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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1387/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ISGRO' VINCENZO e ISGRO' MIRIAM appellante e
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BOLOGNESE ANTONIO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vista la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata in data
25.11.2025 dai procuratori di parte appellante per tardiva proposizione dell'impugnazione eccepita dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta.
Vista altresì la dichiarazione di accettazione alla rinuncia depositata in data 28.11.2025 dal procuratore di parte appellata.
Ritenuto che debba essere pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio con delibazione del regime delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in assenza di accordo sulla chiesta compensazione, secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 e succ. mod. per la fase di studio ed introduttiva del relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna parte appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di parte appellata in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese liquidate in € 4.888, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 02/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1387/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ISGRO' VINCENZO e ISGRO' MIRIAM appellante e
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BOLOGNESE ANTONIO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vista la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata in data
25.11.2025 dai procuratori di parte appellante per tardiva proposizione dell'impugnazione eccepita dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta.
Vista altresì la dichiarazione di accettazione alla rinuncia depositata in data 28.11.2025 dal procuratore di parte appellata.
Ritenuto che debba essere pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio con delibazione del regime delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in assenza di accordo sulla chiesta compensazione, secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 e succ. mod. per la fase di studio ed introduttiva del relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna parte appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di parte appellata in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese liquidate in € 4.888, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 02/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 2/2