Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto Princiotta Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2591 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GENTA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Via
XX Settembre 5/1 Savona, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. BELLOTTI ALBERTO ed ADORNO CARLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Via E. Berlinguer 17/4 Albenga, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Dich. giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne - merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, all'esito della CTU, hanno precisato le conclusioni congiuntamente come segue:
“Voglia il Tribunale di Savona adito, contrariis reiecitis, preso atto dell'esito dell'esame genetico e dell'intervenuto accordo conciliativo e transattivo intervenuto tra le parti:
- preso atto dell'esito dell'esame genetico, accertare e dichiarare che il Sig. è il padre biologico Parte_2
della sig.ra e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Savona Parte_1
di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita ed effettuare ogni altro necessario incombente;
-dare atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti in ordine alla disponibilità rappresentata dal Sig.
pur senza nulla riconoscere a nessun titolo o qualsivoglia ragione ma esclusivamente a titolo Parte_2
complessiva somma di €. 25.000,00 a titolo di integrale risarcimento di tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali anche endofamiliari ed ex Art. 2059 C.C. nonché per il mancato apporto dato per il mantenimento, per i danni esistenziali derivanti dall'assenza della figura paterna, conseguenti al ritardato accertamento dello status di figlia, alla privazione della figura paterna e della relazione affettiva, dalla medesima patiti e patiendi, nessuno escluso, a seguito ed in conseguenza di tale accertamento tardivo della paternità non dipeso da sua volontà e/o colpa comprensivo di rimborso spese di CTU, di trasferta e di contributo alle spese legali, entro e non oltre 15 giorni dal deposito della Sentenza di ratifica di tutti gli accordi conciliativi previsti nell'allegata scrittura privata di accordo e transazione mediante bonifico bancario nella misura di €. 12.000,00= a favore della Sig.ra e nella misura di €. Parte_1
13.000,00= quali spese legali (entrambi i pagamenti avverranno direttamente sul conto corrente del difensore Avv. Marco Genta appositamente delegato ad incassare somme) e della relativa integrale incondizionata accettazione da parte dell'attrice con espressa rinuncia, da parte sua, all'azione ed a qualsivoglia ulteriore diritto, azione, ragione, restituzione, domanda anche risarcitoria o di ripetizione o pretesa di qualsivoglia natura, entità, genere o specie in relazione al rapporto di filiazione, sino ad ora intervenuta. Le parti richiedono al Tribunale, ai sensi dell'art. 52 del D. LGS 196/2003, di voler disporre che in caso di diffusione da parte di terzi della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti medesime riportate sulla sentenza o provvedimento.
Spese legali, oltre al rimborso sopra riconosciuto a titolo risarcitorio in favore della sig.ra Pt_1
compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 22.11.2023, conveniva in giudizio , Parte_1 Parte_2
formulando domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e di risarcimento dei danni.
Con comparsa di risposta del 9.2.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_2
avverse domande.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova orale nonché mediante CTU genetica, finché le parti, su sollecitazione del Giudice rel., sono infine riuscite ad addivenire ad una soluzione conciliativa.
La domanda attorea di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della fase istruttoria, ed in particolare l'esito della CTU che ha affermato la possibilità di indicare quale figlia naturale di in misura estremamente prossima Parte_1 Parte_2 al 100%, ha pienamente confermato l'assunto attoreo circa l'esistenza del rapporto di filiazione naturale con il resistente.
Per il resto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo, anche in punto spese: “Voglia il Tribunale di
Savona adito, contrariis reiecitis, preso atto dell'esito dell'esame genetico e dell'intervenuto accordo conciliativo e transattivo intervenuto tra le parti:
- preso atto dell'esito dell'esame genetico, accertare e dichiarare che il Sig. è il padre biologico Parte_2
della sig.ra e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Savona Parte_1
di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita ed effettuare ogni altro necessario incombente;
-dare atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti in ordine alla disponibilità rappresentata dal Sig.
pur senza nulla riconoscere a nessun titolo o qualsivoglia ragione ma esclusivamente a titolo Parte_2
meramente transattivo e quale segno tangibile della presa d'atto della propria paternità completamente sconosciuta sino all'esito dell'esame peritale, a riconoscere a favore della Sig.ra la Parte_1
complessiva somma di €. 25.000,00 a titolo di integrale risarcimento di tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali anche endofamiliari ed ex Art. 2059 C.C. nonché per il mancato apporto dato per il mantenimento, per i danni esistenziali derivanti dall'assenza della figura paterna, conseguenti al ritardato accertamento dello status di figlia, alla privazione della figura paterna e della relazione affettiva, dalla medesima patiti e patiendi, nessuno escluso, a seguito ed in conseguenza di tale accertamento tardivo della paternità non dipeso da sua volontà e/o colpa comprensivo di rimborso spese di CTU, di trasferta e di contributo alle spese legali, entro e non oltre 15 giorni dal deposito della Sentenza di ratifica di tutti gli accordi conciliativi previsti nell'allegata scrittura privata di accordo e transazione mediante bonifico bancario nella misura di €. 12.000,00= a favore della Sig.ra e nella misura di €. Parte_1
13.000,00= quali spese legali (entrambi i pagamenti avverranno direttamente sul conto corrente del difensore Avv. Marco Genta appositamente delegato ad incassare somme) e della relativa integrale incondizionata accettazione da parte dell'attrice con espressa rinuncia, da parte sua, all'azione ed a qualsivoglia ulteriore diritto, azione, ragione, restituzione, domanda anche risarcitoria o di ripetizione o pretesa di qualsivoglia natura, entità, genere o specie in relazione al rapporto di filiazione, sino ad ora intervenuta. Le parti richiedono al Tribunale, ai sensi dell'art. 52 del D. LGS 196/2003, di voler disporre che in caso di diffusione da parte di terzi della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti medesime riportate sulla sentenza o provvedimento.
Spese legali, oltre al rimborso sopra riconosciuto a titolo risarcitorio in favore della sig.ra Pt_1
compensate”. L'accordo raggiunto in questa sede va ratificato e ad esso va conferito vigore, in quanto non contrario a norme imperative né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA che , nato a [...] il [...], è padre di Parte_2 [...]
nata a [...] il [...]. Parte_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savona di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di e di effettuare ogni Parte_1
ulteriore necessario incombente.
RATIFICA e CONFERISCE VIGORE all'accordo raggiunto fra le parti, come meglio specificato in parte motiva.
DISPONE, visto l'art. 52 del D. LGS 196/2003, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti medesime riportate sulla sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta