Articolo 9 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 8Articolo 10
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17 gennaio 1962
Art. 9. Personale di dattilografia.

E' istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.
Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non puo' essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.
Esso e' assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalita' di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.
Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962