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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 01/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3251 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Lucia Lavinia Luciano che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso e reiterate nelle note autorizzate evidenziando che in capo al ricorrente sussiste il requisito delle condizioni di svantaggio come documentato e refertato dall'Asp.
Per l' è comparso l'Avv. Cardile in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute al CP_1
causa riportandosi alle difese spiegate in memoria di costituzione.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,15
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 01/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3251/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Lucia Lavinia giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone - resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.8.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante esponeva di aver presentato “domanda amministrativa ai sensi del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di inclusione sussistendone tutti i requisiti socio-economici previsti dalla legge per usufruire del beneficio economico richiesto. L' di Siracusa respingeva la domanda il 22.03.2024 per mancanza CP_1 del requisito di cui all'art. 2 comma 1 ovvero mancanza nel nucleo familiare “ (….) di componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.” e deduceva l'illegittimità del provvedimento di rigetto atteso che il sig. come da attestazione Pt_1 dell'ufficio competente risultava in una situazione di svantaggio in quanto in cura presso il
Dipartimento di salute mentale di Pachino dal 09.08.2018; esponeva che ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023 sussistevano le condizioni di svantaggio per il godimento della provvidenza economica poiché il ricorrente era in carico a servizi socio sanitari dal 2018 come attestato dall'ente preposto e dunque prima della presentazione della domanda dell'ADI; contestava l'illegittimita' del provvedimento - violazione della l. 241/90 – istruttoria carente – silenzio assenso il provvedimento impugnato, ai sensi della l.241/90 e succ. modifiche ed integrazioni è illegittimo per istruttoria carente e perplessa ed eccesso di potere. Insisteva nell'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, deduceva che “ ha presentato il 21.12.2023 Parte_1
domanda di assegno di inclusione, con protocollo INPS-ADI-2023-48373. Nella DSU del
07/01/2023, ha dichiara che il nucleo familiare è composto anche da Parte_1
, c.f. , e , c.f. . Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
In merito al requisito della condizione di svantaggio, ha dichiarato che lo stesso veniva soddisfatto in forza dei seguenti dati: Codice Fiscale: ID C.F._3
Provvedimento: INPSRDC20225670501 Cod. Ente Rilascio: COM089013 Rilasciato Il:
04/10/2022 Decorrenza Dal: 04/10/2022 Decorrenza Al: 30/11/2023 Cod. Amministrazione responsabile: COM089013 In realtà, da esiti delle verifiche dei provvedimenti di cura e assistenza per i soggetti in condizione di svantaggio disposti dai servizi socio-sanitari territoriali, risulta che la domanda è stata respinta in quanto, come si evince proprio dal provvedimento dichiarato dal ricorrente, il programma di cura Controparte_3 dichiarato in domanda era in stato “terminato”, in quanto avente validità fino al 30/11/2023 ed in data quindi precedente rispetto alla presentazione della domanda di ADI del
21/12/2023” e chiedeva rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note ed all'esito delle rassegnate conclusioni come da verbale allegato, viene decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della Decisione
A norma dell'art. 2 D.M n. 154/2023 “A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, ai sensi Cont dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l' quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Cont L' è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione Cont e di inclusione sociale e lavorativa”; il successivo art. 3 definisce i beneficiari “L' è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni: a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n.159; b. minorenne;
c. con almeno 60 anni di età; d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Cont pubblica amministrazione.
2. Il nucleo familiare del richiedente eve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 48 del 2023; al n. 5 art. 3 “Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate: a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure
e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017”;
Ciò posto nel caso che ci occupa l'istante ha allegato la condizione di svantaggio producendo in atti certificazione medica rilascia dall'Asp di Siracusa servizio territoriale di Salute Mentale
- sede Noto-Pachino dal quale si evince che il risulta in carico al suddetto servizio ed Pt_1
inserito in un programma di cura ed assistenza a far data dal 9.08.2018 senza soluzione di continuità (cfr. all.2 Attestazione di svantaggio prod. attorea); anche gli ulteriori certificati medici rilasciati dall'Asp di Siracusa Dipartimento di Salute Mentale documentano, sebbene datati 30.7.2024, che il ricorrente è in carico al servizio territoriale di salute mentale ed in trattamento farmaceutico.
L'istituto convenuto assume la legittimità del proprio operato poiché nella domanda presentata dall'istante emergerebbe “Decorrenza Dal: 04/10/2022 Decorrenza Al: 30/11/2023 Cod.
