Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11764 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(C.F. ) con il proc. dom. avv. Angela Parte_1 C.F._1
Corrado, delega in atti
-attore- contro
(P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, con i proc. Controparte_1 P.IVA_1
dom. avv. ti Ernesta Iorio e Nelso Buccella, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva che il giorno 3.9.2016, intorno alle ore 22.30 circa, inciampava nella
Piazza della Repubblica di a causa di insidiosi dislivelli presenti sulla CP_1
pavimentazione e, perso l'equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo.
Riferiva che il sinistro in questione gli aveva procurato la frattura scomposta 1/3 medio gamba destra, stabilizzata con intervento chirurgico mediante apposizione di chiodo pagina 1 di 4
Sul presupposto della sussistenza della responsabilità del per la scarsa CP_1
manutenzione ed illuminazione della Piazza, il danneggiato instava a che l'ente fosse condannato al pagamento in suo favore di € 45.056,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, con personalizzazione massima, e di refusione degli esborsi sostenuti per spese mediche.
Costituitosi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda avversaria, CP_1
sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sull'attore quanto alla esistenza della presunta insidia non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Concludeva quindi per il suo rigetto.
Esaurita l'istruttoria orale e respinta l'istanza di espletamento di consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, la causa (assegnata alla scrivente in data
9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
4.4.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
Va rilevato in primo luogo che, a prescindere dalla qualificazione della domanda attorea (risarcimento ex art. 2043 c.c. per insidia o trabocchetto o ex art 2051 c.c. per violazione dei doveri di custodia del bene facenti capo all'ente convenuto), resta sempre fermo l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene e l'evento dannoso.
Ebbene, tale onere nella specie non può dirsi assolto.
Parte attrice ha attribuito la sua caduta alla presenza nella pavimentazione di Piazza della Repubblica di “insidiosi dislivelli”, espressione utilizzata anche nella lettera di messa in mora inviata all'ente territoriale in data 28.11.2016 (cfr. allegato citazione), ed pagina 2 di 4 ha depositato in atti n. 5 fotografie rappresentative del luogo in cui è avvenuta la caduta.
Da esse si evince tuttavia l'esistenza di una pavimentazione assolutamente uniforme ed a livello, costituita da lastroni distanziati l'un l'altro da appositi giunti tecnici e fughe.
Invero, le fotografie in questione forniscono la medesima rappresentazione dei luoghi documentata dal e che è stata oggetto di relazione tecnica da parte Controparte_1
del Responsabile dell'Area P.O. Manutenzione e Grandi Opere dell'ente convenuto
(cfr. doc. 3).
La predetta documentazione fornisce, allora, prova del fatto che, all'epoca del sinistro, nella pavimentazione di Piazza della Repubblica di non era obiettivamente CP_1
presente alcun dissesto tra le piastre di pietra lavica e che il giunto tecnico esistente tra l'una e l'altra, di spessore di poco superiore ad 1 centimetro, non poteva costituire alcun pericolo intrinseco per il pedone in quanto normalmente superabile con l'ordinaria diligenza.
Nel contesto sopra descritto deve perciò dubitarsi della genuinità delle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale e dal teste (teste non Testimone_1
indicato nella integrazione di denuncia inviata dall' all'ente in data 26.1.2017 Pt_1
nonostante il primo si sia definito “amico” dell'attore) i quali hanno entrambi riferito che nella pavimentazione mancava un pezzo di lastrone (cfr. verbale ud. 1.4.2022).
Non solo infatti tale descrizione dei luoghi di causa non coincide con quella evincibile dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, ma essa contrasta anche con le sue allegazioni, visto che l' ha sempre riferito di un “dissesto” della pavimentazione Pt_1
senza fare mai alcun riferimento (se non negli atti conclusivi) ad un lastrone mancante.
In definitiva, se non è dato ravvisare alcuna violazione del dovere di custodia del bene facente capo al attesa l'integrità ed uniformità della pavimentazione Controparte_1
della Piazza, nonché l'assenza di disfunzioni nell'impianto di illuminazione, e se l'onere di dimostrare quale fosse effettivamente la situazione dei luoghi al momento pagina 3 di 4 del sinistro gravava sull'attore, la domanda in oggetto va respinta.
Invero, se la evitabilità del sinistro con l'uso della normale diligenza integra da sé sola il “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cassazione n.
13669/2019), anche la fattispecie della c.d. insidia e trabocchetto è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato che il giudice del merito
è tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell'apporto causale dell'una o dell'altro nella produzione dell'evento dannoso (Cassazione 18713/2010).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 9.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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