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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 133/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to AMBROSINO PASQUALE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'avv. AMBROSIO GIUSEPPINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 20/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 26/09/1982, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Saviano (al N. 74, Parte II, serie A, anno 1982). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli,
(in San Giuseppe Vesuviano il 11/12/1983), convivente con i genitori ma Persona_1 economicamente autosufficiente, (in San Giuseppe Vesuviano il 07/02/1986), Parte_3 sposata e ( in San Gennaro Vesuviano il 22/01/1991) sposata, le parti hanno Persona_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice, rilevato che il ricorso depositato non era sottoscritto dalle parti, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 20/05/2025 per il deposito di note scritte e del ricorso sottoscritto.
Lette le note di parte depositate il 22/04/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 07/04/2025 ed il 22/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2 2) i figli continueranno a godere della propria indipendenza ed autosufficienza economica;
3) la casa coniugale, verrà assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra e alla stessa competeranno le Parte_2 spese di gestione e patrimoniali, in via esclusiva, mentre il sig. provvederà a trasferirsi in diverso Parte_1 alloggio impegnandosi sin da ora alla ricerca della nuova sistemazione;
4) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
5) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
10/01/1952, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Saviano (NA) il 26/09/1982 (atto n. 74, Parte II, Serie A, anno
1982);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saviano(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 133/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to AMBROSINO PASQUALE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'avv. AMBROSIO GIUSEPPINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 20/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 26/09/1982, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Saviano (al N. 74, Parte II, serie A, anno 1982). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli,
(in San Giuseppe Vesuviano il 11/12/1983), convivente con i genitori ma Persona_1 economicamente autosufficiente, (in San Giuseppe Vesuviano il 07/02/1986), Parte_3 sposata e ( in San Gennaro Vesuviano il 22/01/1991) sposata, le parti hanno Persona_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice, rilevato che il ricorso depositato non era sottoscritto dalle parti, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 20/05/2025 per il deposito di note scritte e del ricorso sottoscritto.
Lette le note di parte depositate il 22/04/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 07/04/2025 ed il 22/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2 2) i figli continueranno a godere della propria indipendenza ed autosufficienza economica;
3) la casa coniugale, verrà assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra e alla stessa competeranno le Parte_2 spese di gestione e patrimoniali, in via esclusiva, mentre il sig. provvederà a trasferirsi in diverso Parte_1 alloggio impegnandosi sin da ora alla ricerca della nuova sistemazione;
4) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
5) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
10/01/1952, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Saviano (NA) il 26/09/1982 (atto n. 74, Parte II, Serie A, anno
1982);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saviano(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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