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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
IA ER PA Presidente
TE RU Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: rapporto bancario nella causa iscritta al n.115 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
CF , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica elettivamente domiciliata in Oristano, Via G. Parte_2
Carducci n. 42 presso lo studio dell'avv. Roberto Passino che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio in Sassari, rep. 252994/22523 del 30 luglio 2009 Persona_1 allegata agli atti;
APPELLANTE
CONTRO con sede in Controparte_1
Cabras, P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Oristano nella via Controparte_2
Tharros, 92, presso lo studio dell'Avv. Alberto Marongiu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29.1.2025 ):
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
a) Accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di appello, che, alla data della domanda, il saldo del conto corrente n. 11716, intrattenuto dalla presso la filiale di Cabras del Controparte_3 [...]
è pari a € 7.531,21 a favore dell'istituto di credito. Parte_1
b) Rigettare l'avversa domanda di ripetizione degli addebiti asseritamente illegittimi.
c) In subordine, per la denegata ipotesi dell'accertamento di un saldo a credito della correntista, rigettare la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla perché Controparte_3 inammissibile o, in ulteriore subordine, infondata.
d) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellata (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30.1.2025 ):
“Voglia la Corte Ecc.ma, ogni diversa avversaria istanza ed eccezione disattesa, respingere la proposta impugnazione e confermare la sentenza del
Tribunale condannando la banca appellante a procedere al ricalcolo del saldo a luglio 2015, depurato delle appostazioni illegittime mediante accredito sul conto corrente.
Con vittoria di spese e di onorari del secondo grado del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 28.1.2015 la
[...]
(da ora ha convenuto in giudizio Parte_3 Parte_3 dinanzi al Tribunale di Oristano il esponendo che: Parte_1
- aveva intrattenuto in Cabras un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 11724 e poi trasferito sul conto corrente n. 11716 sul quale, con una operazione di giro conto, erano state addebitate le poste a debito del primo;
2 - l'affidamento nel corso del rapporto aveva avuto vari aumenti ed era stato accordato ad un interesse variabile ed indefinito, non agganciato a parametri certi;
- il rapporto era stato regolato da clausole nulle che avevano comportato addebiti illegittimi per interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione di valute, capitalizzazione trimestrale degli interessi, oneri, spese e commissioni;
- per far fronte alla scopertura del conto corrente, il 29 novembre 2011 aveva concluso con la stessa banca un mutuo che doveva ritenersi nullo per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. essendo stato stipulato esclusivamente per ripianare detta scopertura;
- l'originario saldo debitore doveva essere ricondotto a zero, stante la mancata consegna da parte della banca del contratto e degli estratti conto relativi agli anni precedenti il 1992 che non consentiva di vagliare la giustificazione contabile e negoziale del saldo esposto dalla banca nel primo estratto del conto corrente.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“ a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli art.
1284, 1346, 2697 e 1418 cod. civ. del contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 11724 e poi successivamente trasferito a sul conto n. 11716, relativa alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione in via dispositiva ai sensi dell'art.
1284 cod. civ. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
b) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli art.
1283, 2697 e 1418 cod. civ. delle condizioni generali del con-tratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente
n. 11724 e poi successivamente trasferito a sul conto n. 11716, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso del rapporto e per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi;
3 c) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli art.
1325 e 1418 cod. civ. degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e, comunque, prive di causa;
d) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli art.
1284, 1346, 1418 cod. civ. degli addebiti di interessi ultralegali applicata nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
e) accertare e dichiarare l'esatto dare ed avere tra le parti del rapporto, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data della effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e per l'effetto scorporare dette somme dagli addebiti gravanti sul conto corrente;
f) previa determinazione del tasso effettivo globale applicato dalla banca nel rapporto di apertura di credito, nonché nei conti anticipi collegati, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa per interessi, spese, commissioni e competenze per violazione della legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il tasso soglia con ogni effetto di legge;
g) accertare la nullità ed inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 cod. civ. del contratto di finanziamento in data 29.11.2011 per la violazione degli art. 1284, 1346 cod. civ. con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, oltre gli interessi legali.
h) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e o riscosse, oltre agli interessi legali dal giorno di ogni singolo addebito, nonché gli interessi creditori maturati in favore della attrice e sulla complessiva somma così quantificata (ca-pitale e interessi maturati), gli interessi legali che matureranno nel corso del giudizio mediante accredito sul conto corrente se ancora in essere;
i) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Costituitosi in giudizio il ha così concluso: Parte_1
4 “a) Dichiarare improcedibile o inammissibile la domanda attrice di ripetizione delle somme ritenute indebitamente annotate sul c/c n. 11716, intrattenuto presso la filiale di Cabras del , in quanto lo Parte_1 stesso conto risultava ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione, e non risulta sia stato chiuso nemmeno successivamente.
b) Dichiarare prescritta ogni avversa contestazione, pretesa ed azione di controparte in relazione al c/c n. 11724, in quanto estinto nell'anno 1994, oltre dieci anni prima della domanda attrice.
c) Accertare e dichiarare, rigettando le ulteriori domande attrici, che il saldo del c/c n. 11716, alla data della domanda giudiziale, come ricalcolato nella consulenza tecnica d'ufficio, è pari a € 2.855,75 a credito della banca convenuta, oltre a € 17.106,20 per interessi attivi contabilizzati ma non dovuti all'attrice, per complessivi € 19.961,95, per effetto della compensazione o della prescrizione delle rimesse solutorie rilevate.
d) Rigettare, perché infondata, la domanda attrice diretta ad una declaratoria di nullità del contratto di finanziamento stipulato tra le parti il
29.11.2011. In subordine, dichiarare l'attrice tenuta alla restituzione delle somme erogate, con gli interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Istruita la causa con produzioni documentali e la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 18 dicembre 2023 ha così statuito:
“Il Tribunale:
1. accerta che il saldo del conto corrente 11716 acceso da
[...] presso il è pari a Controparte_1 Parte_1
86.614,16 € in favore del correntista
2. condanna a pagare a Parte_1 [...]
86.614,16 €, oltre interessi dal dovuto al saldo Controparte_1
3. compensa le spese, comprese quelle di consulenza tecnica.”
Il percorso motivazionale del Tribunale può così essere riassunto.
I. Sugli affidamenti.
Il giudice di prime cure, premesso che non risultava alcun documento di concessione di fido, alla luce delle risultanze della consulenza
5 tecnica d'ufficio ha condiviso la valutazione dell'ausiliario che ha ritenuto sussistente un fido di fatto. Ha poi rigettato la nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto gli artt. 6 e 7 del contratto di conto corrente facevano riferimento all'eventualità che fossero concesse aperture di credito, ravvisando, pertanto, gli estremi per applicare quella giurisprudenza secondo la quale “non è necessaria la forma scritta per i contratti relativi a operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente (Cass., n. 14470/2005)”.
II. Sulle contestazioni del correntista.
In accoglimento dell'eccezione del correntista ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi in base ad uso piazza e della clausola di una loro capitalizzazione trimestrale e ha ritenuto non dovuta la commissione di massimo scoperto. Ha, invece, ritenuto generica la contestazione relativa alla antergazione delle date dei prelievi ed alla postergazione delle date delle rimesse nonché ha ritenuto infondata e generica la doglianza di usura in relazione a tutti i costi così addebitati.
Ha, pertanto, affermato che tutti gli interessi, nella misura in cui eccedono quella legale, le commissioni e le competenze a qualunque titolo addebitate dalla banca nonché la commissione disponibilità fondi per le ragioni espressamente indicate dovevano ritenersi indebiti.
Avverso tali statuizioni non è stata proposta impugnazione e pertanto esse sono definitive per intervenuto giudicato.
III. Sulle eccezioni della banca
III.I. Ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di ricalcolo del saldo contabile con riferimento al conto 11716 proposta dalla banca per il fatto che il conto corrente era ancora aperto. A tacere del fatto che la domanda era nuova rispetto alla comparsa di costituzione, l'eccezione non era motivata e comunque era infondata in diritto come statuito da Cass.,
n. 21646/2018.
III.II. Ha accolto l'eccezione di prescrizione di ogni pretesa con riferimento al conto 11724, essendo stato detto conto chiuso nel 1994, quando le parti avevano iniziato ad operare sul nuovo conto. Ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie con riferimento al conto
6 11716 così motivando: “Nell'invocare la prescrizione, la banca non tiene conto del fatto che un credito non può prescriversi se si è già estinto per altra causa. Di questo principio è espressione l'art. 1242 comma 2 c.c., che testualmente stabilisce: «La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti». In altre parole, il diritto a ripetere una singola rimessa indebita si estingue già per compensazione nel momento in cui coesiste con il
contro
-credito della banca a vedersi restituire capitali o interessi legali, e a quel punto non è più soggetto a prescrizione. Si precisa che questo non deve essere considerato un rilievo d'ufficio della compensazione (vietato dall'art. 1242 comma 1 periodo 1 c.c.), ma solo una valutazione dei fatti acquisiti ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione.
Specificamente richiesta di integrare la propria indagine, la consulente ha appurato che non vi sono rimesse che non si siano compensate con controcrediti della banca nello spazio di un decennio, e quindi la prescrizione non è maturata in relazione a nessuna di queste”.
IV. Sull'eccezione di nullità del contratto di mutuo
Ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa, sollevata dalla in quanto lo stesso era stato Parte_3 concluso solo per ripianare lo scoperto di conto corrente.
Avverso tale statuizione non è stata proposta impugnazione e pertanto essa è definitiva per intervenuto giudicato.
V. Conclusioni e spese
Accertato che nel luglio 2015 il conto corrente aveva un saldo finale a debito del correntista di euro 132.474,87, rimandando alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che il saldo reale del conto, espungendo dal rapporto tutte le somme illegittimamente addebitate, era di euro 86.614,16 a credito del correntista, condannando il Parte_1
a pagare la suddetta somma alla oltre interessi dal dovuto
[...] Parte_3 al saldo.
Ha poi compensato tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
7 Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024 propone appello il
Parte_1
Costituitasi in giudizio la Cooperativa, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dall'appellante, all'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
A. Primo motivo di appello: Si impugna il capo “1” della sentenza, laddove è scritto che il Tribunale “accerta che il saldo del conto corrente
11716 acceso da è pari a € Controparte_1
86.614,16 in favore del ”. Parte_4
A.I. Sull'affidamento di fatto
Con la prima articolazione del primo motivo la censura la CP_4 sentenza laddove aveva dichiarato l'infondatezza della questione di nullità degli affidamenti, in quanto non sussistevano i presupposti in presenza dei quali la giurisprudenza ritiene non necessaria la forma scritta a pena di nullità per la concessione di un affidamento. “La Corte di Cassazione, infatti, laddove ha enunciato che “ il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità” ha anche precisato che, perché si applichi tale principio, è necessario che il contratto originario contenga tutte le condizioni economiche alle quali sarà assoggettato l'affidamento, in primo luogo i tassi oltre il fido (Cass. 2017 n. 7763)”.
Premesso che a fronte dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla banca convenuta, era l'attrice che aveva l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e, quindi, la sussistenza di un affidamento, la sostiene che, in mancanza della forma scritta degli CP_4 affidamenti e della mancata predeterminazione delle condizioni economiche degli stessi nel contratto di apertura del conto corrente, la sussistenza di un affidamento di fatto non poteva essere rilevata da indizi ricavati dagli estratti conto e dai riassunti a scalare. Anche la sussistenza di uno sconfinamento di fatto, pur protratto nel tempo, non poteva ritenersi idoneo a dimostrare la sussistenza di un affidamento dato che essa poteva essere
8 dovuta ad una mera tolleranza da parte della banca o ad ulteriori ragioni che avevano indotto quest'ultima a non pretendere il rientro dall'esposizione.
Nel caso scrutinato, poi, la carenza di prova circa l'esistenza dell'affidamento era inoltre aggravata dalla circostanza, segnalata anche dal consulente tecnico d'ufficio, della mancanza agli atti di tutti i riepiloghi scalari relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e di quasi tutti quelli relativi all'anno 2004. Non poteva pertanto condividersi la conclusione a cui era pervenuto l'ausiliario laddove aveva presunto l'esistenza del fido di fatto anche nei periodi non documentati, pari a quasi quattro anni, sulla base di quanto rilevato in via presuntiva nella documentazione disponibile e relativa ad altri periodi.
L'appellante insiste, pertanto, perché il c/c n. 11796 sia ritenuto non affidato e perché sia accolta l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie da essa sollevata.
Deve in primo luogo condividersi l'assunto della banca laddove lamenta una lettura parziale della giurisprudenza di legittimità alla luce della quale il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità per difetto della forma scritta del contratto di apertura del credito da essa sollevata.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.” (Cass., n. 29794/2024; conf. Cass., n. 7763/2017) mentre nel caso scrutinato nel contratto di conto corrente non era disciplinata alcuna condizione economica relativa al contratto di apertura di credito talché dal primo non era desumibile alcuna regolamentazione del contratto accessorio. Di conseguenza, deve convenirsi che effettivamente il richiamo giurisprudenziale posto a fondamento del rigetto de quo non era pertinente, non rientrando la fattispecie scrutinata nel perimetro di riferimento.
Tale conclusione non conduce tuttavia ad un risultato utile per la alla luce delle argomentazioni che sono chiaramente sviluppate CP_4
9 nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34997/2023: “Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.
Non merita inoltre condivisione l'affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche». L'art.
2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2,
c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto
a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma
1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro
«dichiarazione», ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le
10 quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n.
3), c.c., cui rinvia l'art. 2725. 2.3. ― E' vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni….. 2.4. ― L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno del rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento. Poiché
― nella prospettiva sopra indicata (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla l. n. 154/1992 e al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842).
11 A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.”
Negli stessi termini Cass., n. 2338/2024. Più recentemente in motivazione
Cass., n. 259/2025: “Quanto al tema della forma scritta merita precisare che il giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927, cit.; cfr. pure Cass. 17 luglio
2023, n. 20455). A tal fine, la Corte territoriale ben poteva reputare rilevanti elementi di prova diversi dalla documentazione dell'apertura di credito: infatti, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997”).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alla luce delle esposte argomentazioni, la correntista, che ne era onerata, ben poteva pertanto provare in via presuntiva l'esistenza di un fido di fatto pur in difetto della prova scritta del contratto di apertura di credito.
Ad avviso della Corte tale onere di prova è stato assolto considerato che nella consulenza tecnica d'ufficio si dà atto dell'esistenza di indici
12 sintomatici che, secondo la giurisprudenza, possono essere considerati idonei a dimostrare in via presuntiva l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ovvero:
- per tutta la durata del rapporto i tassi di interesse passivi per il cliente sono stati duplici, uno applicato su un determinato scaglione e uno più elevato applicato sullo scaglione successivo;
- la commissione di massimo scoperto, addebitata fino al secondo trimestre
2009 è stata applicata su importi superiori al primo scaglione di cui sopra, inoltre dal primo trimestre 2010 è stata addebitata la commissione di disponibilità fondi e in alcuni trimestri risulta addebitata la commissione di istruttoria veloce. Gli scaglioni di cui sopra risultano essere stati pari a lire
250.000.000 (euro 129.114,22) fino al secondo trimestre 1998 e lire
400.000.000 (euro 206.582,76) dal terzo trimestre 1998 in poi;
- una sistematica, non occasionale e tollerata operatività della correntista con “saldo passivo”;
- l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della banca. A tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte alla correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo;
- la previsione negli artt. 6 e 7 del contratto di conto corrente della disciplina delle aperture di credito che la banca avesse ritenuto di concedere;
- la prestazione, circostanza non contestata, di garanzie fideiussorie che garantiscono un affidamento;
- l'addebito di spese per pratica fido risultante dagli estratti conto.
Non può essere condiviso poi l'assunto dell'appellante laddove sostiene che in ogni caso la sussistenza dell'affidamento non avrebbe potuto essere rilevata tramite presunzioni per gli anni 2000, 2001, 2002 e per il primo secondo e quarto trimestre del 2004 per i quali non erano stati prodotti i riepiloghi a scalare.
Il consulente ha esposto di avere ritenuto in via presuntiva la sussistenza di un fido di fatto in quanto gli elementi indici dell'affidamento erano stati riscontrati nei periodi anteriori e successivi a quelli anzidetti.
13 Premesso che la continuità del rapporto osta ad una sua valutazione frammentaria talché la presunzione posta dal consulente tecnico d'ufficio appare fondata, la Corte in ogni caso osserva che, pur mancando i riepiloghi scalari, gli addebiti delle commissioni di massimo scoperto e di spese per pratica fido anche per i suddetti anni risultanti dagli estratti conto in atti nonché gli altri indici sintomatici sopra esposti, consentono di ritenere il conto corrente per cui è causa affidato di fatto in via continuativa.
Alla luce delle esposte considerazioni deve rigettarsi la richiesta dell'appellante di ritenere il conto corrente n. 11.796 non affidato.
A.II. Sulla prescrizione e la compensazione.
Con la seconda articolazione del primo motivo la contesta la CP_4 sentenza laddove il giudice ha ritenuto non fondata l'eccezione di prescrizione di ogni pretesa relativa alle rimesse solutorie per aver ritenuto operante la compensazione come disciplinata dagli artt. 1341 c.c. e ss., aderendo alle risultanze della integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale ha quantificato in euro 86.614,16 il saldo del conto corrente a credito del correntista.
Il motivo è fondato, in quanto l'oggetto della domanda dell'attrice, sulla quale occorre pronunciarsi, richiede non di operare una compensazione
(impropria) tra poste attive e passive del conto, ma di accertare le somme indebitamente addebitate dalla stante l'accertata nullità delle CP_4 clausole contrattuali, e di procedere alla rideterminazione del saldo ed, in un momento successivo, sulla base del saldo rettificato, le somme ritenute irripetibili a fronte di rimesse solutorie prescritte in accoglimento della relativa eccezione della CP_4
La sua fondatezza non conduce tuttavia alle conclusioni propugnate dall'appellante.
Deve premettersi che non vi sono contestazioni delle parti sulla definizione di rimessa solutoria e, conseguentemente, sui conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio.
Non pare fuor d'opera richiamare la motivazione di Cass. n.
4214/2024 che, dopo aver richiamato le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che nella sentenza n. 24418/2010 hanno distinto tra rimesse
14 ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, ha statuito: “Secondo
l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata – cui questo
Collegio intende dare continuità – costituiscono pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso
(con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo
“passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”.
Tanto premesso, al rigetto della prima articolazione del motivo, ovvero alla ritenuta sussistenza di un fido di fatto, consegue che le rimesse solutorie prescritte, calcolate sul presupposto di detta sussistenza, risultano pari ad euro 479,39 e non ad euro 75.963,53 come vorrebbe la banca. Si ripete che riguardo ai conteggi nessuna contestazione è stata sollevata nel presente giudizio.
A.III. Sugli interessi attivi.
Con la terza articolazione del primo motivo la banca ha censurato l'errato computo degli interessi attivi conseguente alle rettifiche operate dalla consulenza. Essi, infatti, erano stati calcolati a decorrere dalla data delle relative annotazioni e non, come avrebbe dovuto essere, ai sensi dell'art. 2033 c.c. dalla data della domanda di parte attrice, considerando che ai sensi della suddetta norma codicistica la buona fede della banca, peraltro non contestata dalla controparte, si presume. In causa non era stata proposta domanda di riconoscimento degli interessi attivi sulle poste illegittimamente addebitate alla correntista ed il loro computo non era stato oggetto del quesito sottoposto all'ausiliario.
15 Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo evidenziarsi che fin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado la ha domandato “gli interessi legali Parte_3 dal giorno di ogni singolo addebito nonché gli interessi creditori maturati in favore dell'attrice”.
Nel saldo rideterminato sono stati correttamente calcolati dal CTU gli interessi attivi, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura
(cfr. Cass., n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione del saldo una volta che il conto è divenuto attivo. Non pare fuor d'opera ricordare che il CTU ha precisato di aver effettuato il calcolo degli interessi attivi sui saldi rettificati (vedasi pag. 10 della CTU).
Profilo differente, che è estraneo all'odierno thema decidendum, è quello relativo della liquidazione degli ulteriori interessi sulle somme dovute dalla Banca a titolo di ripetizione dell'indebito che sono disciplinati dall'art. 2033 c.c. (cfr. Cass., S.U. n.15895/2019), come pure statuito da
Cass., n. 31187/2018 (“
9.1. Circa la decorrenza e la misura degli interessi, trattandosi di domanda di ripetizione di pagamenti indebiti, ai sensi dell'art.
2033 cod. civ., occorreva - da parte del giudice di merito - scriminare lo stato soggettivo della banca (se in buona o mala fede) alla luce del principio di diritto (posto da questa Corte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5330 del 2005) secondo cui "In materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens", con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens" della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.").
CONCLUSIONI
I conteggi sono stati effettuati dal CTU al 30.6.2015, senza che dalle parti sia stata mossa censura.
16 Considerato che, come sopra detto, non è stato proposto appello avverso il riconoscimento della non debenza della commissione messa a disposizione fondi e di istruttoria veloce, il saldo rettificato è pari ad euro
86.614,16 (come peraltro riconosciuto anche dall'appellante nella comparsa conclusionale), talché al netto delle rimesse solutorie prescritte pari ad euro
479,39, il saldo del conto corrente per cui è causa al 30 giugno 2015 è pari ad euro 86.134,77 a credito del correntista.
B. Secondo motivo di appello: Sulla condanna alla ripetizione di somme
a favore della correntista: Ferme le censure che precedono, in subordine ed in ogni caso si impugna il capo “2” del dispositivo della sentenza, laddove il
Tribunale, dopo aver dichiarato il saldo del conto corrente in € 86.614,16 a favore della correntista, << Condanna a pagare a Parte_1
e 86.614,16 €, oltre interessi dal Controparte_1 Controparte_1 dovuto al saldo>>.
Il motivo è fondato nei termini che si vengono ad esporre aderendo la Corte all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
“In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art.
1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”. (così Cass.,
n. 13586/2024).
La stessa Cooperativa, nelle conclusioni definitivamente rassegnate
(differenti rispetto a quelle di cui all'atto di citazione richiamate dalla banca nella comparsa conclusionale) e riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, aveva domandato alla lettera h) la condanna alla restituzione
17 delle somme illegittimamente addebitate oltre accessori “mediante accredito sul conto corrente se ancora in essere”, domanda riproposta anche nel presente giudizio.
In accoglimento del secondo motivo di appello, considerato che è pacifico che il conto alla data di proposizione del giudizio era ancora aperto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la Corte si limita ad accertare il saldo del conto corrente al 30 giugno 2015, revocando la domanda di condanna al pagamento della somma illegittimamente addebitata di cui al capo 2) del dispositivo.
C. Sulle spese
La valutazione dell'esito complessivo della lite, considerato anche la fondatezza di alcuni dei motivi di appello, impone di dichiarare compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, stante la reciproca soccombenza, dovendosi pertanto confermare la relativa statuizione della sentenza, non censurata da nessuna delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
- accerta che il saldo del conto corrente n. 11716 al 30 giugno 2015 era pari ad euro 86.134,77 a credito del correntista;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'8 ottobre 2025
Il Presidente
IA ER PA
Il Consigliere relatore
TE RU
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