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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15007/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TESSARIN Parte_1
CRISTINA che lo rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLO GIANFRANCO CP_1 che lo rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 24/07/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 906 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/05/2021.
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, avrà Per_1 residenza principale presso il padre.
PRENDE ATTO che le spese relative ai corsi universitari di specializzazione della figlia Per_1 verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a volturare a proprio nome il finanziamento CP_1 in essere dal 2019 presso la finanziaria Fidomestic entro la data fissata per l'udienza presidenziale. In caso di diniego debitamente documentato da parte della predetta finanziaria, il sig. CP_1 si impegna a corrispondere alla Findomestic il pagamento rateale, manlevando e comunque tenendo indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità derivante dal succitato finanziamento e Parte_1 dal pagamento di ogni somma allo stesso riferito.
PRENDE ATTO che i signori e , essendo ciascuno economicamente Parte_1 CP_1 indipendenti, non necessitano reciprocamente del contributo di mantenimento.
DARE ATTO che i signori e concordano nel rilascio del passaporto. Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO che i rapporti economici tra le parti sono definiti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15007/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TESSARIN Parte_1
CRISTINA che lo rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLO GIANFRANCO CP_1 che lo rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 24/07/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 906 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio è nata una figlia: , maggiorenne. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/05/2021.
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, avrà Per_1 residenza principale presso il padre.
PRENDE ATTO che le spese relative ai corsi universitari di specializzazione della figlia Per_1 verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a volturare a proprio nome il finanziamento CP_1 in essere dal 2019 presso la finanziaria Fidomestic entro la data fissata per l'udienza presidenziale. In caso di diniego debitamente documentato da parte della predetta finanziaria, il sig. CP_1 si impegna a corrispondere alla Findomestic il pagamento rateale, manlevando e comunque tenendo indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità derivante dal succitato finanziamento e Parte_1 dal pagamento di ogni somma allo stesso riferito.
PRENDE ATTO che i signori e , essendo ciascuno economicamente Parte_1 CP_1 indipendenti, non necessitano reciprocamente del contributo di mantenimento.
DARE ATTO che i signori e concordano nel rilascio del passaporto. Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO che i rapporti economici tra le parti sono definiti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.