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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 344-ter. (( (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione) )) (( 1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attivita' se:
a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attivita' prima del 1° gennaio 2019; o
b) l'impresa e' sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed e' stato nominato un commissario.
2. L'impresa di cui:
a) al comma 1, lettera a), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita';
b) al comma 1, lettera b), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attivita';
c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformita' dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.
4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.
5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016. ))
a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attivita' prima del 1° gennaio 2019; o
b) l'impresa e' sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed e' stato nominato un commissario.
2. L'impresa di cui:
a) al comma 1, lettera a), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita';
b) al comma 1, lettera b), e' soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attivita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attivita';
c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformita' dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.
4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.
5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016. ))
Commentario • 1
- 1. Consegna ad autorità giudiziaria straniera e principio di specialitàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2018 · 0.88553977
IL cd. "principio di specialità" costituisce un limite alla perseguibilità del soggetto estradato o consegnato o all'esecuzione di una sentenza nei suoi confronti per reati diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento di consegna, commessi prima di quest'ultima. Circolare in tema di principio di specialità nelle procedure di consegna Dipartimento per gli affari di giustizia Il Capo del Dipartimento Al Primo Presidente della Corte di cassazione Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Ai Presidenti delle Corti d'appello Ai Procuratori generali presso le Corti d'appello LORO SEDI Al Membro Nazionale di Eurojust Al …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 23/01/2024, n. 86Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di FA, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1488 del 2021, e vertente TRA Parte_1 , Parte_2 e Parte_3 , in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1 , rappresentati e difesi dall'Avv. RUSSO ASSUNTA ROBERTA, giusta procura depositata telematicamente; -ricorrente- CONTRO Controparte_1 [...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AVANZATO VINCENZO, giusta procura depositata telematicamente …Leggi di più...
- polizza collettiva·
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- onere di specifica contestazione·
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- compensazione spese di lite·
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- accettazione tacita eredità