TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1797 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dagli Avv.ti CAPITELLI MASSIMO e IZZO ALBERTO, Parte_1
ricorrente
E difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2024 la parte ricorrente premesso di essere titolare del reddito di cittadinanza, esponeva di aver ricevuto in data 27.02.2024 comunicazione di indebito in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza, per mancanza del requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi 2 anni ex art. 2, c.1, a),2) L.26/2019, per un importo totale di € 8.979,15 afferente il periodo da
Dicembre 2021 al Maggio 2023.
Sul presupposto del possesso di tutti i requisiti prescritti ex lege per la fruizione del reddito di cittadinanza, concludeva chiedendo “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e che quanto percepito dalla ricorrente, a titolo di reddito di
1 cittadinanza, nel periodo dal mese di dicembre 2021 al mese di maggio 2023 per un importo complessivo di euro 8.979,15, è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' ordinando pertanto all' di sospendere qualsiasi procedura di CP_1 CP_1 riscossione eventualmente attivata;
2. condannare l' al pagamento dell'importo spettante a titolo di reddito di cittadinanza CP_1 nelle medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per il periodo successivo alla revoca stessa relativo al mancato rinnovo della prestazione;
3. in subordine, condannare l' al pagamento del danno patrimoniale subito a causa della CP_1 revoca del reddito di cittadinanza pari all'importo del reddito percepito sino alla revoca ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di liquidare”.
Si è costituito in giudizio l' rappresentando che il provvedimento di revoca del CP_1
reddito di cittadinanza, nonché i provvedimenti di restituzione delle somme inerenti al periodo da Dicembre 2021 al Maggio 2023, elaborati dall' , avevano fatto CP_2 seguito al provvedimento di revoca del Comune di Roma disposto in data 26.7.2023, unico Ente competente alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cittadinanza, residenza, e soggiorno, per il riconoscimento del beneficio.
Rilevava, pertanto, che ogni rivendicazione di parte ricorrente, dovesse essere indirizzata all'ente Comunale, essendo l'operato dell'Istituto conseguenziale alla revoca del beneficio disposta dallo stesso. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittori di spese.
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2 1. La domanda è fondata e il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
2. Preliminarmente si osserva che l' è stato correttamente convenuto in giudizio in CP_1 quanto soggetto erogatore della provvidenza di cui è causa e, pertanto, unico legittimato a disquisire in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione.
3. Risulta pacifico che il provvedimento di revoca della prestazione CP_3
4959678, di cui era titolare la ricorrente, così come quello di recupero delle somme inerenti al periodo da Dicembre 2021 al Maggio 2023 si fondano unicamente sulla mancanza del requisito della residenza continuativa in Italia nei 2 anni di cui all'art. 2,
c.1, lett.a, 2), del D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 (cfr. doc. 2,3,4, fasc. ricorrente); non risultano contestati requisiti diversi, né in sede amministrativa né in questa sede.
Anzi, nella propria memoria, l' richiama la relazione amministrativa allegata in CP_1
atti nella quale si legge”… Inoltre, da controlli effettuati, la signora possiede la residenza dei
10 anni e degli ultimi 2 continuativi. Tuttavia, l' non può annullare tale CP_2 provvedimento, di cui autore è l'Ente Comunale”.
4. Ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 conv. in legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm. è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonchè diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
5. L'articolo 2 “Beneficiari” del citato testo di legge prescrive:
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 3 permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali (…).
6. Ebbene, nella fattispecie in esame si rileva che, lo stesso ente, nella propria memoria difensiva, oltre a non contestare la documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo delle proprie deduzioni cica la permanenza del requisito della residenza in
Italia anche nel periodo oggetto di ripetizione -2021/2023- (i.e. residenza anagrafica, certificato vaccinale;
ricette mediche;
lista movimenti poste pay;
pratiche rinnovo patente), produce stampa dello storico anagrafico dell'istante dal quale emerge il requisito della residenza decennale con continuità anche nel biennio 2021-2023 ed ammette che “dai controlli effettuati, la signora possiede la residenza dei 10 anni e degli ultimi
2 continuativi”, limitandosi a riferire di aver proceduto alla revoca della prestazione a seguito di comunicazione del Comune, senza, tuttavia, allegare la comunicazione ovvero indicarne il contenuto.
7. Pertanto, in assenza di contestazioni, non si rinvengono elementi che smentiscano le deduzioni attoree e le risultanze documentali.
8. Né, d'altro canto, l' ha dedotto ulteriori ragioni ostative alla concessione del CP_1
beneficio.
9. Il ricorso pertanto deve essere accolto con la declaratoria del diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo dicembre 2021/maggio 2023 nonché l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione che lo ha preceduto;
non sussiste, inoltre, alcun indebito a carico della ricorrente in relazione a quanto percepito a tale titolo nel suddetto periodo.
10. In relazione alla domanda afferente la condanna “per il periodo successivo alla revoca stessa relativo al mancato rinnovo della prestazione” si rileva che la stessa non può essere accolta in ragione della assenza assoluta nel corpo del ricorso di ogni deduzione con
4 riferimento al periodo successivo alla revoca ed alla domanda di rinnovo del prestazione da parte della ricorrente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo dicembre 2021/maggio 2023;
- dichiara che nulla è dovuto all' a titolo di indebito per il periodo dicembre CP_1
2021/maggio 2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 1.863,50 oltre spese generali e accessori come per legge.
Latina, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
5