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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.1897/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1897/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Campagna (SA), alla Vi
[...] nr. 16 presso lo studio dell'avv. Rocco Palombella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Campagna (SA) alla Via Fe lo studio dell'avv. Maria Santoro che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario co in data 19 CP_1 settembre 1999 nel Comune di Campagna (SA) e ch iugale, erano nate due figlie: (09.09.2007) e (07.06.2003), chiedeva pronunciarsi Per_1 CP_2 la cessazione ffetti civili del nio, precisando che, il Tribunale di Salerno, con decreto nr. 3145/2023, aveva omologato le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione della conferma del provvedimento di modifica delle condizioni di separazione reso in data 02.10.2024 dal Tribunale di Salerno, con conseguente affidamento congiunto della figlia minore e con l'obbligo contributivo mensile di euro Per_1
150,00 per il mantenimento d una figlia posto a carico del padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quant niuge e precisava di versare in difficoltà economica dovuta all'inizio dell'attività lavorativa presso una nuova società che non le garantiva lo stipendio precedente. Chiedeva, quindi, un assegno di mantenimento di euro 300,00 per ogni figlia, oltre al 100% dell'assegno unico erogato dall oltre alla conferma dell'affidamento CP_3 condiviso della minore , anche rossima al raggiungimento della Per_1 maggiore età. In data 26 giugno 2025, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, invitati i difensori delle parti a discutere la causa in mancanza di istruttoria da compiersi, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con residenza prevalente Per_1 presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, tenuto conto dell'età di , di anni 17, il Tribunale ritiene Per_1 opportuno lasciare al libero accordo tra re e la figlia minore la decisione in merito ai tempi e alle modalità di frequentazione. Mantenimento delle figlie In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che parte resistente ha richiesto un aumento della misura del mantenimento disposta per le figlie, deducendo di avere subito un peggioramento della propria condizione economica e rilevando la mancanza di un costante mantenimento diretto delle figlie da parte del padre. A tal proposito si evidenzia che, all'udienza di prima comparizione, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come imbianchino e di percepire al mese tra € 1.100,00 ed € 1.300,00, precisando di vivere con il padre e di contribuire, come può, all'affitto, mentre la resistente, invece, ha dichiarato di essere disoccupata e di vivere solo formalmente in una casa in comodato, versando in realtà al proprietario 300,00 € al mese. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Dalla documentazione depositata è emerso che il ha percepito, nel Parte_1
2023, un reddito di lavoro dipendente pari ad eu ,95 e nel 2024 un reddito pari ad euro 18.647,00. Quanto alla posizione economico reddituale della resistente, invece, dalla C.U. del 2025 risulta, per il 2024, un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 19.376,24. ma, dalla comunicazione obbligatoria UniLav, risulta la cessazione del rapporto di lavoro in data 31 maggio 2025 (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, della residenza prevalente delle figlie presso la madre, della mancanza di un costante mantenimento diretto da parte del padre e della disponibilità manifestata da quest'ultimo, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di Parte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a , la somma di € CP_1
350,00 (€ 175,00 ciascuna), oltre rivalutazione a gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie e , oltre al 50% delle spese CP_2 Per_1 straordinarie (mediche, non coperte s che/universitarie, ludiche, sportive etc…) per le figlie, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Inoltre, il Tribunale ritiene equo attribuire alla resistente il diritto di percepire l'intera somma a titolo di assegno unico (Cass. Civ., Sez. I, ord. 22.02.2025 n. 4672
<< L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.>>). Al riguardo, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al CP_3 richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in par ura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, mentre in caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. Tuttavia, in caso di affidamento condiviso del minore, laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso un genitore, può essere stabilito che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento (cfr. Cass. cit.). Orbene, nel caso di specie, non solo è stata disposta la residenza prevalente della figlia minore presso la madre, con la quale convive anche la più grande, ma non vi è alcuna costante frequentazione tra il padre e le figlie e, dunque, come precisato in precedenza, alcun mantenimento diretto da parte del ricorrente con la conseguenza che appare del tutto opportuno attribuire alla ricorrente l'intero importo a titolo di assegno unico per la sua specifica finalità, vale a dire quella di offrire un sostegno economico alle famiglie per le esigenze dei figli. Devono essere compiute le formalità di legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19 settembre 1999 nel Comune di Campagna (SA) tra Parte_1
, nato a [...] il [...] C.F.
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C. , CP_1 CodiceFiscale_2 gistro Atti Matrimonio del Comune di - Atto n. 17, Parte II, Serie A); B) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di Per_1 aria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
C) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a i € 350,00 (€ 175,00 ciascuna), oltre CP_1 rivalutazione o gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie e;
CP_2 Per_1
D) p ri entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
E) attribuisce a il diritto di richiedere e percepire l'intera somma CP_1
a titolo di asseg ale;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1897/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Campagna (SA), alla Vi
[...] nr. 16 presso lo studio dell'avv. Rocco Palombella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Campagna (SA) alla Via Fe lo studio dell'avv. Maria Santoro che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario co in data 19 CP_1 settembre 1999 nel Comune di Campagna (SA) e ch iugale, erano nate due figlie: (09.09.2007) e (07.06.2003), chiedeva pronunciarsi Per_1 CP_2 la cessazione ffetti civili del nio, precisando che, il Tribunale di Salerno, con decreto nr. 3145/2023, aveva omologato le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione della conferma del provvedimento di modifica delle condizioni di separazione reso in data 02.10.2024 dal Tribunale di Salerno, con conseguente affidamento congiunto della figlia minore e con l'obbligo contributivo mensile di euro Per_1
150,00 per il mantenimento d una figlia posto a carico del padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quant niuge e precisava di versare in difficoltà economica dovuta all'inizio dell'attività lavorativa presso una nuova società che non le garantiva lo stipendio precedente. Chiedeva, quindi, un assegno di mantenimento di euro 300,00 per ogni figlia, oltre al 100% dell'assegno unico erogato dall oltre alla conferma dell'affidamento CP_3 condiviso della minore , anche rossima al raggiungimento della Per_1 maggiore età. In data 26 giugno 2025, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, invitati i difensori delle parti a discutere la causa in mancanza di istruttoria da compiersi, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con residenza prevalente Per_1 presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, tenuto conto dell'età di , di anni 17, il Tribunale ritiene Per_1 opportuno lasciare al libero accordo tra re e la figlia minore la decisione in merito ai tempi e alle modalità di frequentazione. Mantenimento delle figlie In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che parte resistente ha richiesto un aumento della misura del mantenimento disposta per le figlie, deducendo di avere subito un peggioramento della propria condizione economica e rilevando la mancanza di un costante mantenimento diretto delle figlie da parte del padre. A tal proposito si evidenzia che, all'udienza di prima comparizione, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come imbianchino e di percepire al mese tra € 1.100,00 ed € 1.300,00, precisando di vivere con il padre e di contribuire, come può, all'affitto, mentre la resistente, invece, ha dichiarato di essere disoccupata e di vivere solo formalmente in una casa in comodato, versando in realtà al proprietario 300,00 € al mese. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Dalla documentazione depositata è emerso che il ha percepito, nel Parte_1
2023, un reddito di lavoro dipendente pari ad eu ,95 e nel 2024 un reddito pari ad euro 18.647,00. Quanto alla posizione economico reddituale della resistente, invece, dalla C.U. del 2025 risulta, per il 2024, un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 19.376,24. ma, dalla comunicazione obbligatoria UniLav, risulta la cessazione del rapporto di lavoro in data 31 maggio 2025 (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, della residenza prevalente delle figlie presso la madre, della mancanza di un costante mantenimento diretto da parte del padre e della disponibilità manifestata da quest'ultimo, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di Parte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a , la somma di € CP_1
350,00 (€ 175,00 ciascuna), oltre rivalutazione a gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie e , oltre al 50% delle spese CP_2 Per_1 straordinarie (mediche, non coperte s che/universitarie, ludiche, sportive etc…) per le figlie, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Inoltre, il Tribunale ritiene equo attribuire alla resistente il diritto di percepire l'intera somma a titolo di assegno unico (Cass. Civ., Sez. I, ord. 22.02.2025 n. 4672
<< L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.>>). Al riguardo, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al CP_3 richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in par ura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, mentre in caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. Tuttavia, in caso di affidamento condiviso del minore, laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso un genitore, può essere stabilito che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento (cfr. Cass. cit.). Orbene, nel caso di specie, non solo è stata disposta la residenza prevalente della figlia minore presso la madre, con la quale convive anche la più grande, ma non vi è alcuna costante frequentazione tra il padre e le figlie e, dunque, come precisato in precedenza, alcun mantenimento diretto da parte del ricorrente con la conseguenza che appare del tutto opportuno attribuire alla ricorrente l'intero importo a titolo di assegno unico per la sua specifica finalità, vale a dire quella di offrire un sostegno economico alle famiglie per le esigenze dei figli. Devono essere compiute le formalità di legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19 settembre 1999 nel Comune di Campagna (SA) tra Parte_1
, nato a [...] il [...] C.F.
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C. , CP_1 CodiceFiscale_2 gistro Atti Matrimonio del Comune di - Atto n. 17, Parte II, Serie A); B) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di Per_1 aria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
C) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a i € 350,00 (€ 175,00 ciascuna), oltre CP_1 rivalutazione o gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie e;
CP_2 Per_1
D) p ri entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
E) attribuisce a il diritto di richiedere e percepire l'intera somma CP_1
a titolo di asseg ale;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario