CASS
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2025, n. 25546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25546 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA NA OS CC - Presidente - Sent. n. sez. 711/2025 AN ON CC – 15/05/2025 NA AR IA MU R.G.N. 8499/2025 TI BR CH OC - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dalla parte civile BO AJ nato in [...] il 1° settembre 1987; nel procedimento a carico di ZA AJ nato in [...] il 1° gennaio 1979; ZA AD nato in [...] il 1° gennaio 1984; ZA HA nato in [...] il [...]; ZA IC nato in [...] il [...]; AB SA nato in [...] il 1° gennaio 1977; avverso la sentenza del 17 maggio 2024 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio dinanzi al giudice civile competente;
letta la memoria depositata il 24 aprile 2025, con la quale l’avv. Elisa Sforza, nell’interesse della parte civile ricorrente, ha rinunciato al ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25546 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/05/2025 2 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, ritenuta la revoca tacita della costituzione di parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AJ ZA (per intervenuta prescrizione), revocando le connesse statuizioni risarcitorie. 2. Ricorre per cassazione la parte civile deducendo, con due motivi d’impugnazione (formulati sotto i profili della violazione di legge, in relazione agli artt. 76, 82 e 523 cod. proc. pen., del connesso vizio di motivazione e dell’inosservanza di norma processuale), che la Corte territoriale avrebbe dedotto la revoca tacita della costituzione di parte civile dall’asserita condotta renitente alle sollecitazioni contenute, sotto tale profilo, nel decreto di citazione, laddove, proprio in ragione di tali sollecitazioni, era stata depositata, prima, una manifestazione di persistente interesse alla decisione, ai fini civilistici, e poi una successiva memoria di conclusioni e richiesta di liquidazioni delle spese di lite, entrambe radicalmente pretermesse. 3. Il 24 aprile 2025, l’avv. Elisa Sforza, difensore del ricorrente, ha depositato un’autonoma memoria con la quale ha rinunciato al ricorso rappresentando la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, in ragione dell’estinzione delle obbligazioni risarcitorie, connesse al versamento – successivo alla presentazione del ricorso – da parte dell’imputato, della somma concordata (di euro tremila). 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Non essendo imputabile al ricorrente la causa della sopravvenuta carenza d’interesse (alla luce dell’evidenziata scansione cronologica e del ristoro economico intervenuto solo successivamente alla presentazione del ricorso), alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, non configurando il venir meno dell’interesse (per causa non imputabile al ricorrente) un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1 n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH OC IA OS NA CC
udita la relazione svolta dal consigliere CH OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio dinanzi al giudice civile competente;
letta la memoria depositata il 24 aprile 2025, con la quale l’avv. Elisa Sforza, nell’interesse della parte civile ricorrente, ha rinunciato al ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25546 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/05/2025 2 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, ritenuta la revoca tacita della costituzione di parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AJ ZA (per intervenuta prescrizione), revocando le connesse statuizioni risarcitorie. 2. Ricorre per cassazione la parte civile deducendo, con due motivi d’impugnazione (formulati sotto i profili della violazione di legge, in relazione agli artt. 76, 82 e 523 cod. proc. pen., del connesso vizio di motivazione e dell’inosservanza di norma processuale), che la Corte territoriale avrebbe dedotto la revoca tacita della costituzione di parte civile dall’asserita condotta renitente alle sollecitazioni contenute, sotto tale profilo, nel decreto di citazione, laddove, proprio in ragione di tali sollecitazioni, era stata depositata, prima, una manifestazione di persistente interesse alla decisione, ai fini civilistici, e poi una successiva memoria di conclusioni e richiesta di liquidazioni delle spese di lite, entrambe radicalmente pretermesse. 3. Il 24 aprile 2025, l’avv. Elisa Sforza, difensore del ricorrente, ha depositato un’autonoma memoria con la quale ha rinunciato al ricorso rappresentando la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, in ragione dell’estinzione delle obbligazioni risarcitorie, connesse al versamento – successivo alla presentazione del ricorso – da parte dell’imputato, della somma concordata (di euro tremila). 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Non essendo imputabile al ricorrente la causa della sopravvenuta carenza d’interesse (alla luce dell’evidenziata scansione cronologica e del ristoro economico intervenuto solo successivamente alla presentazione del ricorso), alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, non configurando il venir meno dell’interesse (per causa non imputabile al ricorrente) un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1 n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH OC IA OS NA CC