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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
4920/2024 R.G.
Tribunale di Padova
Prima sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott. ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4920/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
16.10.2024 da
, con gli avv.ti PAGGI MARCO e DIEGHI ROSALINDA, come da mandato Parte_1
in atti;
e da
, con l'avv. TISATO CARLO, come da mandato in atti;
Parte_2
- Ricorrenti-
in persona del legale rappresentante pro-tempore con l'avv. SERGIO SICA, CP_1
come da mandato in atti;
- Resistente-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: domanda ex art. 9, comma 2, L. n. 898/1970.
Per i ricorrenti: pagina 1 di 7 “Chiedono concordemente
Che ai sensi dell'art. 9 l. 898 71970, Codesto Ill.mo Giudice voglia: in via principale:
a) Assegnare la pensione n. 023 5400 38030963 Cat. SOCOM, comprensiva di
adeguamenti, per i mesi futuri, dal deposito della presente domanda giudiziale, nelle seguenti quote di ripartizione:
1) alla OR , quale coniuge superstite, la quota del 35% dell'importo Parte_1
mensilmente dovuto a titolo di pensione al calcolo, pari complessivamente ad euro
377,54, e quindi la somma di euro 132,14, per tutte le tredici mensilità annuali, oltre al 100% dell'integrazione al minimo sino a quando ne sussisteranno i presupposti di erogazione;
II) alla OR , quale ex coniuge assegnatario di assegno divorzile ex art. CP_2
5, comma 6, L. 898/1970, la quota del 65% dell'importo mensilmente dovuto a titolo di pensione al calcolo, pari complessivamente ad euro 377,54, e quindi la somma di euro
245,40, per tutte le tredici mensilità annuali;
b) e conseguentemente ordinare all' di Controparte_3
provvedere alla diretta corresponsione della quota precedentemente indicata alla sig.ra a partite dal momento del deposito della domanda giudiziale;
CP_2
in via subordinata:
c) assegnare la pensione n. 023 5400 38030963 Cat. SOCOM, comprensiva di adeguamenti, per i mesi futuri, dal deposito della presente domanda giudiziale, nelle seguenti quote di ripartizione:
I) alla OR , quale coniuge superstite, la quota del 35% dell'importo Parte_1
complessivo dovuto a titolo di pensione, compresa la tredicesima;
II) alla OR , quale ex coniuge assegnatario di assegno divorzile Parte_3 ex art. 5, comma 6, L. 898/1970, la quota del 65% dell'importo complessivo dovuto a titolo di pensione, compresa la tredicesima.
d) e conseguentemente ordinare all' di Controparte_3
provvedere alla diretta corresponsione della quota precedentemente indicata alla sig.ra a partire dal momento del deposito della domanda giudiziale”. CP_2
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo G.L. adito
In via principale: dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice ordinario;
pagina 2 di 7 nel merito: l' si dichiara fin d'ora disponibile a conformarsi a quanto stabilirà CP_3
l'Ecc.mo Tribunale competente per il pagamento della prestazione;
Chiede comunque che l'eventuale obbligo venga fatto decorrere dalla data del relativo provvedimento (attesa la natura costitutiva del provvedimento che verrà assunto dal
Tribunale).
Spese come per legge.”
Conclusioni del P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato in data 16.10.2024, a seguito di assegnazione alla sezione civile del Tribunale Ordinario, rilevata l'incompetenza della sezione lavoro del Tribunale Ordinario, e formulavano le conclusioni Parte_1 CP_2
congiunte riportate in epigrafe;
- riferivano, in particolare, che , deceduto a Camposampiero in data Per_1
26.05.2022, alla data del decesso era coniugato con a seguito di Parte_1
matrimonio celebrato a UB (Tunisia) in data 10.12.2021 e trascritto in Italia nei registri di stato civile del comune di GO (PD) al n. 3, parte II, serie C, anno
2022 (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo);
- rappresentavano che, precedentemente, il sig. era stato coniugato con Per_1 [...]
