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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1278 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “impugnazione di testamento e scioglimento della comunione ereditaria”
TRA
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Teodomiro Centola e Daniela Rizzi, giusta procura in atti
Attrice
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicola di Matteo, giusta procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità Controparte_1 del testamento pubblico del 19.04.2016 e lo scioglimento della comunione ereditaria della aperta successione ab intestato con condanna della convenuta alla corresponsione delle rendite percepite per l'utilizzo degli immobili detenuti in via esclusiva;
in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità e/o annullabilità del testamento pubblico del
19.04.2016, chiedeva di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, previa ricostruzione e accertamento della massa, con condanna della convenuta alla corresponsione delle rendite percepite per l'utilizzo degli immobili detenuti in via esclusiva e alla restituzione delle somme di cui si era indebitamente appropriata.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva che:
- in data 26.07.2016 decedeva, in Foggia, zia delle parti in causa, in quanto Persona_1 entrambe figlie del fratello della de cuius deceduto in Foggia il 03.10.2012; Persona_2
- era proprietaria dei beni mobili e immobili descritti in citazione e ne aveva Persona_1 disposto a favore dell'attrice e della conventa con testamento pubblico del 19.04.2016 rogato dal Notaio di Manfredonia;
Persona_3
- la de cuius era anche proprietaria di ulteriori unità immobiliari non menzionate nel testamento pubblico, oltre ad essere titolare della ingente somma di circa € 600.000,00 di cui si erano perse le tracce;
- con riferimento a tali beni nel testamento veniva riportata la seguente precisazione: “che per i beni non elencati nel suddetto testamento si intende aperta la successione legittima in favore delle due nipoti
[...]
e , ed in particolare per i beni mobili che non sono stati citati nel Controparte_1 Parte_1 detto testamento, in ragione di un mezzo dell'intero per ciascun nipote, non essendovi altri aventi diritto”;
- già prima, ma anche all'atto della sottoscrizione della scheda testamentaria, era Persona_1 incapace di intendere e di volere per il suo stato di grave infermità, essendo affetta, sin dall'anno
2012, dal morbo di Alzheimer e, pertanto, il testamento pubblico del 19.04.2016 doveva ritenersi del tutto invalido ed inefficace;
- in ogni caso, la scheda testamentaria era annullabile atteso che l'atto di volizione di
[...] era stato inficiato dal comportamento doloso di che aveva PE Controparte_1
2 carpito la disposizione testamentaria a sé favorevole facendo ricorso a pressioni, menzogne, inganni ed altre forme di suggestione e condizionamento della sua volontà approfittando dello stato di grave fragilità psichica della de cuius.
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda attorea, Controparte_1 con condanna della parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assegnato il termine di legge per l'instaurazione della necessaria procedura di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, quale condizioni di procedibilità della domanda e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse.
Con successiva ordinanza del 19.03.2024, il precedente Giudice istruttore rigettava le richieste di CTU e di ordine di esibizione documentale avanzate da parte attrice, nonché sollevava questione ex art. 101, comma 2 c.p.c. rilevando la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione necessaria (indicata nel verbale endosezionale del Tribunale di Foggia del
19/02/2018) per il vaglio della domanda di divisione ereditaria.
La causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, all'udienza del 02.12.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
- veniva rimessa in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo in data 11.09.2024) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
In via preliminare, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, condividendosi le argomentazioni contenute nell'ordinanza pronunciata dal Giudice istruttore in data 19.03.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato e trascritto anche in questa sede.
Passando al merito, occorre, innanzitutto, analizzare la domanda di parte attrice di impugnazione del testamento pubblico della de cuius sostenendone la sua Persona_1 invalidità per incapacità di intendere e volere di quest'ultima.
Al riguardo, giova osservare che la prova dell'incapacità naturale del testatore può essere fornita con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da congrue argomentazioni esenti da vizi logici e da errori di diritto. Infatti, anche in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato da chi ne abbia interesse con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso. Tanto, perché ai sensi dell'art. 3 2700 c.c. l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (così Cass. civ. n. 18042/2020; Cass. civ. sez. n. 2702/2019).
Va, inoltre, considerato che: 1) la redazione per atto pubblico di un testamento è circostanza in base alla quale è ragionevole presumersi che, all'atto della redazione, il testatore fosse pienamente cosciente, o almeno non desse segni visibili di incapacità, poiché l'accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto, deve ritenersi un significativo elemento di prova della capacità di testare (cfr. Trib. Lucca
07/07/2016, n. 1469; App. Campobasso, 25/01/2006, n. 60); 2) è necessario che sia dimostrato in giudizio che il testatore si trovasse, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia stato in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia (Cass. n. 3934/2018; in senso conforme si veda anche Cass. n. 27351/2014;
Cass. n. 9081/2010).
Tanto precisato, parte attrice, in particolare, asserisce che la de cuius fosse incapace di intendere e di volere all'epoca della redazione della scheda testamentaria, per il suo grave stato di infermità, essendo la stessa affetta, sin dall'anno 2012 dal morbo di Alzheimer, che le aveva provocato un decadimento cognitivo e demenza in cui versava al momento della redazione della scheda testamentaria.
Come detto, la parte che impugna il testamento per incapacità naturale deve fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto, non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta una malattia, sia pure grave.
Ebbene, la domanda proposta dalla parte attrice di invalidità del testamento per incapacità di intendere e volere del testatore è, nel merito, priva di fondamento, atteso che le allegazioni svolte con riguardo all'incapacità di intendere e volere del testatore non hanno trovato conferma né nell'istruttoria orale espletata, né nella documentazione prodotta in atti.
In primo luogo, occorre osservare che il contenuto della cartella clinica “Congregazione ancelle della divina provvidenza” (all. 10 all'atto di citazione) non è indicativo né di una assoluta e
4 permanente incapacità di né tanto meno di uno stato di temporanea, ma totale, Persona_1 incapacità sussistente al momento della redazione dell'atto.
Trattasi, invero, di una cartella risalente all'anno 2012 e nello specifico ad un ricovero circa quattro anni prima della redazione del testamento impugnato (avvenuto nell'aprile del 2016); inoltre, nella stessa cartella clinica emerge una diagnosi di declino cognitivo della , ma di PE lieve entità (cfr. “Declino cognitivo su base vascolare di grado lieve in pz con esiti frattura femore sn”) e, inoltre, vi si legge “Memoria a Brave Termine – presente;
Memoria a Lungo Termine – presente;
Livello di comprensione – Sufficiente”. Pertanto, è evidente che tale documentazione non è idonea a dimostrare una sicura incapacità naturale ricorrente al momento della redazione dell'atto di ultima volontà.
Allo stesso modo, la seconda cartella clinica del luglio 2016 (allegata alla memoria istruttoria), comprova lo stato patologico del colon che condurrà in pochi giorni la al decesso, ma, al PE contempo, non contiene alcun riferimento ad eventuali disturbi di carattere cognitivo e, dunque, non fornisce elementi di prova utili a ritenere che la stessa fosse del tutto incapace al momento della redazione dell'atto perché afflitta da incapacità permanente o temporanea.
Elementi di prova convincenti alla dimostrazione dell'incapacità della de cuius al momento della stesura della scheda testamentaria neppure possono trarsi dall'espletata prova orale.
Invero, le dichiarazioni dei testi di parte attrice e che hanno Parte_2 Testimone_1 affermato un decadimento delle condizioni psicofisiche della nell'ultimo anno di vita (cfr. PE il teste ha dichiarato: “Nell'ultimo anno di vita, aveva difficoltà a deambulare, camminava Pt_2 PE solo appoggiandosi a degli oggetti o al mio braccio. Non era più in grado di mangiare da sola. Quello che riferisco
è stato da me visto e sentito (…) Sovrapponeva le cose. Quando parlavo difficilmente mi comprendeva. Non riusciva a ragionare. Nell'ultimo anno di vita, non riusciva più a leggere, tanto che ero io a leggere per lei”; il teste ha dichiarato: “L'ultima volta ache l'ho vista è stata nei primi giorni di Maggio del 2016 e Tes_1 ricordo che non mi ha riconosciuto. Le visite alla sig.ra durante l'inverno, avvenivano a casa sua (…) PE
Ricordo che nell'ultimo anno di vita della sig.ra quando la andavo a trovare, non la trovavo a letto, ma la PE trovavo in piedi, che cercava di camminare appoggiandosi al bastone o ad un girello. Quando le facevo visita, trovavo insieme a lei la badante che le prestava assistenza. Date le condizioni di salute psico-fische, la sig.ra non era in grado di attendere alle sue esigenze personali. (…) Ho già risposto. Ribadisco che l'ultima PE volta che sono andato a trovare la sig.ra lei non era a letto, ma stava camminando con l'uso di un girello. PE
Non mi ha riconosciuto e non abbiamo parlato (…) Nell'ultimo anno di vita, la sig.ra quando le PE rivolgevo la parola, non dava delle risposte compiute”) non trovano riscontro nella deposizione
5 testimoniale dell'altro teste di parte attrice , che, invece, ha affermato un Testimone_2 decadimento delle condizioni piscofisiche della nel Luglio 2016 e non anche nei mesi PE precedenti (cfr. “Una delle ultime volte in cui ho visto è stata a fine maggio 2016. Sono, in
Persona_1 particolare, andato a casa sua per confessarla, dopo aver ricevuto una sua chiamata. In quell'occasione, ho svolto regolarmente il mio ruolo di confessore e posso dire che la sig.ra mi ha riconosciuto ed era del tutto
Persona_1 cosciente. Abbiamo avuto uno scambio di battute, come al solito e poi l'ho confessata. (…) Posso solo dire che ogni volta in cui ho parlato con lei era sempre vigile e presente a se stessa (…) Quando sono
Persona_1 andato a casa di a fine maggio, come ho detto, lei era vigile e mi ha riconosciuto e non era
Persona_1 allettata, tanto che mi è venuta ad aprire la porta. Il mese di giugno del 2016 non mi ha chiamato. Nel mese di luglio del 2016 ho poi saputo dalla nipote che la zia non stava bene e quindi sono andato a farle CP_1 visita. Quando sono andato a trovarla nel mese di luglio, non stava bene ed era assente e si
Persona_1 trovava a letto. Io ho chiamato dicendole “ sono , ma lei non mi ha risposto e PE Pt_3 CP_2 quindi non l'ho confessata, in quanto non era in grado di seguirmi. Ho, quindi, recitato una preghiera e le ho dato una benedizione”).
Inoltre, di diverso tenore, rispetto alle allegazioni di parte attrice, sono le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta. Invero, il teste , medico Testimone_3 curate di ha dichiarato che la non era affetta da Alzheimer e che anche Persona_1 PE nell'ultimo periodo della sua vita era lucida (cfr. “L'Alzhimer è una malattia che si manifesta negli anni e, nel periodo in cui ho avuto in cura la sig.ra non ho mai visto in lei i sintomi tipici di tale PE malattia. La sig.ra non era affetta da Alzhimer. La sig.ra deambulava correttamente, e portava PE PE con sé il bastone solo per un motivo di sicurezza (…) “La sig.ra nel periodo in cui è stata mia paziente, PE era lucida e presente a se stessa. Posso riferire ciò in quanto eravamo soliti conversare”; il teste ER
, Notaio rogante il testamento pubblico oggetto di causa, ha dichiarato che la al
[...] PE momento della redazione del testamento “presente a se stessa” (cfr. “Prima di raccogliere le volontà testamentarie della sig.ra come sono solito fare, ho fatto una lunga chiacchierata con lei. Se mi fossi PE accorto che la sig.ra non era presente a se stessa, non avrei proceduto a raccoglierne le volontà PE testamentaria. Anzi, ricordo che mi colpì che si ricordasse, a quell'età, della collocazione degli immobili, essendo svariati. A conferma del fatto che la sig.ra fosse presente a se stessa vi è anche il fatto che mi consegnò un PE testamento olografo, che io ho conservato nella pratica del testamento pubblico. Aggiungo che non avrei avuto alcun motivo per ricevere un testamento da una persona incapace”).
