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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9187/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.08.2024 da
1) Parte_1
Nata il 03.03.1992 a Fano (PU)
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...](Minnesota, Stati Uniti d'America), Damoun Court SE55904 con l'Avv. Donatella Catenacci presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato il 23.04.1988 a Milano
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Filippo Contaldo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fano (PU) il 03.12.2022 annotato nei registri dello Stato Civile di detto Comune
(anno 2022 atto n. 55 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 1893/2024, pubblicata il 18.11.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.08.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a continuare vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, come già accade per mutuo consenso, essendosi autorizzati reciprocamente, anche in virtù del fatto che la signora vive in America;
Pt_1
2. Il signor continuerà a vivere nell'abitazione coniugale sita in Milano – via CP_1
Mancinelli n. 5, ove ha stipulato il nuovo contratto di locazione a suo nome;
3. I coniugi danno atto di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
4. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per le ragioni derivanti dal matrimonio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 15.11.2024 il Collegio emetteva sentenza di separazione personale dei coniugi e contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Con la medesima ordinanza, veniva concesso alle parti termine ex art. 127-ter c.p.c. fino all'11.06.2025 per il deposito di note scritte per la conferma delle condizioni già formulate relative al divorzio, la dichiarazione di non volersi riconciliare, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art, 473-bis.12 c.p.c. e la rinuncia all'appello della sentenza di divorzio, oltre al deposito di bozza della sentenza di divorzio debitamente compilata.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fano (PU) il 03.12.2022 tra e;
Parte_1 Controparte_1 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano (PU) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, l'11.06.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.08.2024 da
1) Parte_1
Nata il 03.03.1992 a Fano (PU)
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...](Minnesota, Stati Uniti d'America), Damoun Court SE55904 con l'Avv. Donatella Catenacci presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato il 23.04.1988 a Milano
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Filippo Contaldo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fano (PU) il 03.12.2022 annotato nei registri dello Stato Civile di detto Comune
(anno 2022 atto n. 55 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 1893/2024, pubblicata il 18.11.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.08.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a continuare vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, come già accade per mutuo consenso, essendosi autorizzati reciprocamente, anche in virtù del fatto che la signora vive in America;
Pt_1
2. Il signor continuerà a vivere nell'abitazione coniugale sita in Milano – via CP_1
Mancinelli n. 5, ove ha stipulato il nuovo contratto di locazione a suo nome;
3. I coniugi danno atto di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
4. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per le ragioni derivanti dal matrimonio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 15.11.2024 il Collegio emetteva sentenza di separazione personale dei coniugi e contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Con la medesima ordinanza, veniva concesso alle parti termine ex art. 127-ter c.p.c. fino all'11.06.2025 per il deposito di note scritte per la conferma delle condizioni già formulate relative al divorzio, la dichiarazione di non volersi riconciliare, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art, 473-bis.12 c.p.c. e la rinuncia all'appello della sentenza di divorzio, oltre al deposito di bozza della sentenza di divorzio debitamente compilata.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fano (PU) il 03.12.2022 tra e;
Parte_1 Controparte_1 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano (PU) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, l'11.06.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG