Articolo 34 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 33Articolo 35
Versione
22 maggio 1951
Art. 34. (Sanzioni per omessa presentazione).

Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, puo' essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da, lire cinquemila a, trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.
Il decreto puo' essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilita' di presentarsi.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
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