I testi escussi hanno fornito versioni divergenti sullo stato psicofisico della de cuius e le predette non consentono di appurare l'effettivo stato di salute del de cuius al momento della redazione del
6 testamento, vuoi perché in ipotesi di testimonianze contrastanti, il giudice può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova (cfr., ex multis, Cass. n. 7065/1986), vuoi perché le predette dichiarazioni rappresentano mere valutazioni personali in ordine allo stato psico-fisico della de cuius, prive di alcun rilievo scientifico e che non possono, pertanto, formare oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
In definitiva, nel corso del giudizio, non è emersa prova convincente e sufficiente a dimostrare una incapacità di intendere e volere del testatore al momento della redazione del testamento.
Né, tantomeno, è emersa prova della sussistenza di dolo determinante sul processo formativo della volontà del testatore.
La domanda di invalidità del testamento in discussione deve, pertanto, essere rigettata.
Ciò posto, occorre adesso passare al vaglio della domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata da parte attrice.
Dalle allegazioni, nonché dalla documentazione ritualmente depositata, emerge che la domanda di scioglimento della comunione ha ad oggetto anche numerosi beni immobili.
La natura immobiliare dei beni da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Ed invero deve rilevarsi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n.
6202/1982).
Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui, l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio.
In particolare, va rilevato che nelle controversie di divisione è necessaria la produzione in giudizio, sia dei titoli di provenienza dei beni da dividere (oltre al titolo di provenienza del bene in favore del de cuius nel caso di bene rinveniente da successione ereditaria), nonché di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari delle iscrizioni e trascrizioni (in
7 alternativa alle visure ipocatastali, anche certificazione notarile sostitutiva;
cfr., sul punto, l'art. 567, co. 2, c.p.c.).
Detta documentazione risulta, peraltro, necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c., quali non già i creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, i creditori opponenti di cui all'art. 784
c.p.c.
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni anche in favore del de cuius, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari (ovvero, in alternativa alle visure ipocatastali, la cd. relazione notarile ventennale), deve avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., con la conseguenza che una volta spirati e, dunque, una volta venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più ammessa alcuna produzione documentale. Deve essere, infatti, osservato come, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., n. 16800/2018).
Ciò premesso, occorre, adesso, verificare se parte attrice abbia provveduto ad assolvere, in modo completo e tempestivo, all'onere di produzione della predetta documentazione.
Parte attrice ha allegato ai propri atti, gli stati di famiglia di e Persona_1 Persona_2
, le visure catastali degli immobili, le dichiarazioni di successione di morte di
[...] [...]
e la relazione notarile. PE
Non sono stati prodotti, tuttavia, i titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius.
Sarebbe stato indispensabile produrre tempestivamente entro le preclusioni istruttorie, oltre alla regolare certificazione notarile (prodotta in sede di memorie istruttorie), anche i titoli di provenienza del bene in favore del de cuius, poiché soltanto attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene era di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria (cfr. Appello
Napoli, sez. VIII, 08.06.2011; Appello Roma 2480/2011).
Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria, la quale va, pertanto, respinta, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande di parte attrice, poichè a quest'ultima presupposte o consequenziali.
8 La soccombenza di parte attrice determina la condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e successiva modificazioni), applicando i valori medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, applicando, dunque, lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da euro 5.201,00 a 26.000,00, atteso che l'art. 5, co. 6, D.M. 55/2014 deve essere interpretato nel senso di consentire l'applicazione alla causa di valore indeterminabile anche di tale scaglione, in quanto lo scaglione in oggetto contiene comunque il dato minimo fissato dalla legge per le cause di valore indeterminabile (sia pure nella sua massima estensione).
Va rigettata, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta per difetto dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice ai sensi di parte motiva, dichiarando assorbite le ulteriori domande;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre a spese generali e accessori come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1278 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “impugnazione di testamento e scioglimento della comunione ereditaria”
TRA
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Teodomiro Centola e Daniela Rizzi, giusta procura in atti
Attrice
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicola di Matteo, giusta procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità Controparte_1 del testamento pubblico del 19.04.2016 e lo scioglimento della comunione ereditaria della aperta successione ab intestato con condanna della convenuta alla corresponsione delle rendite percepite per l'utilizzo degli immobili detenuti in via esclusiva;
in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità e/o annullabilità del testamento pubblico del
19.04.2016, chiedeva di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, previa ricostruzione e accertamento della massa, con condanna della convenuta alla corresponsione delle rendite percepite per l'utilizzo degli immobili detenuti in via esclusiva e alla restituzione delle somme di cui si era indebitamente appropriata.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva che:
- in data 26.07.2016 decedeva, in Foggia, zia delle parti in causa, in quanto Persona_1 entrambe figlie del fratello della de cuius deceduto in Foggia il 03.10.2012; Persona_2
- era proprietaria dei beni mobili e immobili descritti in citazione e ne aveva Persona_1 disposto a favore dell'attrice e della conventa con testamento pubblico del 19.04.2016 rogato dal Notaio di Manfredonia;
Persona_3
- la de cuius era anche proprietaria di ulteriori unità immobiliari non menzionate nel testamento pubblico, oltre ad essere titolare della ingente somma di circa € 600.000,00 di cui si erano perse le tracce;
- con riferimento a tali beni nel testamento veniva riportata la seguente precisazione: “che per i beni non elencati nel suddetto testamento si intende aperta la successione legittima in favore delle due nipoti
[...]
e , ed in particolare per i beni mobili che non sono stati citati nel Controparte_1 Parte_1 detto testamento, in ragione di un mezzo dell'intero per ciascun nipote, non essendovi altri aventi diritto”;
- già prima, ma anche all'atto della sottoscrizione della scheda testamentaria, era Persona_1 incapace di intendere e di volere per il suo stato di grave infermità, essendo affetta, sin dall'anno
2012, dal morbo di Alzheimer e, pertanto, il testamento pubblico del 19.04.2016 doveva ritenersi del tutto invalido ed inefficace;
- in ogni caso, la scheda testamentaria era annullabile atteso che l'atto di volizione di
[...] era stato inficiato dal comportamento doloso di che aveva PE Controparte_1
2 carpito la disposizione testamentaria a sé favorevole facendo ricorso a pressioni, menzogne, inganni ed altre forme di suggestione e condizionamento della sua volontà approfittando dello stato di grave fragilità psichica della de cuius.
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda attorea, Controparte_1 con condanna della parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assegnato il termine di legge per l'instaurazione della necessaria procedura di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, quale condizioni di procedibilità della domanda e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse.
Con successiva ordinanza del 19.03.2024, il precedente Giudice istruttore rigettava le richieste di CTU e di ordine di esibizione documentale avanzate da parte attrice, nonché sollevava questione ex art. 101, comma 2 c.p.c. rilevando la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione necessaria (indicata nel verbale endosezionale del Tribunale di Foggia del
19/02/2018) per il vaglio della domanda di divisione ereditaria.
La causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, all'udienza del 02.12.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
- veniva rimessa in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo in data 11.09.2024) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
In via preliminare, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, condividendosi le argomentazioni contenute nell'ordinanza pronunciata dal Giudice istruttore in data 19.03.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato e trascritto anche in questa sede.
Passando al merito, occorre, innanzitutto, analizzare la domanda di parte attrice di impugnazione del testamento pubblico della de cuius sostenendone la sua Persona_1 invalidità per incapacità di intendere e volere di quest'ultima.
Al riguardo, giova osservare che la prova dell'incapacità naturale del testatore può essere fornita con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da congrue argomentazioni esenti da vizi logici e da errori di diritto. Infatti, anche in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato da chi ne abbia interesse con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso. Tanto, perché ai sensi dell'art. 3 2700 c.c. l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (così Cass. civ. n. 18042/2020; Cass. civ. sez. n. 2702/2019).
Va, inoltre, considerato che: 1) la redazione per atto pubblico di un testamento è circostanza in base alla quale è ragionevole presumersi che, all'atto della redazione, il testatore fosse pienamente cosciente, o almeno non desse segni visibili di incapacità, poiché l'accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto, deve ritenersi un significativo elemento di prova della capacità di testare (cfr. Trib. Lucca
07/07/2016, n. 1469; App. Campobasso, 25/01/2006, n. 60); 2) è necessario che sia dimostrato in giudizio che il testatore si trovasse, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia stato in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia (Cass. n. 3934/2018; in senso conforme si veda anche Cass. n. 27351/2014;
Cass. n. 9081/2010).
Tanto precisato, parte attrice, in particolare, asserisce che la de cuius fosse incapace di intendere e di volere all'epoca della redazione della scheda testamentaria, per il suo grave stato di infermità, essendo la stessa affetta, sin dall'anno 2012 dal morbo di Alzheimer, che le aveva provocato un decadimento cognitivo e demenza in cui versava al momento della redazione della scheda testamentaria.
Come detto, la parte che impugna il testamento per incapacità naturale deve fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto, non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta una malattia, sia pure grave.
Ebbene, la domanda proposta dalla parte attrice di invalidità del testamento per incapacità di intendere e volere del testatore è, nel merito, priva di fondamento, atteso che le allegazioni svolte con riguardo all'incapacità di intendere e volere del testatore non hanno trovato conferma né nell'istruttoria orale espletata, né nella documentazione prodotta in atti.
In primo luogo, occorre osservare che il contenuto della cartella clinica “Congregazione ancelle della divina provvidenza” (all. 10 all'atto di citazione) non è indicativo né di una assoluta e
4 permanente incapacità di né tanto meno di uno stato di temporanea, ma totale, Persona_1 incapacità sussistente al momento della redazione dell'atto.
Trattasi, invero, di una cartella risalente all'anno 2012 e nello specifico ad un ricovero circa quattro anni prima della redazione del testamento impugnato (avvenuto nell'aprile del 2016); inoltre, nella stessa cartella clinica emerge una diagnosi di declino cognitivo della , ma di PE lieve entità (cfr. “Declino cognitivo su base vascolare di grado lieve in pz con esiti frattura femore sn”) e, inoltre, vi si legge “Memoria a Brave Termine – presente;
Memoria a Lungo Termine – presente;
Livello di comprensione – Sufficiente”. Pertanto, è evidente che tale documentazione non è idonea a dimostrare una sicura incapacità naturale ricorrente al momento della redazione dell'atto di ultima volontà.
Allo stesso modo, la seconda cartella clinica del luglio 2016 (allegata alla memoria istruttoria), comprova lo stato patologico del colon che condurrà in pochi giorni la al decesso, ma, al PE contempo, non contiene alcun riferimento ad eventuali disturbi di carattere cognitivo e, dunque, non fornisce elementi di prova utili a ritenere che la stessa fosse del tutto incapace al momento della redazione dell'atto perché afflitta da incapacità permanente o temporanea.
Elementi di prova convincenti alla dimostrazione dell'incapacità della de cuius al momento della stesura della scheda testamentaria neppure possono trarsi dall'espletata prova orale.
Invero, le dichiarazioni dei testi di parte attrice e che hanno Parte_2 Testimone_1 affermato un decadimento delle condizioni psicofisiche della nell'ultimo anno di vita (cfr. PE il teste ha dichiarato: “Nell'ultimo anno di vita, aveva difficoltà a deambulare, camminava Pt_2 PE solo appoggiandosi a degli oggetti o al mio braccio. Non era più in grado di mangiare da sola. Quello che riferisco
è stato da me visto e sentito (…) Sovrapponeva le cose. Quando parlavo difficilmente mi comprendeva. Non riusciva a ragionare. Nell'ultimo anno di vita, non riusciva più a leggere, tanto che ero io a leggere per lei”; il teste ha dichiarato: “L'ultima volta ache l'ho vista è stata nei primi giorni di Maggio del 2016 e Tes_1 ricordo che non mi ha riconosciuto. Le visite alla sig.ra durante l'inverno, avvenivano a casa sua (…) PE
Ricordo che nell'ultimo anno di vita della sig.ra quando la andavo a trovare, non la trovavo a letto, ma la PE trovavo in piedi, che cercava di camminare appoggiandosi al bastone o ad un girello. Quando le facevo visita, trovavo insieme a lei la badante che le prestava assistenza. Date le condizioni di salute psico-fische, la sig.ra non era in grado di attendere alle sue esigenze personali. (…) Ho già risposto. Ribadisco che l'ultima PE volta che sono andato a trovare la sig.ra lei non era a letto, ma stava camminando con l'uso di un girello. PE
Non mi ha riconosciuto e non abbiamo parlato (…) Nell'ultimo anno di vita, la sig.ra quando le PE rivolgevo la parola, non dava delle risposte compiute”) non trovano riscontro nella deposizione
5 testimoniale dell'altro teste di parte attrice , che, invece, ha affermato un Testimone_2 decadimento delle condizioni piscofisiche della nel Luglio 2016 e non anche nei mesi PE precedenti (cfr. “Una delle ultime volte in cui ho visto è stata a fine maggio 2016. Sono, in
Persona_1 particolare, andato a casa sua per confessarla, dopo aver ricevuto una sua chiamata. In quell'occasione, ho svolto regolarmente il mio ruolo di confessore e posso dire che la sig.ra mi ha riconosciuto ed era del tutto
Persona_1 cosciente. Abbiamo avuto uno scambio di battute, come al solito e poi l'ho confessata. (…) Posso solo dire che ogni volta in cui ho parlato con lei era sempre vigile e presente a se stessa (…) Quando sono
Persona_1 andato a casa di a fine maggio, come ho detto, lei era vigile e mi ha riconosciuto e non era
Persona_1 allettata, tanto che mi è venuta ad aprire la porta. Il mese di giugno del 2016 non mi ha chiamato. Nel mese di luglio del 2016 ho poi saputo dalla nipote che la zia non stava bene e quindi sono andato a farle CP_1 visita. Quando sono andato a trovarla nel mese di luglio, non stava bene ed era assente e si
Persona_1 trovava a letto. Io ho chiamato dicendole “ sono , ma lei non mi ha risposto e PE Pt_3 CP_2 quindi non l'ho confessata, in quanto non era in grado di seguirmi. Ho, quindi, recitato una preghiera e le ho dato una benedizione”).
Inoltre, di diverso tenore, rispetto alle allegazioni di parte attrice, sono le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta. Invero, il teste , medico Testimone_3 curate di ha dichiarato che la non era affetta da Alzheimer e che anche Persona_1 PE nell'ultimo periodo della sua vita era lucida (cfr. “L'Alzhimer è una malattia che si manifesta negli anni e, nel periodo in cui ho avuto in cura la sig.ra non ho mai visto in lei i sintomi tipici di tale PE malattia. La sig.ra non era affetta da Alzhimer. La sig.ra deambulava correttamente, e portava PE PE con sé il bastone solo per un motivo di sicurezza (…) “La sig.ra nel periodo in cui è stata mia paziente, PE era lucida e presente a se stessa. Posso riferire ciò in quanto eravamo soliti conversare”; il teste ER
, Notaio rogante il testamento pubblico oggetto di causa, ha dichiarato che la al
[...] PE momento della redazione del testamento “presente a se stessa” (cfr. “Prima di raccogliere le volontà testamentarie della sig.ra come sono solito fare, ho fatto una lunga chiacchierata con lei. Se mi fossi PE accorto che la sig.ra non era presente a se stessa, non avrei proceduto a raccoglierne le volontà PE testamentaria. Anzi, ricordo che mi colpì che si ricordasse, a quell'età, della collocazione degli immobili, essendo svariati. A conferma del fatto che la sig.ra fosse presente a se stessa vi è anche il fatto che mi consegnò un PE testamento olografo, che io ho conservato nella pratica del testamento pubblico. Aggiungo che non avrei avuto alcun motivo per ricevere un testamento da una persona incapace”).
I testi escussi hanno fornito versioni divergenti sullo stato psicofisico della de cuius e le predette non consentono di appurare l'effettivo stato di salute del de cuius al momento della redazione del
6 testamento, vuoi perché in ipotesi di testimonianze contrastanti, il giudice può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova (cfr., ex multis, Cass. n. 7065/1986), vuoi perché le predette dichiarazioni rappresentano mere valutazioni personali in ordine allo stato psico-fisico della de cuius, prive di alcun rilievo scientifico e che non possono, pertanto, formare oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
In definitiva, nel corso del giudizio, non è emersa prova convincente e sufficiente a dimostrare una incapacità di intendere e volere del testatore al momento della redazione del testamento.
Né, tantomeno, è emersa prova della sussistenza di dolo determinante sul processo formativo della volontà del testatore.
La domanda di invalidità del testamento in discussione deve, pertanto, essere rigettata.
Ciò posto, occorre adesso passare al vaglio della domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata da parte attrice.
Dalle allegazioni, nonché dalla documentazione ritualmente depositata, emerge che la domanda di scioglimento della comunione ha ad oggetto anche numerosi beni immobili.
La natura immobiliare dei beni da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Ed invero deve rilevarsi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n.
6202/1982).
Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui, l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio.
In particolare, va rilevato che nelle controversie di divisione è necessaria la produzione in giudizio, sia dei titoli di provenienza dei beni da dividere (oltre al titolo di provenienza del bene in favore del de cuius nel caso di bene rinveniente da successione ereditaria), nonché di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari delle iscrizioni e trascrizioni (in
7 alternativa alle visure ipocatastali, anche certificazione notarile sostitutiva;
cfr., sul punto, l'art. 567, co. 2, c.p.c.).
Detta documentazione risulta, peraltro, necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c., quali non già i creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, i creditori opponenti di cui all'art. 784
c.p.c.
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni anche in favore del de cuius, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari (ovvero, in alternativa alle visure ipocatastali, la cd. relazione notarile ventennale), deve avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., con la conseguenza che una volta spirati e, dunque, una volta venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più ammessa alcuna produzione documentale. Deve essere, infatti, osservato come, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., n. 16800/2018).
Ciò premesso, occorre, adesso, verificare se parte attrice abbia provveduto ad assolvere, in modo completo e tempestivo, all'onere di produzione della predetta documentazione.
Parte attrice ha allegato ai propri atti, gli stati di famiglia di e Persona_1 Persona_2
, le visure catastali degli immobili, le dichiarazioni di successione di morte di
[...] [...]
e la relazione notarile. PE
Non sono stati prodotti, tuttavia, i titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius.
Sarebbe stato indispensabile produrre tempestivamente entro le preclusioni istruttorie, oltre alla regolare certificazione notarile (prodotta in sede di memorie istruttorie), anche i titoli di provenienza del bene in favore del de cuius, poiché soltanto attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene era di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria (cfr. Appello
Napoli, sez. VIII, 08.06.2011; Appello Roma 2480/2011).
Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria, la quale va, pertanto, respinta, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande di parte attrice, poichè a quest'ultima presupposte o consequenziali.
8 La soccombenza di parte attrice determina la condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e successiva modificazioni), applicando i valori medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, applicando, dunque, lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da euro 5.201,00 a 26.000,00, atteso che l'art. 5, co. 6, D.M. 55/2014 deve essere interpretato nel senso di consentire l'applicazione alla causa di valore indeterminabile anche di tale scaglione, in quanto lo scaglione in oggetto contiene comunque il dato minimo fissato dalla legge per le cause di valore indeterminabile (sia pure nella sua massima estensione).
Va rigettata, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta per difetto dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice ai sensi di parte motiva, dichiarando assorbite le ulteriori domande;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre a spese generali e accessori come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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