con la quale aveva contratto matrimonio in data 14.09.1975, vincolo cessato CP_2
a seguito della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giusta sentenza n. 772/2018, pubblicata in data 06.04.2018, mediante la quale era stato riconosciuto in favore di un assegno divorzile di € 1.100,00 mensili;
CP_2
- allegavano che percepiva dall'INPS, con decorrenza dal 01.06.2022, una Parte_1
pensione (categoria SOCOM, n. 38030963) che per l'anno 2022 ammontava a complessivi € 525,38 (di cui € 331,74 quale corrispettivo maturato dal coniuge pagina 3 di 7 deceduto sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore;
ed €
193,64 per integrazione al minimo, possedendo il coniuge superstite i Parte_1
requisiti richiesti per legge); per l'anno 2023 ad una somma complessiva di € 572,19 (
di cui € 364,00, quale corrispettivo maturato dal coniuge deceduto sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore;
ed € 208,19 per integrazione al minimo, possedendo il coniuge superstite i requisiti richiesti per legge); Parte_1
per l'anno 2024 ad una somma complessiva di € 598,60 (di cui € 377,54 quale corrispettivo maturato dal coniuge deceduto sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore;
ed € 221,06 per integrazione al minimo, possedendo il coniuge superstite i requisiti richiesti per legge); Parte_1
- riferivano, inoltre, che, le parti avevano sottoscritto un accordo privato ove si dava atto che aveva provveduto a corrispondere a la somma Parte_1 CP_2
complessiva pari ad € 4.711,00, a titolo di arretrato di quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, inerente agli anni 2022 e 2023 (cfr.doc.6
ricorso introduttivo);
- le parti adivano, pertanto, l'intestato Tribunale affinché disponesse la ripartizione tra le stesse della pensione di reversibilità con ordine all' di provvedere alla CP_1
corresponsione della quota di spettanza di ciascuna delle parti ricorrenti e formulavano le conclusioni congiunte sopra riportate .
- L' si costituiva in giudizio producendo l'estratto dei pagamenti effettuati a titolo CP_1
di pensione di reversibilità in favore di , quale coniuge superstite di Parte_1 Per_1
[...
, e rilevava il difetto di competenza del Giudice del Lavoro in favore del Giudice
civile dichiarando di rimettersi a quanto stabilito dall'autorità adita in merito alla prestazione erogata .
- Con decreto del 16.10.2024 la causa in epigrafe veniva assegnata al Tribunale pagina 4 di 7 ordinario, sezione civile ed il giudice assegnatario, con decreto del 25.10.2024,
rilevato che tra le parti era già stato instaurato il contraddittorio, si riservava di riferire al Collegio.
*** ***
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie in esame presenta elementi di estraneità,
essendo una delle parti ricorrenti, cittadina tunisina;
va, pertanto, accertata Parte_1
d'ufficio la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e la legge applicabile.
Con rifermento alla domanda ex art. 9, comma 2, L. n. 898/1970, trova applicazione il
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2018 “relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Sul punto si osserva che, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto internazionale privato ricomprende tutte le prestazioni di carattere patrimoniale dovute in forza di un rapporto di famiglia, con un contenuto più
esteso del concetto di alimenti proprio dell'ordinamento italiano (art. 433 ss.c.c.). In
particolare, tale nozione dev'essere “intesa in senso ampio”, in quanto formulazione sovrannazionale ed autonoma rispetto alle categorie proprie delle legislazioni nazionali, e quindi certamente comprensiva dei diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previsti nell'ordinamento italiano (Cass., sez. un., ordinanza n.
11526/2003).
Il Regolamento sopracitato trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri di competenza generale ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare;
nella fattispecie in esame pagina 5 di 7 opera il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione, poiché le parti ricorrenti risiedono prevalentemente a GO (PD). Ne consegue che sussiste la competenza giurisdizionale italiana sulla domanda introduttiva.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, in ordine alla domanda di ripartizione pro-quota della pensione di reversibilità deve applicarsi l'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, già sopra menzionato, a norma del quale "la legge
applicabile alle obbligazioni alimentari e determinata secondo il Protocollo dell'Aja del
23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri
vincolati da tale strumento.” L'art. 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello
Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, essendo le ricorrenti entrambe residenti in Italia, come sopra evidenziato, va applicata legge italiana.
*** ***
Passando, quindi, al merito delle domande svolte, va osservato che, considerata la durata dei due matrimoni, l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto al coniuge divorziato,
l'entità della pensione corrisposta, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti,
appare equa e congrua la somma concordata dalle parti, nelle conclusioni rassegnate congiuntamente, a titolo di quota di pensione di reversibilità del de cuius , da Per_1
riconoscere in favore di pertanto la domanda proposta dalle parti merita CP_2
accoglimento.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1. Dispone che l' eroghi alla sig.ra Controparte_3
quale coniuge divorziato beneficiaria di assegno divorzile, a CP_2
pagina 6 di 7 titolo di quota di pensione di reversibilità del de cuius , la Per_1
percentuale del 65% dell'importo complessivo dovuto a titolo di pensione di reversibilità;
2. Dispone che l' eroghi alla sig.ra Controparte_3 Pt_1
quale coniuge superstite, a titolo di quota di pensione di reversibilità del de cuius
[...]
, la percentuale del 35% dell'importo complessivo dovuto a titolo di pensione Per_1
di reversibilità;
3. Spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.11.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il presidente
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 7 di 7
Tribunale di Padova
Prima sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Alina Rossato Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott. ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4920/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
16.10.2024 da
, con gli avv.ti PAGGI MARCO e DIEGHI ROSALINDA, come da mandato Parte_1
in atti;
e da
, con l'avv. TISATO CARLO, come da mandato in atti;
Parte_2
- Ricorrenti-
in persona del legale rappresentante pro-tempore con l'avv. SERGIO SICA, CP_1
come da mandato in atti;
- Resistente-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: domanda ex art. 9, comma 2, L. n. 898/1970.
Per i ricorrenti: pagina 1 di 7 “Chiedono concordemente
Che ai sensi dell'art. 9 l. 898 71970, Codesto Ill.mo Giudice voglia: in via principale:
a) Assegnare la pensione n. 023 5400 38030963 Cat. SOCOM, comprensiva di
adeguamenti, per i mesi futuri, dal deposito della presente domanda giudiziale, nelle seguenti quote di ripartizione:
1) alla OR , quale coniuge superstite, la quota del 35% dell'importo Parte_1
mensilmente dovuto a titolo di pensione al calcolo, pari complessivamente ad euro
377,54, e quindi la somma di euro 132,14, per tutte le tredici mensilità annuali, oltre al 100% dell'integrazione al minimo sino a quando ne sussisteranno i presupposti di erogazione;
II) alla OR , quale ex coniuge assegnatario di assegno divorzile ex art. CP_2
5, comma 6, L. 898/1970, la quota del 65% dell'importo mensilmente dovuto a titolo di pensione al calcolo, pari complessivamente ad euro 377,54, e quindi la somma di euro
245,40, per tutte le tredici mensilità annuali;
b) e conseguentemente ordinare all' di Controparte_3
provvedere alla diretta corresponsione della quota precedentemente indicata alla sig.ra a partite dal momento del deposito della domanda giudiziale;
CP_2
in via subordinata:
c) assegnare la pensione n. 023 5400 38030963 Cat. SOCOM, comprensiva di adeguamenti, per i mesi futuri, dal deposito della presente domanda giudiziale, nelle seguenti quote di ripartizione:
I) alla OR , quale coniuge superstite, la quota del 35% dell'importo Parte_1
complessivo dovuto a titolo di pensione, compresa la tredicesima;
II) alla OR , quale ex coniuge assegnatario di assegno divorzile Parte_3 ex art. 5, comma 6, L. 898/1970, la quota del 65% dell'importo complessivo dovuto a titolo di pensione, compresa la tredicesima.
d) e conseguentemente ordinare all' di Controparte_3
provvedere alla diretta corresponsione della quota precedentemente indicata alla sig.ra a partire dal momento del deposito della domanda giudiziale”. CP_2
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo G.L. adito
In via principale: dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice ordinario;
pagina 2 di 7 nel merito: l' si dichiara fin d'ora disponibile a conformarsi a quanto stabilirà CP_3
l'Ecc.mo Tribunale competente per il pagamento della prestazione;
Chiede comunque che l'eventuale obbligo venga fatto decorrere dalla data del relativo provvedimento (attesa la natura costitutiva del provvedimento che verrà assunto dal
Tribunale).
Spese come per legge.”
Conclusioni del P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato in data 16.10.2024, a seguito di assegnazione alla sezione civile del Tribunale Ordinario, rilevata l'incompetenza della sezione lavoro del Tribunale Ordinario, e formulavano le conclusioni Parte_1 CP_2
congiunte riportate in epigrafe;
- riferivano, in particolare, che , deceduto a Camposampiero in data Per_1
26.05.2022, alla data del decesso era coniugato con a seguito di Parte_1
matrimonio celebrato a UB (Tunisia) in data 10.12.2021 e trascritto in Italia nei registri di stato civile del comune di GO (PD) al n. 3, parte II, serie C, anno
2022 (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo);
- rappresentavano che, precedentemente, il sig. era stato coniugato con Per_1 [...]
con la quale aveva contratto matrimonio in data 14.09.1975, vincolo cessato CP_2
a seguito della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giusta sentenza n. 772/2018, pubblicata in data 06.04.2018, mediante la quale era stato riconosciuto in favore di un assegno divorzile di € 1.100,00 mensili;
CP_2
- allegavano che percepiva dall'INPS, con decorrenza dal 01.06.2022, una Parte_1
pensione (categoria SOCOM, n. 38030963) che per l'anno 2022 ammontava a complessivi € 525,38 (di cui € 331,74 quale corrispettivo maturato dal coniuge pagina 3 di 7 deceduto sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore;
ed €
193,64 per integrazione al minimo, possedendo il coniuge superstite i Parte_1
requisiti richiesti per legge); per l'anno 2023 ad una somma complessiva di € 572,19 (
di cui € 364,00, quale corrispettivo maturato dal coniuge deceduto sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore;
ed € 208,19 per integrazione al minimo, possedendo il coniuge superstite i requisiti richiesti per legge); Parte_1
per l'anno 2024 ad una somma complessiva di € 598,60 (di cui € 377,54 quale corrispettivo maturato dal coniuge deceduto sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore;
ed € 221,06 per integrazione al minimo, possedendo il coniuge superstite i requisiti richiesti per legge); Parte_1
- riferivano, inoltre, che, le parti avevano sottoscritto un accordo privato ove si dava atto che aveva provveduto a corrispondere a la somma Parte_1 CP_2
complessiva pari ad € 4.711,00, a titolo di arretrato di quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, inerente agli anni 2022 e 2023 (cfr.doc.6
ricorso introduttivo);
- le parti adivano, pertanto, l'intestato Tribunale affinché disponesse la ripartizione tra le stesse della pensione di reversibilità con ordine all' di provvedere alla CP_1
corresponsione della quota di spettanza di ciascuna delle parti ricorrenti e formulavano le conclusioni congiunte sopra riportate .
- L' si costituiva in giudizio producendo l'estratto dei pagamenti effettuati a titolo CP_1
di pensione di reversibilità in favore di , quale coniuge superstite di Parte_1 Per_1
[...
, e rilevava il difetto di competenza del Giudice del Lavoro in favore del Giudice
civile dichiarando di rimettersi a quanto stabilito dall'autorità adita in merito alla prestazione erogata .
- Con decreto del 16.10.2024 la causa in epigrafe veniva assegnata al Tribunale pagina 4 di 7 ordinario, sezione civile ed il giudice assegnatario, con decreto del 25.10.2024,
rilevato che tra le parti era già stato instaurato il contraddittorio, si riservava di riferire al Collegio.
*** ***
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie in esame presenta elementi di estraneità,
essendo una delle parti ricorrenti, cittadina tunisina;
va, pertanto, accertata Parte_1
d'ufficio la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e la legge applicabile.
Con rifermento alla domanda ex art. 9, comma 2, L. n. 898/1970, trova applicazione il
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2018 “relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Sul punto si osserva che, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto internazionale privato ricomprende tutte le prestazioni di carattere patrimoniale dovute in forza di un rapporto di famiglia, con un contenuto più
esteso del concetto di alimenti proprio dell'ordinamento italiano (art. 433 ss.c.c.). In
particolare, tale nozione dev'essere “intesa in senso ampio”, in quanto formulazione sovrannazionale ed autonoma rispetto alle categorie proprie delle legislazioni nazionali, e quindi certamente comprensiva dei diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previsti nell'ordinamento italiano (Cass., sez. un., ordinanza n.
11526/2003).
Il Regolamento sopracitato trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri di competenza generale ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare;
nella fattispecie in esame pagina 5 di 7 opera il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione, poiché le parti ricorrenti risiedono prevalentemente a GO (PD). Ne consegue che sussiste la competenza giurisdizionale italiana sulla domanda introduttiva.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, in ordine alla domanda di ripartizione pro-quota della pensione di reversibilità deve applicarsi l'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, già sopra menzionato, a norma del quale "la legge
applicabile alle obbligazioni alimentari e determinata secondo il Protocollo dell'Aja del
23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri
vincolati da tale strumento.” L'art. 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello
Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, essendo le ricorrenti entrambe residenti in Italia, come sopra evidenziato, va applicata legge italiana.
*** ***
Passando, quindi, al merito delle domande svolte, va osservato che, considerata la durata dei due matrimoni, l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto al coniuge divorziato,
l'entità della pensione corrisposta, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti,
appare equa e congrua la somma concordata dalle parti, nelle conclusioni rassegnate congiuntamente, a titolo di quota di pensione di reversibilità del de cuius , da Per_1
riconoscere in favore di pertanto la domanda proposta dalle parti merita CP_2
accoglimento.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1. Dispone che l' eroghi alla sig.ra Controparte_3
quale coniuge divorziato beneficiaria di assegno divorzile, a CP_2
pagina 6 di 7 titolo di quota di pensione di reversibilità del de cuius , la Per_1
percentuale del 65% dell'importo complessivo dovuto a titolo di pensione di reversibilità;
2. Dispone che l' eroghi alla sig.ra Controparte_3 Pt_1
quale coniuge superstite, a titolo di quota di pensione di reversibilità del de cuius
[...]
, la percentuale del 35% dell'importo complessivo dovuto a titolo di pensione Per_1
di reversibilità;
3. Spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.11.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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