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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9412 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12928/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 24 presso lo P.IVA_1 Pt_1 studio dell'Avv. POLACCHINI PAOLA
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'Avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, Accertare e dichiarare l'inadempimento del Resistente per i motivi a Succursale di per il complessivo Parte_2 Pt_1 importo di Euro 34.157,01 (di cui Euro 8.187,78 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, Euro 25.969,23 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996;
Condannare il Resistente al pagamento dell'importo di Euro 34.157,01 (di cui Euro 8.187,78 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati,
Euro 25.969,23 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze.
pagina 1 di 3 Per parte convenuta:
Contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verificata la regolarità della notifica via posta elettronica certificata in quanto indirizzata alla e-mail p.e.c. indicata nella visura inipec allegata ed rispettosa del termine assegnato dal giudice, il resistente è stato dichiarato contumace.
La domanda di pagamento del debito residuo del contratto di locazione finanziaria n.
5366827 del 16.09.2022 avente ad oggetto i seguenti beni mobili: “Nr. 1
[...]
PLAT052597 CON ACCESSORI, Modulo Controparte_2
Diodo 3d Trio 2 cm matr PLAT3D2015894 E MODULO COME DA OFFERTA 344 DEL
8/9/2022 è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Non risulta rispettato l'art. 1, comma 139, ultimo periodo, della L. 124/2017, secondo cui
“i fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito
è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore”.
Il ricorrente risulta avere soltanto comunicato, contestualmente alla risoluzione, il nome del perito proposto dalla società di leasing per una successiva valutazione dei beni e poi aver venduto il bene dopo sei mesi.
Manca la comunicazione della rosa dei tre periti.
In ogni caso, manca la produzione della valutazione stessa fatta dal perito.
Manca ancora la prova dell'avvenuta pubblicità della offerta in vendita, al fine di ottenere delle proposte.
pagina 2 di 3 Difetta quindi nella procedura di vendita – quale presupposto di esigibilità e quantificabilità del debito residuo- il rispetto del requisito della trasparenza.
Non risulta agli atti l'attività svolta per l'individuazione del migliore offerente possibile, né la conforme informazione dell'utilizzatore.
Tale norma risulta inderogabile dalle parti.
Il bene risulta venduto allo stesso fornitore a meno della metà del valore di acquisto avvenuto 18 mesi prima, rispetto ad un piano di ammortamento preventivato di 72 mesi.
La norma di legge è sostanzialmente richiamata nell'art. 18.2 delle condizioni generali del contratto di leasing.
La società di leasing non ha allegato l'inerzia di controparte nella scelta del perito;
la utilizzatrice al contrario ha riconsegnato tempestivamente il bene.
La carenza assoluta di prova del rispetto delle procedure di trasparenza e pubblicità nella valutazione e vendita del bene, anche nell'interesse dell'utilizzatore, non rende nemmeno possibile applicare l'ulteriore pattuizione dell'art. 18.2. CGC secondo cui “Qualora il Locatore non riceva, entro un periodo ragionevole di tempo, un'offerta conforme alla stima del valore dei Beni effettuata dal perito, il Locatore stesso si riserva la facoltà, ed il
Conduttore presta sin da ora il proprio consenso, di procedere alla vendita, riutilizzo o ricollocazione dei Beni alla miglior offerta ricevuta fino a quel momento”.
Infatti, non è possibile valutare la sufficienza del tempo trascorso senza conoscere la valutazione periziale del bene, senza la prova della avvenuta pubblicità della messa in vendita del bene.
Il credito residuo non risulta quindi liquido ed esigibile e pertanto la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese, vista la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di Parte_1
.
[...]
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12928/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 24 presso lo P.IVA_1 Pt_1 studio dell'Avv. POLACCHINI PAOLA
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'Avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, Accertare e dichiarare l'inadempimento del Resistente per i motivi a Succursale di per il complessivo Parte_2 Pt_1 importo di Euro 34.157,01 (di cui Euro 8.187,78 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, Euro 25.969,23 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996;
Condannare il Resistente al pagamento dell'importo di Euro 34.157,01 (di cui Euro 8.187,78 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati,
Euro 25.969,23 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze.
pagina 1 di 3 Per parte convenuta:
Contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verificata la regolarità della notifica via posta elettronica certificata in quanto indirizzata alla e-mail p.e.c. indicata nella visura inipec allegata ed rispettosa del termine assegnato dal giudice, il resistente è stato dichiarato contumace.
La domanda di pagamento del debito residuo del contratto di locazione finanziaria n.
5366827 del 16.09.2022 avente ad oggetto i seguenti beni mobili: “Nr. 1
[...]
PLAT052597 CON ACCESSORI, Modulo Controparte_2
Diodo 3d Trio 2 cm matr PLAT3D2015894 E MODULO COME DA OFFERTA 344 DEL
8/9/2022 è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Non risulta rispettato l'art. 1, comma 139, ultimo periodo, della L. 124/2017, secondo cui
“i fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito
è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore”.
Il ricorrente risulta avere soltanto comunicato, contestualmente alla risoluzione, il nome del perito proposto dalla società di leasing per una successiva valutazione dei beni e poi aver venduto il bene dopo sei mesi.
Manca la comunicazione della rosa dei tre periti.
In ogni caso, manca la produzione della valutazione stessa fatta dal perito.
Manca ancora la prova dell'avvenuta pubblicità della offerta in vendita, al fine di ottenere delle proposte.
pagina 2 di 3 Difetta quindi nella procedura di vendita – quale presupposto di esigibilità e quantificabilità del debito residuo- il rispetto del requisito della trasparenza.
Non risulta agli atti l'attività svolta per l'individuazione del migliore offerente possibile, né la conforme informazione dell'utilizzatore.
Tale norma risulta inderogabile dalle parti.
Il bene risulta venduto allo stesso fornitore a meno della metà del valore di acquisto avvenuto 18 mesi prima, rispetto ad un piano di ammortamento preventivato di 72 mesi.
La norma di legge è sostanzialmente richiamata nell'art. 18.2 delle condizioni generali del contratto di leasing.
La società di leasing non ha allegato l'inerzia di controparte nella scelta del perito;
la utilizzatrice al contrario ha riconsegnato tempestivamente il bene.
La carenza assoluta di prova del rispetto delle procedure di trasparenza e pubblicità nella valutazione e vendita del bene, anche nell'interesse dell'utilizzatore, non rende nemmeno possibile applicare l'ulteriore pattuizione dell'art. 18.2. CGC secondo cui “Qualora il Locatore non riceva, entro un periodo ragionevole di tempo, un'offerta conforme alla stima del valore dei Beni effettuata dal perito, il Locatore stesso si riserva la facoltà, ed il
Conduttore presta sin da ora il proprio consenso, di procedere alla vendita, riutilizzo o ricollocazione dei Beni alla miglior offerta ricevuta fino a quel momento”.
Infatti, non è possibile valutare la sufficienza del tempo trascorso senza conoscere la valutazione periziale del bene, senza la prova della avvenuta pubblicità della messa in vendita del bene.
Il credito residuo non risulta quindi liquido ed esigibile e pertanto la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese, vista la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di Parte_1
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Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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