Decreto cautelare 14 giugno 2024
Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2024, proposto da
IA NT De AL, rappresentata e difesa dall'avvocato ON Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taviano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 9288 del 28.5.2024 con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente – Sportello SUE del Comune di Taviano ha dichiarato la decadenza degli effetti della SCIA prot. n. 7038 del 23.4.2024 n. 110/2024 presentata dalla sig.ra De AL IA NT per la realizzazione di una struttura pertinenziale amovibile e stagionale a servizio ed in adiacenza al locale commerciale sito a Marina di Mancaversa via Portofino e via Taviano, disponendo altresì l’inibizione definitiva in relazione all’attività edilizia contenuta nella predetta SCIA; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota contenente “ preavviso di procedimento di decadenza SCIA ” prot. 8560 del 17.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. VI GI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 2 ottobre 2025 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
VI GI, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI GI | ON AS |
IL SEGRETARIO