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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1272/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0009847251/802 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 0009847251/802 notificata in data 31/12/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 8/748,13 conseguente a controllo automatizzato, a titolo di recupero credito Iva nei confronti del ricorrente quale socio illimitatamente responsabile della Nominativo_____2. Eccepiva: difetto di motivazione;
mancata preventiva escussione della società; illegittimità del recupero per asserita, ancorchè tardiva, presentazione della dichiarazione IVA/2020
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo adeguatezza della motivazione, avvenuta estinzione della società in data 14/10/2024, legittimità della pretesa stante la tardività della dichiarazione e la perita del diritto alla detrazione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo difetto di legittimazione passiva ed assumendo regolarità della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella consegue a controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2020 per l'anno 2019. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente tale dichiarazione veniva presentata tardivamente e nella stessa veniva esposto un credito IVA da portare in detrazione: Tale credito veniva utilizzato mediante compensazione dell'importo di € 5.000,00.
Consegue la legittimità del recupero operato dall'Amministrazione.
Infatti, con riferimento alle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 2 c. 7 D.P.R. 322/98 «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta», con la conseguenza che, in presenza di dichiarazione tardiva, se è possibile per l'Amministrazione la riscossione delle somme dovute dal contribuente in base agli imponibili indicati, non è consentito al contribuente di utilizzare in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta tardivamente esposti e, ove la compensazione venga effettuata dal contribuente, la stessa deve intendersi indebita e legittimo ne è il disconoscimento ed il conseguente recupero anche mediante controllo automatizzato, derivando il debito fiscale dalla mera esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni (cfr. Cass. 27621/2018; Cass. 15413/2015).
Identiche conseguenze derivano dalla tardiva presentazione della dichiarazione IVA, la quale va considerata come omessa ai sensi del medesimo art. 2 c. 7 D.P.R. 322/98, derivandone, alla stessa maniera, la possibilità pe l'Amministrazione di procedere alla riscossione delle imposte derivanti dalla dichiarazione, ma l'impossibilità per il contribuente di utilizzare l'eventuale credito fiscale in compensazione (cfr. Cass.
19326/2011).
Ovviamente la dichiarazione tardiva non è in alcun modo assimilabile alla dichiarazione integrativa di cui al comma 8 del medesimo art. 2 D.P.R. 322/98, atteso che quest'ultima presuppone la presentazione di una tempestiva dichiarazione.
Conseguentemente, a fronte di una dichiarazione tardiva dalla quale derivi un credito fiscale, il dichiarante può unicamente richiedere il rimborso del credito, ove ne sussistano i presupposti, ma non utilizzare direttamente il credito in compensazione.
Nella specie, pertanto, incontestata la tardività della dichiarazione IVA/2020, è indebito l'utilizzo del relativo credito in compensazione nelle annualità successive. Consegue la legittimità del recupero operato dall'Amministrazione con procedura automatizzata.
Legittima, pertanto, appare la pretesa dell'Amministrazione.
Infondate sono le ulteriori eccezioni.
Come detto, la cartella deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/72 – della dichiarazione modello IVA/2019 e IVA/2020.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di IVA risultando, come detto, inammissibile la compensazione con crediti derivanti da dichiarazione tardiva.
Legittima, infine, appare l'emissione della cartella nei confronti del socio illimitatamente responsabile. In caso di società di persone, infatti, i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti della società. A nulla giova l'invocato beneficio di preventiva escussione della società, dal momento che la cartella esattoriale non è atto dell'esecuzione, bensì prodromico all'esecuzione, finalizzato all'accertamento e cristallizzazione del credito. Pertanto, un eventuale beneficio di preventiva escussione della società può essere invocato solo nella eventuale, successiva, fase di esecuzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.050,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.050,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0009847251/802 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 0009847251/802 notificata in data 31/12/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 8/748,13 conseguente a controllo automatizzato, a titolo di recupero credito Iva nei confronti del ricorrente quale socio illimitatamente responsabile della Nominativo_____2. Eccepiva: difetto di motivazione;
mancata preventiva escussione della società; illegittimità del recupero per asserita, ancorchè tardiva, presentazione della dichiarazione IVA/2020
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo adeguatezza della motivazione, avvenuta estinzione della società in data 14/10/2024, legittimità della pretesa stante la tardività della dichiarazione e la perita del diritto alla detrazione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo difetto di legittimazione passiva ed assumendo regolarità della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella consegue a controllo automatizzato della dichiarazione IVA/2020 per l'anno 2019. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente tale dichiarazione veniva presentata tardivamente e nella stessa veniva esposto un credito IVA da portare in detrazione: Tale credito veniva utilizzato mediante compensazione dell'importo di € 5.000,00.
Consegue la legittimità del recupero operato dall'Amministrazione.
Infatti, con riferimento alle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 2 c. 7 D.P.R. 322/98 «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta», con la conseguenza che, in presenza di dichiarazione tardiva, se è possibile per l'Amministrazione la riscossione delle somme dovute dal contribuente in base agli imponibili indicati, non è consentito al contribuente di utilizzare in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta tardivamente esposti e, ove la compensazione venga effettuata dal contribuente, la stessa deve intendersi indebita e legittimo ne è il disconoscimento ed il conseguente recupero anche mediante controllo automatizzato, derivando il debito fiscale dalla mera esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni (cfr. Cass. 27621/2018; Cass. 15413/2015).
Identiche conseguenze derivano dalla tardiva presentazione della dichiarazione IVA, la quale va considerata come omessa ai sensi del medesimo art. 2 c. 7 D.P.R. 322/98, derivandone, alla stessa maniera, la possibilità pe l'Amministrazione di procedere alla riscossione delle imposte derivanti dalla dichiarazione, ma l'impossibilità per il contribuente di utilizzare l'eventuale credito fiscale in compensazione (cfr. Cass.
19326/2011).
Ovviamente la dichiarazione tardiva non è in alcun modo assimilabile alla dichiarazione integrativa di cui al comma 8 del medesimo art. 2 D.P.R. 322/98, atteso che quest'ultima presuppone la presentazione di una tempestiva dichiarazione.
Conseguentemente, a fronte di una dichiarazione tardiva dalla quale derivi un credito fiscale, il dichiarante può unicamente richiedere il rimborso del credito, ove ne sussistano i presupposti, ma non utilizzare direttamente il credito in compensazione.
Nella specie, pertanto, incontestata la tardività della dichiarazione IVA/2020, è indebito l'utilizzo del relativo credito in compensazione nelle annualità successive. Consegue la legittimità del recupero operato dall'Amministrazione con procedura automatizzata.
Legittima, pertanto, appare la pretesa dell'Amministrazione.
Infondate sono le ulteriori eccezioni.
Come detto, la cartella deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/72 – della dichiarazione modello IVA/2019 e IVA/2020.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di IVA risultando, come detto, inammissibile la compensazione con crediti derivanti da dichiarazione tardiva.
Legittima, infine, appare l'emissione della cartella nei confronti del socio illimitatamente responsabile. In caso di società di persone, infatti, i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti della società. A nulla giova l'invocato beneficio di preventiva escussione della società, dal momento che la cartella esattoriale non è atto dell'esecuzione, bensì prodromico all'esecuzione, finalizzato all'accertamento e cristallizzazione del credito. Pertanto, un eventuale beneficio di preventiva escussione della società può essere invocato solo nella eventuale, successiva, fase di esecuzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.050,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.050,00 oltre accessori di legge.