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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3339/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 3 marzo 2025 ad ore 12,45 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. CAFORIO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. TOMASSINI Parte_1
ELEONORA la quale si riporta agli atti ed alle note conclusionali depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. LORITO ANTONIO oggi sostituito Controparte_1 dal'avv.to ENRICO ROSI CAPPELLANI il quale si riporta alle note conclusive e chiede decisione.
I procuratori delle procedono alla Discussione della causa ed all'esito della discussione orale, il
Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,35, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, riportata in allegato.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 3 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 3339/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in Perugia, Via Bartolo, n. 10 – pec: Email_1
- ricorrente
contro
:
, con sede legale in Via Pietro Tuzi, 7 in Perugia (PG), Controparte_1
P.Iva codice fiscale , in persona dell'Amministratore Unico Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_2 dell'Avv. Antonio Lorito: che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia ... - In via principale, nel merito, dichiarare illegittima
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 347/2022, quindi annullare e/o revocare
l'ordinanza di ingiunzione per i fatti espressi in narrativa e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Conclusioni parte resistente: “… 1) rigettare integralmente l'opposizione, ritenendo
l'infondatezza di ciascuno motivi specificati nel ricorso introduttivo, per le ragioni specificate in parte motiva e date le prove acquisite;
per l'effetto, confermando integralmente l'atto impugnato;
pagina 2 di 7 2)per la soccombenza, condannare il ricorrente al pagamento di compensi e spese di lite in favore dell'Ente opposto (calcolate in misura massima in ragione del comportamento processuale dell'opponente).”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 19.07.2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza-ingiunzione n. 347 del 05.05.2022, emanata dall e Controparte_3 notificata in data 22.06.2022, con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 860,00, conseguente alla violazione accertata dai Carabinieri Forestali di
Magione il 16.01.2018 con il Processo Verbale n. 11 del 28.03.2018, per la violazione dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 7/2002 come sanzionato dall'art. 48, comma 3, L. regionale n.
28/2001, in solido con il trasgressore, Sig. perché: “durante l'utilizzazione di un Parte_2 bosco ceduo intensamente matricinato di specie quercine, su una superficie complessiva di circa ha 3.00.00, ha effettuato il taglio di n. 14 (quattordici) piante matricine di Cerro, in buono stato vegetativo che dovevano rimanere a dote del bosco. Le piante matricine abbattute sono ricomprese nelle seguenti classi diametriche: n. 12 (dodici) tra cm. 26 e cm.
40 e n. 2 (due) oltre cm. 51”.
Il ricorrente, avverso il verbale di accertamento, presentava scritti difensivi, cui seguiva l'emanazione dell'Ordinanza di ingiunzione oggi opposta.
Proponeva il ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) insussistenza della qualità di obbligato in solido con il trasgressore;
2) carenza di motivazione dell'O.I. opposta per isufficiente descrizione dei fatti costituenti l'accertata violazione.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
pagina 3 di 7 È incontestata la circostanza per la quale proprio il ricorrente, nella sua qualità di legale rapp.te della avesse depositato una comunicazione di taglio (prot. 8575 del CP_4
28.11.2016) presso la Comunità Montana Unione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere per un intervento di ceduazione riguardante, tra le altre, anche la porzione di bosco insistente nell'area distinta al catasto Terreni, particella 29 del foglio 18, del Comune di Corciano, oggetto di accertamento.
Non sussiste peraltro alcun dubbio che l'intervento di taglio boschivo, effettuato dal trasgressore riguardasse l'area circoscritta nella comunicazione di taglio prot. Parte_2
8575 del 28.11.2016 e che, nel corso dell'accesso ispettivo, gli accertatori avessero verificato che il predetto aveva tagliato 14 matricine che invece dovevano essere lasciate Pt_2 indenni allo scopo di garantire la rinnovazione del bosco per seme, come previsto dal
Regolamento Regionale di Attuazione della Legge 28/2001.
È altresì incontestato, oltreché documentalmente provato, che il sig. Parte_1 abbia esercitato la carica di amministratore della sino al 16.01.2017. Controparte_4
Il ricorrente nega tuttavia la propria qualità di obbligato in solido, non essendo solidalmente obbligato con il trasgressore perché non sussisteva con quest'ultimo alcun Parte_2 rapporto riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 6 della L. 689/1981.
Inoltre il ricorrente assume che dall'istruttoria e dai documenti in atti è emerso che, pur avendo effettivamente richiesto, in qualità di legale rappresentante della Controparte_4
l'autorizzazione al taglio del bosco in data 28.11.2016, in data 16.01.2017, era cessato dalla carica di amministratore della Controparte_4
Poiché la violazione era stata accertata nel gennaio 2018, quando il ricorrente non era più amministratore della già da un anno, il sig. doveva pertanto Controparte_4 CP_4 ritenersi totalmente estraneo agli addebiti contestati.
La resistente Amministrazione fornisce a sua volta un quadro diverso da quello rappresentato dal ricorrente, poiché titolare della licenza di taglio era il solo che, Parte_1 indipendentemente dalla dedotta circostanza di aver cessato la carica di amministratore della società dal 16.01.2017, aveva tuttavia continuato a rivestire la residua carica di procuratore speciale della come si apprende dalla visura camerale in atti, CP_4 incarico che aveva utilizzato per la richiesta di taglio.
Sosteneva inoltre che il mantenimento della qualità di procuratore speciale presso la on doveva ritenersi casuale in quanto era solo il sig. 'unico CP_4 Parte_1 pagina 4 di 7 titolare del patentino (art. 10 L.R. 28/2001) n. 65 fascia A del 12.12.2012 dell'elenco degli operatori forestali, come dallo stesso dichiarato nella comunicazione di taglio.
La prospettazione che precede non può tuttavia essere condivisa.
Ciò non tanto perché il ricorrente non avrebbe potuto essere stato destinatario di un autonomo provvedimento sanzionatorio per le ragioni tutte indicate dalla resistente, corroborate peraltro anche dalla dichiarazione del quanto piuttosto perché Parte_2 la formulazione dell'accertamento, che vede il ricorrente indicato quale CP_4 obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81, è errata.
L'Ordinanza opposta fa esclusivo riferimento alla qualità di obbligato in solido del CP_4 qualità peraltro apoditticamente attribuitagli sin dal verbale di accertamento e, come è noto, l'art. 6, terzo comma, della Legge 689/81 prevede una responsabilità solidale in capo ad un soggetto diverso dall'esecutore materiale della violazione nei soli casi in cui: “ … la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze ..” ed in tali casi dispone che: “... la persona giuridica o l'ente
o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”.
Orbene, nell'ipotesi in cui fosse emersa una violazione a carico del (oltre a quella CP_4 attribuita al , commessa nell'esercizio di una funzione svolta nell'ambito di una Pt_2 collaborazione con la o comunque di un rapporto organico con un Controparte_4 imprenditore, la norma appena esaminata prevede che l'obbligato in solido con l'eventuale trasgressore, nell'ipotesi il medesimo sig. è anche la persona giuridica o l'ente o CP_4
l'imprenditore per conto dei quali avrebbe agito e, nel caso di specie, la società per la quale operava.
Infatti, le possibilità per le quali il ricorrente avrebbe potuto essere Parte_1 ritenuto responsabile della violazione contestata possono essere ridotte a tre:
- il ricorrente era stato ritenuto responsabile della violazione perché, come afferma la difesa resistente, pur non essendo più amministratore della società aveva comunque CP_4 conservato la qualità di procuratore speciale della società;
- in secondo luogo, perché era il solo detentore del diritto di taglio del bosco nonché titolare della licenza di taglio;
pagina 5 di 7 - infine, perché era l'unico titolare del patentino (art. 10 L.R. 28/2001) n. 65 fascia A del
12.12.2012 dell'elenco degli operatori forestali come dallo Stesso dichiarato nella comunicazione di taglio.
Ma in tutte le ipotesi appena esaminate il on poteva essere incolpato in qualità CP_4 di responsabile solidale, dovendo essere necessariamente qualificato come responsabile diretto delle violazioni, pur in concorso con il Pt_2
Infatti, prescindendo dal fatto che la comunicazione di taglio versata in atti non è stata richiesta personalmente dal ma dalla ditta “incaricata CP_4 CP_4 dell'esecuzione degli interventi”, pur in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 che nulla si apprende dal documento circa la titolarità del patentino ivi indicato, la responsabilità della commessa violazione non poteva essergli ascritta in qualità di obbligato in solido quanto piuttosto in quella di obbligato principale della violazione, come già detto in concorso con il predetto ai sensi dell'art. 5 della medesima Legge 689/81: “Quando più CP_5 persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.”.
Ed in sintesi, se si sostiene che il responsabile della violazione perché procuratore CP_4 speciale della società, perché unico detentore del diritto di taglio del bosco nonché titolare della licenza di taglio e del patentino, si deve necessariamente accedere all'ipotesi che lo stesso sia stato l'esecutore materiale della violazione, in concorso con il e Parte_2 dunque lo stesso, avendo operato come procuratore speciale della società CP_4 doveva, ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81, essere sanzionato eventualmente come obbligato principale e non in qualità di obbligato solido, perché l'obbligata in solido, nel caso di specie, non poteva che essere individuata nella sola società CP_4
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 347/2022, emanata dall nei confronti di Controparte_3 Parte_1
pone a carico della parte resistente le spese di lite che qui si liquidano, in favore della parte resistente, in €. 43,00, per spese ed €. 600,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge. pagina 6 di 7 Perugia, 3 marzo 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3339/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 3 marzo 2025 ad ore 12,45 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. CAFORIO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. TOMASSINI Parte_1
ELEONORA la quale si riporta agli atti ed alle note conclusionali depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. LORITO ANTONIO oggi sostituito Controparte_1 dal'avv.to ENRICO ROSI CAPPELLANI il quale si riporta alle note conclusive e chiede decisione.
I procuratori delle procedono alla Discussione della causa ed all'esito della discussione orale, il
Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,35, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, riportata in allegato.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 3 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 3339/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in Perugia, Via Bartolo, n. 10 – pec: Email_1
- ricorrente
contro
:
, con sede legale in Via Pietro Tuzi, 7 in Perugia (PG), Controparte_1
P.Iva codice fiscale , in persona dell'Amministratore Unico Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_2 dell'Avv. Antonio Lorito: che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia ... - In via principale, nel merito, dichiarare illegittima
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 347/2022, quindi annullare e/o revocare
l'ordinanza di ingiunzione per i fatti espressi in narrativa e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Conclusioni parte resistente: “… 1) rigettare integralmente l'opposizione, ritenendo
l'infondatezza di ciascuno motivi specificati nel ricorso introduttivo, per le ragioni specificate in parte motiva e date le prove acquisite;
per l'effetto, confermando integralmente l'atto impugnato;
pagina 2 di 7 2)per la soccombenza, condannare il ricorrente al pagamento di compensi e spese di lite in favore dell'Ente opposto (calcolate in misura massima in ragione del comportamento processuale dell'opponente).”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 19.07.2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza-ingiunzione n. 347 del 05.05.2022, emanata dall e Controparte_3 notificata in data 22.06.2022, con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 860,00, conseguente alla violazione accertata dai Carabinieri Forestali di
Magione il 16.01.2018 con il Processo Verbale n. 11 del 28.03.2018, per la violazione dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 7/2002 come sanzionato dall'art. 48, comma 3, L. regionale n.
28/2001, in solido con il trasgressore, Sig. perché: “durante l'utilizzazione di un Parte_2 bosco ceduo intensamente matricinato di specie quercine, su una superficie complessiva di circa ha 3.00.00, ha effettuato il taglio di n. 14 (quattordici) piante matricine di Cerro, in buono stato vegetativo che dovevano rimanere a dote del bosco. Le piante matricine abbattute sono ricomprese nelle seguenti classi diametriche: n. 12 (dodici) tra cm. 26 e cm.
40 e n. 2 (due) oltre cm. 51”.
Il ricorrente, avverso il verbale di accertamento, presentava scritti difensivi, cui seguiva l'emanazione dell'Ordinanza di ingiunzione oggi opposta.
Proponeva il ricorrente i seguenti motivi di ricorso:
1) insussistenza della qualità di obbligato in solido con il trasgressore;
2) carenza di motivazione dell'O.I. opposta per isufficiente descrizione dei fatti costituenti l'accertata violazione.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
pagina 3 di 7 È incontestata la circostanza per la quale proprio il ricorrente, nella sua qualità di legale rapp.te della avesse depositato una comunicazione di taglio (prot. 8575 del CP_4
28.11.2016) presso la Comunità Montana Unione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere per un intervento di ceduazione riguardante, tra le altre, anche la porzione di bosco insistente nell'area distinta al catasto Terreni, particella 29 del foglio 18, del Comune di Corciano, oggetto di accertamento.
Non sussiste peraltro alcun dubbio che l'intervento di taglio boschivo, effettuato dal trasgressore riguardasse l'area circoscritta nella comunicazione di taglio prot. Parte_2
8575 del 28.11.2016 e che, nel corso dell'accesso ispettivo, gli accertatori avessero verificato che il predetto aveva tagliato 14 matricine che invece dovevano essere lasciate Pt_2 indenni allo scopo di garantire la rinnovazione del bosco per seme, come previsto dal
Regolamento Regionale di Attuazione della Legge 28/2001.
È altresì incontestato, oltreché documentalmente provato, che il sig. Parte_1 abbia esercitato la carica di amministratore della sino al 16.01.2017. Controparte_4
Il ricorrente nega tuttavia la propria qualità di obbligato in solido, non essendo solidalmente obbligato con il trasgressore perché non sussisteva con quest'ultimo alcun Parte_2 rapporto riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 6 della L. 689/1981.
Inoltre il ricorrente assume che dall'istruttoria e dai documenti in atti è emerso che, pur avendo effettivamente richiesto, in qualità di legale rappresentante della Controparte_4
l'autorizzazione al taglio del bosco in data 28.11.2016, in data 16.01.2017, era cessato dalla carica di amministratore della Controparte_4
Poiché la violazione era stata accertata nel gennaio 2018, quando il ricorrente non era più amministratore della già da un anno, il sig. doveva pertanto Controparte_4 CP_4 ritenersi totalmente estraneo agli addebiti contestati.
La resistente Amministrazione fornisce a sua volta un quadro diverso da quello rappresentato dal ricorrente, poiché titolare della licenza di taglio era il solo che, Parte_1 indipendentemente dalla dedotta circostanza di aver cessato la carica di amministratore della società dal 16.01.2017, aveva tuttavia continuato a rivestire la residua carica di procuratore speciale della come si apprende dalla visura camerale in atti, CP_4 incarico che aveva utilizzato per la richiesta di taglio.
Sosteneva inoltre che il mantenimento della qualità di procuratore speciale presso la on doveva ritenersi casuale in quanto era solo il sig. 'unico CP_4 Parte_1 pagina 4 di 7 titolare del patentino (art. 10 L.R. 28/2001) n. 65 fascia A del 12.12.2012 dell'elenco degli operatori forestali, come dallo stesso dichiarato nella comunicazione di taglio.
La prospettazione che precede non può tuttavia essere condivisa.
