalità di attuazione della normativa in oggetto più efficiente ed efficace.
9.1. Premesso che il T.A.R., al fine di respingere la censura con la quale la ricorrente sosteneva in primo grado che gli istituti contrattualizzati, essendo già oberati dalle richieste di prestazioni ordinarie, non riuscirebbero ad effettuare le ulteriori prestazioni necessarie per abbattere le liste di attesa, a differenza degli enti non contrattualizzati che invece potrebbero contribuire efficacemente allo smaltimento delle prestazioni arretrate, ha rilevato che “ la ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova in ordine al fatto che: - le agende dei soggetti contrattualizzati sarebbero occupate né che, se anche ciò fosse vero, la capacità organizzativa di tali enti non sarebbe in grado di aumentare le prestazioni; - le agende dei soggetti non contrattualizzati sarebbero libere da prenotazioni di soggetti c.d. “solventi” che – al pari di quelli a carico del SSR – impegnano la capacità produttiva di prestazioni dell’impresa sanitaria ”, deduce in senso critico la parte appellante che la sentenza appellata non solo ha ignorato la documentazione prodotta in primo grado, la quale dimostra che, già prima dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il S.S.R. della Regione Liguria incontrava significative difficoltà a smaltire in tempi accettabili le prestazioni a favore dei pazienti residenti sul territorio regionale, ma che la fondatezza delle sue deduzioni è dimostrata dallo stesso svolgimento del procedimento di cui si tratta, atteso che la decisione di limitare le prestazioni erogabili dalle strutture accreditate e non contrattualizzate ai soli esami meno remunerativi (rx ed ecografie) ha scoraggiato queste ultime dal partecipare (cfr., sul punto, la deliberazione n. 353 del 15 novembre 2022 di A.Li.Sa.), con la conseguenza che un numero esorbitante di prestazioni non è stata assegnata (in totale, circa 164.000 prestazioni su 293.600 prestazioni complessive).
9.2. La censura non può essere accolta.
9.3. Non è invero riscontrabile alcuna tangibile evidenza che giustifichi la correlazione causale ipotizzata dalla parte ricorrente tra la mancata parziale assegnazione delle prestazioni oggetto della manifestazione d’interesse e la differenziazione quali-quantitativa che l’Amministrazione ha operato tra quelle contendibili dalle strutture contrattualizzate e quelle disponibili per le strutture solo accreditate.
Basti considerare, in primo luogo, che la maggior parte delle prestazioni non assegnate afferiscono alle rx ed alle ecografie, che già in partenza rappresentavano la componente predominante del fabbisogno, per cui è del tutto fisiologico che rispetto ad esse si sia manifestato, in proporzione, un più elevato indice di scopertura.
Inoltre, la censura fa leva esclusivamente sulla discrepanza tra numero di prestazioni complessivamente messe a bando e numero delle prestazioni complessivamente assegnate, indipendentemente dall’Avviso considerato, per cui non offre alcun elemento per presumere che l’incremento delle risorse destinate alle strutture non contrattualizzate avrebbe condotto ad un diverso risultato, ovvero ad un maggior assorbimento dell’arretrato.
9.4. In ogni caso, deve escludersi che l’esito parzialmente infruttuoso della procedura sia riconducibile alla ripartizione quantitativa delle prestazioni in relazione alla categoria delle strutture partecipanti: basti evidenziare al riguardo che, in base allo schema riportato dalla ricorrente alle pagg. 6 e 7 dei motivi aggiunti, anche la conclusione della procedura concernente le strutture non contrattualizzate ha manifestato una cospicua quota di prestazioni diagnostiche andate deserte, a dimostrazione del fatto che anche il contributo che esse – le quali, a dire della ricorrente, sono dotate di una maggiore capacità di assorbimento del fabbisogno insoddisfatto – sarebbero state in grado di dare alla riduzione delle liste d’attesa non si è rivelato decisivo ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo.
9.5. Quanto invece al profilo qualitativo, peraltro non attinto dalla censura in esame (che, come si è detto, si limita a porre l’accento sul divario meramente quantitativo tra prestazioni assegnabili e prestazioni assegnate al termine della manifestazione d’interesse), deve osservarsi in primo luogo che la parziale più evidente scopertura del fabbisogno concernente le prestazioni di minore complessità (ovvero le ecografie e le rx) non risulta univocamente ricollegabile alla dedotta minore remuneratività delle stesse, potendo trovare altrettanto plausibile spiegazione nel nettamente maggior numero di prestazioni appartenenti a tale tipologia messe a disposizione delle strutture interessate (contrattualizzate o meno).
Inoltre, anche assumendo che un diverso riparto qualitativo delle prestazioni avrebbe consentito un maggior assorbimento di quelle più complesse (risonanze magnetiche e TAC), è ragionevole presumere che ciò si sarebbe tradotto in un corrispondente maggiore disavanzo per le prestazioni meno complesse, senza che la parte appellante svolga alcuna deduzione al fine di dimostrare che tale esito avrebbe avuto un migliore impatto complessivo sui bisogni di salute della popolazione ligure.
10. Con il successivo motivo di appello, la parte appellante contesta gli argomenti addotti dal T.A.R. al fine di respingere la censura intesa a lamentare la natura discriminatoria della ripartizione delle risorse operata con la deliberazione n. 277 del 9 agosto 2022.
10.1. Iniziando dall’affermazione recata dalla sentenza appellata, secondo cui la suddetta ripartizione costituirebbe “ una congrua apertura a soggetti che normalmente non avrebbero diritto alla remunerazione delle prestazioni e sottraendo tale quota agli operatori che - in base alla normativa a regime - dovrebbero essere gli unici beneficiari di tale riparto ”, essa ribadisce che, da un lato, le disposizioni innanzi esaminate, al fine di perseguire gli scopi di cui all’art. 29 d.l. n. 104/2020, non operano alcuna distinzione tra operatori accreditati contrattualizzati e non contrattualizzati, dall’altro lato, che non vi è un “ diritto di insistenza ” degli operatori contrattualizzati sulle prestazioni aggiuntive in oggetto, in quanto l’unico metro di misura normativamente previsto per la valutazione del coinvolgimento delle strutture accreditate e non ancora contrattualizzate è quello della “ piena attuazione del Piano di cui all’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ”.
Il suddetto profilo di censura non è meritevole di accoglimento.
A prescindere dalle considerazioni innanzi formulate in ordine alla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni, tra le ragioni già illustrate al fine di escludere che gli atti impugnati operino una arbitraria ed ingiusta differenziazione, ai fini della partecipazione alla manifestazione d’interesse in discorso, tra strutture contrattualizzate e quelle che non lo sono, basti richiamare quella intesa ad evidenziare che la suddivisione delle risorse aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa attuata dall’Amministrazione appellata non manifesta già in fatto profili di palese disparità, come si evince dalla corrispondenza della proporzione tra risorse e strutture esistenti rilevabile nell’ambito delle strutture contrattualizzate e di quelle solo accreditate.
10.2. Quindi, la parte appellante contesta l’affermazione del T.A.R. secondo cui la riserva delle prestazioni più remunerative agli operatori contrattualizzati troverebbe giustificazione nel “ fatto che questi ultimi, in virtù del rapporto contrattuale, sono assoggettati ad oneri organizzativi, qualitativi e a controlli decisamente più stringenti degli enti meramente accreditati ”.
Essa deduce sul punto che i pretesi maggiori oneri cui sono sottoposti gli enti accreditati non sono affatto tali, atteso che, in parte, sono mere clausole contrattuali che interessano anche i non contrattualizzati che abbiano ottenuto una quota delle prestazioni, in parte, invece, sono obblighi comuni a tutti i soggetti accreditati.
Espone altresì la parte appellante che le clausole di cui al contratto dalla stessa sottoscritto a seguito della procedura di manifestazione di interesse in questione sono le medesime degli accordi contrattuali sottoscritti da A.Li.Sa. ai sensi dell’art. 8- quinquies d.lvo n. 502/1992, richiamando a comprova il confronto tra il suddetto contratto e quello sottoscritto ex art. 8-quinquies d.lvo n. 502/1992 da Chiroterapich s.r.l., accreditata e contrattualizzata nel 2019.
La censura non può essere accolta.
A prescindere dalla già evidenziata non ravvisabilità in fatto del lamentato trattamento differenziato, quantomeno per quanto attiene alla ripartizione quantitativa delle risorse disponibili, deve ribadirsi che tra le strutture contrattualizzate e quelle solo accreditate non è predicabile una perfetta omogeneità dal punto di vista degli obblighi che le stesse assumono (o, per quanto attiene alle seconde, avrebbero assunto, una volta che, all’esito della manifestazione d’interesse de qua , fossero risultate assegnatarie di prestazioni) nei confronti del S.S.R. e, quindi, del grado di fiducia che le stesse erano suscettibili di generare nei confronti del secondo quanto alla corretta, tempestiva ed efficace erogazione dell’attività diagnostica supplementare, con particolare riguardo a quella caratterizzata da profili di maggiore complessità.
Invero, a prescindere dalle astratte previsioni di legge in ordine alle clausole obbligatorie degli accordi contrattuali ex art. 8- quinquies d.lvo n. 502/1992, deve osservarsi che quello sottoscritto con le strutture contrattualizzate (si veda, ad esempio, l’accordo menzionato dalla stessa appellante, sottoscritto con la Chiroterapich s.r.l.) contiene tra l’altro, all’art. 10 (“ Sistema di qualità ”), la disciplina di un meccanismo di garanzia della qualità, basato sulla fissazione di specifici “ indicatori di qualità assistenziale ”, espressamente dichiarati “ ulteriori rispetto a quelli di accreditamento ”.
10.3. Nel prosieguo, la parte appellante contesta la sentenza appellata nella parte in cui afferma che la contestata ripartizione delle risorse sarebbe ragionevole in quanto “ rispecchia la proporzione esistente tra enti contrattualizzati nella Regione (circa 40) e accreditati (circa 10) ”.
Deduce in chiave critica la parte appellante che, da un lato, tale criterio di ripartizione non trova giustificazione in nessuna disposizione vigente e, anzi, è illogico e irrazionale nella misura in cui non ha permesso, come era prevedibile, di ottimizzare le risorse al fine di ridurre al massimo le liste di attesa, dall’altro lato, il T.A.R. non ha tenuto conto del fatto che, in realtà, all’interno dell’80% destinato alle strutture già contrattualizzate vi sono tutte le prestazioni più remunerative.
La deduzione non può essere accolta.
Quanto alla mancata previsione del contestato criterio di riparto ad opera delle pertinenti disposizioni, è sufficiente ribadire che l’assenza di previsioni espresse, di tipo autorizzatorio, sul punto non è equiparabile al divieto che lo stesso sia introdotto spontaneamente dall’Amministrazione, appartenendo alla discrezionalità a questa spettante ai fini della formulazione dei criteri sulla base dei quali distribuire le risorse tra le strutture interessate.
Per quanto riguarda invece la dedotta illogicità del contestato criterio di riparto, in quanto inadatto a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione con la procedura in esame, deve ribadirsi che la parte appellante non ha offerto congrui elementi dimostrativi del fatto che una diversa ripartizione, conforme alle sue aspettative, avrebbe garantito una migliore e più ampia realizzazione di quegli obiettivi.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni meno remunerative (ecografie e rx), che all’esito della manifestazione d’interesse manifestano un maggior grado di scopertura, deve osservarsi che questo emerge sia in relazione all’Avviso per le strutture contrattualizzate che in relazione a quello concernente le strutture solo accreditate, a dimostrazione del fatto che una diversa ripartizione delle stesse tra le due tipologie di strutture non avrebbe garantito un maggior soddisfacimento del corrispondente fabbisogno.
Quanto invece alla contestata concentrazione delle prestazioni più remunerative all’interno del budget riservato alle strutture già contrattualizzate, deve osservarsi che essa non si rivela incidente, se non marginalmente, sulla realizzazione del suddetto obiettivo (ipotizzando che la ricorrente avrebbe concorso per l’assegnazione delle 2.600 prestazioni di risonanza magnetica andate deserte per il lotto n. 1), mentre il pregiudizio che ne è derivato per le strutture non contrattualizzate, in termini di preclusione all’accesso delle stesse al maggior margine di guadagno asseritamente connesso a quelle prestazioni, trova giustificazione in un ragionevole principio di gradualità qualitativa nell’assegnazione del budget alle strutture non contrattualizzate, atto a giustificare l’assegnazione alle stesse delle prestazioni caratterizzate da un minor livello di complessità (cfr., per quanto concerne l’affermazione che il principio di gradualità “ deve informare il processo di adeguamento del sistema programmatorio regionale in materia socio-sanitaria al principio di concorrenzialità, ovvero al favor verso l’apertura del mercato all’accesso di nuovi operatori (e, per estensione, alla redistribuzione dei posti contrattualizzati secondo criteri di efficienza, trasparenza e premialità qualitativa) ”, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 novembre 2024, n. 9512).
10.4. Infine, la parte appellante contesta l’assunto del T.A.R. secondo cui la scelta di A.Li.Sa. di riservare le prestazioni meno complesse alle strutture non contrattualizzate sarebbe corretta alla luce del fatto che essa è diretta a “ favorirne la permanenza sul mercato, avendo esse dimensioni meno rilevanti e dotazioni di macchine in grado di effettuare principalmente ecografie e radiografie ”: assunto di cui la parte appellante allega l’illogicità, non tenendo esso conto del fatto che, se effettivamente l’obiettivo di A.Li.Sa. fosse stato quello di permettere anche alle strutture più “piccole” di partecipare, eseguendo solo ecografie e radiografie, allora quest’ultima sarebbe incorsa in un evidente errore nell’individuare i requisiti per partecipare all’una o all’altra procedura di manifestazione di interesse, atteso che, da un lato, il criterio adottato esclude, comunque, le strutture più piccole che, essendo già contrattualizzate, non potrebbero partecipare alla manifestazione di interesse, perché non eseguono TAC e risonanze, dall’altro lato, esclude anche quelle strutture, come la ricorrente, che, invece, possono eseguire TAC e risonanze, ma non possono partecipare perché non hanno sottoscritto un precedente contratto.
Ad ulteriore conferma della illogicità dell’assunto criticato, la parte appellante evidenzia che essa trova, ancora una volta, conferma nell’esito della procedura, in base al quale nel lotto n. 1 sono rimaste non assegnate tutte le risonanze magnetiche, segno che, evidentemente, non vi era alcun soggetto contrattualizzato che le potesse eseguire, a differenza della ricorrente che, tuttavia, non ha potuto partecipare alla procedura di cui all’Avviso A, ma solo alla procedura di cui all’Avviso B, riservato a quelle strutture piccole che non possono che eseguire rx ed ecografie.
Pertanto, conclude la ricorrente, se veramente quello dichiarato era l’obiettivo di A.Li.Sa., sarebbe stato necessario adottare il più intuitivo e corretto criterio di far partecipare all’Avviso A le strutture accreditate in grado di eseguire tutte le prestazioni e all’Avviso B quelle che non erano in grado di eseguire tutte le prestazioni, a prescindere se fossero o meno contrattualizzate.
La doglianza non può essere accolta.
Deve in primo luogo rilevarsi che la pubblicazione di due Avvisi, rispettivamente dedicati alle strutture contrattualizzate ed a quelle solo accreditate, risponde all’intuitiva esigenza di creare due canali distributivi delle risorse aggiuntive, al fine di far concorrere separatamente alla loro assegnazione soggetti omogenei e dotati, quindi, di analoghe capacità competitive.
Da questo punto di vista, la ratio ispiratrice della differenziazione qualitativa delle prestazioni assegnabili con riferimento a ciascuno di essi, correlata all’opportunità di consentire la partecipazione alle strutture più piccole in quanto non attrezzate per l’esecuzione delle prestazioni maggiormente complesse, non viene contestata nei suoi presupposti generali dalla parte ricorrente, la quale si limita a proporre una formula alternativa atta a consentire, ad esempio, alle strutture non contrattualizzate, ma dotate dei mezzi necessari per l’erogazione delle suddette prestazioni, di partecipare all’assegnazione di queste ultime.
La tesi della parte ricorrente, tuttavia, prefigura una formula procedimentale alternativa, trascurando che la ragionevolezza di quella prescelta dall’Amministrazione non può che essere commisurata all’ id quod plerumque accidit , in termini di corrispondenza tra dimensioni delle strutture e requisiti di esecuzione delle prestazioni, piuttosto che alla specifica situazione della struttura ricorrente.
Quanto poi al fatto che, relativamente al Lotto 1, nessuna struttura contrattualizzata è risultata assegnataria delle (2.600) prestazioni di risonanza magnetica, la ricorrente non dimostra che ciò è dipeso dall’assenza di strutture contrattualizzate aventi i requisiti per concorrere all’assegnazione delle suddette prestazioni piuttosto che da disinteresse e/o insindacabili valutazioni di convenienza della/e struttura/e eventualmente presenti.
11. Con il successivo motivo di appello, la parte appellante, ricordando di aver lamentato in primo grado che l’impugnata determina n. 277 del 9 agosto 2022, laddove ha riservato l’80% delle prestazioni e, fra queste, tutte quelle maggiormente remunerative alle strutture contrattualizzate, viola i principi nazionali ed eurounitari a tutela della concorrenza, deduce che il T.A.R. ha frainteso completamente il motivo laddove ha ritenuto le suddette censure: (i) da un lato, inammissibili, in quanto “ rivolte ad atti o comportamenti regionali che non avrebbero ampliato la platea dei soggetti contrattualizzati, ma tali atti non sono stati impugnati con il ricorso di cui in epigrafe ” e in quanto “ l’atto impugnato non riguarda il diniego di contrattualizzazione ma solo la ripartizione di quote di prestazioni tra operatori sanitari ”; (ii) dall’altro lato, infondate, in quanto “ questa ha correttamente riservato agli operatori contrattualizzati le prestazioni più complesse e maggiormente retribuite per le ragioni esposte sopra al punto 12.c) ”.
La parte appellante, oltre a richiamare, quanto al punto (ii), i rilievi in precedenza articolati, osserva:
- quanto alla statuizione di inammissibilità, che ha contestato in primo grado la legittimità della determinazione n. 277/2022 sostenendo che essa, laddove discrimina in modo ingiustificato, illogico ed anche controproducente per lo stesso interesse della P.A. tra strutture accreditate già contrattualizzate e non ancora contrattualizzate, viola i principi a tutela della concorrenza, mentre non ha mai inteso impugnare “ atti o comportamenti regionali che non avrebbero ampliato la platea dei soggetti contrattualizzati ”, come peraltro riconosce lo stesso T.A.R. laddove afferma che “ l’atto impugnato non riguarda il diniego di contrattualizzazione ma solo la ripartizione di quote di prestazioni tra operatori sanitari ”;
- quanto alla statuizione di infondatezza, che il principio enunciato anche da A.G.C.M., secondo cui “ la ripartizione dei budget tra i soggetti accreditati debba avvenire secondo criteri idonei a garantire l’accesso ai fondi pubblici, in condizioni di parità, anche a nuovi soggetti accreditati ” (segnalazione AS1886 del 3 marzo 2023), ha una portata generale che si applica non solo agli atti relativi ai procedimenti di accreditamento e successiva contrattualizzazione per la ripartizione delle risorse del c.d. budget ordinario annuale, bensì tutte le volte che risorse pubbliche siano messe a disposizione nel “ mercato ”.
11.1. La censura, anche se fosse fondata laddove diretta a contestare la statuizione di inammissibilità recata a titolo concorrente dalla sentenza appellata, non è comunque suscettibile di accoglimento per le ragioni già in precedenza illustrate, allorché si sono trattate le corrispondenti deduzioni di merito della parte appellante.
12. Infine, la sentenza appellata deve essere confermata nella parte in cui ha ravvisato l’infondatezza delle censure di invalidità derivata formulate con i motivi aggiunti, essendo stata impugnata in parte qua dalla appellante sul presupposto dell’accoglimento delle censure formulate in via diretta nei confronti degli atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio.
13. L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge e, per l’effetto, dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO