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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 17.7.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2224 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della C.F._1 [...]
(P.I.: ), con sede in Capaccio AE (SA), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Feudo La Pila, n. 20, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanni Grattacaso, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla
Piazza della Repubblica, trav.sa Via D'Anzilio, n. 1, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
- RICORRENTE -
E
(C.F.: ) – in persona Controparte_2 P.IVA_2
del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023
per Notar i Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi elett.te dom.to Persona_1
1 in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
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-RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18.4.2023, proponeva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
.7200.27/01/2023.0049334 e n. .7200.27/01/2023.0049321 del 26.7.2017, con la CP_2 CP_2
quale l le intimava, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della CP_2 [...]
il pagamento dell'importo di € 10.000,00, asseritamente dovuto a Controparte_1
titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83,
originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2015, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva: - l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99; - la violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n.
689/1981, stante l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata, disconoscendo qualsiasi sottoscrizione eventualmente apposta per la ricezione dei plichi contenenti gli atti di accertamento, in quanto non di pugno della stessa, né di persona autorizzata;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' - la sproporzione della sanzione inflitta. CP_2
Chiedeva, quindi, al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata:
2 <… in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la decadenza dell'ente dal diritto di
procedere in executiviis alla pretesa creditoria per perenzione del termine di legge;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia e, comunque, l'illegittimità della
stessa e, per l'effetto, disporne l'annullamento, per tutte le motivazioni meglio argomentate
in assertiva (mancata/inesistente notifica degli atti di accertamento prodromici, decadenza
e prescrizione)>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo, CP_2
in via preliminare, la riunione dei procedimenti n. 2224/2023 e n. 2220/2023 R.G., in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi, ed evidenziava che i provvedimenti impugnati non erano ordinanze ingiunzione, come erroneamente indicato in ricorso, ma provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni irrogate con i precedenti verbali di accertamento.
Nel merito, poi, eccepiva l'assoluta infondatezza delle avverse pretese ed evidenziava di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio, all'ulteriore rideterminazione dell'importo della sanzione per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma
5, della L. n. 8/2016, sicché la ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, previa riunione dei procedimenti connessi, di:
<< …respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare i provvedimenti impugnati e/o le successive rideterminazioni, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. In caso di
pagamento della sanzione rideterminata, dichiarare cessata la materia del contendere con
compensazione delle spese. In caso contrario, vittoria di spese diritti ed onorari di lite>>.
3 3. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta e considerata l'impossibilità della riunione sollecitata dall' con CP_2
ordinanza del 17.7.2024 il G.d.L. rinviava la controversia per la discussione all'udienza del
18.2.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. È opportuno evidenziare, in via preliminare, che l'emissione dei provvedimenti per cui è
causa è stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici ad essi sottesi (avvisi di accertamento) circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr., in particolare, le “ricevute di ritorno” CP_2
attestanti l'avvenuta notifica, in data 26.7.2017, degli atti di accertamento n.
.7200.27/06/2017.0202192 e n. .7200.27/06/2017.0202193). CP_2 CP_2
A tal riguardo occorre prendere atto del contenuto del tutto generico ed aspecifico della deduzione sollevata dalla ricorrente in punto di disconoscimento della sottoscrizione apposta per la ricezione dei plichi contenenti gli atti di accertamento, essendo essa stata formulata senza neppure avere specifica considerazione della prova documentale fornita dall' . Peraltro, trattandosi di atti consegnati da parte dell'Ufficiale Postale, si tratta di CP_2
4 sottoscrizioni che avrebbero potuto e dovuto essere disconosciute mediante formale proposizione di querela di falso, sicché non essendo stata ritualmente messa in discussione,
con lo strumento a tal fine ineludibile, la valenza dimostrativa delle relate, va certamente ritenuta valida la notifica effettuata dall' CP_2
3. Fermo ciò, al fine di inquadrare la fattispecie di causa, è necessario chiarire che il D.Lgs.
n. 8 del 15 gennaio 2016, attuativo della Legge n. 67 del 28 aprile 2014, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983, sostituito dall'articolo 3, comma 6,
del D.Lgs. n. 8/2016.
Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione.
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino ad € 1.032,00, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore ad €
10.000 annui.
Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000 (importo modificato dall'art. 23, comma 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, che ha fissato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie sotto-soglia nella forbice tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso).
Il D.Lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle
5 violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Orbene, nella fattispecie in esame non si discorre di obbligazioni di natura contributiva,
bensì di illeciti amministrativi derivanti dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
Da tanto consegue, innanzitutto, l'inconferenza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99, in quanto trattasi di disposizione riferita ai contributi e, quindi,
non inerente alle sanzioni amministrative disposte con Ordinanza Ingiunzione conseguente al mancato pagamento entro tre mesi della somma indicata con atto di accertamento, non essendo stato messo in alcun modo in discussione il dato fattuale dell'omesso versamento dei contributi che è alla base dell'illecito amministrativo oggetto di causa.
4. Non è sorretta da valide e convincenti argomentazioni, inoltre, neppure la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute,
in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della Legge n. 689/1981
per l'esecuzione della contestazione della violazione.
Osserva, al riguardo, lo scrivente, all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il D.Lgs. n. 8 del 15.1.2016.
Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”,
ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli
6 adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14
della Legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli
estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta
giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura
ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento
determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della Legge n. 689/81 è la mancata previsione,
quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
In sostanza sarebbe illogica e parzialmente contraddittoria la contestuale operatività,
rispetto alle medesime fattispecie, sia dell'art. 14 della L. 689/81 che dell'art. 9 del D.Lgs. n.
8 del 2016, norme in parte sovrapponibili, tranne che per la appena segnalata – ed altamente significativa – differenza;
sicché, a reputarle entrambe operanti, resterebbe privo di senso l'inserimento nell'ambito della legge di depenalizzazione di una normativa specifica disciplinante la scansione temporale degli adempimenti susseguenti alla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.
Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
7 Ne consegue che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica
gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto dell'art. 9 cit., deve reputarsi non essere stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già
previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie,
alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati trasmessi in un breve arco CP_2
temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale,
che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021,
n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
8 Né potrebbe essere giustificata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della
Legge n. 689/81 in forza della clausola generale di rimando alla normativa in tema di sanzioni amministrative contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, secondo cui: “nel
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge
689/81”.
Ed, infatti, il richiamo vale ad estendere l'operatività delle norme suddette solo “in quanto applicabili”, mentre, per le ragioni appena esposte, va esclusa l'applicabilità dell'art. 14 della
L. n. 689/81 al caso delle sanzioni amministrative scaturenti dalla depenalizzazione dell'art. 2, comma 1–bis, del D.L. n. 463/1983.
La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi
costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori,
salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti,
l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione
l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21
aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812).
5. Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata
9 commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della Legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
costante; cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è intervenuta nell'anno 2016, e, specificamente, pur non risultando con esattezza la data in cui è avvenuta la trasmissione suddetta, deve ritenersi certo che essa sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio
2016; ad essa ha fatto seguito la notifica dell'atto di accertamento, perfezionatasi nel mese di luglio 2017 con il quale è stato concesso alla ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto ulteriormente sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura
Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, tenuto conto della notifica degli avvisi di accertamento, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (26.7.2017), allorquando è
stata effettuata la notifica dei provvedimenti di rettifica degli accertamenti oggetto di disamina (15.3.2023), il termine prescrizionale quinquennale (relativo alle sanzioni conseguenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
10 6. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
11 tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso ha dato luogo alla Controparte_3
rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse,
verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta cui consegue da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nei provvedimenti di rettifica di accertamento impugnati, pur risultando, comunque, il provvedimento sanzionatorio pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, trattandosi di vicenda in cui è stata accertata una sola violazione, la diversa determinazione della sanzione, va correttamente quantificata nella misura complessiva di € 619,25, peraltro
12 indicata anche dall'Ente previdenziale nei provvedimenti di rideterminazione da ultimo disposti, cui si perviene mediante applicando l'aumento medio di 2,5 volte all'entità della contribuzione omessa nel periodo in considerazione, ai sensi del riformulato art. 2 comma
1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.
7. In ragione del mutamento normativo in ordine all'entità delle sanzioni applicabili intervenuto in corso di giudizio, non ascrivibile, dunque, alla condotta dell' , va CP_2
disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2224 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 promosso da Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della
[...] Controparte_1
contro l in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità sopravvenuta delle sanzioni comminate con i provvedimenti di rideterminazione di accertamento n.
.7200.27/01/2023.0049334 e n. .7200.27/01/2023.0049321, determina in € CP_2 CP_2
619,25, l'entità dell'importo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni amministrative originate dalla violazione in precedenza indicata, fermi restando sotto ogni altro profilo i provvedimenti accertativi in parola;
2) revoca la sospensione disposta con decreto del 4.5.2023;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 14.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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