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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 23663/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano, via Poggi 29, presso lo Parte_1
studio degli avv. Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Torino, corso Controparte_1
Dante 90, presso lo studio degli avv. Paolo R. Rocca e Franca Collura, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “In via principale
- accogliere l'opposizione proposta dalla società e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 7830/2022, pronunciato dal Tribunale di Torino in data 27 ottobre 2022, nel procedimento monitorio n. 19554/2022 RG in favore della società
C.F./P. IVA , per i Controparte_1 P.IVA_1
motivi esposti in atti;
- in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o improponibili e infondate e comunque respingere tutte le domande ed istanze, anche istruttorie, proposte dall'odierna convenuta;
In via riconvenzionale
- accertare l'inadempimento della società per Controparte_1
i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare la stessa a versare alla società
la somma di euro 100.000,00 (centomila/000) o quella Parte_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via istruttoria …;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese e oneri previdenziali e fiscali secondo le tariffe ed aliquote vigenti.”
Convenuta: “... a) accertare e dichiarare l'intervenuta transazione e comunque decadenza dell'opponente dalla garanzia e/o assolvimento della stessa per i motivi esposti e/o comunque l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. 7, II e V comma, condizioni AIPPEG (doc. 13 opposta);
b) confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni pretesa, rivalsa, domanda e azione ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto e mandando assolta l'opposta da ogni richiesta avversaria, stante anche l'irrisarcibilità del danno ex art. 1225 e 1227, I e II comma, cod. civ.
c) dichiarare comunque tenuta e condannare a pagare Parte_1 alla la somma di € 86.583,60, oltre agli Controparte_1
interessi moratori e agli interessi sugli interessi ex art. 1283 cod. civ., per i titoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
d) porre a carico di le spese di causa, comprese quelle Parte_1 del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA.”
2 MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 7830/2022, con cui il
Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 86.583,60 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di corrispettivo per la fornitura di pannelli, eccependo l'inadempimento contrattuale della controparte, a fronte di ritardi nella consegna e difformità e vizi riscontrati, e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e la condanna dell'attrice al pagamento della somma ingiunta, eccependo la decadenza dalla garanzia prevista nelle condizioni generali di contratto e l'intervenuta transazione.
Si rileva, anzitutto, che la ha ordinato alla Parte_1 [...]
pannelli destinati, rispettivamente, a un cantiere sito in Controparte_1
Siena - come indicato: a) nella conferma d'ordine n. 210980 del 07/10/2021, per un importo di € 91.673,30; b) nella conferma d'ordine n. 220490 del 07/06/2022, per un importo di € 5.524,89 - e a un cantiere sito in Cuneo – come indicato: a) nella conferma d'ordine n. 210979 del 07/10/2021, per un importo di € 70.197,29; b) nella conferma d'ordine n. 220038 del 19/01/2022, per un importo di 3.086,31 (doc.
2 fasc. att.).
Ciò premesso, l'attrice ha anzitutto affermato, rispetto al cantiere di Cuneo, che “il materiale non è stato consegnato da parte convenuta nei termini concordati
e la stessa inoltre non aveva la possibilità di far fronte al pattuito trasporto del materiale…” (cit. p. 3).
A sostegno della propria ricostruzione, l'attrice ha prodotto in giudizio: 1) lo scambio di mail intercorso tra le parti il 20/12/2021, dal quale si evince che il trasporto del materiale per la commessa Cuneo relativo alla conferma d'ordine n.
210979 del 07/10/2021 è stato affidato alla ditta 2) la fattura Controparte_2 del 28/12/2021, emessa dalla suddetta ditta e recante l'importo di € 11.346,00; 3) il bonifico del 16/05/2022, effettuato dalla a favore di Pt_1 Parte_1 [...]
e il Ddt del 20/12/2021, relativo all'ordine di consegna Controparte_3
000/210979 del 07/10/2021 (doc. 3, 4, 22 e 23 fasc. att.).
Si rileva che, in base alla corrispondenza intercorsa tra le parti, in data
3 21/12/2021 - relativamente alla conferma d'ordine n. 210979 del 07/10/2021 –
l'attrice, con riferimento alla richiesta della convenuta di confermare “che il prezzo pattuito per l'acquisto del pannello dovrà essere ridotto di euro/mq 2,80”, ha dichiarato di accettare tale proposta (doc. 19 fasc. conv.).
A fronte di tale accordo - e come precisato anche nella fattura n. VI/111218 del 23/12/2021, recante la dicitura “Come da accordi viene defalcato dal prezzo stabilito per i pannelli un importo pari a euro/mq 2,80 per i trasporti da Voi organizzati. Tot. Mq da voi ritirati 1.689,43. Totale importo euro 4.730,40” (doc. 20 fasc. conv.) - dall'importo azionato devono pertanto essere sottratti € 4.730,40.
La ha anche eccepito la consegna di pannelli difettosi da Parte_1
parte della convenuta.
In particolare, l'attrice ha sostenuto che i pannelli forniti sono stati contestati dalla committente, “avendo gli stessi numerosi vizi e difetti di produzione” (cit. p. 4).
Di contro, la ha eccepito la decadenza Controparte_1 dalla garanzia di cui all'art. 7 delle condizioni generali AIPPEG e l'intervenuta transazione tra le parti in merito alle contestazioni effettuate sulla fornitura dei pannelli.
2. L'eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla convenuta è fondata.
Rispetto al cantiere di Cuneo, si rileva che l'attrice – rispettivamente, con mail del 05/01/2022 e dell'11/01/2022 - ha comunicato alla convenuta le contestazioni della committente “sulle ammaccature dei pannelli sandwich” e la richiesta di quest'ultima di sostituire i pannelli danneggiati (doc. 13 fasc. att.).
Sul punto, la convenuta ha prodotto in giudizio la conferma d'ordine n.
000/220040, recante la dicitura “Per ordini in c/sostituzione: A SALDO E
STRALCIO TRANSATTIVO DEL VOSTRO RILIEVO DEL 05/01/2022 A
CHIUSURA DI TUTTI I DANNI DIRETTI E INDIRETTI CHE POSSONO ESSERE
RIVENDICATI CON VS RINUNCIA AD OGNI PRETESA O AZIONE” – che, contrariamente a quanto sostenuto dell'attrice, risulta da quest'ultima regolarmente sottoscritta il 24/01/2022 – e la fattura n. 120211/2022 del 31/03/2022 riferita al suddetto ordine (doc. 8 e 11 fasc. att.).
Per quanto riguarda il cantiere di Siena, i documenti prodotti in giudizio dimostrano, in primo luogo, che l'attrice, con mail del 04/02/2022, ha comunicato
4 alla convenuta le contestazioni sui pannelli pervenute dalla committente (14 fasc. att.); in secondo luogo, che la Fast Srl – con mail del 22/02/2022, dell'11/03/2022, del 31/03/2022, del 30/11/2022 e dell'11/04/2022 - ha contestato nuovamente alla i vizi dei pannelli forniti dalla convenuta e chiesto la sostituzione Parte_1
degli stessi.
È poi pacifico, in base alla prospettazione delle parti, che la convenuta ha provveduto alla sostituzione dei pannelli indicati dalla committente nella mail del
28/04/2022 (doc. 7 e 8 fasc. att.).
Rispetto a tale sostituzione, viene in rilievo la conferma d'ordine n.
000/220489 del 06/06/2022, recante la dicitura “Per ordini in c/sostituzione: A
SALDO E STRALCIO TRANSATTIVO DEL VOSTRO RILIEVO DEL 23/02/22 A
CHIUSURA DI TUTTI I DANNI DIRETTI E INDIRETTI CHE POSSONO ESSERE
RIVENDICATI CONS VS RINUNCIA AD OGNI PRETESA O AZIONE” – che è stata sottoscritta dall'attrice il 07/06/2022 - e la fattura n. 120523/2022 riferita al suddetto ordine (doc. 9 e 12 fasc. conv.).
A fronte di tali risultanze, l'attrice si è limitata ad asserire genericamente che la convenuta ha riconosciuto la sua responsabilità per i difetti della merce consegnata, ma non ha contestato in modo specifico le transazioni, né ha disconosciuto le sottoscrizioni del 24/01/2022 e del 07/06/2022, entrambe successive alle comunicazioni del 05/01/2022 e del 04/02/2022 (cfr. doc. 5 e 13 fasc. att;
doc. 8 e 9 fasc. conv.).
La stessa attrice ha poi allegato, in modo del tutto generico, che la convenuta ha dichiarato “di riconoscere alla società almeno alcuni dei costi Pt_1 sostenuti per la sostituzione dei pannelli della facciata dell'edificio cd. sandwich quali, ad esempio, i costi degli elettricisti e cartongessisti, per un totale di €
27.000,00” (cit. p. 6-8), ma, a fronte della contestazione di controparte, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare tale circostanza.
Alla luce di tutti gli esposti motivi, l'opposizione è parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la deve Parte_1 essere condannata a pagare alla € 81.853,20 – Controparte_1 quale differenza tra la somma ingiunta di € 86.583,60 e l'importo non dovuto di €
4.730,40 – oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
3. Passando alla domanda riconvenzionale, l'attrice ha quantificato i danni
5 subiti in € 100.000,00, adducendo che la committente, in ragione dei vizi e dei ritardi nella sostituzione dei pannelli commissionati alla convenuta, le avrebbe addebitato una penale di tale importo (nello specifico, € 50.000,00 per il cantiere di
Cuneo e € 50.000,00 per il cantiere di Siena).
A tale proposito, l'attrice ha prodotto la comunicazione del 05/09/2022, con la quale ha comunicato alla convenuta che “la Ns società ha ricevuto da parte del
Cliente la decurtazione della somma di € 100.000,00, riguardanti le problematiche da Voi causate per il danneggiamento dei pannelli e dei vari ritardi … nello specifico riguardanti le conferme d'ordine Nr 210980 del 07/10/2021 (SI) e Nr
220038 del 19/01/2022 (CN)” (doc. 20 fasc. att.).
Rispetto al cantiere di Siena, la domanda deve essere rigettata, considerato, in primo luogo, che la transazione del 07/06/2022 – riferita al rilievo del 23/02/2022
- è successiva alla conferma d'ordine del 210980, sottoscritta il 14/12/2021 (cfr. doc. 2 fasc. att. e doc. 9 fasc. conv.); in secondo luogo, che tale transazione è riferita “a tutti i danni diretti e indiretti che possono essere rivendicati …”, con ciò comprendendo anche i danni i danni indiretti causati all'attrice, compresi quelli derivanti dall'applicazione di penali.
Rispetto al cantiere di Cuneo, invece, si osserva che la transazione del
24/01/2022 richiama il rilievo del 05/01/2022 e non può pertanto riferirsi alla conferma d'ordine n. 220038, sottoscritta il 24/01/2022 (cfr. doc. 2 fasc. att. e doc.
8 fasc. conv.).
Al riguardo, va tuttavia osservato che, secondo la Corte di Cassazione, “ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass. 6618/2018).
In applicazione di questo principio, la domanda attorea deve essere rigettata, poiché, nell'ambito di un complesso rapporto, la non ha Parte_1 allegato gli specifici vizi della conferma d'ordine n. 220038 del 19/01/2022.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 11.268,00
6 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7830/2022; condanna la a pagare alla Parte_1 Controparte_1
€ 81.853,20, oltre interessi ex art. 5 D. L.vo 231/2002 dal giorno dovuto al
[...]
saldo; rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei Parte_1
confronti della Controparte_1
condanna la a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 11.268,00 per compenso, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 24/01/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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