Ciò non tanto perché il ricorrente non avrebbe potuto essere stato destinatario di un autonomo provvedimento sanzionatorio per le ragioni tutte indicate dalla resistente, corroborate peraltro anche dalla dichiarazione del quanto piuttosto perché Parte_2 la formulazione dell'accertamento, che vede il ricorrente indicato quale CP_4 obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81, è errata.
L'Ordinanza opposta fa esclusivo riferimento alla qualità di obbligato in solido del CP_4 qualità peraltro apoditticamente attribuitagli sin dal verbale di accertamento e, come è noto, l'art. 6, terzo comma, della Legge 689/81 prevede una responsabilità solidale in capo ad un soggetto diverso dall'esecutore materiale della violazione nei soli casi in cui: “ … la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze ..” ed in tali casi dispone che: “... la persona giuridica o l'ente
o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”.
Orbene, nell'ipotesi in cui fosse emersa una violazione a carico del (oltre a quella CP_4 attribuita al , commessa nell'esercizio di una funzione svolta nell'ambito di una Pt_2 collaborazione con la o comunque di un rapporto organico con un Controparte_4 imprenditore, la norma appena esaminata prevede che l'obbligato in solido con l'eventuale trasgressore, nell'ipotesi il medesimo sig. è anche la persona giuridica o l'ente o CP_4
l'imprenditore per conto dei quali avrebbe agito e, nel caso di specie, la società per la quale operava.
Infatti, le possibilità per le quali il ricorrente avrebbe potuto essere Parte_1 ritenuto responsabile della violazione contestata possono essere ridotte a tre:
- il ricorrente era stato ritenuto responsabile della violazione perché, come afferma la difesa resistente, pur non essendo più amministratore della società aveva comunque CP_4 conservato la qualità di procuratore speciale della società;
- in secondo luogo, perché era il solo detentore del diritto di taglio del bosco nonché titolare della licenza di taglio;
pagina 5 di 7 - infine, perché era l'unico titolare del patentino (art. 10 L.R. 28/2001) n. 65 fascia A del
12.12.2012 dell'elenco degli operatori forestali come dallo Stesso dichiarato nella comunicazione di taglio.
Ma in tutte le ipotesi appena esaminate il on poteva essere incolpato in qualità CP_4 di responsabile solidale, dovendo essere necessariamente qualificato come responsabile diretto delle violazioni, pur in concorso con il Pt_2
Infatti, prescindendo dal fatto che la comunicazione di taglio versata in atti non è stata richiesta personalmente dal ma dalla ditta “incaricata CP_4 CP_4 dell'esecuzione degli interventi”, pur in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 che nulla si apprende dal documento circa la titolarità del patentino ivi indicato, la responsabilità della commessa violazione non poteva essergli ascritta in qualità di obbligato in solido quanto piuttosto in quella di obbligato principale della violazione, come già detto in concorso con il predetto ai sensi dell'art. 5 della medesima Legge 689/81: “Quando più CP_5 persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.”.
Ed in sintesi, se si sostiene che il responsabile della violazione perché procuratore CP_4 speciale della società, perché unico detentore del diritto di taglio del bosco nonché titolare della licenza di taglio e del patentino, si deve necessariamente accedere all'ipotesi che lo stesso sia stato l'esecutore materiale della violazione, in concorso con il e Parte_2 dunque lo stesso, avendo operato come procuratore speciale della società CP_4 doveva, ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81, essere sanzionato eventualmente come obbligato principale e non in qualità di obbligato solido, perché l'obbligata in solido, nel caso di specie, non poteva che essere individuata nella sola società CP_4
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 347/2022, emanata dall nei confronti di Controparte_3 Parte_1
pone a carico della parte resistente le spese di lite che qui si liquidano, in favore della parte resistente, in €. 43,00, per spese ed €. 600,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge. pagina 6 di 7 Perugia, 3 marzo 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 7 di 7