Amministrazione responsabile: COM089013” che contraddice lo stato refertato dall'Asp che certifica la decorrenza dal 9.08.2018, documento non contestato dall' convenuto. CP_5
CP_ Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa è legittimo ritenere che l' convenuto non abbia espletato i corretti controlli presso l'Asp.
Con il Messaggio n. 623 del 10.02.2024, l' precisa che “Il richiedente l'accesso alla CP_1
misura ADI, qualora lui stesso o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni di svantaggio previste dal decreto n.154/2023 sopra richiamato, è tenuto a dichiarare in domanda il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla, e l'inserimento in un programma di cura e assistenza in data antecedente alla presentazione della domanda di ADI. Per le certificazioni di natura sanitaria è previsto che
l' verifichi l'esistenza della certificazione dello stato di svantaggio e l'inserimento nel CP_1
relativo programma, interrogando in interoperabilità, il Nuovo Sistema informativo Sanitario
(NSIS) del Ministero della Salute, definito ai sensi dell'articolo 87 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità con le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso CP_1
disponibile da In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando CP_1
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023”.
Alla luce del richiamato quadro normativo e della documentazione versata in atti dal ricorrente, esso ha fornito la prova di essere in carico presso il dipartimento sanità mentale di
Siracusa dal 9.8. 2018 e, dunque, di soddisfare i requisiti previsti dalla legge istitutiva dell'Adi
CP_ contrariamente all' che non ha provato di avere svolto un'attenta istruttoria che avrebbe confermato le ragioni dell'istante.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e ritenuto assolto l'onere della prova posto a carico dell'istante, il ricorso merita accoglimento e l' deve essere condannata a CP_1 corrispondere a l'Assegno di Inclusione a far data dalla domanda Parte_1
amministrativa.
Posto che il contenuto della domanda presentata dal ricorrente (all.1 bis produz. attorea) ha indotto in errore l' , le spese di lite devono compensarsi per ½ ponendo la restante metà CP_1
CP_ in capo all' e che si liquidano ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Lavinia Luciano.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
Accoglie il ricorso e condannata l' a corrispondere a l'Assegno di CP_1 Parte_1
Inclusione a far data dalla domanda amministrativa;
CP_ Compensa per ½ le spese di lite ponendo la restante metà in capo all' liquidate complessivamente in €. 1.348,50 (somma già dimidiata) oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia Lavinia Luciano.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 01/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3251 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Lucia Lavinia Luciano che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso e reiterate nelle note autorizzate evidenziando che in capo al ricorrente sussiste il requisito delle condizioni di svantaggio come documentato e refertato dall'Asp.
Per l' è comparso l'Avv. Cardile in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute al CP_1
causa riportandosi alle difese spiegate in memoria di costituzione.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,15
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 01/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3251/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Lucia Lavinia giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone - resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.8.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante esponeva di aver presentato “domanda amministrativa ai sensi del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di inclusione sussistendone tutti i requisiti socio-economici previsti dalla legge per usufruire del beneficio economico richiesto. L' di Siracusa respingeva la domanda il 22.03.2024 per mancanza CP_1 del requisito di cui all'art. 2 comma 1 ovvero mancanza nel nucleo familiare “ (….) di componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.” e deduceva l'illegittimità del provvedimento di rigetto atteso che il sig. come da attestazione Pt_1 dell'ufficio competente risultava in una situazione di svantaggio in quanto in cura presso il
Dipartimento di salute mentale di Pachino dal 09.08.2018; esponeva che ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023 sussistevano le condizioni di svantaggio per il godimento della provvidenza economica poiché il ricorrente era in carico a servizi socio sanitari dal 2018 come attestato dall'ente preposto e dunque prima della presentazione della domanda dell'ADI; contestava l'illegittimita' del provvedimento - violazione della l. 241/90 – istruttoria carente – silenzio assenso il provvedimento impugnato, ai sensi della l.241/90 e succ. modifiche ed integrazioni è illegittimo per istruttoria carente e perplessa ed eccesso di potere. Insisteva nell'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, deduceva che “ ha presentato il 21.12.2023 Parte_1
domanda di assegno di inclusione, con protocollo INPS-ADI-2023-48373. Nella DSU del
07/01/2023, ha dichiara che il nucleo familiare è composto anche da Parte_1
, c.f. , e , c.f. . Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
In merito al requisito della condizione di svantaggio, ha dichiarato che lo stesso veniva soddisfatto in forza dei seguenti dati: Codice Fiscale: ID C.F._3
Provvedimento: INPSRDC20225670501 Cod. Ente Rilascio: COM089013 Rilasciato Il:
04/10/2022 Decorrenza Dal: 04/10/2022 Decorrenza Al: 30/11/2023 Cod. Amministrazione responsabile: COM089013 In realtà, da esiti delle verifiche dei provvedimenti di cura e assistenza per i soggetti in condizione di svantaggio disposti dai servizi socio-sanitari territoriali, risulta che la domanda è stata respinta in quanto, come si evince proprio dal provvedimento dichiarato dal ricorrente, il programma di cura Controparte_3 dichiarato in domanda era in stato “terminato”, in quanto avente validità fino al 30/11/2023 ed in data quindi precedente rispetto alla presentazione della domanda di ADI del
21/12/2023” e chiedeva rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note ed all'esito delle rassegnate conclusioni come da verbale allegato, viene decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della Decisione
A norma dell'art. 2 D.M n. 154/2023 “A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, ai sensi Cont dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l' quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Cont L' è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione Cont e di inclusione sociale e lavorativa”; il successivo art. 3 definisce i beneficiari “L' è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni: a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n.159; b. minorenne;
c. con almeno 60 anni di età; d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Cont pubblica amministrazione.
2. Il nucleo familiare del richiedente eve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 48 del 2023; al n. 5 art. 3 “Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate: a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure
e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017”;
Ciò posto nel caso che ci occupa l'istante ha allegato la condizione di svantaggio producendo in atti certificazione medica rilascia dall'Asp di Siracusa servizio territoriale di Salute Mentale
- sede Noto-Pachino dal quale si evince che il risulta in carico al suddetto servizio ed Pt_1
inserito in un programma di cura ed assistenza a far data dal 9.08.2018 senza soluzione di continuità (cfr. all.2 Attestazione di svantaggio prod. attorea); anche gli ulteriori certificati medici rilasciati dall'Asp di Siracusa Dipartimento di Salute Mentale documentano, sebbene datati 30.7.2024, che il ricorrente è in carico al servizio territoriale di salute mentale ed in trattamento farmaceutico.
L'istituto convenuto assume la legittimità del proprio operato poiché nella domanda presentata dall'istante emergerebbe “Decorrenza Dal: 04/10/2022 Decorrenza Al: 30/11/2023 Cod.
Amministrazione responsabile: COM089013” che contraddice lo stato refertato dall'Asp che certifica la decorrenza dal 9.08.2018, documento non contestato dall' convenuto. CP_5
CP_ Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa è legittimo ritenere che l' convenuto non abbia espletato i corretti controlli presso l'Asp.
Con il Messaggio n. 623 del 10.02.2024, l' precisa che “Il richiedente l'accesso alla CP_1
misura ADI, qualora lui stesso o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni di svantaggio previste dal decreto n.154/2023 sopra richiamato, è tenuto a dichiarare in domanda il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla, e l'inserimento in un programma di cura e assistenza in data antecedente alla presentazione della domanda di ADI. Per le certificazioni di natura sanitaria è previsto che
l' verifichi l'esistenza della certificazione dello stato di svantaggio e l'inserimento nel CP_1
relativo programma, interrogando in interoperabilità, il Nuovo Sistema informativo Sanitario
(NSIS) del Ministero della Salute, definito ai sensi dell'articolo 87 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità con le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso CP_1
disponibile da In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando CP_1
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023”.
Alla luce del richiamato quadro normativo e della documentazione versata in atti dal ricorrente, esso ha fornito la prova di essere in carico presso il dipartimento sanità mentale di
Siracusa dal 9.8. 2018 e, dunque, di soddisfare i requisiti previsti dalla legge istitutiva dell'Adi
CP_ contrariamente all' che non ha provato di avere svolto un'attenta istruttoria che avrebbe confermato le ragioni dell'istante.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e ritenuto assolto l'onere della prova posto a carico dell'istante, il ricorso merita accoglimento e l' deve essere condannata a CP_1 corrispondere a l'Assegno di Inclusione a far data dalla domanda Parte_1
amministrativa.
Posto che il contenuto della domanda presentata dal ricorrente (all.1 bis produz. attorea) ha indotto in errore l' , le spese di lite devono compensarsi per ½ ponendo la restante metà CP_1
CP_ in capo all' e che si liquidano ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Lavinia Luciano.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
Accoglie il ricorso e condannata l' a corrispondere a l'Assegno di CP_1 Parte_1
Inclusione a far data dalla domanda amministrativa;
CP_ Compensa per ½ le spese di lite ponendo la restante metà in capo all' liquidate complessivamente in €. 1.348,50 (somma già dimidiata) oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia Lavinia Luciano.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna