Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 139/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. Sabato Ferrara e Parte_1
Pasquale Bianco, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Lucia Capriello, Controparte_1
giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
appellato
NONCHÉ
, con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Lorenzo Papa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 7 D. Lgs. 150/2011).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Sabato Ferrara,
per parte appellata, l'avv. Luca Capuano, per delega avv. Lucia
Capriello, con la dott.ssa Nunzia Grimaldi per la pratica forense nessun altro compare alle ore 10.00.
i procuratori delle parti le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti
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Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 D. Lgs. 150/2011, depositato il 7.3.23, Parte_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
07120220111893391000, emessa a suo carico a seguito di contravvenzione al Codice della Strada, elevata dal nel 2019. A sostegno Controparte_1
della spiegata domanda, la ricorrente ha dedotto l'omessa o irregolare notifica del verbale sotteso alla cartella e ne ha domandato la nullità, attesa l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 201,
comma V, del Codice della Strada.
Nella contumacia del si è costituita l' Controparte_1 [...]
eccependo la carenza della propria legittimazione Controparte_2
passiva, in considerazione della estraneità del concessionario alle vicende che interessano la pretesa sanzionatoria nella fase antecedente alla formazione del ruolo, in cui unico soggetto responsabile è l'Ente creditore.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 29542/23, pubblicata il
19.6.23, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in quanto depositato oltre il termine di decadenza di giorni trenta, intercorrente tra la data di notifica
Pagina 2 di 7 della cartella di pagamento impugnata e la proposizione della domanda;
con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia, ha formulato appello , Parte_1
evidenziando l'errore del giudicante di primo grado nel conteggio del termine di trenta giorni, derivante dalla confusione della data di notifica della cartella impugnata. In particolare, l'appellante sostiene che la notifica della cartella sia avvenuta in data 8.2.23, mentre il giudice l'ha erroneamente intesa come eseguita il 27.1.23, ed individuando pertanto quale termine ultimo per il deposito del ricorso il 26.2.23. Evidenzia l'ulteriore errore del
Giudice di prime cure nell'indicare la data di deposito del ricorso il giorno
7.3.22 in luogo di quella corretta del 7.3.23.
L formulando le medesime Controparte_2
doglianze spiegate in primo grado, ha domandato la dichiarazione di difetto della propria legittimazione passiva, vertendo la causa su questione inerenti unicamente al rapporto d'imposta, rispetto al quale nessuna responsabilità
risulta imputabile all' . Controparte_3
Il ha contestato la carenza di legittimazione passiva Controparte_1
del concessionario, in considerazione della circostanza che l'errore in cui è
incorso il giudicante è derivato dal comportamento delle parti nel corso del primo giudizio in cui esso era contumace.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado, la ricorrente, odierna appellante, ha proposto ricorso ex art., 7 del D. lgs 150/2011 in via c.d. recuperatoria,
ovverosia dopo la notificazione della cartella di pagamento.
Ciò consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica del
Pagina 3 di 7 verbale di contravvenzione al Codice della Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo all'atto sanzionatorio, a condizione che venga esercitato entro il termine di giorni trenta, previsto dall'art. 7 cit.,
decorrente dalla notifica della cartella esattoriale.
2.1 Ritiene l'appellante che il giudicante abbia erroneamente indicato la data di notifica della cartella.
Invero, sulla base dell'estratto del sito web di Poste Italiane prodotto dalla ricorrente, e in mancanza di altra valida documentazione, risulta che essa sia stata eseguita il giorno 8.2.23 e non il 27.1.23, come indicato nella sentenza appellata.
A tale indizio occorre aggiungere che nessuna delle parti appellate ha contestato quanto dall'appellante dedotto, di tal che deve ritenersi pacifico tra le parti, ai sensi dell'art. 115, c. II, c.p.c., che la notificazione della cartella sia avvenuta in tale data.
L'agente della riscossione ha invero prodotto una cartella esattoriale notificata il 27.1.2023, ma essa è designata dal .n. 071 2022 01095399 86
000 ed è diretta a tale;
si tratta, dunque, di un documento Persona_1
del tutto estraneo alla vicenda contenziosa, del quale non può tenersi conto ai fini della decisione. Difatti, la stessa nel costituirsi in appello, non ha CP_4
neanche dedotto, fra le sue difese, che tale cartella si riferisca al credito litigioso o che dimostri l'intempestività dell'opposizione.
Dunque, a decorrere dall' 8.2.23, il termine ultimo per proporre opposizione è da individuarsi nel giorno 10.3.23. Il ricorrente ha provveduto al deposito del ricorso il 7.3.23 (non il 7.3.22 come erroneamente indicato,
per verosimile refuso, dal giudice di primo grado) e, pertanto, nel rispetto del
Pagina 4 di 7 termine di giorni trenta, prescritto dall'art. 7 D. Lgs. 150/2011.
Di conseguenza, la domanda deve ritenersi tempestiva.
Ciò premesso, il diritto di credito cui la cartella di pagamento afferisce risulta estinto ai sensi dell'art. 201, comma V, del Codice della Strada,
secondo il quale “l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.”
Nessuna prova, infatti, è stata fornita da parte dell'ente impositore circa l'avvenuta notificazione del verbale di contestazione dell'illecito, in difetto della quale, come detto, il credito, ai sensi dell'art. 201 cit., deve intendersi estinto.
3. Quanto alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, va chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (v. Cass., Sez. III, n. 11661/24).
Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che
informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine
Pagina 5 di 7 dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita
dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una
generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la
riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della
lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass., Sez. II., n. 24678/18;
Sez. III, n. 2570/17).
Analogamente, il non può essere considerato Controparte_1
estraneo alla vicenda processuale, rivestendo esso la qualità di ente impositore ed essendo, dunque, titolare del credito contestato e legittimato passivo all'azione ex art. 7 d. lgs. cit.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del e dell'
[...] Controparte_1 Controparte_5
, avverso la sentenza n. 29542/23, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_1
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nulla la cartella di pagamento n.
07120220111893391 ed estinto il credito in essa indicato;
2. condanna l' e il Controparte_2 CP_1
alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] Parte_1
, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a €
[...]
1.100,00), in complessivi € 220,00 per compensi di primo
Pagina 6 di 7 grado (dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed €100,00 per la fase decisoria) ed € 232,00 per compensi di secondo grado (dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed €100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da attribuirsi all'avv. Sabato Ferrara, dichiaratosi anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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