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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1533/2024 Ruolo Generale promossa
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Marcovecchio come da mandato in atti, APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Amoretti come da mandato in atti, APPELLATO
OGGETTO: “Appello sentenza n. 346/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma il 14.04.2024”.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 346/2024 emessa dal Giudice di Pace di Parma, Dott.ssa Simonetta Mazza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3080/2023, depositata in cancelleria in data 14.04.2024, notificata il 25.04.2024, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nel merito che qui si riportano: “dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1464/23 e per l'effetto procedere alla revoca dello stesso per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il GdP per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o pagina 1 di 6 rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede l'ammissione della CTU non ammessa in primo grado”.
Conclusioni per parte appellata: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Parma in funzione di Giudice dell'appello ex art.341 c.p.c., contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni esposte in atti, così giudicare: - rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza di 1°grado Giudice di Pace di Parma – Dott.ssa MAZZA n.346/24, poiché inammissibile, infondato, non provato o come meglio, e dunque confermare in toto la suindicata sentenza di 1°grado, con ogni conseguenziale effetto;
- rigettare l'opposizione presentata da in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile, infondata, non provata o come meglio, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Parma n.1464/23, e/o comunque condannare la predetta Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Controparte_2
della residua somma di € 2.278,23 (= € 3.497,83 - € 1.219,60 versati e trattenuti in
[...] acconto), oltre agli interessi moratori ex artt.
4-5 D.Lgs. n.231/02 dal dì successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura n.126/I/22 (01.11.2022) al saldo effettivo, o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
- con vittoria delle spese di lite della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forfettario 15% spese generali ex art.2 D.M. Giustizia n.55/14 e IVA e CPA di legge “.
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione Part (a seguire, solo ) ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Parma ha rigettato l'opposizione al decreto n. 1464/2023, emesso dallo stesso Ufficio il 06.07.2023, con cui è stato ingiunto all'odierna appellante di pagare la somma di 3.497,83 Euro, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di componenti e la riparazione di una perforatrice oleodinamica mod. MI5, come da fatture prodotte da fu (nel prosieguo, in breve, CP_1 Controparte_1
. CP_1
L'appellante ha introdotto plurimi motivi di doglianza, indicati nella mancata revoca del provvedimento monitorio da parte del Giudice di prime cure, sebbene pacifico il pagamento Part della somma di 1.219,60 Euro da parte di dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
per la stessa ragione, ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. perché ignorata l'eccezione di pagamento, unita ad erronea valutazione della prova testimoniale raccolta e violazione del proprio diritto di difesa derivato dal mancato espletamento della CTU richiesta sul componente guasto e sostituito da CP_1
Quest'ultima si è costituita ritualmente tenendo ferme le allegazioni, eccezioni e conclusioni già formulate innanzi al Giudice di Pace, del quale ha chiesto sia confermato in toto il provvedimento adottato. In assenza di istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del 25.02.2025 per essere decisa all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., incombente revocato per impossibilità di procedere al deposito telematico della sentenza in pari data. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza, trascritte in premessa, la causa è stata posta in decisione senza termini.
***
pagina 2 di 6 Secondo il prudente apprezzamento di questo Giudicante, il Giudice di Pace ha correttamente ricostruito la vicenda che ha coinvolto le parti, tenendo conto delle risultanze documentali e della prova testimoniale assunta, nel rispetto dei limiti della cognizione tracciati dalle allegazioni, eccezioni e richieste dei legali di GIT e Massenza. Può imputarsi alla sentenza n. 346/2023 una sola mancanza, rappresentata dal non avere il Giudice di Pace statuito, nel dispositivo, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1464/2023 e indicato la minor consistenza del credito all'attualità, sebbene riconosciuto espressamente in Part motivazione il pagamento di 1.219,60 Euro da parte di il 26.07.2023, somma corrispondente al saldo di 1.000,00 Euro della suindicata fattura n.166/I/21 e alla differenza di 219,60 Euro fra la fattura n.118/I/22 di 695,40 Euro e nota di credito n.143/I/22 di 475,80 Euro. Al riguardo, occorre fare richiamo al principio interpretativo da tempo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito e qui condiviso, secondo il quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (così, testualmente, Cass. civ. Sez I, n. 21432 del 17.10.2011 e, già, Cass. civ. n. 22489/2006 e Cass. civ. n. 13085 del 2008; per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Savona 18.06.2024, Trib. Patti 2.12.2023, Trib. Sassari 8.09.2023, Trib. Biella 15.07.2022, Trib. Milano 4.01.2020, Trib. Roma 18.06.2024 e 27.08.20018, Trib. Piacenza 2.11.2017). Soltanto per questo assai limitato profilo la sentenza deve essere riformata, ferma la corretta e giustificata emissione del decreto ingiuntivo per il maggior debito di 3.497,83 Euro, Part parzialmente estinto da e, per il residuo pari a 2.278,23 Euro, oggetto di effettivo e perdurante obbligo gravante sulla medesima. Ebbene, come correttamente osservato nella sentenza appellata con riferimento all'unica fattura ancora aperta, ossia la n. 126/I/2022 del 31.10.2022, il documento fiscale si compone di due voci, l'una di 760,00 Euro riferita alla sostituzione della pompa ingranaggi, l'altra di complessivi 1.107,40 Euro imputati a costo di manodopera, ore di viaggio, addebito spese trasferta, rimborso spese vitto. L'importo di 1.107,40, oltre IVA, è senz'altro dovuto a in ragione del fatto che CP_1
l'effettività delle prestazioni, costi e indennità esposti non sono stati oggetto di specifica Part contestazione da parte di e che l'art. 3 (Garanzia) del contratto di vendita della perforatrice mod. MI5, concluso tra le parti il 12.01.2021, stabilisce che “tutte le eventuali Parte_2
pagina 3 di 6 spese di viaggio, trasferta, mano d'opera per lo smontaggio e rimontaggio dell'attrezzatura rimarranno a carico del cliente”, anche in caso di operatività della garanzia. Residua la somma di 760,00 Euro, oltre IVA, indicata in fattura a titolo di corrispettivo per la sostituzione della pompa idraulica della perforatrice MI5 acquistata da consegnata nel CP_1 Part dicembre 2021, rispetto alla quale denunciava il guasto entro il periodo annuale di operatività della garanzia, nell'ottobre 2022. L'appellata ribadisce nel presente giudizio, con ciò censurando la decisione assunta dal primo Giudice, la carenza di prova dell'inoperatività della garanzia fornita da l'inattendibilità CP_1
e lacunosità delle testimonianze, la violazione delle proprie facoltà difensive per essere stato negato ingresso alla CTU sulla pompa sostituita, onde verificare la causa effettiva del guasto. La sentenza impugnata è da condividere e confermare anche per i menzionati profili, risultando infondati i motivi del gravame suindicati. Part E' documentato il sollecito intervento della venditrice presso il giorno successivo CP_1 alla segnalazione del guasto macchina. In data 14.10.2023 veniva redatto rapporto di intervento del tecnico dell'odierna appellata, in cui erano riportate in dettaglio le Persona_1 operazioni compiute sulla perforatrice, ossia lo svuotamento del serbatoio, lo sganciamento dei tubi e sostituzione della pompa, il ripristino delle tubazioni, con riempimento del serbatoio olio e avvio dell'impianto. Il rapporto attesta anche che, al riavvio, la pressione massima della pompa saliva fino a 320 Bar, superiore alla taratura di collaudo, pressione che, una volta ritarata, permetteva di verificare il regolare funzionamento della macchina con la nuova pompa. Venivano rilevati in quel frangente da a mancanza di due viti sulla testata inferiore del Per_1 supporto morsa a causa di asportazione della gabbia e la rottura del cordino manometro della rotazione testa (manometro differente da quelli di salita discesa della macchina, come ben chiarito da nei propri atti). CP_1 Part Il contenuto del rapporto permette di appurare un utilizzo della macchina da parte di non conforme alla condizione di collaudo della stessa – confermata dal testimone Tes_1
dipendente di che ha indicato il valore di pressione massima impostato sul
[...] CP_1 livello di 280 Bar e la possibilità di modifica da parte dell'utilizzatore – e non vi è davvero alcuna ragione valida per ritenere inattendibile il contenuto del rapporto del tecnico ell'ottobre Per_1
2022, quando ancora la relazione commerciale tra le parti aveva uno sviluppo fisiologico, il fornitore si era attivato con massima solerzia per risolvere il problema denunciato dal cliente e Part nessuna iniziativa di recupero crediti era stata intrapresa da nei confronti di . CP_1
Il contenuto del rapporto tecnico ha trovato piena conferma testimoniale da parte di
[...]
, che ha potuto altresì dar conto all'udienza del 30.01.2024 della presenza di una crepa Per_1 Part sul componente sostituito e della presenza di persona di durante le operazioni risultanti dal rapporto, tale firmatario anch'egli del documento, che nessun rilievo risulta Persona_2 abbia mosso all'operato del tecnico della venditrice né chiesto che la pompa guasta CP_1 Part rimanesse nella disponibilità di per essere sottoposta a verifiche dirette, avendo preferito evidentemente l'odierna appellata far proseguire gli accertamenti sulla causa della rottura alla venditrice, anche al fine di poter eventualmente beneficiare della copertura annuale e gratuità della sostituzione.
pagina 4 di 6 Purtroppo, però, le verifiche presso la fornitrice di erano CP_1 Controparte_3 Part confermative di un utilizzo non corretto del mezzo da parte di . A seguito della sostituzione della pompa, GIT veniva messa in brevissimo tempo nella condizione di utilizzare la macchina, la vecchia pompa era trasmessa al fornitore di Massenza per ulteriori verifiche tecniche, anch'esse confermative dell'impiego del mezzo con modalità divergenti dalle prescrizioni di corretto utilizzo. Gli esiti degli accertamenti tecnici compiuti da sono stati riportati dalla Controparte_3 testimone che ha confermato i risultati della verifica compiuta in sede e il Testimone_2 picco di pressione (cd. colpo di ariete). Irrilevante appare a questo Giudice la circostanza che la testimone sia persona non addetta al settore tecnico di e non abbia ricordato il nome CP_3 del tecnico aziendale che effettuò la verifica effettuata, né tali aspetti possono seriamente deporre per l'inattendibilità di Tes_2
Neppure appaiono fondati i rilievi di GIT, riproposti in appello, diretti al far valere il diritto alla sostituzione gratuita della pompa in garanzia, una volta accertato l'utilizzo della stessa a pressione superiore a quella di targa del costruttore e di taratura da parte di oltreché CP_1 la documentata causa autonoma di decadenza dalla garanzia, data dal ritardo nel pagamento di precedente fattura emessa da il 23.12.2021, scaduta il 31.01.2022 e saldata interamente CP_1 Part da soltanto a luglio 2023. L'art. 4 delle condizioni di contratto prevede, infatti, la decadenza dalla garanzia del compratore, ove questi non abbia integralmente pagato le somme dovute in favore di CP_1
Infine, tralasciando le differenti motivazioni via via spese dal Giudice di Pace per respingere la Cont CTU chiesta da , basterà osservare che l'intervenuta riparazione della vecchia pompa ingranaggi fin dal novembre 2022, era ed tutt'oggi circostanza oggettiva ostativa all'effettuazione della verifica tecnica, che, se consentita, investirebbe un bene in condizioni ormai definitivamente modificate. In conclusione, l'appello è sostanzialmente da respingere tranne che per quanto attiene alla rideterminazione dell'ammontare del credito di e revoca dell'originario decreto CP_1 Part ingiuntivo, con conseguente condanna di al pagamento della somma di 2.278,23 Euro, oltre interessi moratori ex art.
4-5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 126/I/22, indicata nel 31.10.2022, al saldo effettivo. Infine, occorre fare applicazione del principio interpretativo ormai consolidato in punto di spese di lite, secondo il quale (v. per tutte. Cass. civ. sez III, 13.09.2022, n.26922), quando il debitore esegue il pagamento ingiunto – o parte di esso come nella fattispecie - dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo è unico. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 6445 c.p.c.. sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale o parziale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e pagina 5 di 6 validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Lo stesso criterio deve valere all'esito del giudizio di appello, che ha permesso di appurare Part l'infondatezza dei motivi di opposizione originariamente introdotti da e dalla stessa coltivati in sede di gravame per giustificare il mancato pagamento dell'intera fattura n. 126/I/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- accoglie l'appello di limitatamente alla richiesta revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1464/2023, confermando per il resto la sentenza appellata quanto ad infondatezza dell'opposizione e condannando per l'effetto a corrispondere a fu Parte_1 CP_1 la somma di 2.278,23 Euro, oltre interessi moratori ex Controparte_1 art.
4-5 D.Lgs. 231/2002 decorrenti dal 31.10.2022 al saldo effettivo;
-condanna a rifondere a fu Parte_1 CP_1 Controparte_1 le spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] essendo risultata infondata l'opposizione promossa, nonché quelle del giudizio di appello, complessivamente liquidate in 3.138,00 Euro per compenso professionale e 76,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 27 febbraio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1533/2024 Ruolo Generale promossa
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Marcovecchio come da mandato in atti, APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Amoretti come da mandato in atti, APPELLATO
OGGETTO: “Appello sentenza n. 346/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma il 14.04.2024”.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 346/2024 emessa dal Giudice di Pace di Parma, Dott.ssa Simonetta Mazza, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3080/2023, depositata in cancelleria in data 14.04.2024, notificata il 25.04.2024, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nel merito che qui si riportano: “dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1464/23 e per l'effetto procedere alla revoca dello stesso per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il GdP per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o pagina 1 di 6 rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede l'ammissione della CTU non ammessa in primo grado”.
Conclusioni per parte appellata: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Parma in funzione di Giudice dell'appello ex art.341 c.p.c., contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni esposte in atti, così giudicare: - rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza di 1°grado Giudice di Pace di Parma – Dott.ssa MAZZA n.346/24, poiché inammissibile, infondato, non provato o come meglio, e dunque confermare in toto la suindicata sentenza di 1°grado, con ogni conseguenziale effetto;
- rigettare l'opposizione presentata da in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile, infondata, non provata o come meglio, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Parma n.1464/23, e/o comunque condannare la predetta Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Controparte_2
della residua somma di € 2.278,23 (= € 3.497,83 - € 1.219,60 versati e trattenuti in
[...] acconto), oltre agli interessi moratori ex artt.
4-5 D.Lgs. n.231/02 dal dì successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura n.126/I/22 (01.11.2022) al saldo effettivo, o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
- con vittoria delle spese di lite della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forfettario 15% spese generali ex art.2 D.M. Giustizia n.55/14 e IVA e CPA di legge “.
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione Part (a seguire, solo ) ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Parma ha rigettato l'opposizione al decreto n. 1464/2023, emesso dallo stesso Ufficio il 06.07.2023, con cui è stato ingiunto all'odierna appellante di pagare la somma di 3.497,83 Euro, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di componenti e la riparazione di una perforatrice oleodinamica mod. MI5, come da fatture prodotte da fu (nel prosieguo, in breve, CP_1 Controparte_1
. CP_1
L'appellante ha introdotto plurimi motivi di doglianza, indicati nella mancata revoca del provvedimento monitorio da parte del Giudice di prime cure, sebbene pacifico il pagamento Part della somma di 1.219,60 Euro da parte di dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
per la stessa ragione, ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. perché ignorata l'eccezione di pagamento, unita ad erronea valutazione della prova testimoniale raccolta e violazione del proprio diritto di difesa derivato dal mancato espletamento della CTU richiesta sul componente guasto e sostituito da CP_1
Quest'ultima si è costituita ritualmente tenendo ferme le allegazioni, eccezioni e conclusioni già formulate innanzi al Giudice di Pace, del quale ha chiesto sia confermato in toto il provvedimento adottato. In assenza di istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del 25.02.2025 per essere decisa all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., incombente revocato per impossibilità di procedere al deposito telematico della sentenza in pari data. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza, trascritte in premessa, la causa è stata posta in decisione senza termini.
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pagina 2 di 6 Secondo il prudente apprezzamento di questo Giudicante, il Giudice di Pace ha correttamente ricostruito la vicenda che ha coinvolto le parti, tenendo conto delle risultanze documentali e della prova testimoniale assunta, nel rispetto dei limiti della cognizione tracciati dalle allegazioni, eccezioni e richieste dei legali di GIT e Massenza. Può imputarsi alla sentenza n. 346/2023 una sola mancanza, rappresentata dal non avere il Giudice di Pace statuito, nel dispositivo, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1464/2023 e indicato la minor consistenza del credito all'attualità, sebbene riconosciuto espressamente in Part motivazione il pagamento di 1.219,60 Euro da parte di il 26.07.2023, somma corrispondente al saldo di 1.000,00 Euro della suindicata fattura n.166/I/21 e alla differenza di 219,60 Euro fra la fattura n.118/I/22 di 695,40 Euro e nota di credito n.143/I/22 di 475,80 Euro. Al riguardo, occorre fare richiamo al principio interpretativo da tempo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito e qui condiviso, secondo il quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (così, testualmente, Cass. civ. Sez I, n. 21432 del 17.10.2011 e, già, Cass. civ. n. 22489/2006 e Cass. civ. n. 13085 del 2008; per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Savona 18.06.2024, Trib. Patti 2.12.2023, Trib. Sassari 8.09.2023, Trib. Biella 15.07.2022, Trib. Milano 4.01.2020, Trib. Roma 18.06.2024 e 27.08.20018, Trib. Piacenza 2.11.2017). Soltanto per questo assai limitato profilo la sentenza deve essere riformata, ferma la corretta e giustificata emissione del decreto ingiuntivo per il maggior debito di 3.497,83 Euro, Part parzialmente estinto da e, per il residuo pari a 2.278,23 Euro, oggetto di effettivo e perdurante obbligo gravante sulla medesima. Ebbene, come correttamente osservato nella sentenza appellata con riferimento all'unica fattura ancora aperta, ossia la n. 126/I/2022 del 31.10.2022, il documento fiscale si compone di due voci, l'una di 760,00 Euro riferita alla sostituzione della pompa ingranaggi, l'altra di complessivi 1.107,40 Euro imputati a costo di manodopera, ore di viaggio, addebito spese trasferta, rimborso spese vitto. L'importo di 1.107,40, oltre IVA, è senz'altro dovuto a in ragione del fatto che CP_1
l'effettività delle prestazioni, costi e indennità esposti non sono stati oggetto di specifica Part contestazione da parte di e che l'art. 3 (Garanzia) del contratto di vendita della perforatrice mod. MI5, concluso tra le parti il 12.01.2021, stabilisce che “tutte le eventuali Parte_2
pagina 3 di 6 spese di viaggio, trasferta, mano d'opera per lo smontaggio e rimontaggio dell'attrezzatura rimarranno a carico del cliente”, anche in caso di operatività della garanzia. Residua la somma di 760,00 Euro, oltre IVA, indicata in fattura a titolo di corrispettivo per la sostituzione della pompa idraulica della perforatrice MI5 acquistata da consegnata nel CP_1 Part dicembre 2021, rispetto alla quale denunciava il guasto entro il periodo annuale di operatività della garanzia, nell'ottobre 2022. L'appellata ribadisce nel presente giudizio, con ciò censurando la decisione assunta dal primo Giudice, la carenza di prova dell'inoperatività della garanzia fornita da l'inattendibilità CP_1
e lacunosità delle testimonianze, la violazione delle proprie facoltà difensive per essere stato negato ingresso alla CTU sulla pompa sostituita, onde verificare la causa effettiva del guasto. La sentenza impugnata è da condividere e confermare anche per i menzionati profili, risultando infondati i motivi del gravame suindicati. Part E' documentato il sollecito intervento della venditrice presso il giorno successivo CP_1 alla segnalazione del guasto macchina. In data 14.10.2023 veniva redatto rapporto di intervento del tecnico dell'odierna appellata, in cui erano riportate in dettaglio le Persona_1 operazioni compiute sulla perforatrice, ossia lo svuotamento del serbatoio, lo sganciamento dei tubi e sostituzione della pompa, il ripristino delle tubazioni, con riempimento del serbatoio olio e avvio dell'impianto. Il rapporto attesta anche che, al riavvio, la pressione massima della pompa saliva fino a 320 Bar, superiore alla taratura di collaudo, pressione che, una volta ritarata, permetteva di verificare il regolare funzionamento della macchina con la nuova pompa. Venivano rilevati in quel frangente da a mancanza di due viti sulla testata inferiore del Per_1 supporto morsa a causa di asportazione della gabbia e la rottura del cordino manometro della rotazione testa (manometro differente da quelli di salita discesa della macchina, come ben chiarito da nei propri atti). CP_1 Part Il contenuto del rapporto permette di appurare un utilizzo della macchina da parte di non conforme alla condizione di collaudo della stessa – confermata dal testimone Tes_1
dipendente di che ha indicato il valore di pressione massima impostato sul
[...] CP_1 livello di 280 Bar e la possibilità di modifica da parte dell'utilizzatore – e non vi è davvero alcuna ragione valida per ritenere inattendibile il contenuto del rapporto del tecnico ell'ottobre Per_1
2022, quando ancora la relazione commerciale tra le parti aveva uno sviluppo fisiologico, il fornitore si era attivato con massima solerzia per risolvere il problema denunciato dal cliente e Part nessuna iniziativa di recupero crediti era stata intrapresa da nei confronti di . CP_1
Il contenuto del rapporto tecnico ha trovato piena conferma testimoniale da parte di
[...]
, che ha potuto altresì dar conto all'udienza del 30.01.2024 della presenza di una crepa Per_1 Part sul componente sostituito e della presenza di persona di durante le operazioni risultanti dal rapporto, tale firmatario anch'egli del documento, che nessun rilievo risulta Persona_2 abbia mosso all'operato del tecnico della venditrice né chiesto che la pompa guasta CP_1 Part rimanesse nella disponibilità di per essere sottoposta a verifiche dirette, avendo preferito evidentemente l'odierna appellata far proseguire gli accertamenti sulla causa della rottura alla venditrice, anche al fine di poter eventualmente beneficiare della copertura annuale e gratuità della sostituzione.
pagina 4 di 6 Purtroppo, però, le verifiche presso la fornitrice di erano CP_1 Controparte_3 Part confermative di un utilizzo non corretto del mezzo da parte di . A seguito della sostituzione della pompa, GIT veniva messa in brevissimo tempo nella condizione di utilizzare la macchina, la vecchia pompa era trasmessa al fornitore di Massenza per ulteriori verifiche tecniche, anch'esse confermative dell'impiego del mezzo con modalità divergenti dalle prescrizioni di corretto utilizzo. Gli esiti degli accertamenti tecnici compiuti da sono stati riportati dalla Controparte_3 testimone che ha confermato i risultati della verifica compiuta in sede e il Testimone_2 picco di pressione (cd. colpo di ariete). Irrilevante appare a questo Giudice la circostanza che la testimone sia persona non addetta al settore tecnico di e non abbia ricordato il nome CP_3 del tecnico aziendale che effettuò la verifica effettuata, né tali aspetti possono seriamente deporre per l'inattendibilità di Tes_2
Neppure appaiono fondati i rilievi di GIT, riproposti in appello, diretti al far valere il diritto alla sostituzione gratuita della pompa in garanzia, una volta accertato l'utilizzo della stessa a pressione superiore a quella di targa del costruttore e di taratura da parte di oltreché CP_1 la documentata causa autonoma di decadenza dalla garanzia, data dal ritardo nel pagamento di precedente fattura emessa da il 23.12.2021, scaduta il 31.01.2022 e saldata interamente CP_1 Part da soltanto a luglio 2023. L'art. 4 delle condizioni di contratto prevede, infatti, la decadenza dalla garanzia del compratore, ove questi non abbia integralmente pagato le somme dovute in favore di CP_1
Infine, tralasciando le differenti motivazioni via via spese dal Giudice di Pace per respingere la Cont CTU chiesta da , basterà osservare che l'intervenuta riparazione della vecchia pompa ingranaggi fin dal novembre 2022, era ed tutt'oggi circostanza oggettiva ostativa all'effettuazione della verifica tecnica, che, se consentita, investirebbe un bene in condizioni ormai definitivamente modificate. In conclusione, l'appello è sostanzialmente da respingere tranne che per quanto attiene alla rideterminazione dell'ammontare del credito di e revoca dell'originario decreto CP_1 Part ingiuntivo, con conseguente condanna di al pagamento della somma di 2.278,23 Euro, oltre interessi moratori ex art.
4-5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 126/I/22, indicata nel 31.10.2022, al saldo effettivo. Infine, occorre fare applicazione del principio interpretativo ormai consolidato in punto di spese di lite, secondo il quale (v. per tutte. Cass. civ. sez III, 13.09.2022, n.26922), quando il debitore esegue il pagamento ingiunto – o parte di esso come nella fattispecie - dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo è unico. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 6445 c.p.c.. sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale o parziale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e pagina 5 di 6 validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Lo stesso criterio deve valere all'esito del giudizio di appello, che ha permesso di appurare Part l'infondatezza dei motivi di opposizione originariamente introdotti da e dalla stessa coltivati in sede di gravame per giustificare il mancato pagamento dell'intera fattura n. 126/I/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- accoglie l'appello di limitatamente alla richiesta revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1464/2023, confermando per il resto la sentenza appellata quanto ad infondatezza dell'opposizione e condannando per l'effetto a corrispondere a fu Parte_1 CP_1 la somma di 2.278,23 Euro, oltre interessi moratori ex Controparte_1 art.
4-5 D.Lgs. 231/2002 decorrenti dal 31.10.2022 al saldo effettivo;
-condanna a rifondere a fu Parte_1 CP_1 Controparte_1 le spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] essendo risultata infondata l'opposizione promossa, nonché quelle del giudizio di appello, complessivamente liquidate in 3.138,00 Euro per compenso professionale e 76,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 27 febbraio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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