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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6533/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Michela Izzo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 rapp. e dif. come in atti dall'avv. Daniela Lumaca e dall'avv. Marina Ragozzino
OGGETTO: retribuzione pubblico impiego
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell' resistente con le CP_2
mansioni di infermiere con inquadramento nel livello D4; di aver lavorato anche nei giorni festivi infrasettimanali come dimostrato dai cartellini marcatempo;
di aver diritto all'indennità per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali in base agli artt. 9 e 44
C.C.N.L. del comparto Sanità 1999 ed all'art. 29 C.C.N.L. Sanità 2016/2018, non CP_3
avendo fruito del riposo compensativo;
di aver diritto per gli anni dal 2012 al 2022 all'importo di € 4.419,02.
Ella ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto all'indennità di cui all'art. 9 C.C.N.L. per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali con conseguente condanna dell' resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato, oltre CP_2
interessi; con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'ente resistente si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità prevista dall'art. 9 C.C.N.L. Comparto Sanità 1999 per le ore di lavoro svolte durante le festività infrasettimanali.
Si intendono condividere le considerazioni espresse dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2006/2022) secondo cui “2. il ricorso è infondato perché la Corte
2 territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa morte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021,
Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e
20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno
3 prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13,
4 secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e
17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in
5 modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del
2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del
2015);
7. il ricorso non prospetta argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e disattesi dai precedenti citati, ai quali va data continuità, perché condivisi dal Collegio”.
6 Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività lavorativa durante le festività infrasettimanali
è chiaramente documentato nelle attestazioni di rilevazione delle presenze nei fogli di servizio.
Altresì, appare infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui non sarebbe stata prodotta alcuna richiesta di fruizione dei riposi compensativi o richiesta di pagamento dello straordinario da parte del ricorrente, non configurandosi pertanto alcun inadempimento in capo ad essa. Invero, l'art 29 del CCNL innanzi menzionato prevede un'obbligazione facoltativa. In mancanza, dunque, di prova da parte dell'ente datore di aver consentito il riposo compensativo, parte ricorrente con la richiesta di pagamento nel presente giudizio ha esercitato, in qualità di creditore, la facoltà di scelta non soggetta a termini decadenziali.
Deve essere, poi, respinta l'eccezione di prescrizione spiegata dall'ente resistente. Al riguardo, invero, parte ricorrente chiede il pagamento ed effettua i calcoli dell'indennità in parola per il periodo dal 28 marzo 2016 al dicembre 2022, mentre l'atto interruttivo depositato in giudizio è del 9.3.2021 e, dunque, alcuna prescrizione è maturata.
Pertanto, appaiono corretti i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo tenendo in considerazione il trattamento retributivo previsto per il livello di inquadramento nonché il numero di ore svolte nonché i parametri di determinazione dell'indennità previsti dalla contrattazione collettiva.
Parte resistente deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo, minore rispetto a quello indicato in ricorso, di € 4.419,02.
Su tale importo spettano gli interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di parte Controparte_4
ricorrente dell'importo di € 4.419,02 a titolo di indennità per il lavoro infrasettimanale festivo svolto dal 2016 al 2022;
-condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_4
con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.339,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 16.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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